Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1119
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1959
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva, di pressione della campagna 1958-1959, ed a fissare le relative modalita'.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1959