Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2966 del 28.10.2022 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pulli Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso e Valeria Giroldi CP_1
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2019 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2018 0003692556 000, notificato il 17.01.2019, con cui l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 14.487,28 a titolo di contributi CP_1
previdenziali, scaturenti da note di rettifica emesse per il recupero dei benefici contributivi fruiti dall'azienda nel periodo 11/2013-04/2015, ritenuti non spettanti a causa del mancato adempimento all'invito a regolarizzare le inadempienze segnalate dall' . La società ricorrente negava di dover CP_1
versare le somme richieste, avendo sanato le irregolarità contributive relative al periodo in questione a seguito dell'invito a regolarizzare del 16.05.2015, come era dimostrato dal fatto che, in data
16.01.2018, lo stesso Istituto aveva rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la illegittimità e infondatezza dell'azione di ripetizione di indebito intrapresa dall' , con consequenziale annullamento di tutti i provvedimenti adottati. CP_1
1
al suo contenuto e alle conclusioni rassegante. Nel merito precisava che l'avviso di addebito impugnato era stato emesso per il recupero delle agevolazioni contributive previste dalla l.n. 407/90
e dello sgravio per assunzioni di apprendisti in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, da cui parte ricorrente era decaduta per la mancata tempestiva ottemperanza all'invito alla regolarizzazione di inadempienze contributive segnalate con nota trasmessa, a mezzo p.e.c., in data
1.6.2015. Deduceva che, contrariamente a quanto richiesto nell'invito suddetto, le somme dovute per il ritardato pagamento della denuncia 2/2014 (intimate nell'avviso di addebito 359 2014 00041464
13 e pari a € 43,00) erano state versate solo in data il 5.02.2016, oltre il termine perentorio di quindici giorni di cui al D.M. 30.01.2015; da tanto era scaturita la perdita delle agevolazioni contributive, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 l.n. 296/2006. Precisava, altresì, che le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3 del D.M. 30.01.2015, che considerano “non grave” lo scostamento tra somme dovute e somme versate quando pari o inferiore a € 150,00, trovavano applicazione solo dall'entrata in vigore del DM, ovvero dall'1.07.2015, data successiva all'invito a regolarizzare per cui è causa. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, disattese le eccezioni relative ai vizi formali dell'atto, in quanto non proposte nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Rilevava in particolare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del diritto alle agevolazioni o agli sgravi contributivi attraverso la dimostrazione di aver versato tempestivamente la (pur ridotta) contribuzione richiesta. Dall'invito a regolarizzare trasmesso ai sensi del D.M. 30.01.2015 emergeva, invece, l'intempestività della regolarizzazione, avvenuta il 05.02.2016.
Avverso tale decisione ha proposto appello la censurandola Parte_1 con un unico articolato motivo, con cui ha rilevato: 1) la erronea o falsa applicazione dell'art. 1 commi
1175 e 1776 l.n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), in quanto tale normativa subordina il godimento di agevolazioni ed esoneri contributivi alla sussistenza della “regolarità contributiva”, che nella specie doveva ritenersi sussistente, visto che l'unico versamento tardivo rispetto all'invito a regolarizzare era relativo alla esigua somma di € 43,00, dovuta a titolo di sanzione, che la società aveva provveduto a versare in data 5.02.2016. Inoltre, ha evidenziato che, in un'ottica di tutela dell'affidamento del contribuente, la predetta disposizione poteva trovare applicazione solo per i periodi successivi alla segnalazione della irregolarità, in quanto, diversamente opinando, poteva succedere di possedere un DURC positivo (nella specie rilasciato il 16.01.2018) e vedersi comunque
2 revocare le agevolazioni;
2) la erronea o falsa applicazione dell'art. 3 comma 3, del D.M. 30.01.2015, in quanto l'unica irregolarità non sanata nel termine assegnato nell'invito a regolarizzare ammontava a € 43,00, somma che integrava uno scostamento “non grave” tra le somme dovute e quelle versate, tanto da doversi ritenere la sussistenza del requisito della regolarità contributiva in capo alla società.
Ha chiesto la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si è costituito in giudizio l' , che ha riproposto la ricostruzione in fatto della vicenda e ha dedotto CP_1
l'infondatezza dell'appello in considerazione della intempestiva regolarizzazione in relazione alla somma di € 43,00, versata oltre il termine di quindici giorni dall'invito a regolarizzare, e ribadendo l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 3 del D.M. 30.01.2015. Ha reiterato l'eccezione di nullità del ricorso, non esaminata dal Tribunale, e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'8.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Per un più ordinato percorso motivazione è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, reiterata dall' nel presente grado di CP_1 giudizio per l'asserita incongruenza tra i fatti esposti in narrativa (relativi all'opposizione all'avviso di addebito) e le conclusioni rassegnate nel medesimo atto (in cui si chiede accertarsi l'infondatezza della ripetizione di indebito).
Sul punto va detto che, nel rito del lavoro, si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nella specie nell'atto introduttivo del giudizio sono esposte in maniera esauriente le ragioni di fatto e diritto in relazione alle quali parte ricorrente ritiene l'illegittimità dell'avviso di addebito emesso a seguito della revoca delle agevolazioni contributive già fruite. Sulla scorta di tali premesse in fatto e diritto devono essere interpretate le conclusioni rassegante nell'atto, in cui la richiesta di accertare
“l'illegittimità e infondatezza dell'azione di ripetizione di indebito” appare evidentemente riferita alla revoca delle agevolazioni contributive già fruite, ferma restando la richiesta del “…consequenziale annullamento di tutti i provvedimenti relativi”, in cui è compreso l'avviso di addebito impugnato.
L'eccezione di nullità del ricorso, pertanto, è infondata.
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Tanto, premesso, venendo al merito, giova brevemente riassumere la vicenda per cui è causa, per come emerge dalla produzione documentale delle parti.
Con invito a regolarizzare dell'1.06.2015, emesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, DM 24.10.2007,
l' ha chiesto alla società appellante di sanare, nel termine di quindici giorni, le seguenti CP_1 irregolarità segnalate: “F24 Non abbinato- mese e anno di competenza 03/2015”; “Cartella non riscossa - mese e anno di competenza 10/2013”; “Cartella non riscossa – mese e anno di competenza 01/2015” (per completezza si rileva che, agli atti dell' , è allegato documento di identico contenuto denominato CP_1
“preavviso 2015”, recante quale data di emissione quella del 16.05.2015 e, quale termine per adempiere, quello di quarantacinque giorni;
analogo documento è allagato agli atti di parte ricorrente in primo grado).
Il documento non reca l'esatto ammontare delle somme originariamente richieste in pagamento ai fini della regolarizzazione, né l' ha fornito chiarimenti sul punto, nonostante l'espressa richiesta CP_1
della Corte (cfr. ordinanza emessa all'udienza del 29.05.2024).
È comunque incontestato tra le parti che la somma rispetto alla quale è stata rilevata la intempestività nella regolarizzazione è pari all'importo di € 43,00 (il cui pagamento era stato richiesto alla società appellante già con avviso di addebito n. 359 2014 00041464 13 a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento della denuncia 2/2014) e che tale somma è stata versata solo in data il 5.02.2016, oltre il termine assegnato nell'invito a regolarizzare dell'1.06.2015 (circostanza ribadita nella memoria di costituzione dell' in appello). CP_1
In conseguenza di tanto, l' ha emesso l'avviso di addebito n. 359 2018 0003692556 000, CP_1
impugnato nel presente giudizio, contenente le note di rettifica relative al recupero delle agevolazioni contributive fruite nel periodo compreso dall'11/2013 al 04/2015.
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Così ricostruiti i fatti, giova riportare il contenuto dell' art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
4 Il successivo comma 1176, dell'art. 1 legge cit., demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente;
in data 24 ottobre 2007 è stato pubblicato il DM n. 27, contenente previsioni sul Durc
(documento unico di regolarità contributiva), che, all'art. 7, comma 3, prevede: “
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 [n.d.r. requisiti di regolarità contributiva] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano
l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Alla luce delle previsioni normative riportate, il sistema degli sgravi contributivi deve essere ricostruito nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della l. n. 296/2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso ) CP_1
sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, dal D.M. 24 ottobre
2007, n. 27, secondo cui, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso tale subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Tuttavia, la fattispecie sanante di cui al DM cit. è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione (anche attraverso le denunce mensili), del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente (con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni) e del conseguente adempimento dell'interessato. In assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del D.M. cit. non può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 27107/2018).
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Fermi restando i principi di diritto sopra sintetizzati, nella specie l' ha provveduto a inviare CP_1
l'invito alla regolarizzazione, ai sensi del DM 24 ottobre 2007, in data 1.06.2015, assegnando il termine di quindici giorni per adempiere.
Deve tuttavia rilevarsi che il 1° giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M.
30.01.2015, che all'art. 10 ha abrogato il DM 24.10.2007, differendo l'effetto di tale abrogazione al
5 luglio 2015 (“… Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8”), fatta eccezione però (per quanto qui rileva) per l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si Parte_2 considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Con tale norma si è inteso generalizzare il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto (cfr. art. 8 d.m.
24.10.2007), riconducendo in capo agli Enti chiamati ad effettuare la verifica la titolarità della valutazione della “gravità” dell'irregolarità rilevata, secondo il criterio indicato, che induce a ritenere sussistente la regolarità contributiva ove lo scostamento -considerato appunto non grave- tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge.
La previsione secondo cui uno scostamento inferiore a € 150,00 non costituisce irregolarità contributiva, dettata dall'articolo 3, comma 3, del decreto è quindi entrata in vigore immediatamente alla data della pubblicazione, non operando il differimento di efficacia del termine di 30 giorni.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'invito a regolarizzare (avvenuta per ammissione dell' l'1.06.2015), la predetta disposizione era in vigore, sicché l' non poteva dichiarare CP_1 CP_2
l'esistenza di un'irregolarità contributiva (da cui sono conseguite le note di rettifica e l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio), in quanto, a quella data, il debito che residuava in capo alla società appellante, pari a € 43,00, non integrava una “irregolarità contributiva”.
Da quanto detto consegue la illegittimità delle note di rettifica emesse per il recupero delle agevolazioni contributive fruite nel periodo compreso dall'11/2013 al 04/2015 e, conseguentemente,
l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Tanto è sufficiente per l'accoglimento dell'appello, restando assorbito ogni altro motivo di doglianza.
Per tutto quanto detto, allora, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito opposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
6 visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.10.2022 da ei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
4.05.2022 n. 1289 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 359 2018 0003692556 000.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.865,00 per il primo grado e in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetario (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 8.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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