Sentenza 19 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06764/2025REG.PROV.COLL.
N. 08188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8188 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Filicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, FORMEZ PA, Commissione Interministeriale RIPAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PI Pugliese, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16353/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, di FORMEZ PA e della Commissione Interministeriale RIPAM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. il sig. -OMISSIS-, risultato non idoneo alla prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, la graduatoria finale e tutti gli atti connessi.
In particolare, il ricorrente ha contestato la correttezza di tre quesiti a risposta multipla somministrati dalla Commissione esaminatrice, nonché la legittimità dell’operato della medesima Commissione, la quale, avvedutasi dell’ambiguità di un altro quesito somministrato ai soli concorrenti che avevano sostenuto la prova in data 6 giugno 2024, aveva ritenuto di attribuire agli stessi, indiscriminatamente, il punteggio ipoteticamente previsto in caso di correttezza della risposta.
2. Il T.a.r., con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha respinto il ricorso nel merito.
3. L’appellante ha impugnato la decisione ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riproponendo i motivi di censura attinenti ai singoli quesiti concorsuali.
4. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo la reiezione dell’appello.
5. Con l’ordinanza n. 4753/2024 il Collegio ha respinto l’istanza di misure cautelari formulata dall’appellante.
6. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è infondato nel merito, potendosi prescindere dall’esame del primo motivo, relativo alla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel presente giudizio.
8. Prima di passare all’esame delle singole censure è necessario premettere che lo scopo delle prove selettive costituite dai quiz a risposta multipla, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, è quello di valutare il pieno discernimento dei partecipanti; pertanto, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).
La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può pertanto individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).
9. Alla luce di queste premesse, devono ritenersi infondate le censure riproposte nel presente grado di appello avverso i tre quesiti somministrati dalla Commissione esaminatrice.
10. Il primo quesito contestato (n. 36) risultava così formulato:
“ È previsto dall’art. 103 Cost. che i tribunali militari:
1) Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra;
2) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge;
3) In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge ”.
10.1. Il candidato ha contrassegnato, quale risposta corretta, quella indicata al numero 2, mentre l’unica risposta esatta è quella indicata al numero 3 ed è dunque legittima l’attribuzione al candidato della penalità di “- 0,375” punti, come previsto dal bando di concorso.
10.2. La correttezza della sola risposta contrassegnata al n. 3 emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 103 Cost.: “ I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ”.
La formulazione del quesito non è ambigua, poiché la risposta n. 3 è assolutamente corrispondente al dato normativo e, dunque, è incontestabilmente corretta, mentre la risposta n. 2 non può essere considerata tale, atteso che la disposizione costituzionale si riferisce ai “ reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ” che, sicuramente, devono essere specificamente previsti dalla legge (come tutti i reati), ma presentano anche un quid pluris , potendo consistere solo in reati militari, passibili di essere commessi solo da appartenenti alle forze armate.
Ne consegue che il quesito, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno appellante, non presenta alcuna ambiguità, ma una sola risposta corretta, non contrassegnata da candidato.
11. Venendo al secondo quesito contestato (n. 30), lo stesso risultava così formulato:
“ In conformità al disposto dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii., le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni:
1) S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo;
2) S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo;
3) S'intendono respinti se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo ”.
11.1. Il candidato ha optato per la risposta n. 1, incorrendo in una penalità pari a “-0,375” punti, essendo univocamente corretta la risposta n. 2.
11.2. L’appellante ha contestato il quesito sostenendo che l’argomento che ne forma oggetto esulerebbe dalle prove concorsuali, poiché lo stesso si riferisce ad una disposizione (l’art. 7 bis dell’Ordinamento Giudiziario) entrata in vigore in epoca successiva alla pubblicazione del bando e che appartiene alla materia della “riforma dell’ordinamento giudiziario”, non rientrante tra gli argomenti specificamente indicati dal bando di concorso (indicante solo la materia dell’ “ordinamento giudiziario”).
11.3. La censura è infondata poiché la materia dell’ordinamento giudiziario era chiaramente indicata nel bando come materia di esame, ivi comprese quindi le eventuali sopravvenienze normative, che i candidati sono stati messi in condizione di conoscere mediante la chiara previsione della lex specialis e che erano pertanto tenuti a conoscere all’atto dello svolgimento della prova.
Non risulta peraltro rilevante la circostanza che la modifica alla disposizione in questione sia entrata in vigore in data successiva alla pubblicazione del bando di concorso, non risultando alcuna preclusione in tal senso dagli atti di gara e dovendosi altresì ritenere logico che le domande siano state formulate dalla Commissione dopo l’avvio della procedura tramite il bando, sulla base della normativa vigente, che tutti i candidati erano conseguentemente tenuti a conoscere.
12. Con riferimento al terzo quesito contestato (n. 24), lo stesso risultava così formulato:
“ Cosa dispone l’art. 13 dell’ordinamento giudiziario approvato con RD n. 12/1941 e ss.mm.ii.
1) la potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.
2) la potestà di polizia dei giudici.
3)l’esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati ”.
12.1. Il ricorrente ha indicato la risposta n. 1), mentre la Commissione ha ritenuto corretta l’opzione n. 3), conseguentemente attribuendo al ricorrente una penalità di “- 0,375” punti.
12.2. Secondo le prospettazioni dell’appellante, la risposta prescelta dalla Commissione sarebbe errata, in quanto l’art. 13 cit. prevede un’eccezione (lo svolgimento del servizio militare) a tale esenzione.
12.3. La tesi è manifestamente infondata.
L’art. 13 dell’ordinamento giudiziario, rubricato “ esenzione da uffici e servizi pubblici ” dispone che “ I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare ”.
L’unica risposta aderente alla domanda è dunque la n. 3, mentre la numero 1 è evidentemente errata, non esistendo alcun potere dei pubblici ministeri di richiedere l’intervento delle forze armate.
La circostanza che la risposta n. 3 non preveda l’eccezione del servizio militare non la rende incompleta, atteso che tale servizio è notoriamente sospeso e, in ogni caso, non inficia la correttezza della risposta, considerando la sua evidente aderenza alla domanda rispetto a tutte le altre risposte indicate.
13. Confermata la correttezza di tutte le domande somministrate e l’erroneità delle risposte fornite in riscontro dall’odierno appellante, infondate si appalesano anche le residuali censure già respinte dal T.a.r. e qui riproposte, concernenti un’asserita disparità di trattamento tra l’odierno appellante ed i candidati che hanno svolto la prova in data 6 giugno 2024, ai quali era stato attribuito il punteggio di 0,75 per effetto dell’annullamento di un quesito (quesito n. 23 della batteria n. 5), rispetto al quale la Commissione aveva riscontrato la presenza di due risposte corrette.
13.1. Com’è stato esattamente osservato dal primo giudice, non sussiste identità tra i quesiti somministrati nella sessione del 6 giugno 2024 e quelli oggetto della prova sostenuta dall’appellante che, come si è visto, non presentavano alcuna ambiguità.
13.2. Pertanto, l’odierno appellante non si trovava nella stessa situazione dei candidati a cui è stato somministrato, nella sessione del 6 giugno 2024, un quiz ambiguo, poiché passibile di due risposte corrette.
14. Le rimanenti censure, concernenti la mancanza di identità fra i quiz, somministrati nelle diverse sessioni in maniera casuale, non sono invece ammissibili, in quanto, laddove l’odierno appellante avesse voluto far valere tali argomentazioni, avrebbe dovuto impugnare il bando di concorso formulando uno specifico motivo di censura relativo alle modalità organizzative della prova, mentre alcuna specifica contestazione al riguardo è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
15. Per questi motivi l’appello deve essere respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti costituite e le liquida nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.