CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
Massime • 1
L'azione disciplinare a carico di un architetto per mancato assolvimento dell'obbligo formativo, in assenza di specifica previsione contenuta nel regio decreto n. 2537 del 1925, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione o decadenza, non assumendo all'uopo rilievo l'art. 2 della l. n. 241 del 1990, relativo alla durata del procedimento amministrativo, e l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012, il quale non prevede che il regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine individui il suddetto termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7912-2021 proposto da: OR OB, elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO PIO 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SACCHETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA ZUCCOLO;
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1173 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 17/01/2023 avverso la decisione n. 48/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo motivo. FATTI DI CAUSA L'architetto BE OR ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 29 dicembre 2020. Questa decisione ha respinto il ricorso dello stesso architetto OR contro la delibera assunta dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso, recante la sospensione disciplinare del professionista per 29 giorni a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 8 Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -2- delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, nonché agli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il menzionato art. 8 delle linee guida contiene al secondo comma norma secondo cui "[a]lla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale". Il ricorrente evidenzia che nel caso in esame l'azione disciplinare è stata avviata il 21 novembre 2018, e dunque a circa due anni dalla scadenza triennale, sicché era maturata la decadenza per l'azione disciplinare, a differenza di quanto affermato nella decisione del CNAPPC, secondo cui il termine di sei mesi è stabilito per l'eventuale ravvedimento operoso e non per il promovimento del procedimento disciplinare. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, all'art. 9 del Codice Deontologico, all'art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal CNAPPC, nonché all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'assunto attiene al merito della sanzione irrogata: l'architetto OR non poteva dirsi soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale, giacché egli è dal 2000 alle dipendenze di un'impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, non ha partita IVA, non è iscritto alla Cassa di Presidenza, svolge presso la società datrice di lavoro un incarico operativo ed organizzativo. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -3- Il terzo secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, agli artt. 9 e 41 del Codice Deontologico, all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 1 e 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Qui si pone in evidenza che solo le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 hanno poi specificato che non possono essere esonerati dall'attività di aggiornamento professionale continuo, a titolo esemplificativo, "coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego), sicché l'applicazione fatta nel caso in esame costituirebbe una violazione del principio di irretroattività della sanzione disciplinare. Del pari sarebbe stata applicata retroattivamente la sanzione della sospensione per 29 giorni in forza dell'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, in deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 dello stesso Codice (ove per la violazione deontologica colposa si prevede la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni), ha stabilito che "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante". 2. Tutti i motivi di ricorso vanno respinti. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -4- 2.1.1. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale degli Architetti, alla stregua della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è consentito, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 17 del R.D. n. 2537 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche (dinanzi alla sezione semplice, secondo il principio di cui all'art. 374 c.p.c.) ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, ovvero per mancanza di motivazione o motivazione apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perché l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. Sez. 3, 12/07/1999, n. 7342; Cass. Sez. 3, 26/04/1999, n. 4153; Cass. Sez. 3, 16/11/2006, n. 24392; Cass. Sez. 3, 07/07/2006, n. 15523). Il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 non prevede, a differenza dell'analoga normativa dettata per gli appartenenti ad altri ordini professionali, termini di prescrizione o di decadenza dell'azione disciplinare nei confronti degli architetti (cfr. Cass. Sez. Unite, 19/07/1982, n. 4210). Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con riguardo alle esigenze di celerità avvertite dall'incolpato, ha peraltro congruamente spiegato che il tempo impiegato per il promovimento dell'azione disciplinare doveva considerarsi comunque adeguato in rapporto alla complessità ed al contenuto delle operazioni di accertamento, che hanno Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -5- inizio trascorsi sei mesi dalla scadenza del triennio e coinvolgono tutti gli iscritti all'odine. Neppure trova applicazione al procedimento disciplinare mei confronti degli architetti l'art. 2 della I. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato alla durata del procedimento amministrativo. 2.1.2. In realtà, il primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR è basato essenzialmente sull'art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, perché il ricorrente ravvisa nel testo di tale disposizione un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare. Ora, queste linee guida trovano fondamento nell'art. 7 (Formazione continua) del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). L'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone: "1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (...) 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -6- l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua (—),' Non è dunque previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 che il regolamento del consiglio nazionale dell'ordine sull'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti debba dettare i termini di promovimento dell'azione disciplinare correlata alla violazione dell'obbligo stesso. D'altro canto, il testo del menzionato art. 8, secondo comma, delle linee guida sembra condizionare al termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del triennio formativo la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso e non l'avvio dell'azione disciplinare. In ogni caso, le Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, e in generale i regolamenti emanati dai consigli nazionali degli ordini o collegi per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte degli iscritti, seppure subordinati al previo parere favorevole del ministro vigilante, costituiscono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali, e non possono essere considerati come regolamenti ai sensi dell'art. 1, n. 2, delle preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul paradigma del Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -7- vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (arg. da Cass. Sez. 2, 07/06/2013, n. 14450). 2.1.3. A ciò consegue l'inammissibilità del primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è, per le stesse ragioni del primo, inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 8 delle Linee Guida approvate dal CNAPPC ed infondato quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettato per la diversa materia del procedimento amministrativo e non applicabile al procedimento disciplinare a carico degli architetti. Parimenti infondata è la denuncia della violazione dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 e dell'art. 9 del Codice Deontologico. Infatti, l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone al primo comma che la violazione da parte del professionista dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare. A sua volta, l'art. 9 (Aggiornamento professionale) del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 10 gennaio 2014, prescriveva: "1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare". Quanto all'allegazione che l'architetto OR non poteva dirsi soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale, giacché Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -8- dal 2000 alle dipendenze di un'impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, con mansioni meramente operative ed organizzative, essa attiene alla individuazione, all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti, le quali attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede per vizio di violazione di norma di diritto in sede di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, alla stregua della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. La decisione impugnata ha sostenuto che il Consiglio di disciplina territoriale aveva sul punto svolto un'apposita istruttoria e concluso che non sussistesse alcun motivo per l'esonero. E' noto che l'art. 2229, comma 2, c.c. rimette ad ordini e collegi professionali, fra l'altro, l'esercizio del potere disciplinare, nelle forme ore regolate dall'art. 8 d.P.R. n. 137 del 2012, mentre l'art. 7 del medesimo d.P.R., come visto, presidia anche con la sanzione disciplinare l'obbligo per ciascun iscritto di curare la propria formazione continua permanente, allo scopo di garantire la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività. L'accertamento della sussistenza delle situazioni soggettive che giustificano l'esonero totale o parziale di un iscritto dagli obblighi formativi, in ragione del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale (nella specie, un architetto impiegato presso una società di costruzione con qualifica di impiegato tecnico), coinvolgendo un apprezzamento di fatto in ordine all'esigenza di garantire comunque la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione offerta, è riservato al Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -9- consiglio dell'ordine ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. 2.3. Va rigettato anche il terzo motivo di ricorso. Esso è infondato quanto al riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto già esposto a proposito delle precedenti censure. Il motivo è altresì infondato quanto alla mancata sanzionabilità della condotta contestata all'architetto BE OR, in ordine al mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, giacché, se è vero che soltanto le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 (art. 7) hanno specificato che non possono essere esonerati dall'attività di aggiornamento professionale continuo, "a titolo esemplificativo" ... coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali", è pur vero che l'obbligo di curare l'aggiornamento della preparazione professionale era già previsto dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, e dall'art. 9 del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 2014, sicché il precetto era preesistente alla condotta sanzionata. Neppure risulta violato il principio di non retroattività della sanzione disciplinare, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, per il fatto che sia stata irrogata in concreto la sanzione della sospensione per 29 giorni, facendo applicazione dell'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, derogando all'art. 41 commi 2, 3 e 4 dello stesso Codice (che prevede la sanzione massima della sospensione per dieci giorni), ha stabilito che "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -10- sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante". La condotta contestata all'architetto BE OR concerneva il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Ai sensi del già richiamato art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, alla scadenza del triennio formativo era altresì fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso. Il protrarsi della condotta inadempiente sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, previsione sanzionatoria sulla misura della sospensione, introdotta con l'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore il 29 settembre 2016, assicurando la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa, rendeva, dunque, applicabile nella specie la modificazione "in peius" sopravvenuta. 3. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -11- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1173 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 17/01/2023 avverso la decisione n. 48/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo motivo. FATTI DI CAUSA L'architetto BE OR ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 29 dicembre 2020. Questa decisione ha respinto il ricorso dello stesso architetto OR contro la delibera assunta dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso, recante la sospensione disciplinare del professionista per 29 giorni a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 8 Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -2- delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, nonché agli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il menzionato art. 8 delle linee guida contiene al secondo comma norma secondo cui "[a]lla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale". Il ricorrente evidenzia che nel caso in esame l'azione disciplinare è stata avviata il 21 novembre 2018, e dunque a circa due anni dalla scadenza triennale, sicché era maturata la decadenza per l'azione disciplinare, a differenza di quanto affermato nella decisione del CNAPPC, secondo cui il termine di sei mesi è stabilito per l'eventuale ravvedimento operoso e non per il promovimento del procedimento disciplinare. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, all'art. 9 del Codice Deontologico, all'art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal CNAPPC, nonché all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'assunto attiene al merito della sanzione irrogata: l'architetto OR non poteva dirsi soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale, giacché egli è dal 2000 alle dipendenze di un'impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, non ha partita IVA, non è iscritto alla Cassa di Presidenza, svolge presso la società datrice di lavoro un incarico operativo ed organizzativo. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -3- Il terzo secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, agli artt. 9 e 41 del Codice Deontologico, all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 1 e 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Qui si pone in evidenza che solo le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 hanno poi specificato che non possono essere esonerati dall'attività di aggiornamento professionale continuo, a titolo esemplificativo, "coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego), sicché l'applicazione fatta nel caso in esame costituirebbe una violazione del principio di irretroattività della sanzione disciplinare. Del pari sarebbe stata applicata retroattivamente la sanzione della sospensione per 29 giorni in forza dell'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, in deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 dello stesso Codice (ove per la violazione deontologica colposa si prevede la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni), ha stabilito che "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante". 2. Tutti i motivi di ricorso vanno respinti. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -4- 2.1.1. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale degli Architetti, alla stregua della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è consentito, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 17 del R.D. n. 2537 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche (dinanzi alla sezione semplice, secondo il principio di cui all'art. 374 c.p.c.) ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, ovvero per mancanza di motivazione o motivazione apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perché l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. Sez. 3, 12/07/1999, n. 7342; Cass. Sez. 3, 26/04/1999, n. 4153; Cass. Sez. 3, 16/11/2006, n. 24392; Cass. Sez. 3, 07/07/2006, n. 15523). Il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 non prevede, a differenza dell'analoga normativa dettata per gli appartenenti ad altri ordini professionali, termini di prescrizione o di decadenza dell'azione disciplinare nei confronti degli architetti (cfr. Cass. Sez. Unite, 19/07/1982, n. 4210). Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con riguardo alle esigenze di celerità avvertite dall'incolpato, ha peraltro congruamente spiegato che il tempo impiegato per il promovimento dell'azione disciplinare doveva considerarsi comunque adeguato in rapporto alla complessità ed al contenuto delle operazioni di accertamento, che hanno Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -5- inizio trascorsi sei mesi dalla scadenza del triennio e coinvolgono tutti gli iscritti all'odine. Neppure trova applicazione al procedimento disciplinare mei confronti degli architetti l'art. 2 della I. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato alla durata del procedimento amministrativo. 2.1.2. In realtà, il primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR è basato essenzialmente sull'art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, perché il ricorrente ravvisa nel testo di tale disposizione un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare. Ora, queste linee guida trovano fondamento nell'art. 7 (Formazione continua) del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). L'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone: "1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (...) 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -6- l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua (—),' Non è dunque previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 che il regolamento del consiglio nazionale dell'ordine sull'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti debba dettare i termini di promovimento dell'azione disciplinare correlata alla violazione dell'obbligo stesso. D'altro canto, il testo del menzionato art. 8, secondo comma, delle linee guida sembra condizionare al termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del triennio formativo la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso e non l'avvio dell'azione disciplinare. In ogni caso, le Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, e in generale i regolamenti emanati dai consigli nazionali degli ordini o collegi per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte degli iscritti, seppure subordinati al previo parere favorevole del ministro vigilante, costituiscono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali, e non possono essere considerati come regolamenti ai sensi dell'art. 1, n. 2, delle preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul paradigma del Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -7- vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (arg. da Cass. Sez. 2, 07/06/2013, n. 14450). 2.1.3. A ciò consegue l'inammissibilità del primo motivo del ricorso dell'architetto BE OR. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è, per le stesse ragioni del primo, inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 8 delle Linee Guida approvate dal CNAPPC ed infondato quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettato per la diversa materia del procedimento amministrativo e non applicabile al procedimento disciplinare a carico degli architetti. Parimenti infondata è la denuncia della violazione dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 e dell'art. 9 del Codice Deontologico. Infatti, l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 dispone al primo comma che la violazione da parte del professionista dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare. A sua volta, l'art. 9 (Aggiornamento professionale) del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 10 gennaio 2014, prescriveva: "1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare". Quanto all'allegazione che l'architetto OR non poteva dirsi soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale, giacché Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -8- dal 2000 alle dipendenze di un'impresa di costruzione con qualifica di impiegato tecnico, con mansioni meramente operative ed organizzative, essa attiene alla individuazione, all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti, le quali attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede per vizio di violazione di norma di diritto in sede di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, alla stregua della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. La decisione impugnata ha sostenuto che il Consiglio di disciplina territoriale aveva sul punto svolto un'apposita istruttoria e concluso che non sussistesse alcun motivo per l'esonero. E' noto che l'art. 2229, comma 2, c.c. rimette ad ordini e collegi professionali, fra l'altro, l'esercizio del potere disciplinare, nelle forme ore regolate dall'art. 8 d.P.R. n. 137 del 2012, mentre l'art. 7 del medesimo d.P.R., come visto, presidia anche con la sanzione disciplinare l'obbligo per ciascun iscritto di curare la propria formazione continua permanente, allo scopo di garantire la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività. L'accertamento della sussistenza delle situazioni soggettive che giustificano l'esonero totale o parziale di un iscritto dagli obblighi formativi, in ragione del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale (nella specie, un architetto impiegato presso una società di costruzione con qualifica di impiegato tecnico), coinvolgendo un apprezzamento di fatto in ordine all'esigenza di garantire comunque la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione offerta, è riservato al Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -9- consiglio dell'ordine ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. 2.3. Va rigettato anche il terzo motivo di ricorso. Esso è infondato quanto al riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto già esposto a proposito delle precedenti censure. Il motivo è altresì infondato quanto alla mancata sanzionabilità della condotta contestata all'architetto BE OR, in ordine al mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, giacché, se è vero che soltanto le sopravvenute Linee Guida aggiornate per il triennio 2020-2022 (art. 7) hanno specificato che non possono essere esonerati dall'attività di aggiornamento professionale continuo, "a titolo esemplificativo" ... coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali", è pur vero che l'obbligo di curare l'aggiornamento della preparazione professionale era già previsto dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, e dall'art. 9 del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 2014, sicché il precetto era preesistente alla condotta sanzionata. Neppure risulta violato il principio di non retroattività della sanzione disciplinare, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, per il fatto che sia stata irrogata in concreto la sanzione della sospensione per 29 giorni, facendo applicazione dell'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore soltanto dal 29 settembre 2016, testo che, derogando all'art. 41 commi 2, 3 e 4 dello stesso Codice (che prevede la sanzione massima della sospensione per dieci giorni), ha stabilito che "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -10- sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante". La condotta contestata all'architetto BE OR concerneva il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Ai sensi del già richiamato art. 8 delle Linee Guida e di Coordinamento, approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, alla scadenza del triennio formativo era altresì fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso. Il protrarsi della condotta inadempiente sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, previsione sanzionatoria sulla misura della sospensione, introdotta con l'art. 9 comma 2, del codice deontologico nel testo entrato in vigore il 29 settembre 2016, assicurando la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa, rendeva, dunque, applicabile nella specie la modificazione "in peius" sopravvenuta. 3. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 07912 sez. 52 - ud. 12-10-2022 -11- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre