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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1055 R.G. 2021 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1086/2021, resa dal Tribunale di Foggia il 04/05/2021, notificata in data 01/06/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele V. Preziuso, per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore in appello del 18/01/2023, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Lucera
=Appellanti= E in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per il tramite della sua mandataria, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi, in virtù di procura generale alle liti per notaio dr. di Verona del 15.07.2010 n. Persona_1 rep. 67242/18475, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello del 07/12/2021, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce
=Appellata=
E NEI CONFRONTI DI in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
Appellata - Contumace= CP_4
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, quali fideiussori, e dalla quale debitrice principale, avverso il decreto ingiuntivo n. CP_5
pagina 1 di 4 390/2013, reso dallo stesso Tribunale in data 7 maggio 2013, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, in favore di della somma di € Controparte_3
656.280,95, oltre interessi e spese di procedura, corrispondente all'esposizione debitoria riveniente dai contratti di conto corrente indicati nel ricorso monitorio (ad eccezione di quello contraddistinto dal n. 66759253), intercorsi tra la debitrice principale, fallita nelle more del giudizio, e l'Istituto bancario, il quale, a sua volta, sempre nel corso del giudizio, aveva ceduto il suo credito alla Controparte_1 che aveva spiegato intervento volontario a sostegno delle ragioni dell'opposta.
[...]
e , nella precisata qualità di fideiussori della Parte_1 Parte_2 debitrice principale -la cui curatela non si era costituita in sede di riassunzione del giudizio di primo grado- con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30/06/2021 hanno proposto appello avverso tale pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, con la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo per essere insussistente il credito vantato nei loro confronti dalla creditrice opposta.
La si è costituita in giudizio per il tramite della sua Controparte_1 mandataria contestando estensivamente il gravame di cui ha chiesto il rigetto CP_2 con il favore delle spese del grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alla Controparte_3 quale l'appello non era stato notificato, questa, sebbene le sia stato ritualmente notificato il relativo atto unitamente all'ordinanza di questa Corte che ne ha disposto la notifica, non si è costituita in giudizio.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 28.06.2024 la causa è stata riservata per la decisione ma prima della delibazione della sentenza, le parti, con istanza congiunta del 08/09/2025, ne hanno chiesto la rimessione sul ruolo, deducendo di avere in corso avanzate trattative per la definizione transattiva della controversia.
Fissata a tal fine l'udienza del 24.10.2025, da tenersi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte, per cui la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'odierna udienza, da tenersi anch'essa con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, tuttavia, nemmeno per tale udienza -all'esito della quale è stata delibata la presente pronuncia- hanno depositato le prescritte note di trattazione scritta.
=Motivi della decisione=
Come già evidenziato in premessa, all'udienza del 24.10.2025 le parti non hanno depositato le prescritte note scritte ex art. 127 ter e nemmeno le hanno depositate per la successiva odierna udienza cui la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c..
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata pagina 2 di 4 l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c.. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/2020; negli stessi termini, anche 3128/2008).
Per l'affermazione del principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/18 che così si è espressa:
“Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati, alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
Le spese di lite restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] per il tramite della sua mandataria, in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nel contraddittorio di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_3 sentenza n. 1086/2021, resa dal Tribunale di Foggia il 04/05/2021, così provvede:
1)-dichiara la contumacia di Controparte_3
2)-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex artt. 181e 309 c.p.c.;
3)- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte pagina 3 di 4 Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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