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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/11/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr LA La MA Presidente dr RC UR Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Fucile;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 quale procuratrice di (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in atti, dagli avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
APPELLATA
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3
1 persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 12 novembre
2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto n. 1991/2014, emesso in data 2/12/2014 dal Tribunale di Ragusa, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore ed in solido con il debitore principale , il pagamento, in favore della Controparte_4 [...]
, dell'importo di €. 119.650,49, oltre ad interessi e spese, dovuta quale Controparte_3 saldo del rapporto di conto corrente n. 2766/07, assistito da apertura di credito.
Assumeva l'opponente che in data 13 gennaio 2023, superato un lungo periodo di malattia che l'aveva costretta a letto, aveva ritirato presso il Comune di Roccalumera, ove era residente, un atto di precetto con cui in qualità di procuratrice di CP_1 [...] qualificatasi cessionaria del credito, le aveva intimato il pagamento dell'importo CP_2 oggetto del decreto ingiuntivo;
che solamente a quella data essa era venuta a Parte_1 conoscenza dell'esistenza del detto decreto ingiuntivo, la cui notificazione era all'evidenza nulla.
Nel merito, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Ragusa ad emettere il decreto ingiuntivo, attesa la violazione del principio del foro inderogabile del consumatore. Era vessatoria, infatti, la clausola del contratto di fideiussione che prevedeva, per qualsiasi controversia, che il foro competente fosse, a scelta della banca, quello di CP_3
Contestava, poi, la quantificazione del saldo del conto corrente per cui era fideiussione, nonché la pattuizione e l'applicazione illegittime di interessi, commissioni e spese, assumendo anche l'usurarietà degli interessi convenuti.
Eccepiva, ancora, la nullità delle clausole della fideiussione che erano precipitato dell'intesa restrittiva delle banche, in violazione della normativa antitrust, e la vessatorietà delle clausole che derogavano agli artt. 1956 e 1957 c.c., con la conseguente nullità delle stesse.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, che eccepiva il proprio difetto di
2 legittimazione passiva per avere ceduto il credito oggetto di causa in favore di
[...]
e chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione proposta. CP_2
Interveniva in giudizio, ai sensi del disposto dell'art. 111 c.p.c., quale CP_1 procuratrice di la quale instava per la declaratoria di inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione.
Con sentenza n. 276/2025 del 19 febbraio 2025 il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile l'opposizione, osservando che la non aveva offerto la prova che Parte_1
l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo fosse causa della mancata, tempestiva conoscenza dello stesso.
Le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di tre ragioni Parte_1 di censura.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 12 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante si duole della dichiarata inammissibilità dell'opposizione tardiva. Ella, infatti, non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della sua notifica.
Con il secondo mezzo viene dedotto che il primo giudice ha del tutto trascurato la questione della vessatorietà della clausola che affidava alla scelta della banca il foro competente. La residenza di essa consumatrice a Roccalumera, in provincia di Messina, avrebbe dovuto, infatti, indurre il Tribunale a pronunciare l'incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo vengono ribadite le ulteriori eccezioni e difese spiegate nel giudizio di primo grado.
L'esame dei primi due motivi è assorbente ogni altra questione.
Giova in primo luogo osservare che è privo di pregio quanto dedotto dall'appellata a proposito dell'inapplicabilità ratione temporis della disciplina consumeristica.
Ed invero, se per un verso si impone il rilievo dell'anteriorità della disciplina
3 introdotta, a seguito della direttiva 93/13/CEE, dalla legge n. 52/96 (con gli artt. 1496 bis e ss. c.c.) rispetto alla stipulazione del contratto di fideiussione, avvenuta il 4 novembre
2003, per altro verso è noto che il disposto dell'art. 33, secondo comma, lettera u) del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) - a tenore del quale nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, presumendosi vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, fra le altre, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore - avendo natura di norma processuale trova applicazione nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.
E poiché nel caso di specie l'azione giudiziaria è stata introdotta nel novembre 2013, non può dubitarsi dell'applicabilità ratione temporis del richiamato art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. 206/2005.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di salvaguardia dei diritti dei consumatori a fronte di clausole abusive stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
93/13/CEE, sì come enucleati dalle sentenze adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, grande sezione, nelle cause decise in data 17/5/2022, limitatamente alla eccepita nullità derivante dalla violazione della disciplina consumeristica, ne debba essere consentito l'esame giudiziale, a dispetto della preclusione posta dalla normativa processuale interna la quale va, conseguentemente, disapplicata.
Invero, l'obbligo per il giudice nazionale di adottare una soluzione che renda effettiva la tutela del consumatore nei termini, vincolanti per l'interprete, chiariti dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, impone di disapplicare i limiti previsti dal codice di rito per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, al fine di consentire l'esame sulla vessatorietà delle clausole ex artt. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005, fin qui inutilmente invocato dagli appellanti.
In altre parole, siccome la decisione adottata dal primo giudice perviene allo stesso risultato di quello che, all'esito di un esame a tutto tondo condotto non soltanto sulla normativa interna italiana, ma anche su quella spagnola e rumena, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito debba essere evitato (consistente nel fatto che la domanda proposta nei confronti del consumatore venga accolta senza che alcun giudice
4 abbia dato espressamente atto di avere verificato che la pretesa azionata non si fondi su una clausola vessatoria, non avendovi nell'ipotesi a mani provveduto il giudice del monitorio ed essendosi dichiaratamente astenuto dal farlo il giudice dell'opposizione), considerato che per il diritto eurounitario (sì come recepito dalla giurisprudenza interna nel suo più elevato consesso costituito da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479), persino il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto (in cui non si sia dato espressamente atto della verifica della vessatorietà) deve cedere di fronte all'esigenza di tutela effettiva del consumatore (e fermo restando che financo la stessa vendita effettuata in sede esecutiva, in caso di mancata evidenza della verifica, è conforme ai principi eurounitari solo a condizione che l'ordinamento interno preveda la possibilità per il consumatore di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni a lui arrecati dalla clausola vessatoria;
v. CGUE, 17 maggio 2022, n. 600), ritiene la Corte che, con un adattamento del sistema processuale meno “traumatico” di quello già validato dalle giurisdizioni superiori consentendo il superamento della preclusione determinata dal giudicato, anche la preclusione processuale costituita dai limiti dell'opposizione tardiva, visto che ciò si appalesa necessario per consentire che la valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola refluisca effettivamente sulla tutela processuale assicurata al consumatore, possa e debba essere superata, consentendo l'esame in questione.
Come è noto, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, al ventiquattresimo considerando stabilisce che “le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori”.
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”.
L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva prevede che: “Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.
In data 17 maggio 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, investita dalle questioni pregiudiziali sollevate da giudici di diversi ordinamenti, ha
5 emanato quattro sentenze, stabilendo i principi fondamentali in tema di diritti dei consumatori e clausole vessatorie.
In particolare, una delle dette sentenze, quella contraddistinta dal n. 693, è stata resa nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C831/19, CP_5 Controparte_6
, a seguito di rinvii pregiudiziali del Tribunale di Milano.
[...]
Con essa la CGUE, dopo avere approfonditamente esaminato le tutele approntate dal nostro ordinamento interno al fine di garantire l'effettiva tutela dei consumatori con riferimento alle clausole vessatorie, ha dichiarato che: “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che
l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
A seguito della detta sentenza, sulla materia in questione è intervenuta Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479.
La S.C., dopo avere riassunto nei termini appresso trascritti il ragionamento della
CGUE: (4.3.3. - Così si snoda, nella sua essenzialità, l'iter giustificativo della decisione: - al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (p.p. 51-53); - l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e
i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto
6 interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)” (p.p. 53 54); - il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali (p. 57) e la stessa tutela del consumatore “non è assoluta”, non imponendo il diritto dell'Unione “di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13... fatto salvo tuttavia... il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività” (p. 58); - il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché “il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico” (p.
59); - quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica “un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva”, secondo quanto previsto dal citato art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, “che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”; b) “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”; c) “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva” (p.p. 60-63); -
“una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto
l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali” (p. 65); - “in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (p. 66), ha affermato che, per garantire il
7 rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, se il credito azionato nei confronti del consumatore ha costituito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, privo di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è comunque obbligato – irrilevante risultando la formazione del giudicato – a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, dovendosi, all'esito del controllo, consentire all'esecutato di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Sotto diverso profilo, poi, la S.C. ha chiarito che, sempre nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia privo di motivazione in ordine al carattere non vessatorio delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, anche la presentazione dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. schiude la possibilità di accedere all'opposizione tardiva, sì come è infine possibile adire, direttamente, il giudice dell'opposizione tardiva.
Tutto ciò premesso, nel caso a mani, del tutto pacificamente il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di è privo di motivazione in ordine al carattere non Parte_1 vessatorio delle clausole del contratto di fideiussione su cui si basa la pretesa azionata, nei suoi confronti, dalla banca.
Inoltre, nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il Tribunale, dichiarandone l'inammissibilità, non si è pronunciato sulla vessatorietà della clausola, essendosi limitato a dichiarare inammissibile l'opposizione.
Dunque la questione della incidenza, sulla decisione adottata dal primo giudice, dei principi enucleati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale sopra richiamata, nel caso in cui manchi la prova che una qualche verifica in ordine stessa sia mai stata effettuata – chiaramente enucleato dalla S.C. persino a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto – non può che valere anche nel caso in cui, quale è quello a mani, il giudizio di merito sia in corso e l'appellante si sia espressamente doluta del mancato esame sul punto.
Dunque, onde garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore, occorre ad avviso della Corte, al fine pervenire al risultato imposto dalla necessità di osservare i principi sanciti dalla CGUE, consentire che l'accertamento in ordine alla vessatorietà dedotta spieghi i suoi effetti malgrado l'eccezione sia stata proposta con l'opposizione tardiva, ancorché inammissibile, a decreto ingiuntivo (e ciò facendo proprio lo stesso modo di ragionare sulla cui base Cass., sez. un., 6 aprile 2023,
n. 9479 ha enucleato i plurimi adattamenti necessari affinché il diritto processuale interno
8 non si ponga come ostacolo alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori secondo il passaggio della motivazione che appresso merita di essere trascritto: “5. - E' opportuno muovere dal principio di autonomia procedurale degli Stati membri (ribadito dalla sentenza
“SPV/Banco di Desio” ai p.p. 53-54) che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di
BU (dalle sentenze del 16/12/1976 - in C-33/76, Rewe e in C-45/76, ME - in poi), va letto sotto la lente di quella interrelazione necessaria che l'ordinamento dell'Unione viene a comporre tra situazioni giuridiche soggettive da esso stabilite e la disciplina processuale degli Stati membri, quest'ultima - in assenza di misure di armonizzazione assunte da quell'ordinamento - deputata ad assicurare, alle prime, i rimedi atti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19, p. 1, comma 2, TUE), quale principio generale di diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri e che, attualmente, trova affermazione nell'art. 47 CDFUE (tra le altre,
CGUE, sentenza 5/11/2019, in C 192/18, Commissione c. Polonia). Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che vede primeggiare l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo sostanziale che, orientato dai principi di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba flettere sino al punto di mostrarsi adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto
Eurounitario.
L'autonomia procedurale degli Stati membri, in materia di armonizzazione minima come quella regolata dalla direttiva 93/13/CEE, è, dunque, un valore che la stessa CGUE si preoccupa di tenere ben fermo, configurandolo come recessivo solo a certe condizioni, ossia per dare piena espansione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò sta a significare che le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo là dove sia possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l'apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del diritto Eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell'esercizio della sua funzione nomogenetica.
E' una prospettiva, quindi, che porta ad individuare nell'ordinamento processuale interno la disciplina adeguata a quello scopo, nel rispetto della struttura e funzione degli istituti che essa configura (e, dunque, delle categorie giuridiche in tanto implicate),
9 operando, però, su di essa, ove necessario, quegli adattamenti che sono imposti dal diritto unionale in funzione della tutela della posizione soggettiva da esso regolata.
Di qui, come detto, il compito, cruciale, affidato al giudice nazionale/giudice comune
Europeo, che, in siffatta opera di coordinamento ed integrazione attraverso gli strumenti
(ormai istituzionali) dell'interpretazione conforme (sin dalla sentenza 10/4/1984, in C-
14/83, , e proprio in riferimento all'interpretazione di una direttiva, da intendersi Per_1 alla luce della lettera e dello scopo di quest'ultima, al fine di conseguire il risultato indicato dall'art. 189 CEE e ora dall'art. 288 TFUE) e, se del caso (poiché la relativa attivazione si pone come sussidiaria rispetto all'interpretazione conforme: CGUE, sentenza 24/1/2012, in C282/10, Dominguez), della disapplicazione, dà, alfine, concretezza al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione).
Va dunque esaminato, nel merito, se l'art. 15 del contratto di fideiussione contenente clausola di deroga del foro del consumatore (“per qualunque controversia il foro competente potrà essere, a scelta della quello di ”) sia, o meno, nulla ai CP_3 CP_3 sensi dell'art. 36 D. Lgs. 206/2005), considerando che in base all'art. 3, lett. a) del D.Lgs.
n. 206/2005, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Ebbene, se per un verso l'appellante afferma di rivestire la qualifica di consumatore, per altro verso l'appellata assume che la “dal 02.08.2007 era titolare della Parte_1 partecipazione del 50% di ME.GI. s.r.l., sicchè comunque ella non può qualificarsi come
“consumatore”, rivestendo invece la qualifica di “professionista””.
Giova innanzitutto osservare che, in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 27 febbraio 2023, n. 5868, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_2 settembre 2016, in causa C-534/15, ), dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_7 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni
10 di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”, rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).
Nel caso di specie, poi, a nulla rileva la partecipazione della , acquisita anni Parte_1 dopo la stipulazione della fideiussione, nelle quote di una terza società, dovendosi considerare che la fideiussione è stata prestata in favore del coniuge titolare di ditta individuale, e che è pacifico non vi fosse – né all'epoca, né successivamente - partecipazione della stessa nell'attività di impresa del marito.
Deve dunque affermarsi la qualità di consumatore in capo all'odierna appellante.
Ciò detto, l'art. 33 D. Lgs. 206/2005, laddove stabilisce la presunzione di vessatorietà delle clausole che, nel contratto fra il professionista ed il consumatore, stabiliscano come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore deve essere interpretato nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha sancito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (v. Cass. n. 9922/2010, 18743/2007).
La detta presunzione può essere vinta, sulla scorta del disposto dell'art. 34, quarto comma, del codice del consumo, laddove la clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (come nel caso di specie), incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia della clausola (v. Cass. n. 8268/2020).
11 Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che la clausola che derogava al foro del consumatore, contenuta nel formulario predisposto dalla banca, fosse stata oggetto di trattativa individuale, conseguendo da ciò la nullità della detta clausola.
Emerge, poi, dalla documentazione in atti che la sia residente, sin dal Parte_1
27/2/2012 (si veda il certificato di residenza storico), e dunque certamente alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (28/11/2014) a Roccalumera, zona facente parte del circondario del Tribunale di Messina.
Deve conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo, nullo siccome emesso da giudice incompetente, dovendo la causa di cognizione avente ad oggetto la pretesa creditoria essere riassunta ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina, non rilevando, al riguardo, il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
(Cass. nn. 13439/2020; 22958/2010).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 276/2025 in data 29/2/2025 del Tribunale di Ragusa, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Ragusa sulla domanda monitoria proposta da , competente Controparte_3 essendo il Tribunale di Messina e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna gli appellati a rifondere, in favore dell'appellante, le spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 9.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €.
10.000,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(RC UR) (LA La MA)
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