Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Sentenza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/03/2022, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2022
N. 00420/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G.Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Lecce prot. nr. -OMISSIS-, notificato in data 6.5.2021, con cui è stato rifiutato all’extracomunitario ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo e rilasciato al medesimo un permesso di soggiorno di durata biennale per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to S. Centonze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Lo straniero ricorrente, cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in data 6.3.2020 richiedeva presso la Questura di Lecce il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo.
Con preavviso di rigetto del 15.3.2021 la Questura contestava la mancanza di documentazione relativa ai redditi del 2018 e 2019, all’idoneità alloggiativa e alla conoscenza della lingua italiana, nonché la tardività della domanda (fatta erroneamente risalire al 16.12.2020).
Con nota ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 il ricorrente osservava: “ circa la tardività della domanda, va ribadito che l’istanza risale al 15.3.2020; la documentazione reddituale è stata già prodotta presso lo Sportello (dichiarazione dei redditi presentata il 21.2.2020 di € 6.642), e comunque consultabile accedendo al cassetto fiscale dell’interessato; - anche la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana è stata già depositata allo sportello (che ad ogni buon conto si allega alla presente memoria); - la certificazione di idoneità alloggiativa non è richiesta dalla vigente normativa, avendo lo straniero richiesto il permesso Ce solo per sé e non anche per i familiari ”.
1.1. Avverso il provvedimento epigrafato, con cui il Questore di Lecce rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno U.E. richiesto, autorizzando il rilascio di un permesso biennale per lavoro, è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I.- Sul ritardo nella richiesta di permesso U.E. e sulle sue conseguenze: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma, T.U. Immigrazione (D. Lgs n. 286 del 1998); eccesso di potere e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. in relazione all’art. 5, comma 5, D. Lgs. n.286/1998.
II.- Sulla carenza del certificato di idoneità alloggiativa: eccesso di potere, violazione degli artt. 9 e 16 del Regolamento di Attuazione del T.U. dell’Immigrazione (D.P.R. n. 394 del 1999).
III.- Sulla omessa produzione del C.U.D.: motivi del rifiuto. Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità, nonché intrinseca contraddittorietà. Eccesso di potere e violazione dell’art. 26, 3° comma del D. Lgs. n. 286/1998 nonché violazione del diritto al silenzio.
1.2. In data 24.05.2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce, eccependo, con successiva memoria del 4 giugno 2021, l’infondatezza del ricorso.
1.3. Con ordinanza collegiale n. 331/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni “ il ricorso non appare, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, assistito dai presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; sotto il primo profilo, appare sufficiente a reggere la legittimità del decreto questorile impugnato, la circostanza che l’istanza di che trattasi è stata proposta in assenza dei (necessari) presupposti di cui all'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n.286/1998 e ss.mm., costituiti dal possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (nella specie, scaduto a far data dal 21.01.2020, rispetto alla domanda presentata il 6.03.2020) e dalla dimostrazione della disponibilità reddituale non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il periodo d’imposta 2020 - Certificazione Unica 2021 i redditi da lavoro dipendente o assimilati dimostrati dal ricorrente ammontano solo ad € 469,93 pari a complessive 38 giornate lavorative);sotto il secondo profilo, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di durata biennale scongiura l’immediato ritorno del ricorrente nel Paese di origine ”.
Con decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Il permesso di soggiorno U.E. per "soggiorno di lungo periodo" (ex carta di soggiorno) può esser rilasciato, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero, per sé e i propri familiari, che sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostri la disponibilità di un reddito sufficiente, secondo prefissati parametri, e inoltre di un alloggio idoneo.
La norma richiede, nell’ottica di consentire il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai cittadini stranieri (regolari e stabilmente soggiornanti e inseriti nel tessuto sociale ed economico), expressis verbis il riscontro del possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, necessario proprio al fine di dimostrare la regolare e stabile permanenza nel territorio italiano.
Nella specie, il permesso di soggiorno del cittadino senegalese ricorrente invece risultava scaduto a far data dal 21.01.2020, rispetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno U.E. presentata il 6.03.2020.
La tesi del ricorrente, secondo la quale non sarebbe richiesto che al momento della domanda de qua che il permesso di soggiorno non sia scaduto, risultando sufficiente che lo straniero possa annoverare cinque anni ininterrotti in possesso di un permesso già in corso di validità, risulta contrastante oltre con il testo letterale e inequivoco della norma dell’art. 9 citato ( in claris non fit interpretatio ), anche con la ratio della stessa, tendente evidentemente a premiare situazioni di permanenza del tutto regolari e in possesso dei requisiti di stabilità e integrazione sociale e lavorativa.
L’infondatezza del suindicato motivo di gravame risulta - già per sé - insufficiente a scalfire la legittimità del provvedimento di diniego impugnato, risultando quest’ultimo basato su diverse e autonome ragioni motivazionali, ciascuna di esse sufficiente a reggerne la legittimità.
2.2. In ogni caso, osserva altresì il Tribunale che, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, grava sul richiedente il titolo di soggiorno l'onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (T.A.R. Milano Sez. I, 20 luglio 2020, n. 1380).
Il possesso di un reddito idoneo al sostentamento costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale (T.A.R. Milano sez. I 26 novembre 2019 n. 2516; Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2018, n. 5380)
D'altra parte non è logicamente possibile, anche per evidenti motivi di parità di trattamento tra cittadini stranieri, che il legislatore abbia lasciato una valutazione tanto delicata, quale l'entità del reddito per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla valutazione caso per caso dell'Amministrazione, per cui la misura minima non può che essere quella indicata ai fini del rilascio della carta di soggiorno, ossia la misura dell'assegno sociale.
Quanto alla dimostrazione della c.d. idoneità reddituale, l’art.16 del D.P.R. n. 394/1999 richiede, fra l’altro, che “3. La domanda deve essere corredata, da “b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello C.U.D. rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale”.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, la richiesta di produzione del modello C.U.D., attestante il reddito derivante da lavoro dipendente, espressamente prevista dall’art. 16, comma 3 lettera b) del D.P.R. n.394/1999, è collegata dalla norma dalla necessità di verificare l’effettività del reddito da lavoro dipendente (nella specie solo dichiarato dal ricorrente), mentre la copia della dichiarazione dei redditi (ai fini della prova della idoneità reddituale) può essere sufficiente solo ove vi siano redditi da lavoro autonomo.
Peraltro, in relazione all’anno d’imposta 2020, come risulta dalla Certificazione Unica 2021, i redditi da lavoro dipendente o assimilati dimostrati dal ricorrente ammontano solo ad € 469,93 pari a complessive 38 giornate lavorative.
Quanto agli anni d’imposta precedenti non risulta prodotto il modello C.U.D. attestante l’effettiva percezione di redditi da lavoro dipendente, né dimostrati adeguati redditi differenti.
3.La reiezione delle suesposte censure esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi d’impugnazione che rimangono così assorbiti, in ragione della regola per cui in presenza di un provvedimento con plurime motivazioni, le argomentazioni difensive non trattate non consentono l’annullamento dell’atto impugnato che rimane così intangibile (fra le tante Consiglio di Stato Sez. V, 5/6/2015 n. 2767).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3.1. Stante la manifesta infondatezza della pretesa azionata dalla parte ricorrente, il Tribunale revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta (dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R) con decreto -OMISSIS-.
3.2. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la natura delle questioni trattate e la situazione del ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dalla apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. con decreto n. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO