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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.230/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANNO ALESSANDRA MARIA e Avv. ALBERTO TASSONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIVA SIMONE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Le parti sigg.ri e danno atto di avere raggiunto un Parte_1 Parte_2 accordo e pertanto anche a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 326/19 pubblicata in data 3/5/19 emessa dal Tribunale Civile di Varese ad esito del procedimento recante RGN 2840/2018, dichiarano di voler definire la presente vertenza alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) A titolo di contributo al mantenimento mensile per il padre Controparte_1 Parte_1 versa a la somma mensile di € 250,00 mediante trattenuta diretta, come Parte_2 attualmente, dallo stipendio percepito da MO SA di BI (Svizzera), con versamento diretto in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e ciò per un ulteriore anno e quindi fino al 31/12/2026. Da tale data cesserà automaticamente l'obbligo di versamento.
2) A titolo di contributo al mantenimento mensile per il padre Persona_1 Parte_1 versa a la somma mensile di € 250,00 fino al 31/12/2025 e, a decorrere dal Parte_2 giorno 1/1/26, la somma rivalutata di € 300,00, mediante trattenuta diretta, come attualmente, dallo stipendio percepito da MO SA di BI (Svizzera), con versamento in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente (prima rivalutazione 1/1/2027) secondo gli indici ISTAT al costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie. si impegna Parte_1
a comunicare tale variazione al MO SA.
3) dichiara di rimettere come in effetti rimette la querela sporta nei confronti di Parte_1
e comunque ad ogni pretesa in merito, in relazione ai fatti asseritamente
Parte_2 commessi in Viggiù il 19/8/2024 in forza di cui è stato emesso decreto penale di condanna n. 229/25 – 805/25 RG GIP a carico di per il reato di cui all'art. 388 c. 2 c.p.
Parte_2 già oggetto di opposizione con richiesta di giudizio immediato da parte di .
Parte_2 si impegna entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente e quindi entro Parte_1 il giorno 1/12/25 ad effettuare la dichiarazione formale avanti la Competente Autorità Giudiziaria e comunque a quanto necessario, anche eventualmente nell'ambito del giudizio penale, alla pronuncia di estinzione del reato e/o non doversi procedere per intervenuta rimessione della querela. accetta sin d'ora la remissione impegnandosi a comparire avanti la
Parte_2
Competente Autorità Giudiziaria per l'accettazione.
4) Spese di lite compensate. A tal fine sottoscrivono la presente per la rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 L.F.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica parziale delle condizioni Parte_2 della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 326/2019 pubblicata in data 03/05/2019 limitatamente alle disposizioni circa l'assegno di mantenimento in favore di
[...]
; in particolare, il ricorrente ha dato atto che il figlio , ormai Controparte_2 Controparte_2 maggiorenne, ad oggi svolge attività lavorativa con la qualifica di magazziniere presso un'azienda del territorio e pertanto ha chiesto disporsi la revoca del versamento mensile a favore della ex moglie per il mantenimento dei due figli della somma di € 500,00 mensili o, in via subordinata, la riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico nella minor somma di € 250,00 in favore del solo figlio ha domandato altresì di condannare la signora Persona_2 Parte_2 alla restituzione, in suo favore, dei ratei mensili di mantenimento riscossi dalla medesima
[...] per il figlio , maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo mese Controparte_2 di lavoro svolto da o, in subordine, dalla data di deposito della presente Controparte_2 domanda;
di disporre, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che Pt_1
pagina 2 di 4 non svolga attività lavorativa, che il ricorrente non sia più tenuto a corrispondere Controparte_2 alla ex moglie l'assegno di mantenimento spettante per il suddetto figlio, ormai maggiorenne, ma possa corrisponderlo direttamente a . Con conferma di tutte le altre disposizioni Controparte_2 stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria, ha avanzato le proprie istanze. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 17/4/2025 si è costituita Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha
[...] domandato, ove ritenuto, di disporre che l'assegno di mantenimento mensile per Controparte_2
pari ad €. 294,25 venga versato dal sig. direttamente al figlio mediante trattenuta
[...] Pt_1 diretta dallo stipendio percepito dal ricorrente presso MO SA di BI (Svizzera), oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, ha insistito nel compensare eventuali importi dovuti in restituzione dalla sig.ra con le somme dovute dal sig. a titolo di Parte_2 Pt_1 rivalutazione monetaria non corrisposta. In via riconvenzionale, ha domandato, in parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese n. 326/19 del 3/5/19, di disporre, a carico del Sig.
un assegno di mantenimento in favore di per il figlio Parte_1 Parte_2 nella misura mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile, ovvero nella diversa Persona_1 misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, ha chiesto di ordinare a ovvero a MO SA di BI (Svizzera), l'esibizione ex art. 210 Parte_1 della dichiarazione dei redditi e del certificato di salario svizzero degli ultimi tre anni inerenti al ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20/05/2025 all'esito della quale hanno chiesto concedersi un rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia. In vista dell'udienza del 4/11/2025, le parti hanno depositato foglio di precisazione delle conclusioni congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo. Comparse le parti avanti al giudice il giorno dell'udienza fissata, hanno confermato le conclusioni rassegnate dai procuratori. Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, è stato previsto un accordo per consentire al figlio , da poco inserito Controparte_2 nel mondo del lavoro, di fruire ancora di un sostegno economico fino a quando verrà stabilizzato e diverrà economicamente indipendente.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dispone la modifica del punto 9) delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 326/2019 pubblicata il 3/05/2019 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.230/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANNO ALESSANDRA MARIA e Avv. ALBERTO TASSONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIVA SIMONE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Le parti sigg.ri e danno atto di avere raggiunto un Parte_1 Parte_2 accordo e pertanto anche a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 326/19 pubblicata in data 3/5/19 emessa dal Tribunale Civile di Varese ad esito del procedimento recante RGN 2840/2018, dichiarano di voler definire la presente vertenza alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) A titolo di contributo al mantenimento mensile per il padre Controparte_1 Parte_1 versa a la somma mensile di € 250,00 mediante trattenuta diretta, come Parte_2 attualmente, dallo stipendio percepito da MO SA di BI (Svizzera), con versamento diretto in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e ciò per un ulteriore anno e quindi fino al 31/12/2026. Da tale data cesserà automaticamente l'obbligo di versamento.
2) A titolo di contributo al mantenimento mensile per il padre Persona_1 Parte_1 versa a la somma mensile di € 250,00 fino al 31/12/2025 e, a decorrere dal Parte_2 giorno 1/1/26, la somma rivalutata di € 300,00, mediante trattenuta diretta, come attualmente, dallo stipendio percepito da MO SA di BI (Svizzera), con versamento in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente (prima rivalutazione 1/1/2027) secondo gli indici ISTAT al costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie. si impegna Parte_1
a comunicare tale variazione al MO SA.
3) dichiara di rimettere come in effetti rimette la querela sporta nei confronti di Parte_1
e comunque ad ogni pretesa in merito, in relazione ai fatti asseritamente
Parte_2 commessi in Viggiù il 19/8/2024 in forza di cui è stato emesso decreto penale di condanna n. 229/25 – 805/25 RG GIP a carico di per il reato di cui all'art. 388 c. 2 c.p.
Parte_2 già oggetto di opposizione con richiesta di giudizio immediato da parte di .
Parte_2 si impegna entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente e quindi entro Parte_1 il giorno 1/12/25 ad effettuare la dichiarazione formale avanti la Competente Autorità Giudiziaria e comunque a quanto necessario, anche eventualmente nell'ambito del giudizio penale, alla pronuncia di estinzione del reato e/o non doversi procedere per intervenuta rimessione della querela. accetta sin d'ora la remissione impegnandosi a comparire avanti la
Parte_2
Competente Autorità Giudiziaria per l'accettazione.
4) Spese di lite compensate. A tal fine sottoscrivono la presente per la rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 L.F.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica parziale delle condizioni Parte_2 della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 326/2019 pubblicata in data 03/05/2019 limitatamente alle disposizioni circa l'assegno di mantenimento in favore di
[...]
; in particolare, il ricorrente ha dato atto che il figlio , ormai Controparte_2 Controparte_2 maggiorenne, ad oggi svolge attività lavorativa con la qualifica di magazziniere presso un'azienda del territorio e pertanto ha chiesto disporsi la revoca del versamento mensile a favore della ex moglie per il mantenimento dei due figli della somma di € 500,00 mensili o, in via subordinata, la riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico nella minor somma di € 250,00 in favore del solo figlio ha domandato altresì di condannare la signora Persona_2 Parte_2 alla restituzione, in suo favore, dei ratei mensili di mantenimento riscossi dalla medesima
[...] per il figlio , maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo mese Controparte_2 di lavoro svolto da o, in subordine, dalla data di deposito della presente Controparte_2 domanda;
di disporre, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che Pt_1
pagina 2 di 4 non svolga attività lavorativa, che il ricorrente non sia più tenuto a corrispondere Controparte_2 alla ex moglie l'assegno di mantenimento spettante per il suddetto figlio, ormai maggiorenne, ma possa corrisponderlo direttamente a . Con conferma di tutte le altre disposizioni Controparte_2 stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria, ha avanzato le proprie istanze. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 17/4/2025 si è costituita Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha
[...] domandato, ove ritenuto, di disporre che l'assegno di mantenimento mensile per Controparte_2
pari ad €. 294,25 venga versato dal sig. direttamente al figlio mediante trattenuta
[...] Pt_1 diretta dallo stipendio percepito dal ricorrente presso MO SA di BI (Svizzera), oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, ha insistito nel compensare eventuali importi dovuti in restituzione dalla sig.ra con le somme dovute dal sig. a titolo di Parte_2 Pt_1 rivalutazione monetaria non corrisposta. In via riconvenzionale, ha domandato, in parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese n. 326/19 del 3/5/19, di disporre, a carico del Sig.
un assegno di mantenimento in favore di per il figlio Parte_1 Parte_2 nella misura mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile, ovvero nella diversa Persona_1 misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, ha chiesto di ordinare a ovvero a MO SA di BI (Svizzera), l'esibizione ex art. 210 Parte_1 della dichiarazione dei redditi e del certificato di salario svizzero degli ultimi tre anni inerenti al ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20/05/2025 all'esito della quale hanno chiesto concedersi un rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia. In vista dell'udienza del 4/11/2025, le parti hanno depositato foglio di precisazione delle conclusioni congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo. Comparse le parti avanti al giudice il giorno dell'udienza fissata, hanno confermato le conclusioni rassegnate dai procuratori. Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, è stato previsto un accordo per consentire al figlio , da poco inserito Controparte_2 nel mondo del lavoro, di fruire ancora di un sostegno economico fino a quando verrà stabilizzato e diverrà economicamente indipendente.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dispone la modifica del punto 9) delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 326/2019 pubblicata il 3/05/2019 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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