TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1047/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CORBO GIANCARLO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. - RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio civile il 25/02/2017, scegliendo Parte_1 CP_1 il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza di questo Tribunale del 29.2.24 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
2. Con ricorso depositato il 3.2.25, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
Non sono state depositate le ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
La ricorrente è quindi comparsa in data 16.9.25 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione non ha potuto essere esperito stante l'assenza del resistente. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Borgosatollo (BS) il 25/02/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgosatollo al numero 2, parte I dell'anno 2017.
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.2.25, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa e indirettamente dalla contumacia del resistente. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio a Borgosatollo-BS il 25.2.17 (atto trascritto nel Comune di Borgosatollo al numero 2, parte I, anno 2017);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 2 di 2