Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/08/2025, n. 15449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15449 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7840 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di CA AL; EO AT; non costituiti in giudizio
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto a sostenere la seconda prova orale per il concorso ordinario del personale docente indetto con DDG 499 del 21/04/2020, poi modificato con DM 326 del 9/11/2021 annullamento dell'esclusione dalle successive prove concorsuali della ricorrente che ha riportato nella prima prova scritta il punteggio di 68/100 in luogo del punteggio di almeno 70/100 a lei spettante sufficiente per accedere alla successiva prova orale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO LA il 27/9/2022:
Per la riformulazione della graduatoria di merito pubblicata in allegato al decreto prot. 802 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto “procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss. mm. ed ii. – Graduatoria A018 – Filosofia e Scienze Umane” tenendo conto del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova scritta, come rideterminato per i motivi di cui al ricorso principale, del punteggio della espletanda prova orale e dei titoli di studio e di servizio prodotti dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con ricorso a questo TAR affidato a due motivi rubricati “I. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento tra candidati della prova concorsuale. II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 4 comma 6 del DM 326/2021” la sig.ra RO esponeva di aver partecipato al concorso ordinario per la scuola secondaria (D.D. n. 499/2020) Classe Di Concorso A018 in epigrafe. riportando alla prova selettiva per quesiti a risposta multipla un punteggio di 68/100, con conseguente esclusione dalle prove successive per mancato raggiungimento del limite minimo di punteggio fissato in 70/100.
1.1 Posto che la disciplina concorsuale stabiliva che ogni quesito a risposta multipla prevedesse una sola risposta corretta alla quale venivano attribuiti 2 punti, mentre per ogni risposta sbagliata o non data si prevedeva l’attribuzione di 0 punti, parte ricorrente contestava di aver dato risposta ai quesiti n. 2 e 34 corretta quanto quelle, diverse, ritenute giuste dal Ministero, poiché a tali quesiti corrispondevano in realtà due risposte ugualmente corrette; affermava poi di aver dato al quesito 42 risposta corretta invece di quella erroneamente ritenuta esatta dall’Amministrazione. Ciò le avrebbe indebitamente impedito il raggiungimento di 74/100 di punti con superamento del minimo di 70/100.
1.2 Il ricorso dettagliava così le censure:
a) relativamente al quesito n. 42 del questionario somministrato ( per la classe A018) il cui testo era: "La distinzione, ormai entrata nel linguaggio comune, fra "analitici" e "continentali" riguarda due diverse categorie di filosofi contemporanei. Da che cosa dipende la loro diversità?” la ricorrente rispondeva a suo dire correttamente scegliendo l’opzione B (Unicamente da una distinzione geografica: sono intesi, da un lato, i filosofi angloamericani, dall'altro, quelli europei), ma le veniva attribuito il punteggio 0,00 in quanto il sistema proponeva come corretta l’opzione A (Da un approccio per lo più divergente: da un lato vi è un modo di affrontare i problemi che fa uso soprattutto di argomentazioni logico-formali e di verifiche mediante esempi e controesempi, dall'altro vi è un'attenzione particolare per la storia del pensiero e un interesse a interpretarla ) ;
b) relativamente al quesito n. 2 si leggeva: “Orbis sensualium pictus, di HA AM ME, è:” e come risposta corretta il Ministero indicava l’opzione d) (il primo libro illustrato per bambini e ragazzi) mentre in realtà -a dire della ricorrente- era corretta anche la risposta c) da lei scelta: “una trattazione sullo sviluppo sensoriale”;
c) relativamente al quesito n. 34 si leggeva: “Secondo GE la comparsa della funzione simbolica si colloca” la ricorrente aveva risposto con l’opzione a) (nello stadio pre-operatorio) mentre il Ministero aveva indicato come corretta la risposta c) (nello stadio sensomotorio).
1.3 Il ricorso chiedeva l’annullamento degli atti con istanza cautelare e risarcitoria.
1.3.1 Successivamente la sig.ra RO impugnava con motivi aggiunti anche la sopravvenuta graduatoria del concorso.
1.4 Si costituiva l’Amministrazione resistendo al ricorso e all’istanza.
1.4.1 Deduceva in limine il difetto di interesse per mancata prova di resistenza di parte ricorrente.
1.4.2 Nel merito argomentava che
a) quanto al quesito 42) “ la distinzione, ormai entrata nel linguaggio comune, fra "analitici" e "continentali" riguarda due diverse categorie di filosofi contemporanei. Da che cosa dipende la loro diversità? [a] Da un approccio per lo più divergente: da un lato vi è un modo di affrontare i problemi che fa uso soprattutto di argomentazioni logico-formali e di verifiche mediante esempi e controesempi, dall'altro vi è un'attenzione particolare per la storia del pensiero e un interesse a interpretarla. [b] Unicamente da una distinzione geografica: sono intesi, da un lato, i filosofi angloamericani, dall'altro, quelli europei. [c] Da una mera differenza di metodo: da un lato si ha l'uso del metodo analitico, dall'altro si ha l'uso del metodo sintetico. [d] Da una netta separazione nei modi di pensare: da un lato è praticato solamente il rigore dell'analisi, dall'altro vi è spazio esclusivamente per tendenze irrazionalistiche. La ricorrente sostiene che la distinzione fra “analitici” e “continentali” consiste unicamente in una distinzione geografica. Questa affermazione è pianamente irricevibile, in quanto apodittica ed immotivata: se, infatti, il riferimento a un “continente” (come è quello che caratterizza la dicitura “continentali”) si riferisce al continente europeo, dove i filosofi chiamati appunto “continentali” hanno operato, non si comprende quale riferimento esplicitamente geografico sia insito nella dicitura “analitici”. L’“analisi” non ha nulla a che fare con la geografia: la dicitura “analitici” fa, invece, riferimento non già a un contesto geografico, ma ad un’analisi dei problemi condotta soprattutto attraverso argomentazioni logico-formali, adottando procedimenti di verifica mediante esempi e controesempi. Inoltre, la risposta b), erroneamente preferita dalla ricorrente, afferma che la distinzione fra “analitici” e “continentali” è UNICAMENTE una distinzione geografica . Ne conseguiva l’erroneità della risposta b) scelta dalla ricorrente;
b) quanto al quesito 2) “ Orbis sensualium pictus, di HA AM ME, è [a] il primo libro illustrato per bambini e ragazzi. [b] una trattazione sull’origine del mondo. [c] un trattato di pittura per principianti. [d] una trattazione sullo sviluppo sensoriale. L’Orbis Sensualium Pictus, come risulta chiaramente anche dalle immagini del testo allegato, relativo alle pp. 52 e 53 dell’opera, non rientra nel genere della trattatistica, ma è uno strumento ad uso didattico ed educativo costruito sulla base di una ipotesi pedagogica (cioè la necessità di veicolare i saperi attraverso i sensi). Sebbene sia uno strumento costruito sulla base di un’ipotesi e di una specifica teoria pedagogica, esso, dunque, non può affatto essere considerato un trattato di ordine psicopedagogico SULLO sviluppo sensoriale. D’altronde, non è questa la tesi sostenuta dagli autori citati dalla ricorrente: essi, infatti, evidenziano quanto questa ipotesi e questa teoria traspaiano nel testo come linee guida per gli educatori e per gli insegnanti, ma non descrivono affatto il testo come una trattazione sullo sviluppo sensoriale, perché – appunto – esso non lo è ”. Ne conseguiva l’erroneità della risposta scelta dalla ricorrente;
c) quanto al quesito 34) “ Secondo GE la comparsa della funzione simbolica si colloca [a] nello stadio senso-motorio. [b] nello stadio delle operazioni concrete. [c] nello stadio pre-operatorio. [d] nello stadio operatorio-formale. ... La funzione simbolica, fuor di dubbio, rappresenta l’elemento attraverso cui si articola la relazione tra funzioni psicomotorie e funzioni cognitive. In La formation dy symbole chez l’enfant, Delachaucx et Niestlé, Paris, 1978, GE scrive: “Notre première tèse […] sera donc celle de la continuité fonctionelle entre le sensorimoteur et le représentatif, continuité orientant la constitution de le strutures successives” (pag. 8) e parla di “unité fonctionelle du développment” (ivi). Per questo motivo la sua ipotesi è quella che la funzione simbolica emerga e si sviluppi nel contesto delle attività senso-motorie. Coerentemente, nel brano tratto dalla traduzione italiana de Lo sviluppo mentale del bambino riportato dalla candidata, si trova un passaggio che giustifica sia la domanda che la risposta identificata come esatta: “nella sfera senso motoria esistono già sistemi di significazione, perché ogni percezione e ogni adattamento cognitivo, consistono nel conferire significazioni (forme, scopi o mezzi, ecc.) ”.” Ne derivava anche qui l’erroneità della risposta scelta dalla ricorrente.
1.5 Dopo una prima ordinanza di richiesta di chiarimenti all’Amministrazione ed una successiva di integrazione del contraddittorio a seguito dell’impugnazione della graduatoria -ritualmente ottemperata dalla RO- con ordinanza 1639/23 questo TAR respingeva la domanda cautelare.
1.6 In assenza di ogni ulteriore attività e deduzione delle parti costituite la causa era fissata per la trattazione all’udienza straordinaria del 18 luglio 2025 ed ivi introitata in decisione.
DIRITTO
2 Il ricorso non può essere accolto perché infondato.
2.1 Osserva preliminarmente il Collegio che va respinta l’eccezione preliminare della PA ( supra sub 1.4.1), risultando integrata la prova di resistenza nel potenziale ottenimento di 6 punti in più attingibili in caso di accoglimento del ricorso e sufficienti a portare l’istante oltre il minimo di 70 punti, partendo dalla base di 68 ( supra sub 1.1).
2.2 Nel merito risultano infondati i due motivi di ricorso, congiuntamente scrutinabili.
2.2.1 Va premesso che la prova selettiva de qua è stata legittimamente strutturata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820) con quiz ad opzione di risposta multipla, di cui una sola assolutamente esatta e altre non prive di elementi di verosimiglianza allo scopo di meglio selezionare i candidati. Scelta questa via, la discrezionalità dell’Amministrazione risulta perimetrata nel senso che “ può pertanto individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali … non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost .”(cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3060/2015, conforme da ultimo CdS, sez. III, n. 6764/2025).
Ciò posto si osserva che le soluzioni ai contestati quesiti 42, 2 e 34 accolte dall’Amministrazione e per come esplicate supra sub 1.4.2 a), b) e c) risultano convincenti ad essere qualificate come le uniche certamente corrette alla stregua degli ordinari standard di ragionevolezza.
La risposte scelte dal ricorrente possono invece ricondursi alle opzioni c.d. “distrattrici”, cioè le risposte con margini di plausibilità ma inesatte la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
3 il ricorso va pertanto respinto, con ogni sua domanda e conferma dei provvedimenti impugnati.
La peculiarità delle questioni sottoposte fa ritenere equa la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, con conferma degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO