Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Michele Moggi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4428/2024 R.G. promossa da
Parte 1 nato a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 1), residente in (53100)
Siena, Via Dei Rossi n. 28 con domicilio eletto in Siena, Via del Rialto 32 presso e nello studio dell'Avv. Antonella Marzucchi (c.f. 1) che lo rappresenta e difende giusta C.F. 2 nomina in separato atto ex art. 83 c.p.c. nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 3 residente in Controparte_1
(53100) Siena, Via Dei Rossi n. 44 con domicilio eletto in Poggibonsi (SI) via Salceto n. 85
C.F. 4 ,) che la rappresenta e presso e nello studio dell'Avv. Silvia Brandani (c.f. difende giusta nomina in separato atto ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE eCon ricorso depositato in data 15.11.2024 Parte 1 Controparte 1 chiedevano
l'omologa della separazione personale e assumevano : di avere in data 02.06.2007 in Siena contratto matrimonio con il rito concordatario;
che dall'unione è nata in data [...] la figlia
Persona 1 ; che per incomprensioni tra i coniugi, l'unione non si è evoluta positivamente e la convivenza è divenuta non più tollerabile, di tal ché il marito aveva lasciato, in accordo con la moglie, la casa coniugale.
Esponevano le condizioni di vita ( con riferimento alla minore) e quelle reddituali di ciascuno e chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati libero ciascuno di essi di stabilire la rispettiva residenza, fermo l'obbligo di entrambi di comunicarsi ogni eventuale cambio della stessa con congruo preavviso sino al raggiungimento della maggiore età della figlia nonché un recapito telefonico.
Via Dei Rossi n. 44.
3) Disporre, per effetto di quanto sopra, che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto di Persona 1 ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nella figlia l'affetto ed il rispetto verso ciascuna figura genitoriale.
4) Persona 1 , ormai grande, deciderà in autonomia i tempi di permanenza con il padre che tendenzialmente viene indicato in un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera attorno alle ore 21,00/21,30.
Al momento il Signor Pt 1 deve reperire una propria abitazione e pertanto una volta trovata una idonea sistemazione i tempi di permanenza di Per 1 presso di lui potranno allungarsi anche durante la settimana.
La figlia trascorrerà con il padre 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo.
Durante le vacanze scolastiche di Natale e Pasqua verrà seguita la medesima modalità delle normali turnazioni, mentre il giorno di Natale e Pasqua e relativi festeggiamenti ad anni alterni uno con la madre ed uno con il padre.
Altre festività come da piano genitoriale allegato
5) La Casa familiare resterà alla Signora CP 1 che ivi continuerà ad abitare con la figlia con obbligo di intestazione del contratto di locazione e delle utenze.
6) Il Signor Parte 1 verserà alla Signora Controparte 1 un assegno mensile a suo favore di € 500,00 e a favore della figlia un assegno mensile di € 1.500,00. Tali somme saranno rivalutate annualmente in misura pari alla rivalutazione ISTAT dell'anno precedente.
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i due genitori e, comunque, secondo le linee dell'allegato protocollo del Tribunale di Siena (doc. 13), fatta eccezione per le spese relative a: la retta annuale della scuola del Sacro Cuore di Gesù, le future tasse universitarie ed i libri che saranno sostenute integralmente dal Signor Pt 1 nonché le spese mensili di mantenimento del cavallo (retta mensile, veterinario, maniscalco) che parimenti saranno sostenute in via esclusiva dal padre e comunque tutte direttamente concordate tra il
Signor Pt 1 ed Persona 1 come pure tra padre e figlia saranno concordati i concorsi ippici ai quali la stessa vorrà partecipare e le cui spese saranno sostenute integralmente sempre dal
Signor Pt 1
I coniugi stabiliscono che saranno invece sostenute a metà le spese per l'abbigliamento per l'equitazione, la cancelleria e le gite scolastiche, spese, tutte queste, che dovranno essere previamente concordate.
Gli stessi coniugi si impegnano sin da ora a presentare la documentazione che si rendesse necessaria per usufruire di eventuali agevolazioni scolastiche e/o universitarie e/o di studio. L'assegno unico ove percepito sarà dai genitori integralmente destinato ai bisogni della figlia ed al suo raggiungimento della maggiore età direttamente a lei versato.
6) Le parti concordano che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo decoreranno dal mese di ottobre 2024 e di prestare il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti equipollenti anche per la figlia Persona 2 .
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse della figlia minore. Solo con riferimento al punto 6) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra Parte 1 Controparte 1 e
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 2.6.2007 in Siena, trascritto nel Registro dei Matrimoni di quel Comune al n. 13, parte 2, Serie A dell'anno 2007
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi