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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 646 dell'anno 2021
Pendente tra
Parte_1 [...]
Parte_2
[...]
Parte_3 [...]
Parte_4
Parte_5
[...] [...]
Parte_6
[...]
Parte_7
Parte_8
avv. FRANCIA GIAN LUCA parte attrice contro
Controparte_1
avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO parte convenuta P a g . 1 | 9 contro
Controparte_2
Avv. CELI LICIA parte terza chiamata contro
Controparte_3
REDUZZI
[...]
avv.ti FRANCIA GIAN LUCA parte terza intervenuta sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni espresse e per quanto risultato in istruttoria, dichiarare l'esclusiva e/o la solidale responsabilità di parte convenuta e/o della terza chiamata per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta e/o la terza chiamata, in via esclusiva e/o solidale, salvo il regresso/rivalsa, a risarcire gli odierni conchiudenti di tutti i conseguenti danni sofferti, nella misura che è risultata in corso di causa e che comunque sarà Ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora fino al dì dell'integrale soddisfo;
vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre gli accessori di legge, nonché le spese di Ctu e di Ctp.”
CONCLUSIONI DEI TERZI INTERVENUTI REDUZZI CHIARA E : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni espresse e per quanto risultato in istruttoria, dichiarare l'esclusiva e/o la solidale responsabilità di parte convenuta e/o della terza chiamata per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta e/o la terza chiamata, in via esclusiva e/o solidale, salvo il regresso/rivalsa, a risarcire gli odierni conchiudenti di tutti i conseguenti danni sofferti, nella misura che è risultata in corso di causa e che comunque sarà Ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora fino al dì dell'integrale soddisfo;
vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre gli accessori di legge, nonché le spese di Ctu e di Ctp.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: in via preliminare: differire, ai sensi dell'art. 269 comma 2° c.p.c., la prima udienza, per consentire la citazione della terza chiamata in persona Controparte_2 del legale rap-presentante pro tempore, con sede in Carrara Loc. Avenza, Viale Zaccagna 18/A, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; sempre in via preliminare e in rito: dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in funzione di giudice speciale competente;
nel merito e in subordine: in tesi: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto sollevare il da qualsiasi onere risarcitorio connesso o conseguenziale;
Controparte_1
P a g . 2 | 9 in denegata ipotesi di accoglimento ancorchè parziale della domanda, condannare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a risarcire gli attori dei danni subiti o, in via estremamente gradata, a rilevare indenne il da ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere Controparte_1 in favore degli attori per capitale, interessi e spese.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da porsi a carico dell'attrice o della terza chiamata in ragione della soccombenza.”
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA COME PRECISATE CON CP_2 MEMORIA EX ART. 183, C. 6 N. 1 C.P.C.:
“In via preliminare di rito: dichiarare l'incompetenza e/o difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in funzione di giudice speciale competente.
Nel merito: respingere la domanda azionata dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso: vinte le spese di lite, comprese quelle di un'eventuale TU e CTP.
In via Istruttoria: si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti dal CP_1
, in quanto inconferenti, generici, con riserva di replicare nelle successive memorie di
[...] cui all'art. 183 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , la società Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_6 Parte_7 e citavano in giudizio il chiedendone la
[...] Parte_8 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti dal condominio ”, sito a in via Parte_12 CP_1 Comano 37/B, per le infiltrazioni conseguenti agli allagamenti verificatisi nella pubblica via.
Intervenivano a sostegno delle ragioni attoree e . CP_3 CP_3
Si costituiva in giudizio il preliminarmente eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche, resistendo nel merito alla domanda, e, infine, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2 (già . Rappresenta, in particolare, l'ente convenuto che la responsabilità di quanto CP_4 lamentato da parte attrice sarebbe da attribuire alla società chiamata, alla quale era stata affidata, in forza di contratto di servizio, la gestione di fognature, fossi e canali di scolo (cfr. doc. 4 e 5 convenuto).
Si costituiva la terza chiamata, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e resistendo nel merito.
Con ordinanza del 10.3.2022, il G.I. allora procedente respingeva l'eccezione di giurisdizione.
Erano escussi i testi e , richiesti da parte attrice, e Testimone_1 Testimone_2 nominato TU, al fine di valutare i danni riportati dall'edificio condominiale eziologicamente riconducibili agli eventi alluvionali e la loro quantificazione.
Il fascicolo era poi riassegnato alla scrivente con provvedimento del 17.10.2024, in conseguenza del trasferimento del Giudice istruttore ad altro Ufficio. All'udienza del 31.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
***
P a g . 3 | 9 Espongono la parte attrice e i terzi intervenuti che l'area condominiale a piano terra, consistente in vialetti d'accesso in parte pavimentati e parcheggio, cinta dalla pubblica via su tre lati, è soggetta a periodici allagamenti, in concomitanza con fenomeni temporaleschi, che, ciclicamente, interessano la zona (in particolare: novembre 2012, maggio/giugno/luglio/agosto/ottobre 2015, aprile/maggio/giugno/agosto/novembre 2016, marzo/maggio/ottobre 2018). Tali allagamenti sono dovuti – secondo la prospettazione attorea
- a una pluralità di cause: le pendenze delle attigue superfici viabili, l'intensa urbanizzazione, l'inidoneità della rete fognaria e la ridotta funzionalità dell'azione drenante dei fossi, tombati.
Gli allagamenti per propagazione delle acque dalla pubblica via sono stati confermati dai testi escussi all'udienza del 21.10.2022 ( giardiniere del condominio, e Testimone_1 Tes_2
, vicina di casa degli attori, residente nella palazzina antistante), che hanno riferito
[...] come sia l'area condominiale al piano terreno che quelle limitrofe sono soggette a tali fenomeni, conseguenti alle precipitazioni atmosferiche. in particolare, ha affermato che gli stessi Tes_1 sono provocati dalle “acque che vengono da fuori del condominio, dall'entrata della Parte_13
.
[...]
È inoltre opportuno riportare alcuni passaggi significativi della TU espletata:
- Punto 5: “[…] si osserva che in corrispondenza del Villino 37B (evidenziato con freccia rossa), all'incrocio tra Via Maestri del Marmo e Via Comano, la quota locale della superficie stradale è pari a 2 m slm. […] Nell'intorno di questo punto le quote stradali sono ovunque superiori […] Queste differenze di quota comportano il fatto che i volumi di pioggia che precipitano sulla area fieristica confluiscono verso il punto quota minima ove sono collocate le caditoie per il convogliamento alle condotte fognarie interrate (Fig. 11). […] Da ciò ne consegue che anche tutta la pioggia che precipita su via Maestri del Marmo si “concentra” nel punto di minima quota all'incrocio con via Comano. Il sistema idraulico potrebbe funzionare solo se le quote idriche all'interno dei condotti fognari fossero maggiori di quella del recapito terminale, cioè il mare. Poiché però la tubazione in via Comano è interrata al di sotto del piano stradale per poco meno di 1 m, si evince facilmente che la quota assoluta della superficie idrica al suo interno è di poco superiore a 1 m slm, cioè comparabile con la quota del livello marino in condizioni di traversia (vento, bassa pressione atmosferica, azione delle onde) e pertanto il deflusso “naturale” a gravità è pressoché impossibile in condizioni di pioggia e concomitante, assai probabile, mareggiata. Come anticipato nel capitolo 1, dalla fine degli anni 80 nella foce di è presente un Parte_14 manufatto idraulico (Fig. 12) composto da alcune paratoie e da una serie di pompe per garantire che lo scarico a mare delle acque di pioggia avvenga anche quando il livello marino è innalzato. […] L'intervento di manutenzione straordinaria di cui alla relazione di IT (2014) è consistito, per quanto riguarda il macchinario idraulico, nella sostituzione di una delle tre pompe da 60 KW con una da 55 KW, per una portata di 1.5 m3/s ed una prevalenza di 2 m, e la aggiunta di una pompa più piccola con portata di 250-300 l/s […] Anche dopo la sostituzione delle pompe, l'impianto idrovoro restava ugualmente insufficiente a fronteggiare anche le piene ordinarie della Fossa Maestra. La cronicità di questa situazione veniva confermata, oltre che dalle osservazioni qualitative di parte attrice, anche dallo studio commissionato dal Comune di Carrara (Benvenuti, 2019) quale attività propedeutica per la redazione del Piano Operativo Comunale. In esso venivano simulati diversi scenari alluvionali, caratterizzati da forzanti meteoriche a diversa probabilità di accadimento (o periodo
P a g . 4 | 9 di ritorno), per classificare porzioni del territorio comunale in funzione del grado di pericolosità idraulica, intesa come probabilità di accadimento di un evento alluvionale di assegnata intensità.”
- Conclusioni: “la fragilità idraulica intrinseca del territorio del Comune di , e CP_1 della zona del Villino 37B in particolare, deriva dalla presenza di importanti forzanti meteoriche anche per bassi tempi di ritorno, dalla insufficienza dell'impianto idrovoro per il drenaggio delle acque di pioggia e dalla incauta attività edificatoria nell'intorno di via Comano che ha incrementato la pericolosità idraulica del fabbricato oggetto di causa”.
***
La fattispecie va correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., come prospettato da parte attrice.
In primo luogo, la cosa in custodia deve aver svolto nella causazione del danno un ruolo attivo e, pur essendo previsto dalla norma che il danno deve essere cagionato dalla cosa, il custode, o supposto tale, deve avere un effettivo potere su di essa, in forza di custodia non temporanea o occasionale.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, di talché è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra la res in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo laddove il nesso causale sia eliso per caso fortuito, vale a dire in conseguenza dell'intervento di un elemento esterno, oggettivamente imprevedibile e inevitabile (Cass. S.U., n. 20943/2022).
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre al convenuto l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, eventualmente anche integrato dal fatto del terzo o del danneggiato, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Conseguentemente, il danneggiato deve dimostrare la relazione fra il convenuto e la cosa, il danno subito e il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (Cass. n. 25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Tanto premesso, la domanda deve trovare accoglimento.
Il TU ha evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le alluvioni dovute alle precipitazioni e i danni riportati dal condominio ”, individuando tre concause della “fragilità Parte_12 idraulica intrinseca del territorio del di , e della zona del Villino 37B” CP_1 CP_1 consistenti nella “presenza di importanti forzanti meteoriche anche per bassi tempi di ritorno”, nell'“insufficienza dell'impianto idrovoro per il drenaggio delle acque di pioggia” e nell'“incauta attività edificatoria nell'intorno di via Comano che ha incrementato la pericolosità idraulica del fabbricato oggetto di causa” (cfr. conclusioni pag. 20 relazione).
Si sottolinea, altresì, che in nessun passaggio della relazione il TU individua quale concausa degli allagamenti la scorretta gestione o manutenzione della rete fognaria, attività demandata a limitandosi ad affermare che “il sistema idraulico potrebbe funzionare solo se le CP_2 quote idriche all'interno dei condotti fognari fossero maggiori di quella del recapito terminale” e che “la tubazione in via Comano è interrata al di sotto del piano stradale per poco meno di 1 m”, il che evidenzia non tanto problemi di gestione e manutenzione della rete fognaria, ma di
P a g . 5 | 9 non corretta progettazione della stessa, che, stando al contratto di servizi, non risultava rimessa a (o ad ), come meglio nel prosieguo si preciserà. CP_2 CP_4
In proposito, mette conto evidenziare che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la tesi del convenuto, a mente della CP_1 quale la “fragilità idraulica intrinseca del territorio del Comune di , e della zona del CP_1
Villino 37B in particolare, deriva dalla presenza di importanti forzanti meteoriche” e, dunque, da un evento imprevedibile, che esula dalla sfera di dominio dell'ente e ciò proprio in forza dello studio volto alla zonizzazione propedeutica alla redazione del piano operativo comunale (che ha, appunto, una funzione programmatoria) e di cui è dato atto anche in TU.
Nel caso di specie, infatti, gli allagamenti che hanno interessato i luoghi oggetto di causa non possono dirsi imprevedibili, in quanto, come noto anche all'amministrazione comunale, il fabbricato ricade in una zona a pericolosità idraulica massima, ciclicamente interessata da simili eventi.
Peraltro, né il né la società terza chiamato hanno fornito prova della Controparte_1 sussistenza del caso fortuito e, segnatamente, del fatto che le precipitazioni atmosferiche abbiano assunto i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, “con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019; Cass. n. 4588 del 11/02/2022). Anzi, trova applicazione il principio di non contestazione, atteso che parte attrice ha fatto riferimento a periodici episodi temporaleschi, non connotati da particolare violenza, senza che, sul punto, né il convenuto né la terza chiamata abbiano svolto osservazioni di sorta.
Nel caso in esame, in forza di contratto del 7.9.2009, il aveva affidato ad Controparte_1
- (oggi soggetto subentrato al Controparte_5 CP_2 precedente nel contratto di servizi a seguito di fusione per incorporazione) la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione delle fognature, dei fossi e dei canali di scolo, la progettazione/esecuzione di nuove reti di fognature bianche (cfr. art. 3 contratto di servizio doc. 4 e 5 parte convenuta) e la realizzazione di interventi di carattere straordinario necessari a tutela della pubblica incolumità, su richiesta e a spese del (art. 4). CP_1
Ora, non risulta che i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro per il drenaggio delle acque meteoriche, svolti nel 2014, siano riconducibili alla società multiservizi in questione (e invero il contratto prodotto non menziona tra le attività a essa demandate la manutenzione straordinaria degli impianti), né, d'altra parte, risulta che gli stessi abbiano in qualche modo modificato (sia in senso peggiorativo che migliorativo) la funzionalità del manufatto, sostanzialmente inadeguata sin dagli anni '80. Invero, neppure emerge che
P a g . 6 | 9 l'impianto in questione sia cosa in custodia del Rispetto a esso, pertanto, non possono CP_1 svolgersi valutazioni, data l'insufficienza delle emergenze istruttorie.
Da quanto sopra deriva, in primo luogo, che alcuna responsabilità può attribuirsi alla terza chiamata, non risultandone l'apporto eziologicamente rilevante nella causazione del danno.
Diversamente è a dirsi rispetto al a cui è riconducibile la gestione del Controparte_1 territorio sotto il profilo dell'attività edificatoria – e con la precisazione che proprio anche sotto tale aspetto la parte attrice ne censura l'operato -.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento; le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando da sole sufficienti a determinare l'evento. In base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,
“qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. […]” (Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del 22/11/2019). Tali considerazioni, svolte rispetto alla responsabilità civile, valgono vieppiù in relazione alle fattispecie di responsabilità oggettiva, che prescindono da qualsiasi valutazione in ordine all'atteggiamento colpevole del soggetto agente.
Nel caso in esame, la TU individua con chiarezza anche la “incauta attività edificatoria” – in una zona a elevato rischio idrogeologico – come uno degli antecedenti causali del danno al fabbricato, attività edificatoria espressamente demandata all'ente comunale (art. 2 c. 4 d.P.R. 380/2001). Risulta quindi assolta la prova in capo alla parte attrice circa la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (area pubblica in cui è collocato il fabbricato) e l'evento di danno – oltre che la possibilità di intervento del tenuto conto della prevedibilità degli CP_1 eventi atmosferici -.
In ordine alla quantificazione del danno, dalla TU emerge che il costo degli interventi di ripristino ammonta, con riferimento al 2023, a € 19.191,46 (conclusioni pag. 20 relazione).
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta (sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione.
La quantificazione del danno presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del credito (cioè dall'insorgenza dei danni in conseguenza delle alluvioni) e quello della liquidazione. Spettano, dunque, interessi e rivalutazione dai singoli fenomeni di allagamento come individuati dalla parte attrice e non contestati (novembre 2012, maggio/giugno/luglio/agosto/ottobre 2015, aprile/maggio/giugno/agosto/novembre 2016, marzo/maggio/ottobre 2018) alla presente sentenza e interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P a g . 7 | 9 Quanto al danno da deprezzamento, di esso non vi è prova, tenuto conto delle conclusioni della TU (“non si può quindi sostenere che il deprezzamento per la zona E3 sia univocamente riconducibile ai fenomeni alluvionali lamentati” – conclusioni pag. 20).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel modo che segue, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, operata la dimidiazione di cui all'art. 4 per la non elevata complessità e l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, come da successivo prospetto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONE 50 % ex art. 4 D.M. 55/14
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
Oltre a detta somma spettano a titolo di onorario, le spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA se e come per legge dovuti e spese di TU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da , , Parte_9 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Pt_6 Parte_6 Parte_6 Parte_7 [...]
, con l'intervento di e contro Parte_8 CP_3 CP_3
, con la chiamata in causa del terzo così dispone: Controparte_1 Controparte_2
ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice Parte_9 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_10 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_6 Parte_7
, , con l'intervento di e
[...] Parte_8 CP_3
CP_3
CONDANNA al risarcimento di € 19.191,46 nei confronti della Controparte_1 parte attrice e della parte terza intervenuta, oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli eventi sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
CONDANNA a rifondere le spese processuali nei confronti della Controparte_1 parte attrice, della parte terza intervenuta e della parte terza chiamata Controparte_2
P a g . 8 | 9 liquidate in € 3808 per onorario per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese di TU.
MASSA, li 19/05/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 9 | 9