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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4873/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - . 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50850 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Favara, Ricorrente_1 impugna parzialmente la sentenza n. 338/2024 emessa dalla CGT di primo grado di Agrigento in data
29.01.2024 e depositata il 21.02. 2024.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 50850, avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2015 per complessivi €. 741,00, eccependo: 1)la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
2)l'infondatezza della pretesa tributaria. Sul punto, precisava che la pretesa era relativa ad immobili già di proprietà della madre deceduta, Nominativo_1, costituenti un'unica unità abitativa, con pertinenza, ubicati in Aragona (già territorio di Favara), nel quartiere denominato “Quattro
Strade”, in prossimità della stazione Luogo, in catasto al Particella
Deduceva, poi, che l'imposta era stata indebitamente calcolata senza considerare l'esenzione, prevista dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge 214/2011),per le abitazioni principali e pertinenze.
Si costituiva il Comune di Favara sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso e condannavano il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.190,00, osservando, in sintesi, che: - l'avviso di accertamento era stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza;
-l'immobile risultava ubicato all'interno di un'area che era stata, per diversi anni, oggetto di “contesa” tra il comune di Favara ed il comune di Aragona. Tale diatriba veniva superata quando i suddetti comuni, unitamente al comune di Agrigento, davano corso alla proceduta per modificare i confini territoriali ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R.
30/2000 e con la successiva emanazione della legge regionale 14 dicembre 2019 n. 25 con la quale si dava luogo alla “Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara”. Per effetto di tale legge veniva attuato il “passaggio al comune di Aragona dell'intero centro abitato “Quattro Strade” del
Comune di Favara, in prossimità della stazione ferroviaria di Caldare;
-l'assunto di avere diritto all'esenzione prevista per la prima abitazione non poteva essere condiviso non essendo stato dimostrato che l'immobile in contestazione costituisse per la de cuius l'abitazione principale e che ivi avesse la propria residenza anagrafica.
Con l'atto di appello Ricorrente_1 chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado, deducendo che per svariati anni (sino al 2011) il comune di Favara aveva riconosciuto alla di lui madre l'esenzione prevista per l'abitazione principale, salvo poi, a far tempo dal 2012, ritenere dette agevolazioni non più applicabili sul presupposto che “l'immobile oggetto di accertamento ricade nel comune di Favara (Indirizzo_1) e la residenza anagrafica del contribuente è nel Comune di Aragona”.
Resiste il Comune di Favara, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Nel criticare la sentenza impugnata, Ricorrente_1, non riproponendo l'eccezione di prescrizione del credito, sostiene che il Comune ha emesso l'avviso di accertamento senza considerare l'esenzione prevista per le abitazioni principali e pertinenze. Occorre premettere che il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito -con modificazioni- nella legge n. 214 del
2011, con cui è stata istituita l'IMU, ha presentato dei profili di novità rispetto alla normativa riguardante l'ICI.
In particolare il comma 2 dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, a proposito della definizione di abitazione principale, stabilisce che per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
In sostanza ai fini IMU viene stabilito l'esonero per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a patto che l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sia destinato dal possessore e dal suo nucleo familiare a dimora abituale e vi abbiano posto la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta che Nominativo_1 era proprietaria di tre immobili, identificato al catasto al fg. 2 p.lla 692 sub.
2-3 e 5, ricadenti, fino al 31.12.2019, nel territorio del
Comune di Favara, ma, nell'anno 2015, era residente nel Comune di Aragona;
sicché non aveva diritto all'esenzione per cui si controverte.
In conclusione deve essere rigettato l'appello del contribuente.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Favara, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
PI IN ZA Lo NT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4873/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - . 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50850 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Favara, Ricorrente_1 impugna parzialmente la sentenza n. 338/2024 emessa dalla CGT di primo grado di Agrigento in data
29.01.2024 e depositata il 21.02. 2024.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 50850, avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2015 per complessivi €. 741,00, eccependo: 1)la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
2)l'infondatezza della pretesa tributaria. Sul punto, precisava che la pretesa era relativa ad immobili già di proprietà della madre deceduta, Nominativo_1, costituenti un'unica unità abitativa, con pertinenza, ubicati in Aragona (già territorio di Favara), nel quartiere denominato “Quattro
Strade”, in prossimità della stazione Luogo, in catasto al Particella
Deduceva, poi, che l'imposta era stata indebitamente calcolata senza considerare l'esenzione, prevista dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge 214/2011),per le abitazioni principali e pertinenze.
Si costituiva il Comune di Favara sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso e condannavano il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.190,00, osservando, in sintesi, che: - l'avviso di accertamento era stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza;
-l'immobile risultava ubicato all'interno di un'area che era stata, per diversi anni, oggetto di “contesa” tra il comune di Favara ed il comune di Aragona. Tale diatriba veniva superata quando i suddetti comuni, unitamente al comune di Agrigento, davano corso alla proceduta per modificare i confini territoriali ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R.
30/2000 e con la successiva emanazione della legge regionale 14 dicembre 2019 n. 25 con la quale si dava luogo alla “Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara”. Per effetto di tale legge veniva attuato il “passaggio al comune di Aragona dell'intero centro abitato “Quattro Strade” del
Comune di Favara, in prossimità della stazione ferroviaria di Caldare;
-l'assunto di avere diritto all'esenzione prevista per la prima abitazione non poteva essere condiviso non essendo stato dimostrato che l'immobile in contestazione costituisse per la de cuius l'abitazione principale e che ivi avesse la propria residenza anagrafica.
Con l'atto di appello Ricorrente_1 chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado, deducendo che per svariati anni (sino al 2011) il comune di Favara aveva riconosciuto alla di lui madre l'esenzione prevista per l'abitazione principale, salvo poi, a far tempo dal 2012, ritenere dette agevolazioni non più applicabili sul presupposto che “l'immobile oggetto di accertamento ricade nel comune di Favara (Indirizzo_1) e la residenza anagrafica del contribuente è nel Comune di Aragona”.
Resiste il Comune di Favara, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Nel criticare la sentenza impugnata, Ricorrente_1, non riproponendo l'eccezione di prescrizione del credito, sostiene che il Comune ha emesso l'avviso di accertamento senza considerare l'esenzione prevista per le abitazioni principali e pertinenze. Occorre premettere che il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito -con modificazioni- nella legge n. 214 del
2011, con cui è stata istituita l'IMU, ha presentato dei profili di novità rispetto alla normativa riguardante l'ICI.
In particolare il comma 2 dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, a proposito della definizione di abitazione principale, stabilisce che per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
In sostanza ai fini IMU viene stabilito l'esonero per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a patto che l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sia destinato dal possessore e dal suo nucleo familiare a dimora abituale e vi abbiano posto la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta che Nominativo_1 era proprietaria di tre immobili, identificato al catasto al fg. 2 p.lla 692 sub.
2-3 e 5, ricadenti, fino al 31.12.2019, nel territorio del
Comune di Favara, ma, nell'anno 2015, era residente nel Comune di Aragona;
sicché non aveva diritto all'esenzione per cui si controverte.
In conclusione deve essere rigettato l'appello del contribuente.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Favara, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
PI IN ZA Lo NT