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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13428/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO BENEDETTO VIAGGIO giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , premesso di essere ancora creditore, della residua somma di euro Parte_1
13.711,18 oltre accessori, del resistente , in virtù delle Controparte_3
sentenze in atti, ha chiesto la condanna prima del solo , in Controparte_3
persona dell'amministratore pro-tempore , e poi anche di quest'ultimo Controparte_2
amministratore in proprio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a comunicare, previo accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo dei dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, dei rispettivi millesimi di competenza e delle somme dovute da ciascuno dei condomini
“morosi”. La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi, trattandosi di circostanza pacifica, che nel corso del giudizio parte convenuta ha provveduto, utilizzando proficuamente i rinvii concessi allo scopo, a consegnare alla controparte l'elenco rettificato dei condomini morosi in relazione alla gestione straordinaria per la raccolta delle somme dovute a parte ricorrente in forza della sentenza n. 4697/2023
del 23.11.2023 del Tribunale di Catania Sezione Lavoro, con il relativo piano di riparto, l'indicazione della quote millesimali e l'indicazione degli indirizzi di residenza degli stessi.
Tale circostanza ha pacificamente determinato la cessazione integrale della materia del contendere, come riconosciuto da tutte le parti. Non sussiste più infatti alcun interesse della parte ricorrente a ottenere la condanna della controparte a comunicare dati di cui ha già avuto contezza.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, è comunque necessario esaminare brevemente nel merito le domande proposte.
pagina 2 di 6 Giova allora evidenziare che le domande della parte ricorrente sarebbero state verosimilmente ritenute fondate soltanto nei confronti dell'amministratore in proprio.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la parte ricorrente, producendo copia delle sentenze del Giudice del Lavoro, ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione, con nota pec del 25 novembre 2024, con la quale parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Parimenti pacifica, infine, è la comunicazione dei dati solo dopo l'introduzione del giudizio. Per
altro verso la tesi secondo cui la circostanza (comunque contestata) che alcuni condomini morosi abbiano comunicato all'Amministratore la volontà di trovare un accordo transattivo direttamente con il
, in virtù della conoscenza maturata per tutti gli anni di attività di portierato, giustificherebbe il Pt_1
ritardo nella comunicazione dei dati è priva di fondamento. Piuttosto è evidente l'obbligo incondizionato dell'amministratore di comunicare per tempo quanto previsto dalla legge, garantendo il diritto del creditore e facendo salva ogni auspicabile soluzione transattiva. Irrilevante è anche l'aggiornamento o meno dei dati anagrafici, potendo l'amministratore comunicare quanto già nella sua disponibilità con i chiarimenti del caso.
Deve tuttavia precisarsi che, sebbene il dato normativo non sia chiaro e la giurisprudenza sul punto, anche di questo Tribunale, non sia stata uniforme, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda sarebbe stata accolta verosimilmente soltanto nei confronti dell'amministratore in proprio, con rigetto nei confronti del . CP_1
pagina 3 di 6 Invero l'art. 63, co.1 disp. att. c.c. indica come soggetto tenuto alla comunicazione
“l'amministratore” ed è stato in un primo tempo interpretato, almeno da una parte della giurisprudenza di merito, come rivolto a imputate l'obbligazione all'amministratore del e non al CP_1
direttamente (così Trib. Napoli, 1.2.2017 e 5.9.2016; in senso conforme si è pure in CP_1
molteplici occasioni espresso questo Tribunale). Successivamente, però, lo stesso Tribunale di Napoli e questo Tribunale hanno mutato di orientamento, affermando la legittimazione passiva, rispetto alla domanda di adempimento, del nella persona dell'amministratore p.t. (Trib. Napoli CP_1
12.3.2022; già prima in tal senso si era espresso il Tribunale di Roma, con provvedimenti 1.2.2017 e
22.5.2018; in senso conforme vedasi pure, più di recente, Corte di Appello di Palermo, sent. N.
2047/2021).
Nel quadro giurisprudenziale così delineato, secondo l'orientamento da ultimo condiviso dalla intestata terza sezione civile di questo Tribunale, il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c. andrebbe interpretato come rivolto a imputare all'ente di gestione la legittimazione passiva della domanda di adempimento piuttosto che al suo amministratore;
decisiva in tal senso era apparsa la considerazione,
già espressa dal Tribunale di Napoli nel cambiare orientamento, in ordine alla possibilità di mutamento della persona dell'amministratore.
La domanda è stata quindi inizialmente proposta dal ricorrente nei confronti del solo
Condominio in ossequio a tale orientamento.
Sennonché ancor più di recente questo Tribunale ha inteso aderire all'insegnamento della sopravvenuta sentenza Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002, secondo la quale, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta pagina 4 di 6 nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio.
Per tale ragione parte ricorrente ha successivamente esteso la domanda anche nei confronti dell'amministratore in proprio.
Sussistevano inoltre, sempre nei confronti del solo amministratore, i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Tenendo conto della soccombenza virtuale e della circostanza che la stessa non esclude,
sussistendone i presupposti, la possibile compensazione, si ritiene che le spese del giudizio fra la parte ricorrente e il debbano essere integralmente Controparte_3
compensate.
La domanda sarebbe stata infatti rigettata, sussistendo però, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., un evidente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quale unica ragione per cui il
è stato evocato in giudizio. CP_1
Le stesse spese seguono al contempo, pur tenendo conto della ridotta attività processuale resa possibile dalla sia pur tardiva collaborazione spontanea, la soccombenza virtuale della
[...]
, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione. Controparte_2
Difatti, come già detto, la parte resistente, indipendentemente dal dovere di agire in proprio o nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto comunque comunicare tempestivamente i dati dei condomini morosi (parametro inferiore al medio per valore indeterminabile, complessità bassa, per tutte le fasi).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 13428/2024;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali fra la parte ricorrente e il
[...]
; Controparte_3
3) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2
delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Parte_1
IM SO, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre euro
264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13428/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO BENEDETTO VIAGGIO giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , premesso di essere ancora creditore, della residua somma di euro Parte_1
13.711,18 oltre accessori, del resistente , in virtù delle Controparte_3
sentenze in atti, ha chiesto la condanna prima del solo , in Controparte_3
persona dell'amministratore pro-tempore , e poi anche di quest'ultimo Controparte_2
amministratore in proprio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a comunicare, previo accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo dei dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, dei rispettivi millesimi di competenza e delle somme dovute da ciascuno dei condomini
“morosi”. La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi, trattandosi di circostanza pacifica, che nel corso del giudizio parte convenuta ha provveduto, utilizzando proficuamente i rinvii concessi allo scopo, a consegnare alla controparte l'elenco rettificato dei condomini morosi in relazione alla gestione straordinaria per la raccolta delle somme dovute a parte ricorrente in forza della sentenza n. 4697/2023
del 23.11.2023 del Tribunale di Catania Sezione Lavoro, con il relativo piano di riparto, l'indicazione della quote millesimali e l'indicazione degli indirizzi di residenza degli stessi.
Tale circostanza ha pacificamente determinato la cessazione integrale della materia del contendere, come riconosciuto da tutte le parti. Non sussiste più infatti alcun interesse della parte ricorrente a ottenere la condanna della controparte a comunicare dati di cui ha già avuto contezza.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, è comunque necessario esaminare brevemente nel merito le domande proposte.
pagina 2 di 6 Giova allora evidenziare che le domande della parte ricorrente sarebbero state verosimilmente ritenute fondate soltanto nei confronti dell'amministratore in proprio.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la parte ricorrente, producendo copia delle sentenze del Giudice del Lavoro, ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione, con nota pec del 25 novembre 2024, con la quale parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Parimenti pacifica, infine, è la comunicazione dei dati solo dopo l'introduzione del giudizio. Per
altro verso la tesi secondo cui la circostanza (comunque contestata) che alcuni condomini morosi abbiano comunicato all'Amministratore la volontà di trovare un accordo transattivo direttamente con il
, in virtù della conoscenza maturata per tutti gli anni di attività di portierato, giustificherebbe il Pt_1
ritardo nella comunicazione dei dati è priva di fondamento. Piuttosto è evidente l'obbligo incondizionato dell'amministratore di comunicare per tempo quanto previsto dalla legge, garantendo il diritto del creditore e facendo salva ogni auspicabile soluzione transattiva. Irrilevante è anche l'aggiornamento o meno dei dati anagrafici, potendo l'amministratore comunicare quanto già nella sua disponibilità con i chiarimenti del caso.
Deve tuttavia precisarsi che, sebbene il dato normativo non sia chiaro e la giurisprudenza sul punto, anche di questo Tribunale, non sia stata uniforme, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda sarebbe stata accolta verosimilmente soltanto nei confronti dell'amministratore in proprio, con rigetto nei confronti del . CP_1
pagina 3 di 6 Invero l'art. 63, co.1 disp. att. c.c. indica come soggetto tenuto alla comunicazione
“l'amministratore” ed è stato in un primo tempo interpretato, almeno da una parte della giurisprudenza di merito, come rivolto a imputate l'obbligazione all'amministratore del e non al CP_1
direttamente (così Trib. Napoli, 1.2.2017 e 5.9.2016; in senso conforme si è pure in CP_1
molteplici occasioni espresso questo Tribunale). Successivamente, però, lo stesso Tribunale di Napoli e questo Tribunale hanno mutato di orientamento, affermando la legittimazione passiva, rispetto alla domanda di adempimento, del nella persona dell'amministratore p.t. (Trib. Napoli CP_1
12.3.2022; già prima in tal senso si era espresso il Tribunale di Roma, con provvedimenti 1.2.2017 e
22.5.2018; in senso conforme vedasi pure, più di recente, Corte di Appello di Palermo, sent. N.
2047/2021).
Nel quadro giurisprudenziale così delineato, secondo l'orientamento da ultimo condiviso dalla intestata terza sezione civile di questo Tribunale, il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c. andrebbe interpretato come rivolto a imputare all'ente di gestione la legittimazione passiva della domanda di adempimento piuttosto che al suo amministratore;
decisiva in tal senso era apparsa la considerazione,
già espressa dal Tribunale di Napoli nel cambiare orientamento, in ordine alla possibilità di mutamento della persona dell'amministratore.
La domanda è stata quindi inizialmente proposta dal ricorrente nei confronti del solo
Condominio in ossequio a tale orientamento.
Sennonché ancor più di recente questo Tribunale ha inteso aderire all'insegnamento della sopravvenuta sentenza Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002, secondo la quale, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta pagina 4 di 6 nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio.
Per tale ragione parte ricorrente ha successivamente esteso la domanda anche nei confronti dell'amministratore in proprio.
Sussistevano inoltre, sempre nei confronti del solo amministratore, i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Tenendo conto della soccombenza virtuale e della circostanza che la stessa non esclude,
sussistendone i presupposti, la possibile compensazione, si ritiene che le spese del giudizio fra la parte ricorrente e il debbano essere integralmente Controparte_3
compensate.
La domanda sarebbe stata infatti rigettata, sussistendo però, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., un evidente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quale unica ragione per cui il
è stato evocato in giudizio. CP_1
Le stesse spese seguono al contempo, pur tenendo conto della ridotta attività processuale resa possibile dalla sia pur tardiva collaborazione spontanea, la soccombenza virtuale della
[...]
, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione. Controparte_2
Difatti, come già detto, la parte resistente, indipendentemente dal dovere di agire in proprio o nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto comunque comunicare tempestivamente i dati dei condomini morosi (parametro inferiore al medio per valore indeterminabile, complessità bassa, per tutte le fasi).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 13428/2024;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali fra la parte ricorrente e il
[...]
; Controparte_3
3) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2
delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Parte_1
IM SO, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre euro
264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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