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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1475 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1475 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI LE ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] i ) con il Parte_2 C.F._3
OC AR (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/09/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.06.1991,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE
1) Essendo i figli entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, nessun mantenimento viene posto a carico dei genitori;
2) La casa familiare situata a Rimini, in viale Ludovico Ariosto n. 16, di proprietà del signor
[...
, rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la signora si trasferirà Parte_1 Parte_2
in altro immobile sito in Rimini alla via Bertani n. 19;
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni e gli Pt_1
effetti personali di quest'ultima;
SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
4) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene disposto a carico l'uno dall'altro;
5) tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1475 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI LE ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] i ) con il Parte_2 C.F._3
OC AR (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/09/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.06.1991,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE
1) Essendo i figli entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, nessun mantenimento viene posto a carico dei genitori;
2) La casa familiare situata a Rimini, in viale Ludovico Ariosto n. 16, di proprietà del signor
[...
, rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la signora si trasferirà Parte_1 Parte_2
in altro immobile sito in Rimini alla via Bertani n. 19;
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni e gli Pt_1
effetti personali di quest'ultima;
SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
4) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene disposto a carico l'uno dall'altro;
5) tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi