Ordinanza collegiale 9 giugno 2022
Ordinanza collegiale 3 luglio 2023
Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
Sentenza 19 dicembre 2025
Decreto collegiale 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 19/12/2025, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08260/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05118/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5118 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di San Felice a Cancello, non costituito in giudizio;
nei confronti
TE FO Trasporti S.r.l., rappresentata e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Valentina Comella, Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire n. 15/2021, pratica edilizia n 10/2021, che il Comune di San Felice a Cancello ha rilasciato alla soc. TE FO Trasporti s.r.l. per la realizzazione di area stoccaggio di bombole gpl alla Via Pizzone censito al catasto terreni al foglio 1 p.lle 5015 e 5016;
- quanto ai motivi aggiunti presentati da LI CO il 13/5/2022,
- del provvedimento adottato dal Responsabile> del Settore VII Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Felice a Cancello del 23.12.21 acquisito al prot. dell''ente al n.7496 di revoca dell''avvio del procedimento prot. n. 5866/21;
- del Permesso di Costruire n. 15/2021, pratica edilizia n 10/2021, rilasciato dal Comune di San Felice a Cancello. Una agli atti preordinati connessi e conseguenziali;
- quanto ai motivi aggiunti presentati da LI CO il 16/11/2022,
per l''annullamento:
- del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta notificata al Comune di San Felice a Cancello in data 09.08.2022 di intervento ed esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo nonché di sanzione per la mancata realizzazione in alcuni punti del muro di cinta in violazione del P.d.C. n.15/21, della Circolare n.74/56 e del D.P.R. n. 151/11 in tema di sicurezza laddove è prescritto che i muri di recinzione devono essere realizzati in cemento armato, senza soluzione di continuità ed avere un''altezza non inferiore a mt 2,50, essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni nonché ex art. 117 co. 3, c.p.a. per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore –inerzia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della TE FO Trasporti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. IC De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 20 aprile 2021, la società TE FO Trasporti s.r.l. ha chiesto al Comune di San Felice a Cancello il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un'area di stoccaggio di bombole GPL su un suolo ubicato in Via Pizzone, censito al catasto terreni al foglio 1, particelle 5015 e 5016.
In data 4 maggio 2021, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta esprimeva parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
Con provvedimento del 16 giugno 2021, il Responsabile del Settore VII Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Felice a Cancello rilasciava alla società istante il Permesso di Costruire n. 15/2021, pratica edilizia n. 10/2021.
1.1 Il sig. CO LI, proprietario di un'area confinante censita al catasto terreni al foglio 1, particella 5034, veniva a conoscenza del rilascio del titolo edilizio mediante accesso agli atti effettuato in data 6 ottobre 2021 e con ricorso notificato in data 18 novembre 2021 e depositato il successivo 30 novembre, impugnava tale titolo edilizio, chiedendone l’annullamento, sulla base delle seguenti censure.
I. VIOLAZIONE DEL P.U.C. E DEL R.U.E.C. DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO APPROVATO CON D.P.P.C. N. 246 DEL 14.09.2006 – VIOLAZIONE DESTINAZIONE D'USO A VERDE AGRICOLO – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE.
Il ricorrente deduce che il Permesso di Costruire è illegittimo in quanto rilasciato in area classificata dal P.U.C. come zona agricola "E". La destinazione sarebbe in contrasto con l'attività contemplata nel titolo edilizio e con le opere e la nuova superficie calpestabile, che comporterebbero un'irreversibile trasformazione dell'area incompatibile con la destinazione agricola.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380/01 – FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ – OMESSA INDICAZIONE DELLA ESISTENZA DI UNA GRANDE OPERA IDRAULICA DI CARATTERE STRATEGICO
Il ricorrente deduce che nella richiesta di rilascio del Permesso di Costruire la società FO ha omesso di rappresentare che il fondo oggetto di intervento è attraversato dal grande collettore fognario Caudino, opera di carattere strategico regionale. Tale omissione avrebbe irrimediabilmente viziato il procedimento amministrativo, impedendo qualsiasi valutazione della compatibilità delle opere con l'esistenza del collettore.
1.2 Si è costituita in giudizio la controinteressata f.lli FO Trasporti s.r.l..
1.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 maggio 2022 il sig. LI ha premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di San Felice a Cancello, ing. Antonio Basilicata, acquisita al prot. dell’ente n. 5703 del 19.10.21 veniva disposta la sospensione dei lavori e con successiva determinazione n. 5866 del 27.10.21 veniva data comunicazione di avvio del procedimento alla società controinteressata titolare del predetto Permesso di Costruire n. 15/21 finalizzato all’annullamento del titolo, in quanto da accertamenti eseguiti in loco dal personale del Settore Urbanistica dell’ente, così come trasfusi nella nota prot. n. 5780 del 21.10.21, era emerso che il fondo su cui era stato rilasciato il Permesso di Costruire veniva attraversato dal grande collettore fognario Caudino, opera di carattere strategico regionale posta a servizio di tutti gli scarichi del Comune di Santa Maria a Vico e parte di quelli dei Comuni limitrofi.
All'esito del contraddittorio procedimentale, con provvedimento prot. n. 7496 del 27 dicembre 2021, il Comune revocava l'avvio del procedimento di annullamento del p.d.c. n. 15/2021, evidenziando che non era stata riscontrata alcuna prova concreta che l’intervento assentito potesse danneggiare il condotto fognario.
Questa la censura proposta a supporto.
I. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI ILLOGICITÀ
MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL P.U.C. E DEL R.U.E.C. DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO APPROVATO CON D.P.P.C. N.246 DEL 14.09.2006 – VIOLAZIONE DESTINAZIONE D’USO A VERDE AGRICOLO – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE –
Parte ricorrente evidenzia una contraddittorietà del gravato atto di ritiro della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non avrebbe dovuto essere il Comune a dover riscontrare la prova della compatibilità dell’intervento, ma sarebbe stata la controinteressata che avrebbe dovuto rappresentare il passaggio del predetto condotto fognario nell’area oggetto di intervento.
Con gli ulteriori profili di doglianza parte ricorrente ripropone le medesime doglianze proposte avverso il permesso di costruire n. 15/2021, già articolate col ricorso introduttivo.
1.4 Con i secondi motivi aggiunti depositati il 16 novembre 2022, il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta notificata al Comune in data 9 agosto 2022 di intervento ed esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo, nonché di sanzione per la mancata realizzazione in alcuni punti del muro di cinta in violazione del P.d.C. n. 15/21, della Circolare n. 74/56 e del D.P.R. n. 151/11 in tema di sicurezza.
Il Comune di San Felice a Cancello non si è costituito in giudizio.
2. Con ordinanza n. 3974/2023, pubblicata il 3 luglio 2023, questo Tribunale ha disposto l'espletamento di una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" della Seconda Università di Napoli, con facoltà di delega a docente in possesso delle opportune competenze.
La verificazione è stata finalizzata a fare chiarezza, previo esperimento degli opportuni sopralluoghi, sui seguenti punti:
i) natura delle opere realizzate e la loro compatibilità con il vigente strumento urbanistico del Comune di San Felice a Cancello;
ii) l'effettiva esistenza - nel cantiere oggetto di realizzazione di stoccaggio di deposito di bombole in GPL – di un attraversamento del collettore fognario Caudino realizzato dal Comune di Santa Maria a Vico, dove confluiscono tutti gli scarichi fognari di detto Comune e parte di quelli dei Comuni limitrofi e di eventuali pozzetti di ispezione;
iii) l'interferenza tra le opere realizzate o da realizzare con il tracciato del condotto eventualmente rilevato.
Il Direttore del Dipartimento ha delegato l'incarico al prof. arch. Gianluca Cioffi, il quale ha depositato la relazione conclusionale in data 9 gennaio 2025.
Le parti hanno depositato osservazioni e memorie nei termini di legge.
3. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dalla controinteressata per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'eccezione non può essere condivisa.
È pacifico che, nel processo amministrativo, l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto o dell'interesse legittimo, rilevabile nella circostanza che, in assenza del processo e dell'esercizio della giurisdizione, il ricorrente soffrirebbe un danno (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572).
Con specifico riguardo alla situazione della cd. vicinitas , la giurisprudenza ha chiarito che essa vale a legittimare chi agisce ad adire il Giudice amministrativo, ma non è sufficiente, da sola, a integrare anche l'altra condizione dell'azione, ossia l'interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2020, n. 5674).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha allegato specifici pregiudizi derivanti dalla realizzazione dell'opera autorizzata con il permesso di costruire impugnato, con particolare riferimento alla presenza del collettore fognario e alle conseguenze della realizzazione del muro di cinta sul fondo confinante. Tali allegazioni, ancorché si riveleranno infondate nel merito, sono sufficienti a superare la soglia dell'ammissibilità del ricorso.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
4. Può dunque passarsi allo scrutinio del merito del ricorso, principiando dalla prima censura con cui parte ricorrente contesta la compatibilità urbanistica dell'intervento.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del P.U.C. e del R.U.E.C. del Comune di San Felice a Cancello, in quanto il Permesso di Costruire sarebbe stato rilasciato in area classificata come zona agricola "E", destinazione incompatibile con l'attività di stoccaggio di bombole GPL e con le opere realizzate.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre richiamare le risultanze della verificazione tecnica disposta dal Collegio. Il prof. arch. Cioffi, nella relazione depositata il 9 gennaio 2025, ha concluso che "l'utilizzo richiesto non confligge con la destinazione d'uso individuata dal Puc" (pag. 7 della relazione).
Tale conclusione trova conforto nella normativa di settore e nella giurisprudenza consolidata.
Sotto il profilo normativo, l'art. 17 del d.lgs. n. 128/2006 ("Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL") espressamente prevede che: "L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni".
Nel caso di specie, trattandosi di un deposito di I categoria (fino a 5.000 kg, ben al di sotto del limite di 13 mc), l'intervento rientra tra quelli espressamente consentiti dalla normativa statale anche in zona agricola.
Secondo la giurisprudenza, poi, è pacifico che la destinazione agricola non è ex se ostativa a qualsivoglia edificazione. Come ha chiarito di recente il C.G.A.: "il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, servendo tale destinazione ad impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche a precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante, specie quelli di tipo industriale per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna" (C.G.A., sez. giurisd., 18 settembre 2024, n. 536).
Inoltre, il decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996 espressamente prevede che "vanno preferite le aree agricolo-rurali" per l'allocazione territoriale di depositi di questo tipo.
Nel caso di specie, non risulta che l'area in questione sia caratterizzata da particolare pregio agricolo o paesaggistico. Al contrario, la scelta di allocare un deposito di GPL in zona agricola risponde a esigenze di sicurezza e di tutela delle zone abitate, trovando conforto nella normativa di settore.
Le sentenze richiamate dal ricorrente non sono pertinenti, in quanto riguardano fattispecie diverse (realizzazione di piazzali, parcheggi, opere di cementificazione) non assistite da una specifica normativa di settore che ne consente la realizzazione in zona agricola, come invece avviene nel caso in esame.
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 380/01, per avere la società FO omesso di rappresentare nella richiesta di rilascio del Permesso di Costruire che il fondo oggetto di intervento è attraversato dal "grande collettore fognario Caudino", opera di carattere strategico regionale.
Anche questo motivo è infondato.
In primo luogo, le risultanze della verificazione tecnica hanno accertato che:
a) il fondo della società FO è effettivamente attraversato da un condotto fognario, ma non è stato possibile stabilire con certezza che si tratti del "grande collettore fognario Caudino", come sostenuto dal ricorrente, non essendo tale tracciato riportato sulle cartografie catastali;
b) il condotto fognario è ubicato a circa 4 o 5 metri di profondità dal piano di campagna;
c) dall'esame dello stato tensionale delle fondazioni del muro di recinzione si evince che "le tensioni max in fondazioni sono pari a 0,59 kg/cmq che per la natura intrinseca della geotecnica dei terreni si riducono brevemente con la profondità e, pertanto, se la quota di posa della condotta fosse effettivamente quella ipotizzata, si potrebbe affermare che a quella profondità non si dovrebbe manifestare alcun incremento dello stato tensionale rispetto allo stato quo ante la realizzazione del manufatto in oggetto, non vi sia interferenza dannosa con il tracciato fognario e con la sua manutenzione" (pag. 9 della relazione).
In secondo luogo, è emerso che lo stesso Comune di San Felice a Cancello non era a conoscenza dell'esistenza del condotto fognario, come risulta dalla nota prot. n. 5866/2021, in cui l'ente ha dovuto effettuare un sopralluogo nelle "campagne circostanti" per individuare alcuni pozzetti e dedurre l'attraversamento del suolo da parte del tracciato fognario.
Tale circostanza esclude qualsiasi profilo di colpa in capo alla società istante, la quale, al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, aveva consultato le visure catastali disponibili, dalle quali il tracciato del collettore non risultava censito.
In terzo luogo, una volta venuta a conoscenza dell'esistenza del condotto fognario, la società FO ha prontamente fornito al Comune tutte le informazioni necessarie per verificare la compatibilità dell'intervento, come emerge dalla documentazione in atti. All'esito di tale interlocuzione, il Comune ha revocato l'avvio del procedimento di annullamento del p.d.c., ritenendo che le opere realizzate non compromettano la funzionalità del canale e consentano interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria.
In quarto luogo, la verificazione tecnica ha confermato che non vi è interferenza dannosa tra le opere realizzate e il tracciato del condotto fognario.
Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
5. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso potrebbe esimere il Collegio dallo scrutinio delle censure articolate coi due ricorsi per motivi aggiunti rivolti, rispettivamente, avverso la revoca dell’avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire e contro il silenzio asseritamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente di esercizio dei poteri di verifica dell’attività edilizia.
In ogni caso, con riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti (al di là della dubbia ammissibilità di un’impugnazione di un atto che non costituisce un vero e proprio intervento in autotutela, ma il ritiro di un atto procedimentale che configura la normale evoluzione di un’istruttoria nell’ambito del medesimo procedimento), la verificazione ha accertato l’assenza di interferenze tra la realizzazione dell’opera e il condotto fognario caudino.
Si è infatti accertato che il condotto si trova ad una profondità tale da non essere inciso dalla realizzazione dell’area di stoccaggio oggetto di causa, confermando così i dubbi sull’effettiva interferenza dell’opera sollevati con l’atto di ritiro della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 16 novembre 2022, il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sulla richiesta notificata al Comune in data 9 agosto 2022 di intervento ed esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo nonché di sanzione per la mancata realizzazione in alcuni punti del muro di cinta in violazione del P.d.C. n. 15/21.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, occorre rilevare che la verificazione tecnica ha accertato la sostanziale conformità delle opere realizzate al permesso di costruire rilasciato, come risulta dalla relazione del prof. arch. Cioffi.
In particolare, per quanto riguarda il muro di cinta, la relazione ha evidenziato che:
- nella richiesta di p.d.c. si specificava che sarebbe stato eretto un muro di recinzione di altezza minima, rispetto alla quota di campagna, di 2,60 metri e non superiore all'altezza strutturale di 3,00 metri;
- nella fase di presentazione del progetto strutturale, l'altezza strutturale del muro complessiva di fondazione si è attestata a 3,90 metri, perché la base della fondazione del muro, per ragioni geotecniche, si attestava a -1,00 metro rispetto alla quota campagna;
- è stata presentata SCIA in sanatoria (prot. n. 5699 del 19 ottobre 2021) per sanare alcune difformità riscontrate in corso d'opera;
- i muri perimetrali sono stati collaudati con atto di collaudo presentato all'ente in data 7 marzo 2023 (prot. n. 3163).
In secondo luogo, accertata la sostanziale conformità delle opere realizzate al titolo edilizio (anche attraverso la SCIA in sanatoria e il successivo collaudo), viene meno il presupposto per l'esercizio del potere di vigilanza e controllo richiesto dal ricorrente.
In terzo luogo, anche a voler ritenere sussistenti alcune difformità di dettaglio, il ricorrente non ha dimostrato in che modo tali difformità lederebbero la sua sfera giuridica, essendo le stesse relative a variazioni dimensionali minime del muro di cinta.
I secondi motivi aggiunti vanno, pertanto, respinti.
In definitiva il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
7. Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente che dovrà corrispondere altresì al verificatore anche il compenso da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controinteressata società TE FO Trasporti s.r.l., che liquida in complessivi € 4.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e accessori di legge. Il Compenso per il verificatore, da liquidarsi con separato provvedimento, sarà corrisposto dal ricorrente. Nulla per le spese nei confronti del Comune di San Felice a Cancello, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
IC De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De FA | AO LO |
IL SEGRETARIO