Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2021, proposto da
CO ZE, RE BE, CA ZE, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n. 7 del 2.2.2021 del responsabile del settore VII del Comune di Porto Cesareo;
- ove occorra, della relazione tecnica di accertamento redatta dal medesimo settore in data 7.7.2020 prot. n. 16594;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa AR TA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n. 7 del 2.2.2021 del Comune di Porto Cesareo, relativa ad alcune opere abusive realizzate presso l’abitazione, a piano terra, ubicata in Porto Cesareo alla via Telesio, e distinta in catasto al foglio 27, particella 4765 sub 1 e 2.
Essi deducono, in particolare, di aver presentato una domanda di condono edilizio ex lege n. 47/1985, inevasa dal Comune di Porto Cesareo; in seguito, venivano realizzate sine titulo le seguenti opere:
- un’abitazione sovrastante e staticamente connessa alla suddetta abitazione di piano terra;
- un porticato, una veranda, un wc, uno spazio destinato ad ingresso e una scala in cemento in adiacenza alla suddetta abitazione di piano terra;
- un’altra piccola abitazione, a piano terra, sulla particella 3354;
- una recinzione in muratura, che comportava di fatto la divisione in due della particella 3354, ed una “ piscina completamente interrata con adiacente vano tecnico anch’esso completamente interrato e sistemazione dell’area adiacente con pietrisco (risetta) ” a servizio dell’abitazione di piano terra, oggetto della domanda di condono.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno articolato i seguenti mezzi di censura:
1) l’ordine di demolizione violerebbe l’art. 34 del D.P.R. 380/01; infatti, nel caso di specie, l’abitazione di piano primo, avente superficie coperta di 98,41 mq. e volume di 324,75 mc., contestata al punto 1) del provvedimento impugnato, non potrebbe essere demolita senza pregiudizio della restante porzione immobiliare;
2) inoltre, l’ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna indicazione del bene e dell’area di sedime che, in caso di inottemperanza, verrebbero acquisite al patrimonio comunale;
3) la piscina non richiederebbe il previo rilascio del permesso di costruire, né dell’autorizzazione paesaggistica; in particolare, la piscina ed il vano tecnico adiacente, completamente interrati, costituirebbero una pertinenza dell’abitazione al piano terra; sarebbe dunque sufficiente una S.C.I.A., mentre la sistemazione dell’area adiacente con pietrisco rientrerebbe nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, esentata da autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017; anche la veranda, il wc e lo spazio destinato ad ingresso adiacenti all’abitazione oggetto della domanda di condono non richiederebbero il previo rilascio di permesso di costruire, poiché pertinenze della medesima abitazione non eccedenti il 20% del relativo volume;
ci sarebbe poi un difetto di motivazione, non essendo indicato il vincolo paesaggistico statale che graverebbe nella zona, né le ragioni e le norme del presunto vincolo che imporrebbero la demolizione;
4) infine, l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata anticipata da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Il comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto in videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. La controversia attiene alla legittimità dell’ordinanza di demolizione nr.7/2021 del Comune di Porto Cesareo, con la quale è stata ordinata l’eliminazione delle opere abusivamente realizzate presso la proprietà della parte ricorrente, più puntualmente descritte nella parte in fatto e consistenti in un ampliamento volumetrico del precedente fabbricato (del pari abusivamente realizzato) mediante costruzione in sopraelevazione di un nuovo piano, nella edificazione di un porticato, di una piscina, oltre ulteriori opere (si rimanda al provvedimento impugnato per una descrizione dettagliata).
2. Il gravame è infondato.
Giova evidenziare che il complesso degli interventi abusivamente realizzati, oltre a richiedere il previo rilascio di un permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto insistenti in aera vincolata, costituisce la modifica di una precedente opera, pure realizzata senza titolo, e oggetto di domanda di condono che, all’epoca dell’adozione del provvedimento in commento, non era stata definita.
La parte ricorrente ha, nel corso del giudizio, comprovato che solo nel mese di aprile dell’anno 2021 è intervenuto condono in relazione al primo nucleo edificatorio costruito in loco (a dispetto dell’intervenuta modifica, medio tempore , di esso).
Già solo questo imporrebbe il rigetto del gravame: “ In pendenza di domanda di condono, è precluso all'interessato operare qualsiasi ulteriore modifica, a prescindere dalla tipologia di opere, in quanto il condono edilizio non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 11/11/2025, n. 20008).
3. Passando comunque, nel dettaglio, alla disamina dei motivi di censura di cui in ricorso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, è inconferente il richiamo al disposto dell’art. 34 Tued. nella parte in cui la norma si riferisce alla possibilità di fiscalizzazione dell’abuso: si rileva che le opere in commento esulano, senz’altro, dalla nozione di difformità parziale (si aggiunge, per mera completezza di trattazione, che la valutazione circa la possibilità di applicare utilmente il disposto normativo invocato va effettuata, su richiesta dell’interessato, successivamente all’adozione dell’ordine di ripristino).
In termini: “ Con il termine "fiscalizzazione" dell'abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione. In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito a ristrutturazione edilizia (articolo 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); sia a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (articolo 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 23, comma 01); sia infine all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (articolo 38). Ma non nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una 'nuova opera' in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (articolo 31) ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 28/07/2025, n. 5660).
Quanto poi alla esatta identificazione del bene e dell’area di sedime da acquisire per il caso di inottemperanza, si tratta di indicazioni che devono essere contenute nella successiva, eventuale, ordinanza di acquisizione.
Sul punto: “ L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad una ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione. Posta la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, dunque, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7/10/2025, n. 17164).
La natura delle opere realizzate, implicanti nuove costruzioni e aumenti volumetrici, esclude poi, senz’altro, la fondatezza del terzo mezzo di censura, con il quale si pretende di individuare il titolo necessario in una SCIA (comunque, non presentata) e di ricondurre parte delle opere nell’edilizia libera.
Peraltro, come si è già osservato, si tratta di interventi effettuati in zona vincolata, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato e non documentalmente smentito dalle difese della parte ricorrente.
Infine, per giurisprudenza pacifica e costante, l’ordine di demolizione non richiede la previa notifica dell’avvio del procedimento: “ L'ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti previsti dalla legge, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne infirma la validità se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente ” (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 2/01/2026, n. 39).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esclude la necessità di procedere alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente FF
AR TA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR TA | IZ MO |
IL SEGRETARIO