Articolo 18 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 17Articolo 19
Versione
7 agosto 1929
Art. 18. null amento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullita' del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
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