TRIB
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Giulio Cataldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9788/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in calce alla citazione dall'avv.
BACCA GUGLIELMO (c.f. ), unitamente all'avv. C.F._2
PARISI DOMENICO ( ), con studio in Napoli, alla C.F._3
via Omodeo, 123, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
E
(c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale
a mezzo dell'avv. Carlo Rosella (c.f. ) giusta procura C.F._4
generale ad lites depositata, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
nonché
(c. f. ) Controparte_2 P.IVA_2 Convenuta contumace
Conclusioni per l'attore: voglia l'On.le Tribunale adito:
a) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
b) Nel merito, ed in accoglimento della medesima, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza del diritto al pagamento della somma di cui in
premessa, con conseguente estinzione dell'obbligo a carico del ricorrente di
pagare la somma medesima recata dalla cartella esattoriale n. 071 2020
01055934 87 000, notificata il 25.03.2022, per omessa notifica dell'avviso
di pagamento al debitore entro il termine di trenta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza n. 3864/2017 della Corte d'Appello di Napoli
depositata e resa pubblica in data 22.09.2014;
c) Dichiarare nulla e priva di effetti la cartella esattoriale e che pertanto nulla
deve al ed all' per la Controparte_1 Controparte_3
provincia di Napoli in ragione della cartella n. 071 2020 01055934 87
000, notificata il 25.03.2022;
d) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente al pagamento delle
spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come
per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e con sentenza
munita di clausola di provvisoria esecuzione.
Conclusioni per il Rigettarsi l'opposizione perché Controparte_1
illegittima, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto, e
comunque sfornita di prova.
Con vittoria di spese ed onorari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' e il Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071
[...]
2020 0105593487 000 dell'importo di € 8.397,41, notificatagli il 25.03.2022, per crediti del scaturenti dalla sentenza n. 3864/2017 della Controparte_1
Corte d'Appello di Napoli depositata il 22.09.2017. A fondamento della domanda, l'opponente ha, innanzitutto, lamentato l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva e quindi l'illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo esattoriale. Con un secondo motivo, poi, ha contestato l'ammissibilità della procedura, che – a suo avviso –
determinerebbe violazione del principio del ne bis in idem, violazione della condizione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché del principio dell'abuso del diritto. Con un ulteriore argomento, ha poi eccepito l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di recuperare le somme dovute per spese di giustizia, ai sensi dell'art. 212 l. 115/2002. Da ultimo, ha lamentato l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, idonea, a suo dire, a rendere nulla la cartella di pagamento. Su tali premesse, ha chiesto che il tribunale, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, dichiari l'intervenuta decadenza del dal diritto di riscuotere la somma di CP_1
cui alla cartella, dichiarandone quindi la nullità, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Contumace l' , si è costituito il Controparte_3 CP_1
educendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Il giudice, in persona di diverso magistrato, con ordinanza del 13.12.2023 ha respinto l'istanza di sospensione, e la causa, senza l'espletamento di attività
3 istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024 innanzi al sottoscritto magistrato che l'ha trattenuta in decisione,
assegnando alle parti 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, la documentazione prodotta dal smentisce CP_1
l'affermazione dell'opponente, secondo cui la cartella non sarebbe stata preceduta da rituale notificazione dell'ingiunzione n. 251/17, che, al contrario, risulta notificata, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3864 del 22.09.2017 contenente la condanna del al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
quantificate in € 8.050,00, in data 29.11.2017 a mani della moglie, CP_1
sig.ra . CP_4
E' poi pacifico che il pur in possesso di un titolo esecutivo CP_1
giudiziale (la sentenza della Corte d'Appello di Napoli), possa riscuotere il proprio credito mediante ruolo, ai sensi degli artt. 17 e 21 del d. lgs. 46/1999.
Né può trarre in inganno l'avvenuta notifica, da parte dell'ente creditore,
dell'atto di ingiunzione, a firma del dirigente dell'avvocatura comunale, n.
251/2017: non si tratta, infatti, di un atto emesso ai sensi del r.d. 639/1910 -
del resto, mai menzionato nel corpo del provvedimento del dirigente dell'avvocatura – ma, a prescindere dal nomen utilizzato, di un mero sollecito di pagamento, finalizzato espressamente ad evitare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo. E, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore, volendo il procedere alla CP_1
riscossione mediante l'agente a ciò demandato, ha ritualmente creato il ruolo
4 n. 2020/011177 reso esecutivo il 24.09.2020 e consegnato all'
[...]
in data 10.11.2020, come riportato nella cartella Controparte_2
impugnata, così adempiendo alle prescrizioni degli artt. 17 e 21 del d. lgs.
49/1999, secondo cui le entrate previste dall'articolo 17 (id est: delle regioni, delle
province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali) aventi causa in
rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente
efficacia esecutiva (nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli).
Non corretto, poi, appare il riferimento compiuto dall'opponente all'art. 212
del d.P.R. 115/2002, norma peraltro abrogata dal 2007: la stessa, infatti, era relativa al recupero delle spese processuali in materia penale, e non alla condanna alle spese di lite portata da una pronuncia civile.
Da ultimo, appare del tutto generica la doglianza relativa al calcolo degli interessi quali esposti nella cartella, a cui l'opponente non ha contrapposto un conteggio alternativo.
Al rigetto dell'opposizione fa seguito la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore del liquidate in complessivi € 5.838,55, di cui € Controparte_1
5 5.077,00 per compensi ed € 761,55 per rimborso spese generali, oltre oneri riflessi come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 12 gennaio 2025
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Giulio Cataldi , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , nel procedimento iscritto al n.
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro , di cui euro per esborsi ed euro per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il
6 Il Giudice
dott. Giulio Cataldi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Giulio Cataldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9788/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in calce alla citazione dall'avv.
BACCA GUGLIELMO (c.f. ), unitamente all'avv. C.F._2
PARISI DOMENICO ( ), con studio in Napoli, alla C.F._3
via Omodeo, 123, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
E
(c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale
a mezzo dell'avv. Carlo Rosella (c.f. ) giusta procura C.F._4
generale ad lites depositata, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
nonché
(c. f. ) Controparte_2 P.IVA_2 Convenuta contumace
Conclusioni per l'attore: voglia l'On.le Tribunale adito:
a) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
b) Nel merito, ed in accoglimento della medesima, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza del diritto al pagamento della somma di cui in
premessa, con conseguente estinzione dell'obbligo a carico del ricorrente di
pagare la somma medesima recata dalla cartella esattoriale n. 071 2020
01055934 87 000, notificata il 25.03.2022, per omessa notifica dell'avviso
di pagamento al debitore entro il termine di trenta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza n. 3864/2017 della Corte d'Appello di Napoli
depositata e resa pubblica in data 22.09.2014;
c) Dichiarare nulla e priva di effetti la cartella esattoriale e che pertanto nulla
deve al ed all' per la Controparte_1 Controparte_3
provincia di Napoli in ragione della cartella n. 071 2020 01055934 87
000, notificata il 25.03.2022;
d) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente al pagamento delle
spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come
per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario e con sentenza
munita di clausola di provvisoria esecuzione.
Conclusioni per il Rigettarsi l'opposizione perché Controparte_1
illegittima, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto, e
comunque sfornita di prova.
Con vittoria di spese ed onorari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' e il Controparte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071
[...]
2020 0105593487 000 dell'importo di € 8.397,41, notificatagli il 25.03.2022, per crediti del scaturenti dalla sentenza n. 3864/2017 della Controparte_1
Corte d'Appello di Napoli depositata il 22.09.2017. A fondamento della domanda, l'opponente ha, innanzitutto, lamentato l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva e quindi l'illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo esattoriale. Con un secondo motivo, poi, ha contestato l'ammissibilità della procedura, che – a suo avviso –
determinerebbe violazione del principio del ne bis in idem, violazione della condizione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché del principio dell'abuso del diritto. Con un ulteriore argomento, ha poi eccepito l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di recuperare le somme dovute per spese di giustizia, ai sensi dell'art. 212 l. 115/2002. Da ultimo, ha lamentato l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, idonea, a suo dire, a rendere nulla la cartella di pagamento. Su tali premesse, ha chiesto che il tribunale, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, dichiari l'intervenuta decadenza del dal diritto di riscuotere la somma di CP_1
cui alla cartella, dichiarandone quindi la nullità, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Contumace l' , si è costituito il Controparte_3 CP_1
educendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Il giudice, in persona di diverso magistrato, con ordinanza del 13.12.2023 ha respinto l'istanza di sospensione, e la causa, senza l'espletamento di attività
3 istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024 innanzi al sottoscritto magistrato che l'ha trattenuta in decisione,
assegnando alle parti 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, la documentazione prodotta dal smentisce CP_1
l'affermazione dell'opponente, secondo cui la cartella non sarebbe stata preceduta da rituale notificazione dell'ingiunzione n. 251/17, che, al contrario, risulta notificata, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3864 del 22.09.2017 contenente la condanna del al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
quantificate in € 8.050,00, in data 29.11.2017 a mani della moglie, CP_1
sig.ra . CP_4
E' poi pacifico che il pur in possesso di un titolo esecutivo CP_1
giudiziale (la sentenza della Corte d'Appello di Napoli), possa riscuotere il proprio credito mediante ruolo, ai sensi degli artt. 17 e 21 del d. lgs. 46/1999.
Né può trarre in inganno l'avvenuta notifica, da parte dell'ente creditore,
dell'atto di ingiunzione, a firma del dirigente dell'avvocatura comunale, n.
251/2017: non si tratta, infatti, di un atto emesso ai sensi del r.d. 639/1910 -
del resto, mai menzionato nel corpo del provvedimento del dirigente dell'avvocatura – ma, a prescindere dal nomen utilizzato, di un mero sollecito di pagamento, finalizzato espressamente ad evitare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo. E, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore, volendo il procedere alla CP_1
riscossione mediante l'agente a ciò demandato, ha ritualmente creato il ruolo
4 n. 2020/011177 reso esecutivo il 24.09.2020 e consegnato all'
[...]
in data 10.11.2020, come riportato nella cartella Controparte_2
impugnata, così adempiendo alle prescrizioni degli artt. 17 e 21 del d. lgs.
49/1999, secondo cui le entrate previste dall'articolo 17 (id est: delle regioni, delle
province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali) aventi causa in
rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente
efficacia esecutiva (nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli).
Non corretto, poi, appare il riferimento compiuto dall'opponente all'art. 212
del d.P.R. 115/2002, norma peraltro abrogata dal 2007: la stessa, infatti, era relativa al recupero delle spese processuali in materia penale, e non alla condanna alle spese di lite portata da una pronuncia civile.
Da ultimo, appare del tutto generica la doglianza relativa al calcolo degli interessi quali esposti nella cartella, a cui l'opponente non ha contrapposto un conteggio alternativo.
Al rigetto dell'opposizione fa seguito la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore del liquidate in complessivi € 5.838,55, di cui € Controparte_1
5 5.077,00 per compensi ed € 761,55 per rimborso spese generali, oltre oneri riflessi come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 12 gennaio 2025
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Giulio Cataldi , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , nel procedimento iscritto al n.
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro , di cui euro per esborsi ed euro per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il
6 Il Giudice
dott. Giulio Cataldi
7