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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/12/2024, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 442/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
Giovanni Cataldo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Francofonte, via
Victor Hugo, n. 26,
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Scala,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in , Corso Vittorio Veneto n.31/B, CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando con sentenza n. 271/2023
pubblicata il 16.2.2023 nel giudizio n. 1051/2021 R.G., rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto risarcimento per lesioni alla Parte_1
persona derivanti da omessa manutenzione delle docce comunali del CP_1
convenuto e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20.3.2023. Parte_1
Si è costituito il ed ha domandato dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex articolo 342 e 348 bis cpc e comunque il rigetto, spese vinte.
Questa Corte, poneva la causa in decisione all'udienza del 4.3.2024 e, assunta prova testimoniale, con sentenza non definitiva n. 881/2024 pubblicata il 23.5.2024, in riforma dell'impugnata sentenza n. 271/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa,
dichiarava il responsabile del sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1
il 6.9.2020, rimetteva la causa sul ruolo come da separata ordinanza, con la
[...]
quale disponeva CTU medico-legale, spese al definitivo.
All'udienza del 16.12.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la sentenza non definitiva sopra menzionata, che ha accertato la responsabilità del relativamente alle lesioni riportate Controparte_1
dall'odierno appellante all'interno del lido balneare, nella parte adibita alle docce, questa Corte deve quì esaminare l'appena cennata relazione medico-legale,
depositata il 14.11.2024.
L'ausiliario ha riscontrato che ha riportato fratture a carico dell'epifisi Pt_1
prossimale dell'ulna sinistra e dell'epifisi distale del radio omolaterale, curate con apparecchio gessato e terapia fisica riabilitativa. Per giungere alla guarigione clinica il CTU ha stimato un periodo di 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75 % ed
2 uno di 20 giorni al 50%, nessun postumo di natura soggettiva e nessuna prognosi di aggravamento o miglioramento. Quindi, sulla base dell'esame clinico nonché dei barémes di riferimento, l'ausiliario ha accertato che sono residuati esiti di carattere permanente quantificabili nella misura del 5% in soggetto che non presentava concorrenze o coesistenze con altri esiti di lesioni o patologie ed ha inoltre valutato pertinenti e congrue le spese sanitarie, documentate, nella misura di euro 740,00.
Osserva dunque la Corte che, tenuto conto che con la citata sentenza non definitiva è
stata accertata e dichiarata la responsabilità del sinistro in capo al CP_1
, questo è conseguentemente tenuto a risarcire il danno alla persona patito
[...]
dall'appellato secondo le vigenti tabelle di Milano, anno 2024, che si devono applicare secondo gli insegnamenti della Suprema Corte anche laddove concernono lesioni di minore entità, come nel caso di specie, diversamente dai criteri fissati per le lesioni c.d. “micro-permanenti”, riferibili ai danni che derivano esclusivamente dalla circolazione dei veicoli (cfr. Cass., III, 7.6.2011 n. 12408; C.C., 16.10.2014 n.
235; Cass., lavoro, 7.7.2015 n. 13982 e, tra altre, nelle più recenti applicazioni in casi del tutto analoghi a quello a mani, Cass., III, 16/09/2024 n. 24874 e 10/04/2024 n.
9728; VI, 01/02/2023 n. 3018).
Quindi, la somma da liquidare in favore dell'appellante, tenuto conto delle predette tabelle e della sua età (73 anni) al momento dell'evento, è pari ad euro 5.573,00 per il danno dinamico-relazione (biologico), euro 1.393,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore (danno morale), euro 2.587,50 per 30 giorni di ITP al 75%, euro
1.150,00 per 20 giorni di ITP al 50% ed euro 740,00 per le spese mediche: quindi, in totale, euro 11.443,50.
3 Il danno morale è attribuito tenuto conto sia dell'unitarietà del danno non patrimoniale, sia delle presunzioni semplici (vedi tabelle di Milano del 2024, p. 5,
con richiamo alle precedenti) che della giurisprudenza (Cass., III, 10/05/2018,
n.11269 e 10.11.2020 n. 25164), non essendo dubbio che il sinistro in questione abbia procurato al anche sofferenze di natura interiore discendenti dalle Pt_1
fratture patite, che gli hanno reso inutilizzabile il braccio sinistro con permanenza di reliquati nella detta misura.
Quanto dovuto a titolo di danno dinamico-relazione, danno da sofferenza soggettiva interiore e quello per invalidità temporanea tutta deve essere devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato fino alla data di questa sentenza, cui si devono aggiungere gli interessi nella misura legale su detta somma rivalutata. Dalla data della sentenza devono essere corrisposti i soli interessi nella misura legale.
I 740 euro rimborsati per spese mediche, invece, vanno rivalutati dal dì dei singoli esborsi al soddisfo, oltre interessi nella misura di legge. Dalla data della sentenza devono essere corrisposti i soli interessi nella misura legale.
Nessun risarcimento compete invece all'appellante a titolo di personalizzazione del danno, pure domandato, che non costituisce un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, relative ad un'attività che non è praticata da una persona comune ma che assume connotati specifici ovvero “eccezionali” e “peculiari” (tra altre, Cass., III, 11/11/2019 n.28988
e 30/10/2018, n.27482; VI, 07/05/2018, n.10912).
4 Nel caso di specie, non vi né allegazione né prova circa siffatte evenienze eccezionali che, soltanto, avrebbero potuto giustificare la menzionata personalizzazione.
*****
Rimangono da regolare, infine, le spese di lite di lite che seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ed a favore di Controparte_1 Parte_1
per il primo grado e dello Stato per il secondo.
[...]
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 secondo il “decisum”, compensi tra i valori minimi e medi (il valore liquidato si attesta più a ridosso di quello minimo),
tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di Parte_1
, in complessivi euro 3.100,50, di cui euro 560,00 per spese vive, euro
[...]
689,50 per la fase di studio, euro 583,00 per quella introduttiva, euro 630,00 per la fase istruttoria/trattazione (sola trattazione) ed euro 638,00 per quella decisionale
(sola comparsa conclusionale).
Per questo grado di giudizio le spese di lite si liquidano in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002 attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a carico dell'Erario, nella complessiva misura di euro 4.185,75, di cui euro 545,00 per spese vive, euro 850,50 per la fase di studio, euro 691,00 per quella introduttiva, euro
1.382,50 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 716,75 per quella decisionale
(tenuto conto del rito che prevede lo scambio delle sole note conclusionali), oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi
5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2023 R.G.
accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 271/2023 pubblicata il 16.2.2023 e per l'effetto condanna il a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
11.443,50, devalutazione, rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva partitamente specificato.
Condanna il a pagare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio, sopra quantificate in complessivi euro 3.100,50 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna il a pagare allo Stato le spese di lite di questo grado Controparte_1
di appello, sopra quantificate in euro 4.185,75, oltre il rimborso per spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 19 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 442/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
Giovanni Cataldo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Francofonte, via
Victor Hugo, n. 26,
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Scala,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in , Corso Vittorio Veneto n.31/B, CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando con sentenza n. 271/2023
pubblicata il 16.2.2023 nel giudizio n. 1051/2021 R.G., rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto risarcimento per lesioni alla Parte_1
persona derivanti da omessa manutenzione delle docce comunali del CP_1
convenuto e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20.3.2023. Parte_1
Si è costituito il ed ha domandato dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex articolo 342 e 348 bis cpc e comunque il rigetto, spese vinte.
Questa Corte, poneva la causa in decisione all'udienza del 4.3.2024 e, assunta prova testimoniale, con sentenza non definitiva n. 881/2024 pubblicata il 23.5.2024, in riforma dell'impugnata sentenza n. 271/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa,
dichiarava il responsabile del sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1
il 6.9.2020, rimetteva la causa sul ruolo come da separata ordinanza, con la
[...]
quale disponeva CTU medico-legale, spese al definitivo.
All'udienza del 16.12.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la sentenza non definitiva sopra menzionata, che ha accertato la responsabilità del relativamente alle lesioni riportate Controparte_1
dall'odierno appellante all'interno del lido balneare, nella parte adibita alle docce, questa Corte deve quì esaminare l'appena cennata relazione medico-legale,
depositata il 14.11.2024.
L'ausiliario ha riscontrato che ha riportato fratture a carico dell'epifisi Pt_1
prossimale dell'ulna sinistra e dell'epifisi distale del radio omolaterale, curate con apparecchio gessato e terapia fisica riabilitativa. Per giungere alla guarigione clinica il CTU ha stimato un periodo di 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75 % ed
2 uno di 20 giorni al 50%, nessun postumo di natura soggettiva e nessuna prognosi di aggravamento o miglioramento. Quindi, sulla base dell'esame clinico nonché dei barémes di riferimento, l'ausiliario ha accertato che sono residuati esiti di carattere permanente quantificabili nella misura del 5% in soggetto che non presentava concorrenze o coesistenze con altri esiti di lesioni o patologie ed ha inoltre valutato pertinenti e congrue le spese sanitarie, documentate, nella misura di euro 740,00.
Osserva dunque la Corte che, tenuto conto che con la citata sentenza non definitiva è
stata accertata e dichiarata la responsabilità del sinistro in capo al CP_1
, questo è conseguentemente tenuto a risarcire il danno alla persona patito
[...]
dall'appellato secondo le vigenti tabelle di Milano, anno 2024, che si devono applicare secondo gli insegnamenti della Suprema Corte anche laddove concernono lesioni di minore entità, come nel caso di specie, diversamente dai criteri fissati per le lesioni c.d. “micro-permanenti”, riferibili ai danni che derivano esclusivamente dalla circolazione dei veicoli (cfr. Cass., III, 7.6.2011 n. 12408; C.C., 16.10.2014 n.
235; Cass., lavoro, 7.7.2015 n. 13982 e, tra altre, nelle più recenti applicazioni in casi del tutto analoghi a quello a mani, Cass., III, 16/09/2024 n. 24874 e 10/04/2024 n.
9728; VI, 01/02/2023 n. 3018).
Quindi, la somma da liquidare in favore dell'appellante, tenuto conto delle predette tabelle e della sua età (73 anni) al momento dell'evento, è pari ad euro 5.573,00 per il danno dinamico-relazione (biologico), euro 1.393,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore (danno morale), euro 2.587,50 per 30 giorni di ITP al 75%, euro
1.150,00 per 20 giorni di ITP al 50% ed euro 740,00 per le spese mediche: quindi, in totale, euro 11.443,50.
3 Il danno morale è attribuito tenuto conto sia dell'unitarietà del danno non patrimoniale, sia delle presunzioni semplici (vedi tabelle di Milano del 2024, p. 5,
con richiamo alle precedenti) che della giurisprudenza (Cass., III, 10/05/2018,
n.11269 e 10.11.2020 n. 25164), non essendo dubbio che il sinistro in questione abbia procurato al anche sofferenze di natura interiore discendenti dalle Pt_1
fratture patite, che gli hanno reso inutilizzabile il braccio sinistro con permanenza di reliquati nella detta misura.
Quanto dovuto a titolo di danno dinamico-relazione, danno da sofferenza soggettiva interiore e quello per invalidità temporanea tutta deve essere devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato fino alla data di questa sentenza, cui si devono aggiungere gli interessi nella misura legale su detta somma rivalutata. Dalla data della sentenza devono essere corrisposti i soli interessi nella misura legale.
I 740 euro rimborsati per spese mediche, invece, vanno rivalutati dal dì dei singoli esborsi al soddisfo, oltre interessi nella misura di legge. Dalla data della sentenza devono essere corrisposti i soli interessi nella misura legale.
Nessun risarcimento compete invece all'appellante a titolo di personalizzazione del danno, pure domandato, che non costituisce un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, relative ad un'attività che non è praticata da una persona comune ma che assume connotati specifici ovvero “eccezionali” e “peculiari” (tra altre, Cass., III, 11/11/2019 n.28988
e 30/10/2018, n.27482; VI, 07/05/2018, n.10912).
4 Nel caso di specie, non vi né allegazione né prova circa siffatte evenienze eccezionali che, soltanto, avrebbero potuto giustificare la menzionata personalizzazione.
*****
Rimangono da regolare, infine, le spese di lite di lite che seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ed a favore di Controparte_1 Parte_1
per il primo grado e dello Stato per il secondo.
[...]
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 secondo il “decisum”, compensi tra i valori minimi e medi (il valore liquidato si attesta più a ridosso di quello minimo),
tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di Parte_1
, in complessivi euro 3.100,50, di cui euro 560,00 per spese vive, euro
[...]
689,50 per la fase di studio, euro 583,00 per quella introduttiva, euro 630,00 per la fase istruttoria/trattazione (sola trattazione) ed euro 638,00 per quella decisionale
(sola comparsa conclusionale).
Per questo grado di giudizio le spese di lite si liquidano in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002 attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a carico dell'Erario, nella complessiva misura di euro 4.185,75, di cui euro 545,00 per spese vive, euro 850,50 per la fase di studio, euro 691,00 per quella introduttiva, euro
1.382,50 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 716,75 per quella decisionale
(tenuto conto del rito che prevede lo scambio delle sole note conclusionali), oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi
5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 442/2023 R.G.
accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 271/2023 pubblicata il 16.2.2023 e per l'effetto condanna il a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
11.443,50, devalutazione, rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva partitamente specificato.
Condanna il a pagare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio, sopra quantificate in complessivi euro 3.100,50 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna il a pagare allo Stato le spese di lite di questo grado Controparte_1
di appello, sopra quantificate in euro 4.185,75, oltre il rimborso per spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 19 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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