TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9350 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 22982/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 22982 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025 ed avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione compensi CTU
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dall'Avv. Umberto Corvino e dall'Avv. Aldo Corvino ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Napoli alla via Vittoria Colonna 14
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Battinelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Porzio, 4, Centro Direzionale IS. E7,
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...] ( C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Viparelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Parco Grifeo n. 5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso ed ai documenti depositati, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che il compenso non poteva essere calcolato sull'ammontare del computo metrico non riferendosi ad un progetto ma solo ad una soluzione concettuale e, comunque, comprende lavori ( ad es. pavimentazione Cola) non oggetto di quesiti né di condanna.
La difesa di ha eccepito l'irritualità del deposito effettuato dalla Controparte_1
difesa del in data 23.09.2025 per mancanza di preventiva autorizzazione al Pt_1
deposito da parte dell'organo giudicante ed ha, comunque, sottolineato che tale documentazione non risulta né pertinente né rilevante ai fini del decidere trattandosi di un giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi. Ha concluso riportandosi alla nota difensiva ed alle argomentazioni in essa espresse chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto impugnato.
La difesa di ha eccepito l'irritualità ed inconferenza della produzione CP_2
documentale del 23.09.2025 ed ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, rilevando la correttezza del riferimento al computo metrico ed alle relative voci, insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.10.2024 il ricorrente in epigrafe generalizzato ha proposto opposizione - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 DPR 115/2002, 15 D.leg.vo 150/2011 e
281-decies c.p.c. - avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso nei confronti pagina 2 di 7 del dott. ing. , in data 26.09.2024 dal Giudice Unico, dott.ssa Controparte_1
AR GO, nel procedimento recante R.G. n.2629/2024.
Nel ricorso l'istante ha richiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, accertarsi e dichiararsi che è dovuta dal la somma indicata nel provvedimento di Pt_1
liquidazione e che nulla gli è dovuto o, in via subordinata, liquidarsi la minore somma sulla scorta di quanto esposto nel ricorso;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 18.02.2025 sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, al CTU e , parte del procedimento CP_2
R.G. 2629/2024.
Con comparsa depositata il 7.02.2025 si è costituito in giudizio il CTU dott. ing.
, il quale, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso ed, in via subordinata, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in via ulteriormente gradata si è rimesso alla valutazione del giudicante in ordine alla congruità della somma liquidata;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 10.02.2025 si è costituito in giudizio il quale, CP_2
in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata per la decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso in esame è stato depositato in data 28.10.2024 e, che la comunicazione, a mezzo pec, del provvedimento è avvenuta il 26.09.2024.
Orbene, considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), condivise da chi scrive, va applicato il termine di gg. 30 alla fattispecie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c. (oggi pagina 3 di 7 281-decies c.p.c.), il ricorso in oggetto risulta tempestivamente proposto nella giornata di lunedì 28 ottobre 2024 dal momento che, scadendo il trentesimo giorno nella giornata del sabato 26 ottobre, ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c. la scadenza è di diritto prorogata al lunedì successivo. .
Va, altresì, affermata la corretta instaurazione del contraddittorio in base ai principi di seguito esposti.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altri
Cass. Sez. 6 ord. 32005 del 5.11.2021; Cass. Sez. 6 ord. 13784 del 205.2022; Cass. Sez.
2 ord. 28572 del 13.10.2023): “Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale”.
Alla stregua dei principi esposti il presente giudizio, destinato alla valutazione dell 'an e, dunque, del quantum della richiesta del CTU di liquidazione dei compensi per l'attività peritale svolta, risulta correttamente incardinato anche nei confronti della controparte del procedimento R.G. n. 2629/2024
Passando all'esame del merito, va, in sintesi, evidenziato che l'istante ha censurato il provvedimento opposto per i seguenti motivi compiutamente esposti nel ricorso:
1) Nullità della CTU perché l'ausiliario, non dotato delle necessarie competenze tecniche ed avvalendosi della collaborazione del figlio da poco laureato in Ingegneria strutturale e geotecnica, nel dare risposte alla prima parte del quesito, sarebbe partito da premesse non rispondenti al vero ed, in parte, non dimostrate, non avrebbe valutate le osservazioni dei CTP ed, infine, avrebbe indicato lavori estranei al quesito ed al pagina 4 di 7 procedimento di urgenza;
in sintesi avrebbe violato alcune basilari regole miranti a garantire il contraddittorio e la sua effettività;
2) Erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU perché: a) si era basato su una rappresentazione dei luoghi non conforme a verità, su premesse non dimostrate e su valutazione tecniche notoriamente errate;
b) aveva indicato lavori non richiesti nel quesito.
3) Erroneità della liquidazione della somma di euro 970,42 ai sensi dell'art.12 del
D.M. 30.05.2002 per le attività di rilievo grafico in realtà non eseguiti;
4) Erroneità della liquidazione del compenso nell'importo di euro 4.300,00 calcolato sull'ammontare dei lavori indicati in un generico computo metrico di euro 66.017,00; lavori, in concreto, non realizzabili e non conformi al quesito posto dal giudice.
Prima del vaglio delle censure esposte, va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020), condiviso dalla scrivente, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. È stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass.
n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere- dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come pagina 5 di 7 espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova (in termini: Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti vanno valutate le doglianze esposte.
Ebbene, in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale (cfr.
Cass. n. 3024/2011) in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n.
319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede ( cfr. tra le altre Cass. 20970/2017), ritiene la scrivente che, come correttamente eccepito dalle controparti, le doglianze riportate in precedenza ai punti n. 1) e 2) siano inammissibili in questa sede dal momento che, investendo la validità della CTU, dovevano farsi valere nella relativa sede.
Quanto alle ulteriori censure sub 3) e 4), premesso che al consulente può essere negato il diritto al compenso solo nel caso in cui tutto l'elaborato debba reputarsi un fuor d'opera ovvero laddove le conclusioni siano del tutto vaghe o basate su argomentazioni inconsistenti, ritiene questo giudice che nessuna delle doglianze sia stata provata.
Ed invero, quanto alla prospettata mancata effettuazione dei rilievi, oggetto del compenso riconosciuto dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 12 del D.M.
30.05.2002, va evidenziato che dal contenuto della relazione e dai verbali ad essa allegati ( all. 5 e 6) si evince l'effettuazione, da parte del tecnico, di rilievi fotografici e grafici rientranti nella previsione della normativa applicata. Pertanto il motivo è infondato.
Quanto all'ulteriore censura (prospettata non corrispondenza dei lavori proposti rispetto ai quesiti del giudice e non concreta attuabilità degli interventi), osserva la scrivente che il quesito posto al tecnico ( nelle udienze del 16.4.2024 e del 31 maggio 2024) risulta il pagina 6 di 7 seguente: “ verifichi il CTU se gli avvallamenti del solaio sono ricollegabili ai lavori chiarendo, in caso di accertamento positivo, i rimedi anche con un computo metrico preciso”.
Dalla disamina della relazione e di tutti gli allegati si evince agevolmente che il CTU ha risposto ai quesiti proposti, elaborando, come gli è stato richiesto, un computo metrico relativo agli interventi edilizi proposti.
Quindi l'ausiliario si è attenuto alle indicazioni del giudicante rispondendo alle stesse sulla base delle proprie conoscenze tecnico- scientifiche.
Ne consegue che anche tale doglianza risulta priva di prova.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore dei due resistenti, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto opposto.
Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e di;
spese liquidate, per ciascuna parte, in Controparte_1 CP_2
euro 2.552,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario ed oltre IVA e
CPA come per legge .
Così deciso in Napoli il 16.10.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 22982 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025 ed avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione compensi CTU
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dall'Avv. Umberto Corvino e dall'Avv. Aldo Corvino ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Napoli alla via Vittoria Colonna 14
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Battinelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Porzio, 4, Centro Direzionale IS. E7,
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...] ( C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Viparelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Parco Grifeo n. 5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso ed ai documenti depositati, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che il compenso non poteva essere calcolato sull'ammontare del computo metrico non riferendosi ad un progetto ma solo ad una soluzione concettuale e, comunque, comprende lavori ( ad es. pavimentazione Cola) non oggetto di quesiti né di condanna.
La difesa di ha eccepito l'irritualità del deposito effettuato dalla Controparte_1
difesa del in data 23.09.2025 per mancanza di preventiva autorizzazione al Pt_1
deposito da parte dell'organo giudicante ed ha, comunque, sottolineato che tale documentazione non risulta né pertinente né rilevante ai fini del decidere trattandosi di un giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi. Ha concluso riportandosi alla nota difensiva ed alle argomentazioni in essa espresse chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto impugnato.
La difesa di ha eccepito l'irritualità ed inconferenza della produzione CP_2
documentale del 23.09.2025 ed ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, rilevando la correttezza del riferimento al computo metrico ed alle relative voci, insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28.10.2024 il ricorrente in epigrafe generalizzato ha proposto opposizione - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 DPR 115/2002, 15 D.leg.vo 150/2011 e
281-decies c.p.c. - avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso nei confronti pagina 2 di 7 del dott. ing. , in data 26.09.2024 dal Giudice Unico, dott.ssa Controparte_1
AR GO, nel procedimento recante R.G. n.2629/2024.
Nel ricorso l'istante ha richiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, accertarsi e dichiararsi che è dovuta dal la somma indicata nel provvedimento di Pt_1
liquidazione e che nulla gli è dovuto o, in via subordinata, liquidarsi la minore somma sulla scorta di quanto esposto nel ricorso;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 18.02.2025 sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, al CTU e , parte del procedimento CP_2
R.G. 2629/2024.
Con comparsa depositata il 7.02.2025 si è costituito in giudizio il CTU dott. ing.
, il quale, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso ed, in via subordinata, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in via ulteriormente gradata si è rimesso alla valutazione del giudicante in ordine alla congruità della somma liquidata;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 10.02.2025 si è costituito in giudizio il quale, CP_2
in via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata per la decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso in esame è stato depositato in data 28.10.2024 e, che la comunicazione, a mezzo pec, del provvedimento è avvenuta il 26.09.2024.
Orbene, considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), condivise da chi scrive, va applicato il termine di gg. 30 alla fattispecie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c. (oggi pagina 3 di 7 281-decies c.p.c.), il ricorso in oggetto risulta tempestivamente proposto nella giornata di lunedì 28 ottobre 2024 dal momento che, scadendo il trentesimo giorno nella giornata del sabato 26 ottobre, ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c. la scadenza è di diritto prorogata al lunedì successivo. .
Va, altresì, affermata la corretta instaurazione del contraddittorio in base ai principi di seguito esposti.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altri
Cass. Sez. 6 ord. 32005 del 5.11.2021; Cass. Sez. 6 ord. 13784 del 205.2022; Cass. Sez.
2 ord. 28572 del 13.10.2023): “Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale”.
Alla stregua dei principi esposti il presente giudizio, destinato alla valutazione dell 'an e, dunque, del quantum della richiesta del CTU di liquidazione dei compensi per l'attività peritale svolta, risulta correttamente incardinato anche nei confronti della controparte del procedimento R.G. n. 2629/2024
Passando all'esame del merito, va, in sintesi, evidenziato che l'istante ha censurato il provvedimento opposto per i seguenti motivi compiutamente esposti nel ricorso:
1) Nullità della CTU perché l'ausiliario, non dotato delle necessarie competenze tecniche ed avvalendosi della collaborazione del figlio da poco laureato in Ingegneria strutturale e geotecnica, nel dare risposte alla prima parte del quesito, sarebbe partito da premesse non rispondenti al vero ed, in parte, non dimostrate, non avrebbe valutate le osservazioni dei CTP ed, infine, avrebbe indicato lavori estranei al quesito ed al pagina 4 di 7 procedimento di urgenza;
in sintesi avrebbe violato alcune basilari regole miranti a garantire il contraddittorio e la sua effettività;
2) Erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU perché: a) si era basato su una rappresentazione dei luoghi non conforme a verità, su premesse non dimostrate e su valutazione tecniche notoriamente errate;
b) aveva indicato lavori non richiesti nel quesito.
3) Erroneità della liquidazione della somma di euro 970,42 ai sensi dell'art.12 del
D.M. 30.05.2002 per le attività di rilievo grafico in realtà non eseguiti;
4) Erroneità della liquidazione del compenso nell'importo di euro 4.300,00 calcolato sull'ammontare dei lavori indicati in un generico computo metrico di euro 66.017,00; lavori, in concreto, non realizzabili e non conformi al quesito posto dal giudice.
Prima del vaglio delle censure esposte, va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020), condiviso dalla scrivente, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. È stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass.
n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere- dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come pagina 5 di 7 espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova (in termini: Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti vanno valutate le doglianze esposte.
Ebbene, in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale (cfr.
Cass. n. 3024/2011) in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n.
319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede ( cfr. tra le altre Cass. 20970/2017), ritiene la scrivente che, come correttamente eccepito dalle controparti, le doglianze riportate in precedenza ai punti n. 1) e 2) siano inammissibili in questa sede dal momento che, investendo la validità della CTU, dovevano farsi valere nella relativa sede.
Quanto alle ulteriori censure sub 3) e 4), premesso che al consulente può essere negato il diritto al compenso solo nel caso in cui tutto l'elaborato debba reputarsi un fuor d'opera ovvero laddove le conclusioni siano del tutto vaghe o basate su argomentazioni inconsistenti, ritiene questo giudice che nessuna delle doglianze sia stata provata.
Ed invero, quanto alla prospettata mancata effettuazione dei rilievi, oggetto del compenso riconosciuto dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 12 del D.M.
30.05.2002, va evidenziato che dal contenuto della relazione e dai verbali ad essa allegati ( all. 5 e 6) si evince l'effettuazione, da parte del tecnico, di rilievi fotografici e grafici rientranti nella previsione della normativa applicata. Pertanto il motivo è infondato.
Quanto all'ulteriore censura (prospettata non corrispondenza dei lavori proposti rispetto ai quesiti del giudice e non concreta attuabilità degli interventi), osserva la scrivente che il quesito posto al tecnico ( nelle udienze del 16.4.2024 e del 31 maggio 2024) risulta il pagina 6 di 7 seguente: “ verifichi il CTU se gli avvallamenti del solaio sono ricollegabili ai lavori chiarendo, in caso di accertamento positivo, i rimedi anche con un computo metrico preciso”.
Dalla disamina della relazione e di tutti gli allegati si evince agevolmente che il CTU ha risposto ai quesiti proposti, elaborando, come gli è stato richiesto, un computo metrico relativo agli interventi edilizi proposti.
Quindi l'ausiliario si è attenuto alle indicazioni del giudicante rispondendo alle stesse sulla base delle proprie conoscenze tecnico- scientifiche.
Ne consegue che anche tale doglianza risulta priva di prova.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore dei due resistenti, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto opposto.
Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e di;
spese liquidate, per ciascuna parte, in Controparte_1 CP_2
euro 2.552,00 per compensi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario ed oltre IVA e
CPA come per legge .
Così deciso in Napoli il 16.10.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 7 di 7