Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 15.05.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2373/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
in Parte_1 persona del suo amm.re pro tempore rapp.to e difeso dall'Avv. dall'avv. Carmine Pistaferri. opponente
E
Controparte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Achille Ambrosone.
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 l'epigrafato ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n° 1571/2023 emesso in data 22/12/2023 in favore di per Controparte_1 euro 15.004,45 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla cessazione del rapporto (30.09.2021) al saldo nonché spese del procedimento per € 567,00, oltre rimb.forf. al 15%, iva e cpa come per legge. Esso ha esposto i motivi a fondamento dell'azione proposta e ha concluso chiedendo di “dare atto del pagamento da parte del in favore del sig della somma di euro 350,00 in data 18/07/2023 e dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.632,51 in data 31/01/2024; - per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1571/2023, dichiarando l'importo dovuto del sig pari ad euro 7.021,94; in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del sig. dell'ex alloggio Controparte_1 del portiere da ottobre 2021 ad aprile 2022 e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore del
1
dichiarare la compensazione integrale del credito vantato dal
[...]
con il debito nei confronti del sig;
Parte_1 Controparte_1 condannare il sig al pagamento delle spese di lite”. Controparte_1
L'opposto, costituitosi tempestivamente, ha dedotto che il opponente soltanto Parte_1 dopo la notifica – effettuata a mezzo PEC il 23 dicembre 2023 – ha provveduto a pagare in modo parziale (€.7.632,51) il credito per TFR a lui spettante;
ha contestato il preteso credito opposto in compensazione pari alla differenza (€.7.021,94) essendo assolutamente non dimostrato il suo debito conseguente alla occupazione senza titolo dell'alloggio del portiere. In proposito, ha rilevato la mancata prova del contratto di locazione tra il IO opponente ed il Controparte_2 proprietario della casa adibita ad alloggio del portiere, indispensabile per verificare l'ammontare del canone e le modalità del suo versamento mediante la partita di giro contabile che emerge dal bilancio preventivo ed indispensabile per provare il rapporto contrattuale locatizio relativo all'immobile e l'esborso di denaro – o, meglio, la partita di giro contabile che emerge dal bilancio preventivo - connesso alla pretesa detenzione senza titolo di esso per l'intero periodo dichiarato nella opposizione
(ottobre 2021 – aprile 2022); ha aggiunto di non avere ricevuto alcun “preavviso” dal IO né 12 né 3 mesi prima del 30 settembre 2021, per cui non ha avuto alcuna possibilità di trovare un alloggio alternativo prima della cessazione del servizio;
che il (proprietario Controparte_2 dell'alloggio), dopo essere stato in trattative col per la stipula di uno specifico contratto di CP_1 locazione per alcuni mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il 4 marzo 2022 – e non a maggio
2022 come asserito dall'opponente – lo ha effettivamente stipulato per l'importo mensile di €.600,00; che mancano i presupposti per l'operatività della compensazione dal momento che il Parte_1 opponente, non essendo proprietario dell'alloggio, per rivendicare il credito, avrebbe dovuto fornire prova dell'esborso di danaro per la asserita detenzione senza titolo dell'alloggio di servizio. Ha quindi chiesto di “rigettarsi il ricorso e la domanda riconvenzionale in esso formulata perché inammissibili, infondate e totalmente sfornite di prova;
e, comunque, condannare il Parte_1
(c.f. sito in Napoli alla via Alessandro Manzoni n°50, in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore p.t, a pagare in favore del sig. la somma di €.7.021,94 ovvero la Controparte_1 eventuale diversa somma che il Giudice vorrà determinare quale residuo importo dovuto a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal sorgere del diritto fino al soddisfo;
nonché al pagamento degli interessi legali e la svalutazione monetaria sulla somma di €.7.632,51 versata il 30 gennaio 2024 da calcolarsi nel periodo di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto (30 settembre 2021) e quella del versamento (30 gennaio 2024); con, in ogni caso, condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze di giudizio, spese generali da DM, CPA ed IVA con attribuzione”.
Dopo una serie di rinvii chiesti dalle parti per un'eventuale conciliazione e preso atto del fallimento di una soluzione transattiva della lite, il Giudicante ha fissato l'udienza di discussione da
2 svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; indi, scaduto il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, in data odierna ha deciso la causa con separata sentenza.
Il credito per TFR maturato in favore del e divenuto esigibile alla cessazione del rapporto, CP_1 per il quale risulta emessa l'ingiunzione di pagamento, è incontestato nell'an. In ordine al quantum l'importo originariamente fissato in 15.004,45 deve essere ridotto per effetto del pacifico pagamento parziale del credito, avvenuto nella misura di euro 350,00 in data 18/07/2023 e dell'ulteriore somma di euro 7.632,51 in data 31/01/2024. Il pagamento tardivo dell'importo di euro 7.632,51 viene giustificato dal quale conseguenza del riscatto di una polizza stipulata con la compagnia Parte_1
Reale Mutua ass.ni dove era confluito parte del TFR del dipendente, avvenuto in data 29/01/2024, di cui aveva fatto accordo con il . Per effetto dell'adempimento parziale della sorta capitale CP_1
è parzialmente cessata la materia del contendere e residua in favore del il restante importo CP_1
a titolo di TFR di € 7.021,94.
Il condominio opponente ha inoltre formulato un'eccezione di compensazione cd atecnica, avendo dedotto di essere titolare di un controcredito, costituito dal canone di locazione dell'alloggio del portiere concesso in uso al e da lui occupato sine titulo nel periodo successivo alla CP_1 cessazione del rapporto (30 settembre 2021). Della concessione dell'alloggio al portiere non vi è contestazione pur mancando la descrizione della sua ubicazione all'interno dello stabile, così come è pacifico tra le parti che tale alloggio è stato occupato dal anche dopo la cessazione del CP_1 rapporto di lavoro.
La dotazione dell'alloggio al portiere costituisce una parte dell'obbligazione a carico del condominio nel caso in cui il contratto di lavoro stipulato lo preveda ed essendo connaturato all'esecuzione del rapporto di lavoro (ove una parte dell'obbligazione in danaro come retribuzione è sostituita dalla dotazione dell'alloggio) essa cessa al momento in cui il rapporto di lavoro viene a cessare, in quanto l'utilizzo dell'alloggio concesso in godimento al portiere/custode dello stabile costituisce una prestazione accessoria al rapporto di lavoro e non un autonomo rapporto di locazione.
È fuorviante pertanto, la prospettazione del che imputa al il mancato CP_1 Parte_1 preavviso al fine di giustificare la perdurante occupazione dell'alloggio dopo la risoluzione del rapporto estendendo erroneamente la finalità del preavviso in favore del lavoratore, rappresentata dal tempo occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro con la finalità di cercare un nuovo alloggio.Può quindi convenirsi con il opponente che, a decorrere dalla cessazione del rapporto, Parte_1
l'occupazione dell'alloggio è divenuta sine titulo.
La proprietà dell'alloggio in capo al IO (soggetto distinto dal IO CP_2 opponente) non è controversa.
Il IO opponente pretende la restituzione dei canoni di locazione da ottobre 2021 ad aprile 2022 sul presupposto che tanto è durata l'occupazione e tanti sono stati i canoni di locazione
3 mensile corrisposti al , del cui esborso ha patito il danno patrimoniale (€ 1.000,00 Parte_1 CP_2 per i sette mesi di occupazione dell'alloggio).
Il , al fine di contestare il credito opposto in compensazione, ha versato in atti il contratto CP_1 di locazione di un appartamento all'interno del condominio a decorrere da marzo 2022, stipulato con il condominio da cui risulta pattuito un canone di locazione di € 600,00 mensili e ha sostenuto CP_2
l'erroneità della somma richiesta da controparte quanto all'importo e quanto al periodo successivo a febbraio 2022. Il IO opponente, benché onerato, non ha contestato che l'alloggio preso in affitto dal sia esattamente quello da lui occupato all'interno del condominio durante il CP_1 rapporto di lavoro. Da tanto consegue che in relazione al solo periodo ottobre 2021-febbraio 2022, sussiste l'occupazione sine titulo dello stesso da parte del , da cui sarebbe conseguito CP_1
l'esborso del canone di locazione in favore del . Controparte_2
Tuttavia, come correttamente dedotto dal , manca la prova documentale del contratto di CP_1 locazione stipulato tra il IO e il IO opponente e quindi non vi è prova CP_2 dell'ammontare del canone di locazione che quest'ultimo ha versato al primo, sia durante il rapporto di lavoro che dopo la sua cessazione. L'amministratrice pro tempore, in sede dl ibero interrogatorio, ha confermato di non essere riuscita a reperire detto contratto. La circostanza che risulta iscritto a bilancio preventivo l'importo mensile di € 1.000,00 sotto la voce “alloggio del portiere”, non costituisce prova sufficiente, trattandosi di annotazione proveniente dalla parte né tampoco può essere idonea la produzione documentale versata in atti, quale integrazione di quella già offerta, costituita dai bilanci consuntici degli anni 2021 e 2022. Del resto, è evidente la discrasia in ordine alla voce passiva “affitto casa portiere” ove nel bilancio delle spese dell'anno 2021, si rileva l'importo di € 12.200,00 e nel bilancio delle spese dell'anno 2022, si rileva il diverso importo di € 6.000,00.
Tale riscontro incide sull'ammissibilità e fondatezza della c.d. “compenzione atecnica” invocata dal opponente. Parte_1
Ed invero, la compensazione atecnica di partite di dare ed avere anche di diversa natura può essere effettuata anche d'ufficio, trattandosi di poste contabili analoghe, senza una specifica domanda giudiziale. sul punto va richiamata la pronuncia della Cassazione (cfr. ordinanza 21 gennaio
2019, n. 1513) secondo cui “in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece,
l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 2012; Cass. n. 28855 del 2008; Cass.
n. 16561 del 2002)”. La compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito
4 nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, (cfr. Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009).
Tuttavia, nel caso in esame, ad ostacolare l'operatività della compensazione, opera la circostanza che del danno assertivamente patito non vi è alcuna specifica prova laddove, con specifico onere a carico del , sarebbe stato necessario allegare e documentare i pagamenti effettuati al Parte_1
a titolo di canoni di locazione dell'immobile concesso al , per il periodo in Controparte_2 CP_1 contestazione. Né può soccorrere a supplire a tale carenza, alcuna valutazione presuntiva, dal momento che trattandosi di danno conseguenza, il relativo onere, a carico del danneggiato, va specificamente provato nel caso, quale quello in esame, in cui la statuizione non è limitata all'an debeatur”.
All'esito, per effetto del pagamento parziale del credito per TFR nella misura di euro 7.632,51, il decreto ingiuntivo va revocato. In ordine all'importo corrisposto e, in accoglimento della domanda dell'opposto così come formulata nelle conclusioni, spettano gli accessori sulla sorta capitale liquidata tardivamente (peraltro dopo la notifica del decreto ingiuntivo), dalla cessazione del rapporto al saldo
(31/01/2024), dal momento che non è provato l'accordo relativo al differimento del pagamento al riscatto della polizza assicurativa. Residua inoltre il credito dell'opposto alla restante parte del TFR tuttora inadempiuto, nella misura di € 7.021,94 oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, avuto riguardo all'esito dell'intero giudizio e si liquidano a carico del . Parte_1
P.Q.M.
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 7.632,51 e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1571/2023; accoglie la domanda dell'opposto e, per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore di degli interessi legali Parte_1 Controparte_1
e della rivalutazione monetaria maturati sull'importo di euro 7.632,51 dalla cessazione del rapporto al saldo (31/01/2024) nonché al pagamento dell'importo di € 7.021,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
condanna il al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, Controparte_1 oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. A. Ambrosone dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 15.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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