Art. 14. Delega del Governo
Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalita' di attuazione della presente legge.
Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalita' di attuazione della presente legge.