Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/06/2025, n. 11974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11974 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14045 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale n. 88 del 5 settembre 2022, contenente l’esito della prova scritta contenuta nella busta 2007 del 05/09/2022, indetta dal bando del 23/12/2020, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con richiesta di ammissione all’orale con riserva, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe indicato, chiedendo l’annullamento del verbale n. 88 del 5 settembre 2022, contenente l’esito della prova scritta contenuta nella busta 2007 del 05/09/2022, indetta dal bando del 23/12/2020, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con richiesta di ammissione all’orale con riserva, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati.
1.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata respinta.
1.2. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione; dopo il passaggio in decisione, il Collegio con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, ha rilevato d'ufficio la sussistenza di dubbi in ordine alla improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, non risultando agli atti l'impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata in data 6 giugno 2023, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 6 giugno 2023, in conformità all’art. 19, co. 4, del bando di concorso, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., il termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti sulla predetta questione ed è stata riconvocata la camera di consiglio a quella del 17 giugno 2025 per la definizione della causa.
1.3. Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rilevato con il ricorso introduttivo aveva impugnato la graduatoria degli ammessi agli orali, rappresentando che non aveva contezza dell’ulteriore graduatoria in cui non era stato incluso in quanto non ammesso agli orali che, quindi, non lo riguardava in quanto non ammesso; inoltre, ha osservato che l’impugnazione dell’esclusione, se accolta determinerebbe la caducazione della conseguente graduatoria di merito.
1.4. Alla camera di consiglio riconvocata del 17 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio preliminarmente è chiamato a risolvere la questione della procedibilità del ricorso, rilevata d'ufficio già nella fase preliminare del giudizio e, come sopra indicato, opposta dalla difesa di parte ricorrente.
Come esposto in premessa il ricorrente ha impugnato il verbale n. 88 del 5 settembre 2022, contenente l’esito della prova scritta svolta nell’ambito del concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Il ricorso introduttivo indica nell’epigrafe anche l’impugnativa “ di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati .”.
Va osservato, tuttavia, che la graduatoria finale del concorso è stata pubblicata in data 6 giugno 2023 successivamente alla notifica del ricorso, che risale al 17 novembre 2022.
Si tratta dell'atto finale della procedura concorsuale che ha approvato la graduatoria definitiva di merito dei candidati selezionati quali vincitori del predetto concorso.
Ciò posto, il ricorrente aveva l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria definitiva pubblicata successivamente.
Secondo la giurisprudenza consolidata, anche della sezione, nelle procedure concorsuali la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporterà la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 marzo 2016, n. 2788; id. sez. I quater, 4 aprile 2019, n. 4476; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 dicembre 2017, n. 2925; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1662).
Come è noto la non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3788; Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 aprile 2019, n. 4257).
Pertanto, fermo restando l'onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi - sussiste inequivocabilmente anche l'onere del concorrente di impugnare - entro il termine di legge - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale.
Pertanto la mancata impugnazione dell'atto conclusivo e finale della procedura concorsuale per cui è causa rende improcedibile il ricorso, in quanto l'eventuale annullamento dei provvedimenti con esso gravati non può travolgere il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria medio tempore adottato.
Non consente di superare tale rilievo neppure la dedotta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell’impugnazione di ogni atto “ conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati. ”. È evidente, infatti, che al momento della proposizione del ricorso introduttivo la graduatoria non risultava ancora adottata e che non si possa ritenere validamente impugnato un provvedimento non ancora emesso.
3. In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lettera c), c.p.a.; tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda e della materia trattata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 maggio 2025, 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.