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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. CINZIA DELLI CARRI, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Per_1
Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento, con domicilio Parte_1 digitale come indicato in atti;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 giusta procura resa al margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv.
ANNUNZIATA EP e dall'Avv. AUGUSTO GUERRIERO ed elettivamente domiciliato con questi ultimi, presso il loro studio;
Appellato
FATTO
Con ricorso monitorio proposto innanzi al Giudice di Pace di Mirabella Eclano
dichiarava di essere intestatario di un Controparte_1 Controparte_2
serie Q/P n. 000.164 emesso il 22.08.1988 con valore nominale di lire 250.000 e
[...] deduceva di essere ancora creditore della somma di € 960,74, pari alla differenza tra la somma che l'intermediario avrebbe dovuto liquidare in sede d'incasso in virtù del dato
1 letterale presente sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dalla sottoscrizione e quanto già liquidato in sede d'incasso, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Il Giudice di Pace di Mirabella Eclano, in accoglimento del ricorso monitorio, emetteva D.I. n. 6/2020. roponeva opposizione avverso il predetto D.I., eccependo Parte_1 in via preliminare l'estinzione del buono postale per intervenuto rimborso ed avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo in sede d'incasso, senza riserva, quindi contestandone la fondatezza nel merito, avendo il ricorrente calcolato gli interessi in violazione del DM Tesoro del 13.06.1986.
Si costituiva in primo grado contestando i singoli motivi Controparte_1 di opposizione e ribadendo, nel merito, quanto dedotto nel ricorso monitorio sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con sentenza n. 216/2022 il Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV) rigettava l'opposizione e - per l'effetto - confermava integralmente il D.I. n. 06/2020, con condanna dell'opponente anche al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta.
Con l'atto di appello in esame chiedeva la riforma della Parte_1 citata sentenza deducendo la violazione del DM Tesoro del 13 giugno 1986, ovvero dell'art. 2002 c.c., evidenziando l'erronea applicazione da parte del Giudice di Pace del principio del legittimo affidamento del sottoscrittore e richiamando quanto già dedotto in primo grado in relazione alla serie di appartenenza del BFP oggetto di causa, ritenendo congrua la liquidazione dei rendimenti effettuata in sede d'incasso del titolo in applicazione delle condizioni previste per la serie Q/P dal primo al trentesimo anno dalla sottoscrizione dello stesso. In particolare, l'appellante evidenziava di aver legittimamente collocato il BFP secondo le prescrizioni del DM 1986 mediante l'apposizione sul titolo dei timbri, sia sulla parte anteriore che posteriore, recante l'indicazione dei tassi d'interesse previsti per la serie Q/P, con la conseguenza che la tabella presente sul retro del titolo (recante i precedenti tassi d'interesse previsti per la serie “P”) era stata totalmente annullata con il relativo timbro di modifica in applicazione del DM vigente. L'appellante, quindi, chiedeva la riforma della sentenza appellata con conseguente revoca del D.I. n. 06/2020, vittoria di spese ed onorari del
2 doppio grado di giudizio e condanna della controparte alla restituzione dell'importo pagato da in esecuzione del D.I. confermato in primo grado, Parte_1 nonché della sentenza impugnata.
Si costituiva in appello contestando fermamente l'avversa Controparte_1 impugnazione, richiamando quando già dedotto sin dal ricorso monitorio in ordine all'applicazione del principio del legittimo affidamento del sottoscrittore ed insistendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva direttamente rinviata all'udienza del 12.6.2025 (poi differita d'ufficio al 1.7.2025) per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 352 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti).
DIRITTO
L'appello è fondato e – per l'effetto – merita accoglimento.
Il Giudice di Primo Grado, infatti, fondava la decisione sul principio del legittimo affidamento del sottoscrittore, non applicabile al caso di specie per le motivazioni di seguito specificate.
Occorre in primo luogo evidenziare che il titolo oggetto di causa - allegato in copia al ricorso monitorio - riportava sulla parte anteriore la dicitura “Serie Q/P” che andava a sovrastare la precedente stampigliatura con l'indicazione della serie “P”, mentre nella Cont parte posteriore del vi era oltre alla tabella dei rendimenti prevista per la precedente serie “P” (riportante in calce la locuzione “più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” che il ricorrente poneva a fondamento della propria domanda sin dal ricorso monitorio) anche un ulteriore timbro recante i tassi d'interesse previsti per la serie “Q/P”. Il buono oggetto di causa – dunque - appartenente alla serie “Q/P” veniva emesso su titolo cartaceo sul quale ab origine venivano indicati i rendimenti relativi alla serie “P”, ma - all'atto della consegna/emissione del titolo de quo, cioè il 22.08.1988
(allorquando era già entrato in vigore il DM del 13 giugno 1986 istitutivo dei Buoni serie “Q”) - veniva correttamente apposto il timbro, sia sulla parte anteriore, che posteriore, recante i tassi d'interessi previsti dal DM del 13.06.1986 per i BBFFPP serie
“Q/P”. L'intestatario del titolo, del resto, sin dal ricorso monitorio non contestava l'applicabilità al BFP oggetto di causa dei tassi d'interesse previsti per i BBFFPP serie
3 “Q/P” così come indicati sul retro del titolo oggetto di causa fino al 20° anno dalla sottoscrizione e già liquidati in sede d'incasso, ma insisteva per la liquidazione di somme maggiori rispetto a quelle già incassate per il periodo dal 20° al 30° anno della sottoscrizione in applicazione del dato letterale presente sul titolo.
Alla luce della molteplicità dei ricorsi presentati in ordine alla liquidazione degli interessi maturati per il citato periodo, sul punto ha avuto modo di esprimersi la
Suprema Corte di Cassazione in ben quattro ordinanze: n. 4384/2022 del 10/02/2022, n.
4748/2022 del 14/02/2022, n. 4751/2022 del 14/02/2022 e n. 4763/2022 del 14/02/2022
(così come evidenziato da ), confermando i principi già espressi dalle Parte_1
SS.UU. della Cassazione e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/20201. In particolare, nell'ordinanza n. 4763/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come non fosse applicabile al caso di specie il principio del legittimo affidamento, richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 (citato anche nella sentenza oggetto d'impugnazione dal Giudice di Pace), giacché quel precedente era attinente ad un caso peculiare, ben diverso da quello oggetto del presente giudizio, nel quale si era omessa la stampigliatura della sigla diversa («AB-AA») nell'impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti (recanti la sigla «AA»).
Nel caso in esame, invece, come già evidenziato, il buono fruttifero oggetto di causa - serie “Q/P”- veniva emesso il 22.08.1988 – (ovvero quando era già stato promulgato, nel giugno del 1986, il DM che ha istituito i Buoni serie “Q/P”) su supporto cartaceo della precedente serie “P” con l'apposizione del timbro istitutivo della serie “Q/P” sia sulla parte anteriore che posteriore del titolo, in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, ma il timbro contenente la quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio non andava a sovrapporre completamente la tabella ed il testo sottostante ivi stampato, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P”
4 relativa all'ultimo decennio (di cui l'odierno appellato chiedeva l'applicazione).
Orbene, la sottoscritta condivide le argomentazioni rese dalla Cassazione con le ordinanze già citate ed – in particolare - con l'ordinanza n. 4384/2022, dove si è correttamente evidenziato: “… nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi,
l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie “P”.
In definitiva, in virtù del richiamato articolo 5 del DM del 13.06.1986, le hanno Pt_1 seguito l'iter previsto dalla legge per l'emanazione dei Buoni serie Q/P con la doppia apposizione del timbro, escludendo, così, l'applicazione dei precedenti rendimenti previsti per i buoni della serie “P”, “Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (cfr, Cassazione n. 4384/2022).
Alla scadenza, quindi, ha calcolato il valore del buono per cui è causa Parte_1 esattamente secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, non potendo applicare un regime differenziato tra i due periodi (sino al ventesimo anno i rendimenti previsti per la serie Q/P e dal ventunesimo al trentesimo anno i rendimenti previsti dalla precedente serie P), di talchè la sentenza di primo grado deve essere riformata.
termini peggiorativi del saggio di interessi.
5 Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio, in quanto la questione oggetto della presente controversia è stata ampiamente dibattuta, così come si evince dai radicati contrasti nella giurisprudenza di merito composti dalle richiamate pronunce di legittimità, sopraggiunte nel corso del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 216/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV) in data 21.11.2022 e per l'effetto revoca il D.I. n. 06/2020 emesso dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano
(AV);
2) Condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni somma corrisposta da
[...] quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92, comma 2 c.p.c.
Benevento, 29/10/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte di Cassazione nelle summenzionate ordinanze ha richiamato i principi già affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/2020 ed in particolare ha evidenziato l'eterogeneità dei buoni fruttiferi postale, quali titoli differenti rispetto agli strumenti finanziari offerti dalle banche ed assimilabili, invece, ai titoli di debito pubblico. La Corte Costituzionale nella predetta pronuncia ha escluso, altresì, che l'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 si ponesse in contrasto con i principi costituzionali, ed in particolare con gli art. 3 e 47 della Costituzione, ritenendo legittima la riduzione unilaterale dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi in virtù dei Decreti Ministeriali che ne dispongano la modifica, escludendo, pertanto, la retroattività in senso proprio dell'art 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che non può affermarsi lesiva dell'affidamento dei risparmiatori con riferimento alla questione dell'invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo, in quanto è la norma stessa a consentire espressamente ed a rendere quindi prevedibili successive modifiche anche in