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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2022 R.G., vertente
TRA
(già , in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 speciale giusta procura speciale autenticata elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero, 61, presso lo studio dell'Avv. Debora Maria Pettinato c.f. , che la rappresenta C.F._1
e difende Indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CHINDAMO CP_1 C.F._2
ME M.M giusta procura in calce del presente atto, presso il cui studio in Laureana di Borrello al C.so Umberto I n.2, elegge domicilio, e difeso dall'Avv. Patrizia Paola Cianci
APPELLATA
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 12 maggio 2022, l' impugnava la sentenza Parte_1
n. 896/2021 pubblicata in data 4.11.2021 ed emessa dal Tribunale di, chiedendone la riforma.
Dopo un differimento disposto d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 13 febbraio 2025 e, a quella data, parte appellante non depositava note, nonostante il provvedimento di differimento fosse stato ritualmente comunicato, per cui il procedimento era rinviato ai sensi dell'art. 348, II comma, c.p.c. all'udienza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti termine fino alle ore 10,00 per il deposito delle note di trattazione scritta.
A tale udienza, parte appellante depositava note di trattazione scritta alle ore 16,35, l'appellato depositava in data 22 aprile 205. Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Ed invero, sebbene parte appellante abbia depositato note entro la data assegnata, non lo ha fatto entro l'orario di apertura della cancellaria che, come stabilito con decreto presidenziale, è fissato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, per cui tali note devono essere considerate tardivamente depositate.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, “Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2025, n.17603).
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di parte appellante.
Tali spese, avuto riguardo al valore della controversia come indicato da parte appellante, pari ad € 11.818,00, applicando i valori minimi in relazione alla non complessità della vicenda processuale e considerato l'esito della controversia, si liquidano in complessivi € 2.906,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 461,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00; fase decisionale, valore minimo:
€ 956,00, oltre spese legali, Iva e CpA come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto (già ) nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 così provvede:
[...]
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese legali, Iva e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 19.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2022 R.G., vertente
TRA
(già , in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 speciale giusta procura speciale autenticata elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero, 61, presso lo studio dell'Avv. Debora Maria Pettinato c.f. , che la rappresenta C.F._1
e difende Indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CHINDAMO CP_1 C.F._2
ME M.M giusta procura in calce del presente atto, presso il cui studio in Laureana di Borrello al C.so Umberto I n.2, elegge domicilio, e difeso dall'Avv. Patrizia Paola Cianci
APPELLATA
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 12 maggio 2022, l' impugnava la sentenza Parte_1
n. 896/2021 pubblicata in data 4.11.2021 ed emessa dal Tribunale di, chiedendone la riforma.
Dopo un differimento disposto d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 13 febbraio 2025 e, a quella data, parte appellante non depositava note, nonostante il provvedimento di differimento fosse stato ritualmente comunicato, per cui il procedimento era rinviato ai sensi dell'art. 348, II comma, c.p.c. all'udienza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti termine fino alle ore 10,00 per il deposito delle note di trattazione scritta.
A tale udienza, parte appellante depositava note di trattazione scritta alle ore 16,35, l'appellato depositava in data 22 aprile 205. Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Ed invero, sebbene parte appellante abbia depositato note entro la data assegnata, non lo ha fatto entro l'orario di apertura della cancellaria che, come stabilito con decreto presidenziale, è fissato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, per cui tali note devono essere considerate tardivamente depositate.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, “Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2025, n.17603).
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di parte appellante.
Tali spese, avuto riguardo al valore della controversia come indicato da parte appellante, pari ad € 11.818,00, applicando i valori minimi in relazione alla non complessità della vicenda processuale e considerato l'esito della controversia, si liquidano in complessivi € 2.906,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 461,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00; fase decisionale, valore minimo:
€ 956,00, oltre spese legali, Iva e CpA come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto (già ) nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 così provvede:
[...]
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese legali, Iva e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 19.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone