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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 6 maggio 2022 al n. 855 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
926/2021 (RG 1406/2020) del Tribunale di Pistoia del
11.11.2021 avente ad oggetto: Contratti bancari – procedimento di mediazione obbligatoria promossa da elettivamente domiciliata in Parte_1
Prato, presso e nello studio dell'avv. Andrea Betti che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Milano ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. Francesca Ariodante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
1 All'udienza del 10-12.9.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni e contraria istanza ed eccezione:
- nel merito, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare la società al Controparte_1 pagamento in favore della Signora Parte_1 della somma di € 17.616,94, a titolo di pagamento ovvero rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per Controparte_1
“1) In via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare in toto l'impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pistoia;
3) Con vittoria di spese e compensi.
4) Salvo ogni altro diritto, azione o ragione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(RG 1406/2020) proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 152/2020 (RG 241/2020) ottenuto da
(di seguito anche solo Controparte_1
“ ”) quale cessionaria pro soluto di un CP_1 portafoglio crediti in blocco, ai sensi del combinato
2 disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 – legge sulla cartolarizzazione – e dell'art. 58 TUB, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 22.9.2018, n. 111.
Con esso l'ingiungente chiedeva alla il Pt_1 pagamento della somma complessiva di euro 82.875,06 in forza di un contratto di apertura di credito in conto corrente.
In particolare, l'opponente deduceva: la nullità del contratto di conto corrente (e asseriti affidamenti accordati) per mancanza della forma scritta e violazione dell'art. 117 TUB e carenza della documentazione necessaria alla prova del credito vantato dall'ingiungente; l'asserita intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
in ogni caso, in subordine, la ritenuta nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia pro tempore, all'addebito di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi applicati.
Si costituiva e insisteva per la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo ottenuto e la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Tanto premesso il Tribunale di Pistoia, considerato che la materia della lite (riguardante contratti bancari) imponeva l'esperimento obbligatorio ex lege del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità, deferiva le parti in mediazione, onerando – parte convenuta opposta – di avviare CP_1 il relativo procedimento dinanzi ad un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo citato.
Successivamente, su eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per mancata
3 partecipazione personale di al procedimento di CP_1 mediazione obbligatorio, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 926/2021 pubblicata in data 11.11.2021, accoglieva l'opposizione sotto il profilo dell'eccezione sollevata dalla e dichiarava improcedibile la Pt_1 domanda azionata dall'opposta Controparte_1 ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
152/2020 (RG 241/2020) e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisione ha interposto gravame Pt_1 al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza in merito alla decisione sulle spese del giudizio di primo grado. In particolare, l'appellante ha spiegato un unico motivo di doglianza impugnando e contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha statuito la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite, sul presupposto della “novità della questione trattata, affrontata per la prima volta espressamente dalla Cass. N. 8743/2019 senza che risultino successivi arresti in materia”; ciò con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 10-12.9.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria. L'art. 342 c.p.c., infatti, anche dopo la novella del 2012, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
(ovvero, l'ambito oggettivo di devoluzione al giudice) una parte argomentativa (ovvero, l'esposizione delle ragioni di impugnazione) che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr.
Cass. SSUU, ordinanza n. 36481/2022).
Nel caso di specie l'impugnazione risulta sostanzialmente rispettosa delle prescrizioni di legge alla luce del dettato giurisprudenziale sopra richiamato, risultando comprensibili sia le ragioni d'impugnazione sia le argomentazioni in riferimento alle modifiche che sono richieste con il gravame.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con un unico motivo d'appello, in sintesi,
l'appellante impugna la decisione del Giudice di prime cure ritenendo errata la regolamentazione delle spese effettuata dal medesimo, avendone il Tribunale statuito
5 l'integrale compensazione, stante la novità della questione giuridica affrontata.
Il motivo risulta infondato e deve essere respinto.
In modo del tutto corretto il Tribunale ha fatto applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali in materia di spese.
Infatti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (come modificato dal D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014) il legislatore ha previsto la possibilità “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” che il giudice possa
“compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, consentendo, pertanto, l'esercizio di una certa discrezionalità nella materia, seppure disciplinata dalle direttive impartite dalla legge.
In particolare, con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, il Giudice di prime cure non ha mancato di esplicitare, dopo ampia e accurata disamina della questione sull'improcedibilità della domanda azionata dalla convenuta opposta ai sensi dell'art.
5. comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 (per mancato regolare ed effettivo avvio della procedura di mediazione obbligatoria consistita nella mancata partecipazione effettiva della parte alla procedura), la statuizione circa il governo delle spese di lite raccordandola, in modo logicamente
6 ineccepibile ad avviso di questo Collegio, a quanto espresso in motivazione a proposito della novità della questione e della presenza di un unico arresto giurisprudenziale sul punto.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del presente grado, data la necessità dell'opportuno chiarimento in relazione al permanere dell'opinabilità della questione.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è state integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 926/2021 pubblicata il giorno 11.11.2021:
1) rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti;
3) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 7 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 6 maggio 2022 al n. 855 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
926/2021 (RG 1406/2020) del Tribunale di Pistoia del
11.11.2021 avente ad oggetto: Contratti bancari – procedimento di mediazione obbligatoria promossa da elettivamente domiciliata in Parte_1
Prato, presso e nello studio dell'avv. Andrea Betti che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Milano ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. Francesca Ariodante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
1 All'udienza del 10-12.9.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni e contraria istanza ed eccezione:
- nel merito, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare la società al Controparte_1 pagamento in favore della Signora Parte_1 della somma di € 17.616,94, a titolo di pagamento ovvero rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per Controparte_1
“1) In via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare in toto l'impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pistoia;
3) Con vittoria di spese e compensi.
4) Salvo ogni altro diritto, azione o ragione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(RG 1406/2020) proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 152/2020 (RG 241/2020) ottenuto da
(di seguito anche solo Controparte_1
“ ”) quale cessionaria pro soluto di un CP_1 portafoglio crediti in blocco, ai sensi del combinato
2 disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 – legge sulla cartolarizzazione – e dell'art. 58 TUB, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 22.9.2018, n. 111.
Con esso l'ingiungente chiedeva alla il Pt_1 pagamento della somma complessiva di euro 82.875,06 in forza di un contratto di apertura di credito in conto corrente.
In particolare, l'opponente deduceva: la nullità del contratto di conto corrente (e asseriti affidamenti accordati) per mancanza della forma scritta e violazione dell'art. 117 TUB e carenza della documentazione necessaria alla prova del credito vantato dall'ingiungente; l'asserita intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
in ogni caso, in subordine, la ritenuta nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia pro tempore, all'addebito di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi applicati.
Si costituiva e insisteva per la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo ottenuto e la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Tanto premesso il Tribunale di Pistoia, considerato che la materia della lite (riguardante contratti bancari) imponeva l'esperimento obbligatorio ex lege del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità, deferiva le parti in mediazione, onerando – parte convenuta opposta – di avviare CP_1 il relativo procedimento dinanzi ad un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo citato.
Successivamente, su eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per mancata
3 partecipazione personale di al procedimento di CP_1 mediazione obbligatorio, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 926/2021 pubblicata in data 11.11.2021, accoglieva l'opposizione sotto il profilo dell'eccezione sollevata dalla e dichiarava improcedibile la Pt_1 domanda azionata dall'opposta Controparte_1 ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
152/2020 (RG 241/2020) e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisione ha interposto gravame Pt_1 al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza in merito alla decisione sulle spese del giudizio di primo grado. In particolare, l'appellante ha spiegato un unico motivo di doglianza impugnando e contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha statuito la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite, sul presupposto della “novità della questione trattata, affrontata per la prima volta espressamente dalla Cass. N. 8743/2019 senza che risultino successivi arresti in materia”; ciò con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 10-12.9.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria. L'art. 342 c.p.c., infatti, anche dopo la novella del 2012, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
(ovvero, l'ambito oggettivo di devoluzione al giudice) una parte argomentativa (ovvero, l'esposizione delle ragioni di impugnazione) che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr.
Cass. SSUU, ordinanza n. 36481/2022).
Nel caso di specie l'impugnazione risulta sostanzialmente rispettosa delle prescrizioni di legge alla luce del dettato giurisprudenziale sopra richiamato, risultando comprensibili sia le ragioni d'impugnazione sia le argomentazioni in riferimento alle modifiche che sono richieste con il gravame.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con un unico motivo d'appello, in sintesi,
l'appellante impugna la decisione del Giudice di prime cure ritenendo errata la regolamentazione delle spese effettuata dal medesimo, avendone il Tribunale statuito
5 l'integrale compensazione, stante la novità della questione giuridica affrontata.
Il motivo risulta infondato e deve essere respinto.
In modo del tutto corretto il Tribunale ha fatto applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali in materia di spese.
Infatti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (come modificato dal D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014) il legislatore ha previsto la possibilità “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” che il giudice possa
“compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, consentendo, pertanto, l'esercizio di una certa discrezionalità nella materia, seppure disciplinata dalle direttive impartite dalla legge.
In particolare, con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, il Giudice di prime cure non ha mancato di esplicitare, dopo ampia e accurata disamina della questione sull'improcedibilità della domanda azionata dalla convenuta opposta ai sensi dell'art.
5. comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 (per mancato regolare ed effettivo avvio della procedura di mediazione obbligatoria consistita nella mancata partecipazione effettiva della parte alla procedura), la statuizione circa il governo delle spese di lite raccordandola, in modo logicamente
6 ineccepibile ad avviso di questo Collegio, a quanto espresso in motivazione a proposito della novità della questione e della presenza di un unico arresto giurisprudenziale sul punto.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del presente grado, data la necessità dell'opportuno chiarimento in relazione al permanere dell'opinabilità della questione.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è state integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 926/2021 pubblicata il giorno 11.11.2021:
1) rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti;
3) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 7 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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