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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia, via M. Rossi n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLI FEDERICO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NOVELLI STEFANIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale. pag. 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito “accogliere le seguenti conclusioni: 1) i
Sig.ri e manterranno sul figlio l'affidamento congiunto;
2) Parte_1 CP_1 Per_1 il minore resterà ad abitare con la madre in Carrara (MS) via Muttini n. 20. Il minore Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione. 3) i beni contenuti nella casa coniugale di La Spezia via M. Rossi n. 20, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipo arredamento, strumenti elettronici, giocattoli ecc., resteranno in uso alla madre ed al figlio minore. 4) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio nel periodo di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore la somma mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione di ½ ciascuno nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18. 6) gli assegni familiari
(assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre. 7) Fatti salvi miglior contingenti accordi fra i genitori che di volta in volta potranno concordemente stabilire le modalità più appropriate alle esigenze del figlio e loro proprie, il figlio trascorrerà sulla base del criterio dell'alternanza un fine settimana presso il padre e quello successivo presso la madre e così via alternativamente. Nel fine settimana che il minore trascorrerà presso la residenza paterna lo stesso pernotterà la notte del sabato con il padre che lo preleverà alle ore 12 del sabato mattina e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna la sera della domenica entro le ore 19.00 circa, salvi diversi accordi tra i genitori. 8) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà trascorre con il figlio nel periodo dal mese di giugno ad ottobre il giorno del mercoledì pomeriggio/sera, previo accordo con la madre. 9) il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza su base annuale: con il padre il giorno del Santo
Natale o quello della Pasqua e viceversa per l'anno successivo;
parimenti la festività di
Capodanno, e precisamente dal giorno 31 dicembre alla sera del 01 gennaio di ogni anno, il figlio trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre. 10) Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore quest'ultimi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche del minore
pag. 2 di 8 ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dallo stesso intraprese. I genitori si impegnano inoltre a consentire senza limitazione alcuna i quotidiani contatti, quantomeno telefonici, fra il figlio ed il genitore che in quel giorno non lo avrà in custodia. 11) I genitori si obbligano reciprocamente a garantire al figlio frequentazioni appropriate alla sua tenera età e comunque tali da non comportare ripercussioni negative al benessere psico-fisico del figlio. Il minore , in ragione della sua tenera età, durante la Per_1 permanenza dal padre trascorrerà la notte con quest'ultimo in assenza di persone estranee o conoscenze di natura occasionale. 12) Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorre con ciascun genitore un periodo di permanenza consecutiva non superiore a sette giorni. Ciascun genitore con riferimento al periodo dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno un mese. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze legali oltre a rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per Legge”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
“QUANTO ALL'AFFIDAMENTO: il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione del bambino presso la residenza della madre, libero il padre di vedere il minore
, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nelle seguenti modalità: un giorno a Per_1 settimana il martedì o il giovedì dalle ore 18 fino alle ore 21,30 nonché un fine settimana ogni due dalle ore 11 del sabato alle ore 19 della domenica oppure in alternativa dall'uscita da scuola di venerdì alle ore 15,00 del sabato. Una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno. QUANTO AL
MANTENIMENTO: disporre che il Sig. sia tenuto a versare alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di € 230,00 mensile quale contributo al mantenimento del minore
[...] Per_2
. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Saranno altresì dovute dal
[...]
Sig. il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, necessarie e CP_1 concordate nonché quelle scolastiche ed extra scolastiche, nonché il 50% del costo della baby sitter. Il Tutto secondo il protocollo adottato dal Tribunale della Spezia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/03/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale è nato (in data CP_1
17.10.2019) il figlio , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori e Per_1
pag. 3 di 8 attualmente minorenne;
- che la relazione sentimentale è durata dal 2018 al 2024, allorquando si è interrotta;
- che le parti hanno abitato con il minore da ultimo La Spezia, via M. Rossi n. 20, sempre in abitazioni condotte in locazione;
- che il minore ora abitata con la madre;
- di essere lei a gestire quasi interamente il figlio e di occuparti delle sue esigenze.
Ha pertanto chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti nei confronti del figlio come da ricorso. Per_1
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e proposto domande diverse con riferimento alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne . Per_1
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.10.2024, sono stati assunti provvedimenti in via temporanea e urgente, parzialmente modificati (in punto di regime di frequentazione) con successiva ordinanza di data 5.12.2024.
La causa è stata istruita con il deposito di documentazione economico-patrimoniale delle parti.
Non hanno avuto esiti i tentativi, anche svolti in corso di procedimento, di addivenire a una soluzione conciliativa tra le parti.
È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28,
c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c. Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473- bis.28 c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 25.9.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti. pag. 4 di 8 Non sussistono ragioni ostative a confermare l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, come da domanda di entrambe le parti (sul punto concordi): ciò risulta altresì conforme al superiore interesse del minore, stante l'assenza di elementi a ciò pregiudizievoli o di particolari criticità in senso contrario.
Deve invece essere revocata l'assegnazione della casa familiare precedentemente disposta – con provvedimenti provvisori – in favore della madre, dal momento che madre e figlio risultano ora abitare in immobile differente rispetto a quello nel quale il nucleo familiare viveva insieme in costanza di relazione (invero, la madre abita da maggio 2024 con il figlio a Carrara in via
Muttini n. 20, mentre il padre a La Spezia presso la propria nonna). Nulla va quindi disposto in parte qua, in ragione dell'abbandono, da parte di entrambi i genitori, dell'allora casa ex familiare
(sita La Spezia, via M. Rossi n. 20); si osserva, del resto, come la stessa ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non abbia formulato domande sul punto.
Ritiene poi il Collegio di regolamentare il regime di frequentazione padre/figlio come segue:
- fine settimana alternati, dal sabato mattina (ore 11.00) alla domenica sera (ore 19.00), con pernotto quindi al sabato sera con il padre;
- nella settimana nella quale trascorre il fine settimana con la madre, un Per_1 pomeriggio durante la settimana (da individuarsi in concreto nel mercoledì) sino ad ora di cena, senza quindi pernotto con il padre;
- trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le Per_1 vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza su base annuale;
- una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di
Pasqua e Pasquetta.
Ciò tiene conto (da un lato) dei pregressi accordi provvisori raggiunti dalle stesse parti in corso di causa, e inizialmente recepiti con ordinanza del 14.10.2024, (dall'altro) degli elementi successivamente emersi nel corso dell'istruttoria, in particolare delle difficoltà paterna a riuscire a trascorrere con regolarità con il figlio anche un giorno infrasettimanale con pernotto – in questo modo viene evitata l'adozione di provvedimenti che poi, nei fatti, resterebbero inattuati –,
(dall'altra infine) dell'interesse dello stesso minore a mantenere comunque un rapporto con il padre anche durante la settimana, e di conseguenza un regime di frequentazioni idoneo e confacente all'età di . Per_1
pag. 5 di 8 Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, si osserva quanto segue:
- parte ricorrente i) svolge professione di impiegata amministrativa con stipendio Pt_1 di circa € 950,00 mensili (come dichiarato dalla parte stessa e risultante altresì dalle buste paga riversate in atti); ii) paga € 650,00 mensili per il canone di locazione (come da contratto prodotto); iii) percepisce integralmente l'assegno unico spettante per Per_1
(pari a € 200,00 mensili); iv) è onerata della rata mensile di circa € 50,00 con
[...]
v) ha depositato documentazione reddituale (in specie, Controparte_2
Certificazione Unica) da cui emergono redditi lordi pari a € 11.007,24 per l'anno di imposta 2024, pari a € 9.811,78 per l'anno di imposta 2023, pari a € 6.951,10 per l'anno di imposta 2022 e pari a € 0,00 per l'anno di imposta 2021 (allorquando non era occupata);
- parte resistente ): i) svolge attività lavorativa quale picchettino presso un CP_1 cantiere a La Spezia, con stipendio mensile di circa € 1.300,00 (come dichiarato dalla stessa parte e risultante altresì dalle buste paga riversate in atti), da cui deve tuttavia essere detratta la somma mensili di € 115,00 quale trattenuta per rata di un prestito;
ii) vive a Spezia nella casa della nonna, dunque non sostiene particolari oneri abitativi;
iii) diversamente da quanto dichiarato in prima udienza, non è onerato del mantenimento del figlio (nato da precedente relazione), al quale versa soltanto la somma mensile di € Per_3
100,00, somma che però corrisponde alla quota (pari alla metà) dell'assegno unico che percepisce per (cfr. sentenza relativa a depositata in atti); iv) ha CP_1 Per_3 Per_3 confermato di lasciare l'intero ammontare dell'assegno unico spettante per (pari Per_1
a € 200,00 mensili) a v) ha depositato documentazione reddituale (in specie, Pt_1
Certificazione Unica e Mod.730) da cui emergono redditi lordi pari a € 24.793,00 per l'anno di imposta 2024 (C.U. 2025), pari a € 203,22 per l'anno di imposta 2023 (C.U.
2024, da cui si evince attività lavorativa prestata solo per pochi giorni), pari a € 20.329 per l'anno di imposta 2022 (Mod.730/2023), pari a € 12.057 per l'anno di imposta 2021
(Mod.730/2022) e pari a € 9.904,00 per l'anno di imposta 2020 (Mod.730/2021).
Reputa quindi equo il Collegio – con modifica in parte qua, pertanto, dei provvedimenti provvisori sino ad ora assunti – porre a carico del padre la somma mensile pari a € 350,00 a titolo di mantenimento in via indiretta di (somma che decorrerà, come per legge, dalla Per_1 domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie: ciò tiene conto delle diverse capacità economiche delle parti, del differente periodo di tempo che il minore trascorre con ciascun genitore (come sopra appurato e disposto), dell'età del minore e della capacità lavorativa (intatta)
pag. 6 di 8 del padre. Si prende invece atto dell'attuale percezione, in via integrale, dell'assegno unico da parte della madre, che dunque si conferma;
parimenti, si dà atto che entrambe le parti hanno chiesto di ripartire, nella misura del 50% ciascuno, il costo della baby-sitter.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e della necessità di addivenire a una regolamentazione nell'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- conferma l'affidamento del figlio minore (nato a [...], il [...]) Persona_2 congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- revoca l'assegnazione la casa coniugale posta in Carrara, via Muttini n. 20, a per Parte_1 le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il minore trascorrerà con il padre:
- un fine settimana alternato, dal sabato mattina (ore 11.00) alla domenica sera (ore 19.00), con pernotto quindi al sabato sera con il padre;
- nella settimana nella quale trascorre il fine settimana con la madre, un Per_1 pomeriggio durante la settimana (da individuarsi in concreto nel mercoledì) sino ad ora di cena, senza quindi pernotto con il padre;
- trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni (anche non consecutivi) durante le Per_1 vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di
Pasqua e Pasquetta;
- festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza su base annuale;
- pone a carico di la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento in via indiretta del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
pag. 7 di 8 - pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per il minore sia percepito interamente dalla madre, come da accordi tra le parti;
- rigetta le ulteriori domande.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 16.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia, via M. Rossi n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLI FEDERICO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. NOVELLI STEFANIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale. pag. 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito “accogliere le seguenti conclusioni: 1) i
Sig.ri e manterranno sul figlio l'affidamento congiunto;
2) Parte_1 CP_1 Per_1 il minore resterà ad abitare con la madre in Carrara (MS) via Muttini n. 20. Il minore Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione. 3) i beni contenuti nella casa coniugale di La Spezia via M. Rossi n. 20, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipo arredamento, strumenti elettronici, giocattoli ecc., resteranno in uso alla madre ed al figlio minore. 4) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio nel periodo di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore la somma mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione di ½ ciascuno nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18. 6) gli assegni familiari
(assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre. 7) Fatti salvi miglior contingenti accordi fra i genitori che di volta in volta potranno concordemente stabilire le modalità più appropriate alle esigenze del figlio e loro proprie, il figlio trascorrerà sulla base del criterio dell'alternanza un fine settimana presso il padre e quello successivo presso la madre e così via alternativamente. Nel fine settimana che il minore trascorrerà presso la residenza paterna lo stesso pernotterà la notte del sabato con il padre che lo preleverà alle ore 12 del sabato mattina e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna la sera della domenica entro le ore 19.00 circa, salvi diversi accordi tra i genitori. 8) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà trascorre con il figlio nel periodo dal mese di giugno ad ottobre il giorno del mercoledì pomeriggio/sera, previo accordo con la madre. 9) il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza su base annuale: con il padre il giorno del Santo
Natale o quello della Pasqua e viceversa per l'anno successivo;
parimenti la festività di
Capodanno, e precisamente dal giorno 31 dicembre alla sera del 01 gennaio di ogni anno, il figlio trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre. 10) Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore quest'ultimi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche del minore
pag. 2 di 8 ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dallo stesso intraprese. I genitori si impegnano inoltre a consentire senza limitazione alcuna i quotidiani contatti, quantomeno telefonici, fra il figlio ed il genitore che in quel giorno non lo avrà in custodia. 11) I genitori si obbligano reciprocamente a garantire al figlio frequentazioni appropriate alla sua tenera età e comunque tali da non comportare ripercussioni negative al benessere psico-fisico del figlio. Il minore , in ragione della sua tenera età, durante la Per_1 permanenza dal padre trascorrerà la notte con quest'ultimo in assenza di persone estranee o conoscenze di natura occasionale. 12) Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorre con ciascun genitore un periodo di permanenza consecutiva non superiore a sette giorni. Ciascun genitore con riferimento al periodo dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno un mese. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze legali oltre a rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per Legge”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
“QUANTO ALL'AFFIDAMENTO: il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione del bambino presso la residenza della madre, libero il padre di vedere il minore
, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nelle seguenti modalità: un giorno a Per_1 settimana il martedì o il giovedì dalle ore 18 fino alle ore 21,30 nonché un fine settimana ogni due dalle ore 11 del sabato alle ore 19 della domenica oppure in alternativa dall'uscita da scuola di venerdì alle ore 15,00 del sabato. Una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
infine trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno. QUANTO AL
MANTENIMENTO: disporre che il Sig. sia tenuto a versare alla Sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di € 230,00 mensile quale contributo al mantenimento del minore
[...] Per_2
. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Saranno altresì dovute dal
[...]
Sig. il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, necessarie e CP_1 concordate nonché quelle scolastiche ed extra scolastiche, nonché il 50% del costo della baby sitter. Il Tutto secondo il protocollo adottato dal Tribunale della Spezia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/03/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale è nato (in data CP_1
17.10.2019) il figlio , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori e Per_1
pag. 3 di 8 attualmente minorenne;
- che la relazione sentimentale è durata dal 2018 al 2024, allorquando si è interrotta;
- che le parti hanno abitato con il minore da ultimo La Spezia, via M. Rossi n. 20, sempre in abitazioni condotte in locazione;
- che il minore ora abitata con la madre;
- di essere lei a gestire quasi interamente il figlio e di occuparti delle sue esigenze.
Ha pertanto chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti nei confronti del figlio come da ricorso. Per_1
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e proposto domande diverse con riferimento alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne . Per_1
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.10.2024, sono stati assunti provvedimenti in via temporanea e urgente, parzialmente modificati (in punto di regime di frequentazione) con successiva ordinanza di data 5.12.2024.
La causa è stata istruita con il deposito di documentazione economico-patrimoniale delle parti.
Non hanno avuto esiti i tentativi, anche svolti in corso di procedimento, di addivenire a una soluzione conciliativa tra le parti.
È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28,
c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c. Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473- bis.28 c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 25.9.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti. pag. 4 di 8 Non sussistono ragioni ostative a confermare l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, come da domanda di entrambe le parti (sul punto concordi): ciò risulta altresì conforme al superiore interesse del minore, stante l'assenza di elementi a ciò pregiudizievoli o di particolari criticità in senso contrario.
Deve invece essere revocata l'assegnazione della casa familiare precedentemente disposta – con provvedimenti provvisori – in favore della madre, dal momento che madre e figlio risultano ora abitare in immobile differente rispetto a quello nel quale il nucleo familiare viveva insieme in costanza di relazione (invero, la madre abita da maggio 2024 con il figlio a Carrara in via
Muttini n. 20, mentre il padre a La Spezia presso la propria nonna). Nulla va quindi disposto in parte qua, in ragione dell'abbandono, da parte di entrambi i genitori, dell'allora casa ex familiare
(sita La Spezia, via M. Rossi n. 20); si osserva, del resto, come la stessa ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non abbia formulato domande sul punto.
Ritiene poi il Collegio di regolamentare il regime di frequentazione padre/figlio come segue:
- fine settimana alternati, dal sabato mattina (ore 11.00) alla domenica sera (ore 19.00), con pernotto quindi al sabato sera con il padre;
- nella settimana nella quale trascorre il fine settimana con la madre, un Per_1 pomeriggio durante la settimana (da individuarsi in concreto nel mercoledì) sino ad ora di cena, senza quindi pernotto con il padre;
- trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le Per_1 vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza su base annuale;
- una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di
Pasqua e Pasquetta.
Ciò tiene conto (da un lato) dei pregressi accordi provvisori raggiunti dalle stesse parti in corso di causa, e inizialmente recepiti con ordinanza del 14.10.2024, (dall'altro) degli elementi successivamente emersi nel corso dell'istruttoria, in particolare delle difficoltà paterna a riuscire a trascorrere con regolarità con il figlio anche un giorno infrasettimanale con pernotto – in questo modo viene evitata l'adozione di provvedimenti che poi, nei fatti, resterebbero inattuati –,
(dall'altra infine) dell'interesse dello stesso minore a mantenere comunque un rapporto con il padre anche durante la settimana, e di conseguenza un regime di frequentazioni idoneo e confacente all'età di . Per_1
pag. 5 di 8 Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, si osserva quanto segue:
- parte ricorrente i) svolge professione di impiegata amministrativa con stipendio Pt_1 di circa € 950,00 mensili (come dichiarato dalla parte stessa e risultante altresì dalle buste paga riversate in atti); ii) paga € 650,00 mensili per il canone di locazione (come da contratto prodotto); iii) percepisce integralmente l'assegno unico spettante per Per_1
(pari a € 200,00 mensili); iv) è onerata della rata mensile di circa € 50,00 con
[...]
v) ha depositato documentazione reddituale (in specie, Controparte_2
Certificazione Unica) da cui emergono redditi lordi pari a € 11.007,24 per l'anno di imposta 2024, pari a € 9.811,78 per l'anno di imposta 2023, pari a € 6.951,10 per l'anno di imposta 2022 e pari a € 0,00 per l'anno di imposta 2021 (allorquando non era occupata);
- parte resistente ): i) svolge attività lavorativa quale picchettino presso un CP_1 cantiere a La Spezia, con stipendio mensile di circa € 1.300,00 (come dichiarato dalla stessa parte e risultante altresì dalle buste paga riversate in atti), da cui deve tuttavia essere detratta la somma mensili di € 115,00 quale trattenuta per rata di un prestito;
ii) vive a Spezia nella casa della nonna, dunque non sostiene particolari oneri abitativi;
iii) diversamente da quanto dichiarato in prima udienza, non è onerato del mantenimento del figlio (nato da precedente relazione), al quale versa soltanto la somma mensile di € Per_3
100,00, somma che però corrisponde alla quota (pari alla metà) dell'assegno unico che percepisce per (cfr. sentenza relativa a depositata in atti); iv) ha CP_1 Per_3 Per_3 confermato di lasciare l'intero ammontare dell'assegno unico spettante per (pari Per_1
a € 200,00 mensili) a v) ha depositato documentazione reddituale (in specie, Pt_1
Certificazione Unica e Mod.730) da cui emergono redditi lordi pari a € 24.793,00 per l'anno di imposta 2024 (C.U. 2025), pari a € 203,22 per l'anno di imposta 2023 (C.U.
2024, da cui si evince attività lavorativa prestata solo per pochi giorni), pari a € 20.329 per l'anno di imposta 2022 (Mod.730/2023), pari a € 12.057 per l'anno di imposta 2021
(Mod.730/2022) e pari a € 9.904,00 per l'anno di imposta 2020 (Mod.730/2021).
Reputa quindi equo il Collegio – con modifica in parte qua, pertanto, dei provvedimenti provvisori sino ad ora assunti – porre a carico del padre la somma mensile pari a € 350,00 a titolo di mantenimento in via indiretta di (somma che decorrerà, come per legge, dalla Per_1 domanda), oltre al 50% delle spese straordinarie: ciò tiene conto delle diverse capacità economiche delle parti, del differente periodo di tempo che il minore trascorre con ciascun genitore (come sopra appurato e disposto), dell'età del minore e della capacità lavorativa (intatta)
pag. 6 di 8 del padre. Si prende invece atto dell'attuale percezione, in via integrale, dell'assegno unico da parte della madre, che dunque si conferma;
parimenti, si dà atto che entrambe le parti hanno chiesto di ripartire, nella misura del 50% ciascuno, il costo della baby-sitter.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e della necessità di addivenire a una regolamentazione nell'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- conferma l'affidamento del figlio minore (nato a [...], il [...]) Persona_2 congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- revoca l'assegnazione la casa coniugale posta in Carrara, via Muttini n. 20, a per Parte_1 le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il minore trascorrerà con il padre:
- un fine settimana alternato, dal sabato mattina (ore 11.00) alla domenica sera (ore 19.00), con pernotto quindi al sabato sera con il padre;
- nella settimana nella quale trascorre il fine settimana con la madre, un Per_1 pomeriggio durante la settimana (da individuarsi in concreto nel mercoledì) sino ad ora di cena, senza quindi pernotto con il padre;
- trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni (anche non consecutivi) durante le Per_1 vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre -6 gennaio;
alternerà tra i genitori i giorni di
Pasqua e Pasquetta;
- festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza su base annuale;
- pone a carico di la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento in via indiretta del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
pag. 7 di 8 - pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per il minore sia percepito interamente dalla madre, come da accordi tra le parti;
- rigetta le ulteriori domande.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 16.10.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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