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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6059/2023
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6059 dell'R.G.A.C. anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del 3/4/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
t r a
, in persona del Sindaco p.t. dott. C.F.: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la casa comunale di NO s./T., in Piazza Umberto I, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Avallone, (c.f.: ), presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._1
NO s./T., alla via Peppino Impastato, 10;
- Appellante -
E
c.f. n.07/06/1946 ad NO UL TU (Sa) e Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Nicodemo Anania ( ), C.F._3 giusto mandato in calce al presente atto ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Via Roma, 60/D,
84091 Battipaglia (Sa);
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza 777/2023, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace Onorario di
Montecorvino Rovella, in persona del Giudice dr.ssa Irene Ada Giannuzzi – R.G. n.1038/2018, pubblicata in data 15.05.2023, notificata in data 07 luglio 2023
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che in data 29/7/2017 alle ore 9:50 circa, mentre percorreva a piedi Controparte_1 via Mensa nel territorio del Comune di , giunta all'altezza del civico n. 154 Parte_1 inciampava su una mattonella sconnessa ivi presente e cadeva rovinosamente al suolo;
che la sconnessione della mattonella non era segnalata e non era visibile;
che l'istante veniva soccorsa immediatamente e riportava un “trauma distorsivo al ginocchio sinistro con infrazione della rotula e tendinopatia del rotuleo” come diagnosticato dal P.O. dell'ospedale di Battipaglia con prognosi iniziale di 25 giorni;
che l'odierna appellata adiva il giudice di pace di Montecorvino Rovella imputando la responsabilità dello stesso in capo all'ente locale ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. chiedendone quindi la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva il impugnando e contestando tutte le pretese di parte attrice. Parte_1
Istaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con documentazione, escussione testi e ctu (il quale, tenuto anche conto delle osservazioni prospettate da controparte, concludeva confermando la diagnosi dell'ospedale certificando che “i traumi di cui alla domanda si sono verificai per l'impatto al suolo della rotula attestando, altresì, che le lesioni sono sicuramente compatibili con la caduta e riconducibili con elevata probabilità all'infortunio per cui è causa. Ha inoltre quantificato il danno biologico permanente nella misura del 7% ITT di gg. 33, ITP di giorni 10 al 75%, ITP per gg 10 al 50%, gg 20 al 25% e spese mediche per 917,00 euro) ed all'esito veniva decisa con sentenza n. 777/2023 del 15/5/2023 con cui veniva accolta la domanda attorea e per l'effetto il
[...]
veniva condannato a pagare in favore dell'attrice la somma Parte_1 Parte_3 di € 5.000,00 oltre valutazione ISTAT dall'evento alla pubblicazione della sentenza con gli interessi a tasso legale;
nonché al pagamento delle spese di lite pari a € 1.265,00, euro oltre esborsi ed accessorie e, infine, €
400,00 quali spese di CTU come da decreto versato in atti.
Avverso tale sentenza il proponeva tempestivamente appello con Parte_1 atto del 1/8/2023 chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata.
Nel presente giudizio si costituiva che in qualità di appellata eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal e, nel merito, chiedeva il rigetto Parte_1 delle pretese di parte appellante in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di pace di Montecorvino Rovella.
La causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 3/4/2025 con concessione di termini per note conclusionali.
L'appello è ammissibile rispecchiando perfettamente i criteri normativi dettati dall'art 342 e 348 bis cpc.
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di appello, il , ricostruendo le circostanze di Parte_1 fatto del sinistro, contesta la presenza della mattonella sconnessa che avrebbe poi comportato la caduta dell'odierna appellata.
Ebbene, tale ricostruzione non può essere accolta stante le risultanze istruttorie emerse.
Infatti, sebbene l'ente appellante sottolinei come la mattonella sconnessa non sia presente dalle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze tecniche istruttorie non può che affermarsi il contrario, in particolare il teste ha confermato la verificazione dell'evento dannoso a carico della Tes_1 CP_1 dichiarando, altresì, di trovarsi a poca distanza dall'appellata (circa tre metri), al momento della verificazione del sinistro, e che il marciapiede presentava un avvallamento “al momento ancora presente” (come invero si evince anche dalle fotografie versate in atti in cui è raffigurata una livella in cui la bolla non risulta trovarsi in perfetto equilibrio con una notevole pendenza verso il latro sinistro all'altezza della mattonella sconnessa ivi presente).
Risulta pertanto che la pendenza verso un lato e la disconnessione rispetto alle altre mattonelle presenti sul marciapiedi sia una caratteristica immanentemente della struttura del marciapiedi di via Mensa di e causa esclusiva, nel caso di specie, della caduta dell'odierna appellata. Parte_1
La relazione per conto dell'ente territoriale in cui si esclude la presenza della mattonella sconnessa è stata redatta diversi mesi dopo l'accaduto, come ha evidenziato anche il giudice di prime cure, per cui non ha rilevanza probatoria.
L'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono dunque invero emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
UL punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez.
IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”. pagina 3 di 4 Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.
Riconosciuta, quindi, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è possibile Pt_1 procedere alla liquidazione del danno che non si discosta dalle conclusioni emerse in primo grado.
A tale scopo il fiduciario nominato, all'esito delle operazioni peritali dovute, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni refertate dai sanitari del pronto soccorso presso il quale l'attrice era stato trasportato d'urgenza contestualmente alla caduta ossia: “un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con infrazione della rotula e tendinopatia del rotuleo”.
Alla luce delle risultanze peritali il dott. Battipaglia conclude sostenendo che “le suddette lesioni sono ampiamente compatibile con la dinamica dell'evento e a seguito delle suddette lesioni si è verificato un danno permanente alla salute (danno biologico) quantificabile con un tasso del 7% (sette per cento), senza danno alla capacità lavorativa specifica”.
In considerazione delle suddette riflessioni l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Parte attrice va condannata alle spese di questo giudizio secondo soccombenza ma con esclusione della fase istruttoria che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida Parte_4 in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
così deciso in Salerno,
03.04.25
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6059 dell'R.G.A.C. anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del 3/4/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
t r a
, in persona del Sindaco p.t. dott. C.F.: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la casa comunale di NO s./T., in Piazza Umberto I, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Avallone, (c.f.: ), presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._1
NO s./T., alla via Peppino Impastato, 10;
- Appellante -
E
c.f. n.07/06/1946 ad NO UL TU (Sa) e Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Nicodemo Anania ( ), C.F._3 giusto mandato in calce al presente atto ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Via Roma, 60/D,
84091 Battipaglia (Sa);
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza 777/2023, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace Onorario di
Montecorvino Rovella, in persona del Giudice dr.ssa Irene Ada Giannuzzi – R.G. n.1038/2018, pubblicata in data 15.05.2023, notificata in data 07 luglio 2023
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che in data 29/7/2017 alle ore 9:50 circa, mentre percorreva a piedi Controparte_1 via Mensa nel territorio del Comune di , giunta all'altezza del civico n. 154 Parte_1 inciampava su una mattonella sconnessa ivi presente e cadeva rovinosamente al suolo;
che la sconnessione della mattonella non era segnalata e non era visibile;
che l'istante veniva soccorsa immediatamente e riportava un “trauma distorsivo al ginocchio sinistro con infrazione della rotula e tendinopatia del rotuleo” come diagnosticato dal P.O. dell'ospedale di Battipaglia con prognosi iniziale di 25 giorni;
che l'odierna appellata adiva il giudice di pace di Montecorvino Rovella imputando la responsabilità dello stesso in capo all'ente locale ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. chiedendone quindi la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva il impugnando e contestando tutte le pretese di parte attrice. Parte_1
Istaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con documentazione, escussione testi e ctu (il quale, tenuto anche conto delle osservazioni prospettate da controparte, concludeva confermando la diagnosi dell'ospedale certificando che “i traumi di cui alla domanda si sono verificai per l'impatto al suolo della rotula attestando, altresì, che le lesioni sono sicuramente compatibili con la caduta e riconducibili con elevata probabilità all'infortunio per cui è causa. Ha inoltre quantificato il danno biologico permanente nella misura del 7% ITT di gg. 33, ITP di giorni 10 al 75%, ITP per gg 10 al 50%, gg 20 al 25% e spese mediche per 917,00 euro) ed all'esito veniva decisa con sentenza n. 777/2023 del 15/5/2023 con cui veniva accolta la domanda attorea e per l'effetto il
[...]
veniva condannato a pagare in favore dell'attrice la somma Parte_1 Parte_3 di € 5.000,00 oltre valutazione ISTAT dall'evento alla pubblicazione della sentenza con gli interessi a tasso legale;
nonché al pagamento delle spese di lite pari a € 1.265,00, euro oltre esborsi ed accessorie e, infine, €
400,00 quali spese di CTU come da decreto versato in atti.
Avverso tale sentenza il proponeva tempestivamente appello con Parte_1 atto del 1/8/2023 chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata.
Nel presente giudizio si costituiva che in qualità di appellata eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal e, nel merito, chiedeva il rigetto Parte_1 delle pretese di parte appellante in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di pace di Montecorvino Rovella.
La causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 3/4/2025 con concessione di termini per note conclusionali.
L'appello è ammissibile rispecchiando perfettamente i criteri normativi dettati dall'art 342 e 348 bis cpc.
pagina 2 di 4 Con il primo motivo di appello, il , ricostruendo le circostanze di Parte_1 fatto del sinistro, contesta la presenza della mattonella sconnessa che avrebbe poi comportato la caduta dell'odierna appellata.
Ebbene, tale ricostruzione non può essere accolta stante le risultanze istruttorie emerse.
Infatti, sebbene l'ente appellante sottolinei come la mattonella sconnessa non sia presente dalle dichiarazioni testimoniali e dalle risultanze tecniche istruttorie non può che affermarsi il contrario, in particolare il teste ha confermato la verificazione dell'evento dannoso a carico della Tes_1 CP_1 dichiarando, altresì, di trovarsi a poca distanza dall'appellata (circa tre metri), al momento della verificazione del sinistro, e che il marciapiede presentava un avvallamento “al momento ancora presente” (come invero si evince anche dalle fotografie versate in atti in cui è raffigurata una livella in cui la bolla non risulta trovarsi in perfetto equilibrio con una notevole pendenza verso il latro sinistro all'altezza della mattonella sconnessa ivi presente).
Risulta pertanto che la pendenza verso un lato e la disconnessione rispetto alle altre mattonelle presenti sul marciapiedi sia una caratteristica immanentemente della struttura del marciapiedi di via Mensa di e causa esclusiva, nel caso di specie, della caduta dell'odierna appellata. Parte_1
La relazione per conto dell'ente territoriale in cui si esclude la presenza della mattonella sconnessa è stata redatta diversi mesi dopo l'accaduto, come ha evidenziato anche il giudice di prime cure, per cui non ha rilevanza probatoria.
L'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono dunque invero emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
UL punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez.
IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”. pagina 3 di 4 Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.
Riconosciuta, quindi, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è possibile Pt_1 procedere alla liquidazione del danno che non si discosta dalle conclusioni emerse in primo grado.
A tale scopo il fiduciario nominato, all'esito delle operazioni peritali dovute, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni refertate dai sanitari del pronto soccorso presso il quale l'attrice era stato trasportato d'urgenza contestualmente alla caduta ossia: “un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con infrazione della rotula e tendinopatia del rotuleo”.
Alla luce delle risultanze peritali il dott. Battipaglia conclude sostenendo che “le suddette lesioni sono ampiamente compatibile con la dinamica dell'evento e a seguito delle suddette lesioni si è verificato un danno permanente alla salute (danno biologico) quantificabile con un tasso del 7% (sette per cento), senza danno alla capacità lavorativa specifica”.
In considerazione delle suddette riflessioni l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Parte attrice va condannata alle spese di questo giudizio secondo soccombenza ma con esclusione della fase istruttoria che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida Parte_4 in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
così deciso in Salerno,
03.04.25
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4