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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 31/1/2025
Alle ore 9:55 è presente nell'interesse di e per delega dell'avv. Jouvenal, l'avv. CP_1
Antonia Ragno la quale si riporta alla memoria di costituzione ed alle note conclusive regolarmente depositate, si riporta altresì a quanto dedotto nei verbali precedenti e nelle note di trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito in quanto improponibile, inammissibile nonchè infondato sia in fatto che in diritto. Si ribadisce che il ricorrente fino a novembre 2016 non ha inviato le obbligatorie autodichiarazioni sui redditti, sicchè nessuna prescrizione è intervenuta, rappresentando che l' ha la facoltà e non l'obbligo di procedere a CP_1 verifiche sui redditi percepiti dagli iscritti. L'avv. Ragno insiste nelle conclusioni cosi come rassegnate negli scritti difensivi che qui abbiansi per ripetute e trascritte integralmente insistendo per il rigetto del ricorso. Si rileva altresì che la controparte dopo aver variamente insistito per la rimessione in termini non ha depositato alcunchè.
Per parte ricorrente è presente l'avv. Vincenza Cagnetta la quale si riporta a tutte le proprie difese sia agli atti che ai verbali di causa, da ultimo alle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/12/2024 e respingendo ancora una volta ogni avverso dedotto insiste per l'accoglimento del ricorso almeno per quanto di ragione. Preso atto della rimessione in termini concessa dall'Ill.mo GL adito, l'avv. Cagnetta fa presente di aver già provveduto a ridepositare i documenti, all.
5-13 non visibili inizialmente nel fascicolo, già in sede di istanza di rimessione. Ad ogni modo si rimette alla SV Ill.ma ove sia necessario reiterare l'incombente.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza del 31.1.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. 1605/2021, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenza Cagnetta ed elettivamente domiciliato in Avellino, al C.so Vittorio Emanuele, n. 101/s (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianmatteo Nunziante e Daniela Jouvenal, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso gli indicati indirizzi pec:
ovvero Email_2
; Email_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 19.06.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) Accogliersi il presente ricorso con conseguente integrale annullamento e sgravio degli addebiti ascritti, a titolo di contributi e somme aggiuntive, ad ogni senso ed effetto di legge, poiché non dovuti e comunque prescritti almeno per gli anni dal 2003 al 2012; 2) In subordine, accertarsi e determinarsi
l'esatto novero dei contributi previdenziali da versarsi a cura dell'odierno ricorrente, per il periodo dal 2003 al 2016, nei confronti dell' detratto quanto sin qui già CP_1 corrisposto, con sgravio totale di interessi, sanzioni e somme aggiuntive ingiustamente imputate al ricorrente”; con vittoria delle spese di lite.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di essere iscritto all' dal 1.01.1996 e di CP_1 non aver versato i contributi alla a far data dal 2003, in quanto contestualmente Pt_2 titolare di posizione contributiva come lavoratore dipendente presso l'I.N.P.S. fino al
28.07.2017.
Lamentava, dunque, la mancata intimazione al versamento dei contributi per il periodo dal 2003 al 2016 da parte dell' esponendo di aver ricevuto sollecito CP_1 alla regolarizzazione della posizione previdenziale soltanto in data 16.10.2017.
Rappresentava, poi, di aver ripreso a versare i contributi all' dal 2017, anche in CP_1 ragione dello svolgimento dell'attività autonoma di chimico esperto, precisando di aver disconosciuto le pretese della con pec del 30.6.2018, del 15.10.2018 e del Pt_2
15.4.2019.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla resistente, evidenziando di aver fatto istanza di bonario componimento e di aver presentato ricorso amministrativo in data 7.7.2020.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 03.06.2022, si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto CP_1 del ricorso ed eccependo, in via preliminare, la tardività della notifica del ricorso, nonché la nullità dello stesso per genericità della domanda.
Nel merito, evidenziava la mancata contestazione del credito da parte del ricorrente, precisando che l'iscrizione all'Ente era avvenuta su sua richiesta.
Riteneva non prescritto il credito contestato, dovendosi fissare la decorrenza del relativo termine al novembre 2016, quando il ricorrente trasmetteva le autocertificazioni annuali per gli anni dal 1996 al 2009.
3 Elencava le comunicazioni con cui l'Ente aveva richiesto al ricorrente la presentazione dei Mod. 2 e precisava che, secondo il regolamento, lo svolgimento di lavoro dipendente non esime dagli obblighi di iscrizione e contribuzione.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e/o nullo, per quanto argomentato ed esposto sopra;
in subordine, nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il dott. a corrispondere ad Pt_1 CP_1
l'importo di € 91.664,97 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite”.
Acquisita la documentazione depositata in atti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di indeterminatezza della domanda, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia indicato le ragioni poste a fondamento della domanda, individuandone in maniera sufficientemente precisa l'oggetto ed il titolo giuridico sotteso e risultando chiaramente evincibili il petitum e la causa petendi.
Il presente ricorso, in particolare, ha ad oggetto l'accertamento negativo della debenza delle somme richieste dall'Ente resistente con lettera del 16.10.2017, a titolo di contributi dovuti e non versati e di sanzioni, con decorrenza dal 1996 al 31.12.2016, per la complessiva somma di euro 86.647,00 (cfr. all. n. 1 in produzione di parte ricorrente).
4. Sempre preliminarmente, va disattesa la eccezione di tardività della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, notifica nella specie eseguita il 02.09.2021 per l'udienza del 17.06.2022, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza nè implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 29/11/2005, n. 26039).
4 Calando il principio di cui innanzi nel caso concreto, non assume rilevanza che la notifica sia stata eseguita oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 415 c.p.c., essendo stata la notificazione eseguita nel rispetto dello spatium deliberandi preordinato a garantire le difese del convenuto.
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento negativo della debenza delle somme richieste dall' resistente con lettera del 16.10.2017, a titolo di contributi a CP_2 percentuale calcolati sul reddito prodotto e dichiarato, (soggettivo, di solidarietà, integrativo e di maternità) dovuti e non versati e di sanzioni, per il periodo dal 2003 al
2015, per la complessiva somma di euro 86.647,00.
Parte ricorrente ha sollevato, quale unico motivo di censura, la prescrizione estintiva quinquennale del credito, deducendo di avere ricevuto avviso di pagamento in data
16.10.2017.
L' ha sostenuto l'esistenza di precedenti atti interruttivi e, comunque, che la CP_1 prescrizione non avrebbe avuto corso in mancanza dell'invio delle comunicazioni annuali relative al reddito percepito, come prescritto dal Regolamento EPAP, avendo il ricorrente trasmesso i dati reddituali relativi agli anni dal 1996 al 2009 solo nel novembre 2016.
Nel dettaglio, ha documentato, precedentemente all'avviso del 16.10.2027, diverse richieste, a decorrere dall'anno 2006, di invio delle comunicazioni obbligatorie (doc. da 4 a 12 in produzione resistente).
Ha, poi, sostenuto che, in base al Regolamento EPAP, a cui il d. lgs n.103 del 1996
(istitutivo delle Casse che gestiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie), rimette la disciplina delle attività di previdenza a favore degli iscritti, da una parte è sancito l'obbligo dell'autodichiarazione relativa ai redditi annuali percepiti e, dall'altra, che la prescrizione non decorra in caso di mancato invio della comunicazione obbligatoria.
La parte ricorrente ha documentato una differente versione del Regolamento EPAP
(all. sub 13 in produzione di parte ricorrente, depositata in data 26.2.2024, giusta ordinanza di rimessione in termini del 6.12.2024), nel quale la previsione regolamentare di cui all'art. 8 in tema di prescrizione rimanda puramente e
5 semplicemente alle disposizioni della legge, chiedendo emettersi ordine di esibizione dei Regolamenti EPAP tempo per tempo vigenti.
A fronte del contenuto difforme delle versioni regolamentari di cui innanzi, è stata disposta l'acquisizione delle versioni dei Regolamenti EPAP nelle versioni successive al 2006 e antecedenti a quella prodotta da parte ricorrente (ord. 6/12/2024).
Ciò detto, le difese dell'Ente risultano solo in parte fondate.
E' pacifico che l'istante abbia omesso l'invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito percepito per gli anni oggetto di controversia o meglio, che le abbia inviate soltanto nel 2016.
La questione controversa attiene, quindi, essenzialmente al decorso o meno del termine di prescrizione.
L'art. 8 sempre del Regolamento EPAP 1996-2006, richiamato dalla difesa di parte convenuta, prevede che la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'ente da parte dell'obbligato della dichiarazione relativa ai redditi professionali percepiti ex art. 11 del Regolamento.
Vale ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sulla non decorrenza del termine di prescrizione in caso di dichiarazione omessa (Cass. 4 marzo
2014, n. 4981 relativa alla Parte_3
nonché Cass. 15 maggio 2013, n. 11725 e Cass. 14 marzo 2012, n. 4107;
[...]
Cass. n. 35873/2021 e Cass. 6259/2011 relative alla Parte_4
).
[...]
Secondo il ragionamento della Corte di legittimità, a seguito del d.lgs. 10/2/1996, n.
103, in tema di "Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti", le singole
Casse di previdenza, in forza della facoltà conferita dalla legge hanno adottato appositi
Regolamenti di attuazione.
Nella casistica sottoposta al vaglio della S.C., si è dato rilievo alla previsione, anche di origine esclusivamente regolamentare, per la quale la prescrizione (quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95) decorreva dalla data di trasmissione all'istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale sui redditi percepiti.
Si è, quindi, affermato che “In tale sistema si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 cod. civ., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio”, anche considerando la previsione, sempre regolamentare, dell'obbligo di comunicare all' l'ammontare del reddito CP_3
6 professionale da lavoro autonomo anche se le dichiarazioni fiscali sono negative o non sono state presentate e che, ai fini della riscossione, l' avrebbe potuto avvalersi CP_3 della conoscenza degli imponibili comunque acquisiti.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Legittimità ha ritenuto che “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto art. 6 del Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (v., in particolare Cass. n. 22437 del 03/11/2015 in relazione al Regolamento Inpgi).
In altri termini, in presenza di una previsione espressa, anche di natura regolamentare, si è ritenuto che la mancanza dell'adempimento della comunicazione obbligatoria impedisse il decorso della prescrizione.
Nondimeno il presupposto di tale affermazione è la esistenza della previsione normativa, anche di rango secondario.
In mancanza di tale previsione, si ritiene debbano trovare, invece, applicazione i principi generali alla stregua dei quali la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'obbligazione contributiva, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn.
27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): tanto sulla base del rilievo per il quale l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non
è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (v. ex multis Cass. n. 10273 del 19/04/2021).
Nella specie, il Regolamento EPAP del 1996-2006, all'art. 8 ha previsto che la prescrizione decorresse dalla data di presentazione della comunicazione obbligatoria.
Tale previsione regolamentare non è stata, però, mantenuta nelle versioni successive a decorrere dal 2007.
La norma in tema di prescrizione (invariata è rimasta la numerazione anche nei
Regolamenti successivi) rimanda puramente e semplicemente alle disposizioni della legge.
Corollario di tale ricostruzione è che, quand'anche la prescrizione non abbia avuto decorso sino al 2007, perdurando la vigenza della previsione regolamentare del 1996, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento –che non contiene alcun elemento né testuale né sistemico per ritenere che sia meramente integrativo dei precedenti- pur in
7 mancanza della comunicazione del volume di affari, quanto meno dal 2007, essa abbia preso a decorrere secondo i principi generali.
6. Occorre, quindi, esaminare la sussistenza e la tempestività degli atti interruttivi.
In proposito, va chiarito che alle richieste di invio della comunicazione obbligatoria ex art. 10 del Regolamento non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.
Nella specie, le comunicazioni in atti contengono unicamente l'invito all'invio dei modelli relativi al volume di affari e, al più, a regolarizzare la posizione, con salvezza di accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate [vedasi i documenti allegati da 4) a 12) in produzione resistente].
Dette comunicazioni non possono pertanto costituire valido atto interruttivo. Secondo consolidato principio giurisprudenziale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass.n.15714/18).
Le sollecitazioni ed invii a porre in essere condotte procedurali non costituiscono quindi atto interruttivo della prescrizione: è “sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”, (cfr.
Cass. n. 3371 del 2010).
Neppure ha pregio sostenere di non avere potuto accertare il credito antecedentemente alla convenzione apposita con Agenzia delle Entrate ex art. 18, comma 14 del d.l. n.98 del 2011, non potendo prima di tale momento avere accesso ai redditi del ricorrente.
8 Giova, in argomento, richiamare l'insegnamento di legittimità per il quale l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cass. n. 14193 del 24/05/2021; Cass. n. 22072 del
11/09/2018).
Nella specie è evidente che la difficoltà di effettuare autonomi accertamenti –peraltro neppure richiesti per la contribuzione di importo fisso- rappresenta un ostacolo di mero fatto come tale ininfluente ai fini del decorso della prescrizione.
L'unico atto interruttivo idoneo ad interrompere la prescrizione è, pertanto, rappresentato dall'avviso di pagamento del 16/10/2017.
7. La prescrizione risulta, quindi, maturata per tutti i contributi da pagarsi con scadenza fino al 16/10/2012.
Stessa sorte seguono le sanzioni, in quanto il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. n. 29751 del 12/10/2022).
Non si ravvisa, di contro, la prescrizione estintiva per tutti i periodi successivi.
8. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta della domanda, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo post C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 19.06.2021 e ritualmente notificato, ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, disattesa e/o assorbita, così provvede:
9 1) dichiara prescritti i contributi da pagarsi con scadenza fino al 16/10/2012 e correlate sanzioni;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 31/1/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
10
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 31/1/2025
Alle ore 9:55 è presente nell'interesse di e per delega dell'avv. Jouvenal, l'avv. CP_1
Antonia Ragno la quale si riporta alla memoria di costituzione ed alle note conclusive regolarmente depositate, si riporta altresì a quanto dedotto nei verbali precedenti e nelle note di trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito in quanto improponibile, inammissibile nonchè infondato sia in fatto che in diritto. Si ribadisce che il ricorrente fino a novembre 2016 non ha inviato le obbligatorie autodichiarazioni sui redditti, sicchè nessuna prescrizione è intervenuta, rappresentando che l' ha la facoltà e non l'obbligo di procedere a CP_1 verifiche sui redditi percepiti dagli iscritti. L'avv. Ragno insiste nelle conclusioni cosi come rassegnate negli scritti difensivi che qui abbiansi per ripetute e trascritte integralmente insistendo per il rigetto del ricorso. Si rileva altresì che la controparte dopo aver variamente insistito per la rimessione in termini non ha depositato alcunchè.
Per parte ricorrente è presente l'avv. Vincenza Cagnetta la quale si riporta a tutte le proprie difese sia agli atti che ai verbali di causa, da ultimo alle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/12/2024 e respingendo ancora una volta ogni avverso dedotto insiste per l'accoglimento del ricorso almeno per quanto di ragione. Preso atto della rimessione in termini concessa dall'Ill.mo GL adito, l'avv. Cagnetta fa presente di aver già provveduto a ridepositare i documenti, all.
5-13 non visibili inizialmente nel fascicolo, già in sede di istanza di rimessione. Ad ogni modo si rimette alla SV Ill.ma ove sia necessario reiterare l'incombente.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza del 31.1.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. 1605/2021, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenza Cagnetta ed elettivamente domiciliato in Avellino, al C.so Vittorio Emanuele, n. 101/s (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianmatteo Nunziante e Daniela Jouvenal, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso gli indicati indirizzi pec:
ovvero Email_2
; Email_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 19.06.2021, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) Accogliersi il presente ricorso con conseguente integrale annullamento e sgravio degli addebiti ascritti, a titolo di contributi e somme aggiuntive, ad ogni senso ed effetto di legge, poiché non dovuti e comunque prescritti almeno per gli anni dal 2003 al 2012; 2) In subordine, accertarsi e determinarsi
l'esatto novero dei contributi previdenziali da versarsi a cura dell'odierno ricorrente, per il periodo dal 2003 al 2016, nei confronti dell' detratto quanto sin qui già CP_1 corrisposto, con sgravio totale di interessi, sanzioni e somme aggiuntive ingiustamente imputate al ricorrente”; con vittoria delle spese di lite.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di essere iscritto all' dal 1.01.1996 e di CP_1 non aver versato i contributi alla a far data dal 2003, in quanto contestualmente Pt_2 titolare di posizione contributiva come lavoratore dipendente presso l'I.N.P.S. fino al
28.07.2017.
Lamentava, dunque, la mancata intimazione al versamento dei contributi per il periodo dal 2003 al 2016 da parte dell' esponendo di aver ricevuto sollecito CP_1 alla regolarizzazione della posizione previdenziale soltanto in data 16.10.2017.
Rappresentava, poi, di aver ripreso a versare i contributi all' dal 2017, anche in CP_1 ragione dello svolgimento dell'attività autonoma di chimico esperto, precisando di aver disconosciuto le pretese della con pec del 30.6.2018, del 15.10.2018 e del Pt_2
15.4.2019.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla resistente, evidenziando di aver fatto istanza di bonario componimento e di aver presentato ricorso amministrativo in data 7.7.2020.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 03.06.2022, si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto CP_1 del ricorso ed eccependo, in via preliminare, la tardività della notifica del ricorso, nonché la nullità dello stesso per genericità della domanda.
Nel merito, evidenziava la mancata contestazione del credito da parte del ricorrente, precisando che l'iscrizione all'Ente era avvenuta su sua richiesta.
Riteneva non prescritto il credito contestato, dovendosi fissare la decorrenza del relativo termine al novembre 2016, quando il ricorrente trasmetteva le autocertificazioni annuali per gli anni dal 1996 al 2009.
3 Elencava le comunicazioni con cui l'Ente aveva richiesto al ricorrente la presentazione dei Mod. 2 e precisava che, secondo il regolamento, lo svolgimento di lavoro dipendente non esime dagli obblighi di iscrizione e contribuzione.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e/o nullo, per quanto argomentato ed esposto sopra;
in subordine, nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il dott. a corrispondere ad Pt_1 CP_1
l'importo di € 91.664,97 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite”.
Acquisita la documentazione depositata in atti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di indeterminatezza della domanda, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia indicato le ragioni poste a fondamento della domanda, individuandone in maniera sufficientemente precisa l'oggetto ed il titolo giuridico sotteso e risultando chiaramente evincibili il petitum e la causa petendi.
Il presente ricorso, in particolare, ha ad oggetto l'accertamento negativo della debenza delle somme richieste dall'Ente resistente con lettera del 16.10.2017, a titolo di contributi dovuti e non versati e di sanzioni, con decorrenza dal 1996 al 31.12.2016, per la complessiva somma di euro 86.647,00 (cfr. all. n. 1 in produzione di parte ricorrente).
4. Sempre preliminarmente, va disattesa la eccezione di tardività della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, notifica nella specie eseguita il 02.09.2021 per l'udienza del 17.06.2022, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza nè implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 29/11/2005, n. 26039).
4 Calando il principio di cui innanzi nel caso concreto, non assume rilevanza che la notifica sia stata eseguita oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 415 c.p.c., essendo stata la notificazione eseguita nel rispetto dello spatium deliberandi preordinato a garantire le difese del convenuto.
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento negativo della debenza delle somme richieste dall' resistente con lettera del 16.10.2017, a titolo di contributi a CP_2 percentuale calcolati sul reddito prodotto e dichiarato, (soggettivo, di solidarietà, integrativo e di maternità) dovuti e non versati e di sanzioni, per il periodo dal 2003 al
2015, per la complessiva somma di euro 86.647,00.
Parte ricorrente ha sollevato, quale unico motivo di censura, la prescrizione estintiva quinquennale del credito, deducendo di avere ricevuto avviso di pagamento in data
16.10.2017.
L' ha sostenuto l'esistenza di precedenti atti interruttivi e, comunque, che la CP_1 prescrizione non avrebbe avuto corso in mancanza dell'invio delle comunicazioni annuali relative al reddito percepito, come prescritto dal Regolamento EPAP, avendo il ricorrente trasmesso i dati reddituali relativi agli anni dal 1996 al 2009 solo nel novembre 2016.
Nel dettaglio, ha documentato, precedentemente all'avviso del 16.10.2027, diverse richieste, a decorrere dall'anno 2006, di invio delle comunicazioni obbligatorie (doc. da 4 a 12 in produzione resistente).
Ha, poi, sostenuto che, in base al Regolamento EPAP, a cui il d. lgs n.103 del 1996
(istitutivo delle Casse che gestiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie), rimette la disciplina delle attività di previdenza a favore degli iscritti, da una parte è sancito l'obbligo dell'autodichiarazione relativa ai redditi annuali percepiti e, dall'altra, che la prescrizione non decorra in caso di mancato invio della comunicazione obbligatoria.
La parte ricorrente ha documentato una differente versione del Regolamento EPAP
(all. sub 13 in produzione di parte ricorrente, depositata in data 26.2.2024, giusta ordinanza di rimessione in termini del 6.12.2024), nel quale la previsione regolamentare di cui all'art. 8 in tema di prescrizione rimanda puramente e
5 semplicemente alle disposizioni della legge, chiedendo emettersi ordine di esibizione dei Regolamenti EPAP tempo per tempo vigenti.
A fronte del contenuto difforme delle versioni regolamentari di cui innanzi, è stata disposta l'acquisizione delle versioni dei Regolamenti EPAP nelle versioni successive al 2006 e antecedenti a quella prodotta da parte ricorrente (ord. 6/12/2024).
Ciò detto, le difese dell'Ente risultano solo in parte fondate.
E' pacifico che l'istante abbia omesso l'invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito percepito per gli anni oggetto di controversia o meglio, che le abbia inviate soltanto nel 2016.
La questione controversa attiene, quindi, essenzialmente al decorso o meno del termine di prescrizione.
L'art. 8 sempre del Regolamento EPAP 1996-2006, richiamato dalla difesa di parte convenuta, prevede che la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'ente da parte dell'obbligato della dichiarazione relativa ai redditi professionali percepiti ex art. 11 del Regolamento.
Vale ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sulla non decorrenza del termine di prescrizione in caso di dichiarazione omessa (Cass. 4 marzo
2014, n. 4981 relativa alla Parte_3
nonché Cass. 15 maggio 2013, n. 11725 e Cass. 14 marzo 2012, n. 4107;
[...]
Cass. n. 35873/2021 e Cass. 6259/2011 relative alla Parte_4
).
[...]
Secondo il ragionamento della Corte di legittimità, a seguito del d.lgs. 10/2/1996, n.
103, in tema di "Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti", le singole
Casse di previdenza, in forza della facoltà conferita dalla legge hanno adottato appositi
Regolamenti di attuazione.
Nella casistica sottoposta al vaglio della S.C., si è dato rilievo alla previsione, anche di origine esclusivamente regolamentare, per la quale la prescrizione (quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95) decorreva dalla data di trasmissione all'istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale sui redditi percepiti.
Si è, quindi, affermato che “In tale sistema si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 cod. civ., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio”, anche considerando la previsione, sempre regolamentare, dell'obbligo di comunicare all' l'ammontare del reddito CP_3
6 professionale da lavoro autonomo anche se le dichiarazioni fiscali sono negative o non sono state presentate e che, ai fini della riscossione, l' avrebbe potuto avvalersi CP_3 della conoscenza degli imponibili comunque acquisiti.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Legittimità ha ritenuto che “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto art. 6 del Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (v., in particolare Cass. n. 22437 del 03/11/2015 in relazione al Regolamento Inpgi).
In altri termini, in presenza di una previsione espressa, anche di natura regolamentare, si è ritenuto che la mancanza dell'adempimento della comunicazione obbligatoria impedisse il decorso della prescrizione.
Nondimeno il presupposto di tale affermazione è la esistenza della previsione normativa, anche di rango secondario.
In mancanza di tale previsione, si ritiene debbano trovare, invece, applicazione i principi generali alla stregua dei quali la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'obbligazione contributiva, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn.
27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): tanto sulla base del rilievo per il quale l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non
è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (v. ex multis Cass. n. 10273 del 19/04/2021).
Nella specie, il Regolamento EPAP del 1996-2006, all'art. 8 ha previsto che la prescrizione decorresse dalla data di presentazione della comunicazione obbligatoria.
Tale previsione regolamentare non è stata, però, mantenuta nelle versioni successive a decorrere dal 2007.
La norma in tema di prescrizione (invariata è rimasta la numerazione anche nei
Regolamenti successivi) rimanda puramente e semplicemente alle disposizioni della legge.
Corollario di tale ricostruzione è che, quand'anche la prescrizione non abbia avuto decorso sino al 2007, perdurando la vigenza della previsione regolamentare del 1996, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento –che non contiene alcun elemento né testuale né sistemico per ritenere che sia meramente integrativo dei precedenti- pur in
7 mancanza della comunicazione del volume di affari, quanto meno dal 2007, essa abbia preso a decorrere secondo i principi generali.
6. Occorre, quindi, esaminare la sussistenza e la tempestività degli atti interruttivi.
In proposito, va chiarito che alle richieste di invio della comunicazione obbligatoria ex art. 10 del Regolamento non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.
Nella specie, le comunicazioni in atti contengono unicamente l'invito all'invio dei modelli relativi al volume di affari e, al più, a regolarizzare la posizione, con salvezza di accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate [vedasi i documenti allegati da 4) a 12) in produzione resistente].
Dette comunicazioni non possono pertanto costituire valido atto interruttivo. Secondo consolidato principio giurisprudenziale “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass.n.15714/18).
Le sollecitazioni ed invii a porre in essere condotte procedurali non costituiscono quindi atto interruttivo della prescrizione: è “sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”, (cfr.
Cass. n. 3371 del 2010).
Neppure ha pregio sostenere di non avere potuto accertare il credito antecedentemente alla convenzione apposita con Agenzia delle Entrate ex art. 18, comma 14 del d.l. n.98 del 2011, non potendo prima di tale momento avere accesso ai redditi del ricorrente.
8 Giova, in argomento, richiamare l'insegnamento di legittimità per il quale l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cass. n. 14193 del 24/05/2021; Cass. n. 22072 del
11/09/2018).
Nella specie è evidente che la difficoltà di effettuare autonomi accertamenti –peraltro neppure richiesti per la contribuzione di importo fisso- rappresenta un ostacolo di mero fatto come tale ininfluente ai fini del decorso della prescrizione.
L'unico atto interruttivo idoneo ad interrompere la prescrizione è, pertanto, rappresentato dall'avviso di pagamento del 16/10/2017.
7. La prescrizione risulta, quindi, maturata per tutti i contributi da pagarsi con scadenza fino al 16/10/2012.
Stessa sorte seguono le sanzioni, in quanto il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. n. 29751 del 12/10/2022).
Non si ravvisa, di contro, la prescrizione estintiva per tutti i periodi successivi.
8. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta della domanda, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo post C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 19.06.2021 e ritualmente notificato, ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, disattesa e/o assorbita, così provvede:
9 1) dichiara prescritti i contributi da pagarsi con scadenza fino al 16/10/2012 e correlate sanzioni;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 31/1/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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