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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 04.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6143/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.to presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore , rappresentato e Email_1 difeso dall'Avv. Francesco Golinelli, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione ed espressamente valida anche per il secondo grado di giudizio.
- APPELLANTE -
CONTRO
codice fiscale e partita IVA n. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, (codice fiscale - p. IVA CP_2 P.IVA_2
, in persona del Procuratore Dott.ssa , elett.te dom.ta P.IVA_3 Controparte_3 in Roma, Via F.B. Rastrelli n. 93, presso lo studio dell'Avv. Monica Alessandra Tonetti che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7458/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7458/2023 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 19767/2018, con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento - in solido con l'altro fideiussore- della somma complessiva di € 590.224,47, oltre interessi e spese, così statuendo:
“il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
28/11/2019 da avverso la già quale Parte_1 CP_2 CP_4 mandataria della , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19767/2018, N.R.G. 56489/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 12/9/2018 e le domande riconvenzionali proposte da avverso la , quale mandataria della s.r.l. Parte_1 CP_2 [...]
; Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.”
Con quattro motivi di appello e contestuale istanza di sospensione della immediata esecutività della sentenza impugnata, contesta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la piena validità degli estratti conto posti a fondamento della pretesa creditoria, con conseguente impossibilità della loro contestazione ad opera del fideiussore volta a dimostrare la mancata prova ed inesattezza del credito, nonché laddove non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto della pag. 2/11 banca nei confronti del garante, la liberazione del fideiussore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina Antitrust.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, premessi gli accertamenti, le declaratorie e le pronunce di rito, con le formule ritenute più opportune ed idonee, in riforma della sentenza di primo grado impugnata col presente atto d'appello:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 7458/2023, emanata dal
Giudice Dr. Tommaso Martucci in data 11.05.2023 e pubblicata in pari data nel contesto del procedimento di primo grado n. 77813/2019 R.G., mai notificata, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante stante l'intervenuta prescrizione del diritto della banca e/o per liberazione del fideiussore e/o per nullità delle fideiussioni fondanti l'asserito diritto azionato dalla banca verso l'odierno appellante, quale fideiussore della debitrice principale oggi fallita;
Controparte_5
- in via subordinata, accertata e dichiarata la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o ingiusta e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado che ha portato il
Giudice di prime cure, nonché accertata e dichiarata la carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine all'iter logico che ha portato il
Giudice del Tribunale di Roma, a non prendere in considerazione le prove e le istanze istruttorie fornite dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, si opus previa rimessione in istruttoria della causa al fine di esperire la CTU richiesta nel primo grado di giudizio, e ciò anche qualora fosse ritenuto utile al fine dell'accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, riformare tale sentenza accertando e dichiarando sussistente un pag. 3/11 danno subito dalla debitrice principale nella misura di almeno € 40.738,02 e compensare detto importo con quanto dovesse risultare a credito della banca;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al Decr. Min. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo che verrà effettivamente riconosciuto in favore dell'appellante, oltre ad accessori di legge ed anticipazioni.”
Si è costituita e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2 la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via cautelare, respingere la domanda avversaria di sospensione della sentenza appellata per carenza di gravi motivi;
2) rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza n. 7458/2023 proposto dal sig. in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto nonché Parte_1 carente di prova e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza pubblicata il
11.5.2023 dal Tribunale Civile di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 77813/2019;
3) con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”
All'udienza a trattazione scritta del 11.06.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 17.06.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 11.06.2025, la causa è stata differita all'udienza del 04.11.2025 per legittimo impedimento del Consigliere relatore.
Con successivo decreto pubblicato il 01.10.2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 04.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
pag. 4/11 Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del credito complessivo di € 590.224,47, quale saldo debitore del conto corrente n. 30076823 acceso dalla presso la CP_6
UniCredit S.p.A., con annessi affidamenti, cui è succeduta la per Controparte_1 effetto del contratto di cessione di crediti di cui è stata data pubblicità mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, rapporto garantito con tre fideiussioni omnibus sottoscritte dal Pt_1
in solido con altro garante estraneo al presente giudizio.
[...]
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto validi e pienamente sufficienti a fondare il credito ingiunto gli estratti conto inviati dalla banca al debitore, in quanto quest'ultimo non li avrebbe impugnati nel termine di cui all'art. 1832 c.c., con conseguente impossibilità per il fideiussore di muovere contestazioni inerenti al quantum dedotto in giudizio.
In tema di conto corrente bancario, quanto alla tacita approvazione delle risultanze del conto per come attestate dagli estratti periodicamente inviati dalle banche, la giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
Dunque, posto che l'approvazione tacita degli estratti conto non preclude a priori l'esame dei rapporti obbligatori da cui derivano le poste annotate, nel caso di specie l'odierno appellante non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante in qualità di pag. 5/11 opponente in primo grado, a fronte della completezza della documentazione contrattuale e contabile depositata dalla banca in sede monitoria e di primo grado, e più nello specifico: contratto di conto corrente n. 30076823, stipulato il 22/1/2007 tra la e la CP_6
cui è succeduta l'odierna appellata;
apertura di credito in Controparte_7 data 19-20/4/2007 per complessivi € 300.000,00; apertura di credito in data 9/7/2007 per complessivi € 80.000,00; apertura di credito in data 10/9/2007 per complessivi €
100.000,00; apertura di credito in data 10/9/2007 per complessivi € 200.000,00; fideiussione prestata in data 10/9/2007 da e a garanzia CP_8 Persona_1 delle obbligazioni presenti e future della e la CP_6 Controparte_7
fino alla concorrenza di € 1.092.000,00; fideiussione prestata in data 9/7/2007 fino
[...] alla concorrenza di € 494.000,00; fideiussione prestata in data 2/2/2007 fino alla concorrenza di € 390.000,00; piano di rientro sottoscritto dalla e dai garanti CP_6
e con cui questi ultimi hanno riconosciuto di essere CP_8 Persona_1 debitori della dell'importo di € 456.933,64 quale saldo Controparte_9 debitore al 10/11/2008 del conto corrente n. 30076823, oltre che della somma di €
36.146,70 per rate insolute del mutuo chirografario n. 4048356.
Né tantomeno appare sufficiente a scalfire la solidità dell'impianto probatorio prodotto dalla banca l'allegazione di una perizia econometrica di parte, in considerazione della genericità e della astrattezza delle censure mosse in punto di anatocismo piuttosto che di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rispetto alla quale l'art. 7, n. 2 delle condizioni generali del contratto di conto corrente oggetto di causa prevede proprio la capitalizzazione trimestrale paritaria degli interessi creditori e debitori, nel rispetto della delibera del CICR del 9/2/2000.
Inoltre, data la genericità delle eccezioni sollevate, la richiesta istruttoria di una CTU tecnico-contabile non appare a giudizio di Questa Corte giustificata, in quanto non si palesa necessaria a sciogliere specifici punti di argomentazione.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui non ha rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto della banca nei confronti del garante.
pag. 6/11 Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'eccezione di prescrizione decennale del conto corrente non può essere accolta in quanto, come noto, la stessa può variare a seconda della natura delle rimesse ripristinatorie piuttosto che solutorie.
Ebbene, nel caso di specie la prescrizione non può dirsi maturata alla data di estinzione del rapporto, mancando l'adempimento dell'onere probatorio gravante in capo all'odierno appellante in relazione alle eventuali rimesse solutorie.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Invero, la liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c. si verifica allorquando “il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul tema, cui Questo Collegio ritiene di aderire, “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 23422 del 17/11/2016).
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il fideiussore che ha invocato la propria liberazione non ha adempiuto al relativo onere probatorio, in quanto si è limitato ad affermare genericamente che la banca, continuando a concedere credito al correntista, ha contribuito ad incrementarne il peggioramento delle condizioni economiche, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
A fortiori, si ricordi come lo stesso fideiussore si è espressamente impegnato a tenersi al corrente dell'andamento delle condizioni patrimoniali del debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti contrattuali con la banca, come si evince dal testo delle fideiussioni prestate
(cfr. art. 4 fideiussioni del 9/7/2007 e del 10/9/2007 e art. 5 fideiussione del 2/2/2007).
pag. 7/11 Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato, e conseguentemente dichiarato, la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina Antitrust.
ha sottoscritto le tre fideiussioni omnibus azionate in sede monitoria Parte_1 dalla e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rispettivamente in data 02/02/2007, 9/7/2007 e 10/07/2007, vale a dire a distanza di due anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni sottoscritte dall'opponente nel
2007, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'odierno appellante era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
Diversamente, l'odierno appellante non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che gli schemi contrattuali delle fideiussioni sottoposte all'attenzione del giudice sottoscritte nel 2007 risultino speculari rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
pag. 8/11 In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per i contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_1 nel 2007, e dunque successivi di due anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la allora ancora nell'anno 2007, Controparte_7
l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all' in detto periodo (anno 2007), utilizzavano Pt_2 uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non pag. 9/11 vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore.
Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante tre fideiussioni rilasciate nel 2007,
l'odierno appellante non ha in alcun modo provato né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, correttamente il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da a garanzia delle obbligazioni della Parte_1
CP_6
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di appello in esame poiché difetta la prova che detto schema sia frutto di un'intesa volta a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 10/11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 7458/2023 del Tribunale di Roma, Parte_1
CP_1
contro
E PER QUALE MANDATARIA, Controparte_1 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: CP_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 26.155,00 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 04.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6143/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.to presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore , rappresentato e Email_1 difeso dall'Avv. Francesco Golinelli, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione ed espressamente valida anche per il secondo grado di giudizio.
- APPELLANTE -
CONTRO
codice fiscale e partita IVA n. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, (codice fiscale - p. IVA CP_2 P.IVA_2
, in persona del Procuratore Dott.ssa , elett.te dom.ta P.IVA_3 Controparte_3 in Roma, Via F.B. Rastrelli n. 93, presso lo studio dell'Avv. Monica Alessandra Tonetti che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7458/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7458/2023 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 19767/2018, con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento - in solido con l'altro fideiussore- della somma complessiva di € 590.224,47, oltre interessi e spese, così statuendo:
“il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
28/11/2019 da avverso la già quale Parte_1 CP_2 CP_4 mandataria della , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19767/2018, N.R.G. 56489/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 12/9/2018 e le domande riconvenzionali proposte da avverso la , quale mandataria della s.r.l. Parte_1 CP_2 [...]
; Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.”
Con quattro motivi di appello e contestuale istanza di sospensione della immediata esecutività della sentenza impugnata, contesta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la piena validità degli estratti conto posti a fondamento della pretesa creditoria, con conseguente impossibilità della loro contestazione ad opera del fideiussore volta a dimostrare la mancata prova ed inesattezza del credito, nonché laddove non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto della pag. 2/11 banca nei confronti del garante, la liberazione del fideiussore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina Antitrust.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, premessi gli accertamenti, le declaratorie e le pronunce di rito, con le formule ritenute più opportune ed idonee, in riforma della sentenza di primo grado impugnata col presente atto d'appello:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 7458/2023, emanata dal
Giudice Dr. Tommaso Martucci in data 11.05.2023 e pubblicata in pari data nel contesto del procedimento di primo grado n. 77813/2019 R.G., mai notificata, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante stante l'intervenuta prescrizione del diritto della banca e/o per liberazione del fideiussore e/o per nullità delle fideiussioni fondanti l'asserito diritto azionato dalla banca verso l'odierno appellante, quale fideiussore della debitrice principale oggi fallita;
Controparte_5
- in via subordinata, accertata e dichiarata la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o ingiusta e/o illogica motivazione della sentenza di primo grado che ha portato il
Giudice di prime cure, nonché accertata e dichiarata la carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine all'iter logico che ha portato il
Giudice del Tribunale di Roma, a non prendere in considerazione le prove e le istanze istruttorie fornite dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, si opus previa rimessione in istruttoria della causa al fine di esperire la CTU richiesta nel primo grado di giudizio, e ciò anche qualora fosse ritenuto utile al fine dell'accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, riformare tale sentenza accertando e dichiarando sussistente un pag. 3/11 danno subito dalla debitrice principale nella misura di almeno € 40.738,02 e compensare detto importo con quanto dovesse risultare a credito della banca;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al Decr. Min. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo che verrà effettivamente riconosciuto in favore dell'appellante, oltre ad accessori di legge ed anticipazioni.”
Si è costituita e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2 la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via cautelare, respingere la domanda avversaria di sospensione della sentenza appellata per carenza di gravi motivi;
2) rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza n. 7458/2023 proposto dal sig. in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto nonché Parte_1 carente di prova e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza pubblicata il
11.5.2023 dal Tribunale Civile di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 77813/2019;
3) con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”
All'udienza a trattazione scritta del 11.06.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 17.06.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 11.06.2025, la causa è stata differita all'udienza del 04.11.2025 per legittimo impedimento del Consigliere relatore.
Con successivo decreto pubblicato il 01.10.2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 04.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
pag. 4/11 Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del credito complessivo di € 590.224,47, quale saldo debitore del conto corrente n. 30076823 acceso dalla presso la CP_6
UniCredit S.p.A., con annessi affidamenti, cui è succeduta la per Controparte_1 effetto del contratto di cessione di crediti di cui è stata data pubblicità mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, rapporto garantito con tre fideiussioni omnibus sottoscritte dal Pt_1
in solido con altro garante estraneo al presente giudizio.
[...]
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto validi e pienamente sufficienti a fondare il credito ingiunto gli estratti conto inviati dalla banca al debitore, in quanto quest'ultimo non li avrebbe impugnati nel termine di cui all'art. 1832 c.c., con conseguente impossibilità per il fideiussore di muovere contestazioni inerenti al quantum dedotto in giudizio.
In tema di conto corrente bancario, quanto alla tacita approvazione delle risultanze del conto per come attestate dagli estratti periodicamente inviati dalle banche, la giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
Dunque, posto che l'approvazione tacita degli estratti conto non preclude a priori l'esame dei rapporti obbligatori da cui derivano le poste annotate, nel caso di specie l'odierno appellante non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante in qualità di pag. 5/11 opponente in primo grado, a fronte della completezza della documentazione contrattuale e contabile depositata dalla banca in sede monitoria e di primo grado, e più nello specifico: contratto di conto corrente n. 30076823, stipulato il 22/1/2007 tra la e la CP_6
cui è succeduta l'odierna appellata;
apertura di credito in Controparte_7 data 19-20/4/2007 per complessivi € 300.000,00; apertura di credito in data 9/7/2007 per complessivi € 80.000,00; apertura di credito in data 10/9/2007 per complessivi €
100.000,00; apertura di credito in data 10/9/2007 per complessivi € 200.000,00; fideiussione prestata in data 10/9/2007 da e a garanzia CP_8 Persona_1 delle obbligazioni presenti e future della e la CP_6 Controparte_7
fino alla concorrenza di € 1.092.000,00; fideiussione prestata in data 9/7/2007 fino
[...] alla concorrenza di € 494.000,00; fideiussione prestata in data 2/2/2007 fino alla concorrenza di € 390.000,00; piano di rientro sottoscritto dalla e dai garanti CP_6
e con cui questi ultimi hanno riconosciuto di essere CP_8 Persona_1 debitori della dell'importo di € 456.933,64 quale saldo Controparte_9 debitore al 10/11/2008 del conto corrente n. 30076823, oltre che della somma di €
36.146,70 per rate insolute del mutuo chirografario n. 4048356.
Né tantomeno appare sufficiente a scalfire la solidità dell'impianto probatorio prodotto dalla banca l'allegazione di una perizia econometrica di parte, in considerazione della genericità e della astrattezza delle censure mosse in punto di anatocismo piuttosto che di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rispetto alla quale l'art. 7, n. 2 delle condizioni generali del contratto di conto corrente oggetto di causa prevede proprio la capitalizzazione trimestrale paritaria degli interessi creditori e debitori, nel rispetto della delibera del CICR del 9/2/2000.
Inoltre, data la genericità delle eccezioni sollevate, la richiesta istruttoria di una CTU tecnico-contabile non appare a giudizio di Questa Corte giustificata, in quanto non si palesa necessaria a sciogliere specifici punti di argomentazione.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui non ha rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto della banca nei confronti del garante.
pag. 6/11 Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'eccezione di prescrizione decennale del conto corrente non può essere accolta in quanto, come noto, la stessa può variare a seconda della natura delle rimesse ripristinatorie piuttosto che solutorie.
Ebbene, nel caso di specie la prescrizione non può dirsi maturata alla data di estinzione del rapporto, mancando l'adempimento dell'onere probatorio gravante in capo all'odierno appellante in relazione alle eventuali rimesse solutorie.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Invero, la liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c. si verifica allorquando “il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul tema, cui Questo Collegio ritiene di aderire, “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 23422 del 17/11/2016).
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il fideiussore che ha invocato la propria liberazione non ha adempiuto al relativo onere probatorio, in quanto si è limitato ad affermare genericamente che la banca, continuando a concedere credito al correntista, ha contribuito ad incrementarne il peggioramento delle condizioni economiche, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
A fortiori, si ricordi come lo stesso fideiussore si è espressamente impegnato a tenersi al corrente dell'andamento delle condizioni patrimoniali del debitore e dello svolgimento dei suoi rapporti contrattuali con la banca, come si evince dal testo delle fideiussioni prestate
(cfr. art. 4 fideiussioni del 9/7/2007 e del 10/9/2007 e art. 5 fideiussione del 2/2/2007).
pag. 7/11 Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato, e conseguentemente dichiarato, la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina Antitrust.
ha sottoscritto le tre fideiussioni omnibus azionate in sede monitoria Parte_1 dalla e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rispettivamente in data 02/02/2007, 9/7/2007 e 10/07/2007, vale a dire a distanza di due anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni sottoscritte dall'opponente nel
2007, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'odierno appellante era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
Diversamente, l'odierno appellante non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che gli schemi contrattuali delle fideiussioni sottoposte all'attenzione del giudice sottoscritte nel 2007 risultino speculari rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
pag. 8/11 In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per i contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_1 nel 2007, e dunque successivi di due anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la allora ancora nell'anno 2007, Controparte_7
l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all' in detto periodo (anno 2007), utilizzavano Pt_2 uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non pag. 9/11 vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore.
Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante tre fideiussioni rilasciate nel 2007,
l'odierno appellante non ha in alcun modo provato né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, correttamente il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da a garanzia delle obbligazioni della Parte_1
CP_6
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di appello in esame poiché difetta la prova che detto schema sia frutto di un'intesa volta a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 10/11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 7458/2023 del Tribunale di Roma, Parte_1
CP_1
contro
E PER QUALE MANDATARIA, Controparte_1 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: CP_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 26.155,00 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11