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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19845/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc -nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa del 15.04.2021- la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 19845/2021 R.G. il 29.04.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 23.04.2021, promossa da:
, società di diritto Controparte_1 cinese con sede in 2301, Int'L Trade Centre, Liming Road (tax payer's CP_1 registration number: , in persona del legale rappresentante pro PartitaIVA_1 tempore , di seguito, per brevità: “ , Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano MARCHE e Marco CAPELLO del foro di Torino e con gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente 19, presso e nello studio dei predetti Difensori, nonché all'indirizzo digitale di PEC degli stessi avvocati: e Email_1
giusta procura speciale ed elezione di Email_2 domicilio allegata all'atto di citazione;
-TR-
contro
: C.F. e P.I.: , con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_2 via Venezia Giulia 5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, di seguito, per brevità: “ELIOR”, CP_3 rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio BERNARDI del foro di Milano Lorenzo MUZII del foro di Torino, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Vittor Pisani 20, presso e nello studio dei predetti, nonché all'indirizzo digitale PEC dei medesimi avvocati: e Email_3
giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_4 domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- pagina 1 di 13 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 24.02.2025.
* * * OGGETTO: compravendita internazionale di cose mobili – pagamento del saldo del prezzo e risarcimento del danno per non conformità della cosa venduta.
* * * CONCLUSIONI per parte TR:
“NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di con Controparte_2 riferimento al saldo del prezzo dei prodotti acquistati, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_2 della dell'importo di $ 100.000,00 Controparte_1
(corrispondenti, al tasso di cambio vigente alla data di redazione dell'atto di citazione, ad € 83.827,92, ed alla data di redazione delle presenti note scritte, ad € 92.264,97), o di altra somma maggiore o minore accertata dal Tribunale, anche in via equitativa ed eventualmente modificando il criterio di calcolo del cambio valuta, oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo.
- Accertare la tardività e/o l'indeterminatezza della domanda riconvenzionale formulata da nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. Controparte_2
1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità e/o la nullità.
- In ogni caso, respingere tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate da Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA I. Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova -eventualmente epurati da espressioni valutative, generiche e/o negative- da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”, con il teste sotto indicato: 1) Nel mese di marzo 2020 la tramite l'intermediario Controparte_2 italiano Sig. si metteva in contatto con la per concordare Parte_2 CP_1
l'acquisto di n.
2.000.000 di mascherine protettive (DPI). 2) Successivamente alla formulazione dell'offerta da parte della la CP_1 [...]
-in accordo con la decideva di ridurre l'ordine a n. Controparte_2 CP_1
1.000.000 di mascherine protettive (DPI), nonché di occuparsi direttamente -con accollo del relativo costo- delle operazioni di trasporto. 3) Con e-mail del 18/04/2020 -di cui al doc. ns. 1, che si rammostra al teste-, la
[...] ordinava da n.
1.000.000 di dispositivi di protezione Controparte_2 CP_1 individuale (“disposable face mask”), appartenenti alla categoria FFP1, al prezzo di $ 0,29 ciascuno, oltre a $ 0,12 ciascuno per spese di trasporto, per un totale di $ 0,41 per ciascun pezzo. 4) Già prima della formulazione dell'ordine, la inviava alla CP_1 CP le certificazioni di produzione dei dispositivi, necessarie per Controparte_2
l'esportazione in Italia, nonché quella del produttore, come da docc. ns. 3, 4 e 5 che si rammostrano al teste.
pagina 2 di 13 5) I dispositivi di protezione individuale acquistati dalla Controparte_2 venivano spediti all'acquirente in data 30/04/2020 e pervenivano all'Aeroporto di Milano Malpensa in data 02/05/2020, come da docc. ns. 6 e 9 che si rammostrano al teste.
6) Al momento dello sdoganamento, le parti ( ed CP_1 Controparte_2 sottoscrivevano congiuntamente la dichiarazione di esportazione/importazione, come da doc. ns. 7 che si rammostra al teste.
7) La effettuava il pagamento degli acconti dovuti, ma CP Controparte_2 ometteva di effettuare il saldo del prezzo sulla fattura n. SJ0200422, nella misura pari a $ 100.000,00. Si indica a teste: , residente in [...] Parte_2
II. Ammettersi, qualora ritenuta necessaria, CTU finalizzata ad accertare e quantificare quanto segue:
- le mascherine ordinate ed acquistate da erano di tipologia “disposable face CP mask”, di categoria FFP1;
- i costi e le pratiche burocratiche di sdoganamento dei prodotti acquistati da acquirente italiano da produttore cinese sono a carico dell'acquirente italiano stesso, anche in forza delle Regole Incoterms 2020 -estraibili dalla pagina web ICC Italia- Camera di Commercio Internazionale.
- il cambio di valuta in Euro del prezzo di $ 100.000,00, a saldo ancora dovuto da a CP
CP_1
III. Si chiede il rigetto dei capitoli di prova formulati da in quanto inammissibili CP per le seguenti ragioni:
- capo 1: inammissibile in quanto generico, valutativo e, in ogni caso, da provarsi documentalmente;
- capo 2: inammissibile in quanto valutativo;
- capo 3: inammissibile in quanto generico e valutativo. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si insta per l'ammissione della prova in materia contraria. IN OGNI CASO: con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario.”
* * * CONCLUSIONI per parte Convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre: In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda e/o eccezione ex adverso proposta, anche in via riconvenzionale, avverso in quanto inammissibile Controparte_2
e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inesatto adempimento di
[...]
con riferimento ai propri obblighi di fornitura, per i fatti e Controparte_1 motivi tutti esposti nel presente giudizio,
- dichiarare che è creditrice, nei confronti di Controparte_2 [...]
dell'importo di € 89.781,80 (IVA inclusa), oltre Controparte_1
pagina 3 di 13 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, o alla misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa, anche in via equitativa e, per l'effetto,
- condannare al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di € 89.781,80 (IVA inclusa), oltre Controparte_2 interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza al soddisfo, o alla misura maggiore
o minore che emergerà in corso di causa, anche in via equitativa”.
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
-con atto di citazione notificato il 15.04.2021- ha chiesto la condanna della CP_1
Convenuta a pagare $ 100.000,00 a titolo di saldo del prezzo per vendita di un milione di mascherine, o la maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, deducendo, in sintesi, in fatto:
- l'TR svolge attività di esportazione di prodotti fabbricati in Asia;
- a marzo 2020 la Convenuta, tramite l'intermediario , ha Parte_2 contattato per acquistare un milione di mascherine protettive (anche “DPI”); CP_1
- con messaggio di posta elettronica del 18.04.2020, ha ordinato un milione CP di disposable face mask (del tipo FP1) al prezzo di $ 0,29/cad. oltre $ 0,12/cad. per il trasporto;
- ha inviato, prima della formulazione dell'ordine, le certificazioni CP_1 idonee all'esportazione dalla Cina e la certificazione relativa al produttore;
- la merce è partita il 29.04.2020 ed è giunta all'aeroporto di Milano Malpensa il 2.05.2020;
- le due parti hanno sottoscritto la dichiarazione di sdoganamento;
- ha omesso di saldare $ 100.000,00 dovuti per il prezzo della merce;
CP
- con messaggio di posta elettronica del 9.09.2020, si è obbligata a saldare la CP minore somma di $ 83.579,57, pretendendo di defalcare dal totale di $ 100.000,00 la somma di € 13.881,80 ($ 16.420,42) per costi di importazione;
pretesa infondata atteso che il contratto prevedeva la clausola “FOB”, onde tutte le spese successive alla consegna al vettore sono a carico dell'acquirente, incluse le spese di sdoganamento, importazione e validazione del prodotto.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 14.10.2021, rispetto a prima CP udienza differita al 3.11.2021, resistendo alla domanda attorea e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna a pagare € 1.553,88, all'esito di compensazione tra il credito avversario di $ 100.000,00 e il proprio preteso controcredito di complessivi € 85.381,80 (IVA inclusa), deducendo, in estrema sintesi, in fatto:
- svolge attività di ristorazione collettiva;
CP
- il 21.04.2020 ha ordinato a 2 milioni di mascherine chirurgiche (per i CP_1 propri dipendenti), versando a titolo di acconto il 30% del prezzo;
- il 5.05.2020 sono pervenute 500.000 mascherine che tuttavia sono rimaste bloccate all'aeroporto di Milano Malpensa, atteso che l'Autorità doganale ha rifiutato il certificato di conformità CE fornito insieme alle mascherine reputandolo non valido perché il pagina 4 di 13 laboratorio cinese di emissione, NPS LABORATORY COMPANY LIMITED, non era riconosciuto all'interno dell'UE;
- ha chiesto il supporto della venditrice che ha inviato l'11.05.2020 CP un'autocertificazione del produttore;
- il 13.05.2020 ha chiesto lo sdoganamento condizionato, ottenuto il CP
21.05.2020, con vincolo di non uso dei DPI sino alla loro regolarizzazione;
- il 13.07.2020 ha chiesto all'Istituto Superiore della Sanità la validazione CP del prodotto, con annessa documentazione a sostegno, validazione rilasciata il 7.08.2020, con successivo svincolo delle mascherine solo il 7.10.2020;
- nelle more, ha dovuto acquistare altre mascherine, pagandole € 0,52 in CP luogo di € 0,39, sostenendo l'esborso di € 71.500,00 (importo rettificato in € 76.500,00 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc);
- il 29.09.2020 ha contestato di dovere il saldo prezzo di $ 100.000,00, CP avendo diritto a compensarlo con € 13.881,80 (per esborsi sostenuti per l'ottenimento delle certificazioni di conformità) nonché di € 71.500,00 (recte: € 76.500,00), pari al costo sostenuto per l'acquisto di mascherine al fine di far fronte all'urgenza di dotare i dipendenti di DPI).
2. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 3.11.2021 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori, dalle stesse regolarmente fruiti. Con ordinanza riservata del 19.05.2022, sentite le parti all'udienza del 18.05.2022, il Giudice ha motivatamente rigettato le istanze di prova orale svolte dalle due parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta l'8.02.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, con ordinanza riservata del 5.03.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente lunedì 6.05.2024 e lunedì 27.05.2024, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine. Con ordinanza del 30.08.2025 il Giudice ha rilevato di ufficio la questione della legge applicabile alla vendita internazionale di cose mobili dedotta in giudizio, evidenziando la possibile applicazione della Convenzione di Vienna dell'11.04.1980, assegnando termine alle parti per prendere posizione sulla questione rilevata di ufficio, termine fruito dalle parti, rifissando successiva seconda udienza di precisazione delle conclusioni il 31.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata datata 30.11.2024, comunicata il 3.12.2024, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente lunedì 3.02.2025 e lunedì 24.02.2025, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la pagina 5 di 13 causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 25.02.2025.
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, tra i quali i seguenti:
- ordine del 21.04.2020 da a relativo a due milioni di CP CP_1 mascherine chirurgiche a prezzo di $ 0,29 oltre spese di trasporto (doc. 2 fasc. Conv.), corrispondenza telematica pregressa con quotazione e indicazione di clausola “FOB” (doc. 1 fasc. Att.) e messaggio del 30.04.2020 da a di riduzione CP CP_1 dell'ordine a un milione di mascherine (doc. 4 fasc. Conv.);
- fattura emessa il 30.04.2020 da a carico di per importi CP_1 CP coincidenti con quelli di cui al messaggio di posta del 30.04.2020 (doc. 2 fasc. Att.);
- certificati di conformità e di verifica del prodotto secondo il Reg. CE n. 2016/425 emessi il 23.03.2020 da NPS LABORATORY COMPANY LIMTED con stampigliatura della marcatura “CE” (docc. 3 e 4 fasc. Att.);
- dichiarazione dell'esportatore e dell'importatore del 27.04.2020 (doc. 7 fasc. Att.);
- lettera di trasporto aereo, attestante il carico il 30.04.2020 di un milione di mascherine, con i nomi delle parti quali mittente e destinatario e di sbarco il 2.05.2020 (docc. 6 e 9 fasc. Att.);
- clausole INCOTERMS (doc. 11 fasc. Att.);
- listino dei cambi dollaro/euro alla data del 4.05.2020 (doc. 12 fasc. Att.);
- messaggio di posta da a del 6.05.2020 con richiesta CP CP_1 documenti per lo sdoganamento (doc. 6 fasc. Conv.) e auto-certificazione del produttore dell'11.05.2020 (doc. 5 fasc. Att. e doc. 7 fasc. Conv.);
- istanza di all'Ufficio della Dogana di Milano Malpensa del 13.05.2020, CP Par verbale di constatazione del 21.05.2020, istanza di all' del 13.07.2020, CP Par validazione del 7.08.2020 dell' e richiesta di svincolo il 26.08.2020 (docc.
8-12 fasc. Conv.);
- fatture emesse a carico di a sostegno domanda risarcitoria per CP sdoganamento del prodotto e per acquisto di mascherine sostitutive (docc. 13 e 15-28 fasc. Conv.). Il Giudice reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea a decidere la lite, con conseguente superfluità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, rigettate in fase istruttoria e reiterate dalla parte TR.
4. Thema decidendum
società con sede in Cina, ha svolto contro , con sede in Italia, una CP_1 CP domanda contrattuale di adempimento, diretta alla condanna di a pagare $ CP
100.000,00, o il controvalore in euro ai sensi dell'art. 1278 cc, pari a € 83.827,92, o la maggiore/minore somma, oltre interessi, a titolo di saldo del prezzo della merce venduta (un milione di mascherine del tipo FP1 al prezzo di $ 0,29 cadauna oltre spese di trasporto).
pagina 6 di 13 ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento di domanda CP riconvenzionale di condanna per € 1.553,88, oltre interessi, eccependo l'inesatto adempimento di per avere consegnato dei documenti relativi alla CP_1 certificazione di conformità delle mascherine non validi ai sensi della disciplina UE, con conseguenti esborsi sia per ottenere la validazione del prodotto, pari a € 13.881,80, sia per l'acquisto di 150.000,00 mascherine sostitutive, pari a € 71.500,00, svolgendo eccezione di compe3nsazioen impropria (cd “atecnica”), in quanto relativa a credito derivante dal medesimo contratto dedotto in giudizio dal preteso creditore, tra il credito del venditore di
€ 83.827,92 e il proprio controcredito di complessivi € 85.281,80, con condanna dell'TR a pagare la differenza di € 1.553,88 in proprio favore. Il Tribunale evidenzia che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, la Convenuta ha aumentato il petitum della propria domanda riconvenzionale di condanna, chiedendo in via principale la condanna dell'TR a pagare € 89.781,80 (senza compensazione) oltre interessi, e, in subordine, previa compensazione tra il credito avversario e il proprio, la condanna a pagare la differenza di € 5.953,88 oltre interessi o la diversa somma di giustizia. Il Tribunale evidenzia che le precisazioni svolte dalla Convenuta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc sono ammissibili, trattandosi di mera emendatio della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione già svolte.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la causa ha il credito per saldo del prezzo preteso da una venditrice cinese contro l'acquirente italiana, che ha eccepito compensazione con proprio controcredito per risarcimento del danno. Ci si deve dunque anzi tutto interrogare su quale sia la legge applicabile al processo e al contratto dedotto in giudizio. Quanto alla legge applicabile al processo, in base al criterio della lex fori previsto dall'art. 12 L. 31.05.1995 n. 218, recante le regole nazionali di diritto internazionale privato1, è applicabile la legge italiana. Quanto alla legge applicabile al contratto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 2 L. 218/1995 citata deve applicarsi la Convenzione di Vienna dell'11.04.1980, di seguito, per brevità: “CV”, ratificata in Italia con la Legge 11.12.1985 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980” e dalla Cina con Legge 11.12.1986, con riserva/esclusione dell'art. 1 co. 1 lett. b e dell'art. 11 della stessa Convenzione. Posto dunque che sia l'Italia sia la Cina sono ambedue Stati Contraenti della Convenzione di Vienna, la stessa si deve applicare al contratto dedotto in giudizio, come del resto ammesso dalle due part nelle note scritte di trattazione autorizzate per prendere posizione sulla questione.
1 Art. 12 - (Legge regolatrice del processo) “
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.” pagina 7 di 13 L'art. 34 CV prevede: “Se il venditore è tenuto a consegnare i documenti relativi alle merci, deve adempiere a tale obbligo nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di porre riparo ad un'eventuale non-conformità dei documenti, purchè l'esercizio di tale diritto non procuri all'acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il risarcimento dei danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.” L'art. 35 CV a sua volta stabilisce: “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a ) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere….” e l'art. 36 CV: “
1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente…”. Quanto agli obblighi del venditore, l'art. 53 dispone: “L'acquirente si assume l'obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci.”. Infine, l'art. 74 sancisce: “I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”. Infine, con rifermento alla merce compravenduta, nella specie dispositivi di protezione individuale del tipo di mascherine usa e getta, si ricorda che tale prodotto era all'epoca regolato nell'UE dal Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.03.2016 sui dispositivi di protezione individuale. L'art. 10 del Regolamento in parola stabilisce: “Articolo 10 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi.
2. Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del
pagina 8 di 13 mercato.
4. Gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.
6. Laddove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai DPI non conformi e i richiami di DPI, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. … 8. Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta….”.
6. Decisione Il Tribunale ritiene che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisone e delle emergenze di causa, descritti nei paragrafi che precedono, la domanda attorea risulta fondata parzialmente e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. L'esistenza del contratto di venduta internazionale è pacifica inter partes, oltre che documentale, atteso che dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra le parti si ricava che ha acquistato dalla venditrice cinese un milione di mascherine al CP prezzo di $ 0,29 cadauna oltre prezzo del trasporto, pari a $ 0,081 (doc. 1 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.). E' pacifico tra le parti che il venditore ha consegnato la merce al vettore aereo e che la merce è giunta all'aeroporto di Milano Malpensa il 2.05.2020, come risulta anche dalla lettera di trasporto aereo (docc. 6 e 9 fasc. Att.). E', poi, emerso che l'acquirente ha pagato degli acconti alla venditrice e sia residuato un saldo $ 100.000,00: tanto risulta sia dai documenti versati dalle parti (docc. 1 e 10 fasc. Att.), sia è stato allegato dall'TR e non è stato specificamente contestato dalla Convenuta, che ha svolto difese incompatibili con la negazione del sorgere del credito dell'TR di $ 100.000,00 a titolo di saldo del prezzo, posto che la Convenuta ha eccepito la compensazione di tale saldo (dunque sorto ed esistente) con proprio asserito controcredito. Il punctum pruriens della controversia a ben vedere si incentra, difatti, sul soggetto su cui gravava, ex lege ovvero per accordo contrattuale, l'onere di sostenere le spese di importazione, secondo la venditrice gravanti sull'acquirente in forza della clausola FOB pattuita e secondo la Convenuta gravante sull'attrice, che si era impegnata a vendere un prodotto munito delle certificazioni CE ed idoneo ad essere importato nell'UE. Orbene, il Giudice evidenzia, in punto di fatto, che è incontestato specificamente che il contratto fosse regolato dalla clausola FOB, circostanza allegata dall'TR, e finanche pagina 9 di 13 ammessa dalla Convenuta nella sua seconda memoria istruttoria a pag. 4, nonché emergente altresì dal preventivo di , che è stata accettato dalla Convenuta. CP_1
Si osserva, altresì, sempre in fatto, che la certificazione del prodotto inviata dalla venditrice in fase precontrattuale all'acquirente conteneva espressa menzione che s trattava di prodotto certificato in conformità alle previsioni del regolamento n. 425/2016 e recava altresì il simbolo della marchiatura CE, come si ricava dalla scansione del documento trasmesso dalla venditrice all'acquirente prima della conclusione del contratto appresso riprodotta (doc. 3 fasc. Att.).
Non solo, ha altresì trasmesso anche una relazione dei test svolti per ottenere CP_1 la certificazione di adeguatezza al reg. UE n. 425/2026 e la marchiatura CE (doc. 4 fasc. Att.). Alla luce di tanto si ricava che la venditrice si è obbligata a consegnare merce conforme alle certificazioni da essa stessa trasmesse in fase precontrattuale, vale a dire merce (del tipo di DPI, mascherine FP1) munita di certificazione, valida nell'UE, attestante la conformità al reg. UE n. 425/2016, tale da consentire l'importazione dei detti DPI senza ulteriori attività da parte dell' acquirente e importatore . CP
Difatti, inviando tale documentazione prima della stipulazione del contratto, la venditrice ha, a ben vedere, ingenerato l'affidamento nella compratrice in ordine alla regolarità della documentazione attestante l'idoneità della merce all'importazione nell'UE.
pagina 10 di 13 Del resto, tanto trova conferma anche nello scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi tra le parti, nella specie l'acquirente e l'intermediario, incaricato della venditrice, che testualmente ha scritto: “Voi dovrete sdoganare insieme alla compagnia di riferimento con le certificazioni che noi provvederemo ad inviarvi” (doc. 1 fasc. Att. pagina 2, mail del 17.04.2020). In conclusione, può dirsi che si è assunta l'obbligazione di vendere merce CP_1 del tipo di DPI non solo conforme al reg. UE n. 425/2016 ai fini dell'importazione di tale prodotto, fabbricato in Cina, ma anche munita delle certificazioni idonee e complete per ottenere il pronto sdoganamento della stessa. E' altresì emerso che -di
contro
- i certificati sub doc. 3 e 4 fasc. Att., inviati durante le trattative precontrattuali dalla venditrice all'acquirente, erano ingannevoli, in quanto dichiaravano la conformità dei DPI al reg. 2016/425 e recavano il simbolo della marchiatura “CE” ma erano stati rilasciati da soggetto non riconosciuto nell'UE, onde erano privi di valore in fase di importazione della merce: l'acquirente ha quindi dovuto, ai fini dello sdoganamento, procedere a svolgere ex novo la procedura per la certificazione di conformità CE ex reg. n. 425/2016, al fine di ottenere lo sdoganamento, sostenendo i relativi costi mentre la merce è nelle more stata vincolata senza possibilità di uso. Tale processo è stato laborioso, e lo sdoganamento con svincolo si è perfezionato solo il 9.09.2020 (doc. 10 fasc. Att.), data a partire dalla quale ha potuto utilizzare CP all'uso cui era destinata la merce che aveva acquistato ad aprile 2020. Da quanto precede discende che la venditrice e TR ha diritto al pagamento del saldo del prezzo di $ 100.000,00, pari, alla data di scadenza dell'obbligazione ex art. 1278 cc a
€ 91.390,97 (cfr doc. 12 fasc. Att.). La Convenuta ed acquirente, a sua volta, ha allegato e dimostrato l'inesatto adempimento della venditrice, che ha consegnato documenti di accompagnamento della merce relativi alle certificazioni di conformità a disciplina UE inidonei, onde l'acquirente ha diritto al risarcimento degli esborsi patiti in connessione causale diretta con l'inadempimento della venditrice. Nella specie, ha dmostrato di avere sostenuto esborsi per complessivi € 13.881,80 CP per spese di validazione dei DPI, pratiche doganali conseguenti alla non validità della certificazione e supporto legale per l'assistenza legale e consulenziale per l'ottenimento della certificazione di conformità UE e per lo sdoganamento con svincolo dei DPI, come si ricava dalle numerose fatture e documenti dimessi, tutti coevi all'epoca dei fatti (maggio-settembre 2020) e pertinenti le attività legali e consulenziali di svincolo della merce (doc. 13 e docc. 15-22 fasc. Conv.), come del resto incontestato. Quanto alle spese per acquisto della merce sostitutiva, vale a dire di altre mascherine, nella specie 150.000, si evidenzia anzi tutto che l'acquirente avrebbe diritto non già alla refusione dell'intero prezzo pagato per l'acquisto della merce sostitutiva ma, al più, al maggiore prezzo pagato per l'acquisto della merce equivalente sostitutiva. Nel caso di spece, tuttavia, manca prova che la merce acquistata da in sostituzione CP dei DPI pervenuti privi di idonea certificazione valida per l'importazione nell'UE sia equivalente e dello stesso tipo e qualità di quella compravenduta con : anzi, CP_1 dagli ordini e dalle fatture della merce in tesi sostitutiva acquistata da si ricava CP
pagina 11 di 13 che l'acquistop ha riguardato “mascherine chirurgiche a tre strati di tipo 2” (cfr. docc. 23- 28 fasc. Conv.), onde appare trattarsi di mascherine del tipo “FP2” mentre la merce acquistata di cui al contratto di compravendita di causa concerne dispositivi individuali del tipo di mascherine monouso. In assenza di prova dell'equivalenza della merce acquistata da , in tesi in CP sostituzione con la merce venduta da , nulla spetta alla Convenuta per tale CP_1 voce di danno, atteso che manca prova che il maggior prezzo per mascherina pagato da al fornitore terzo sia imputabile causalmente all'inadempimento di CP CP_1 quanto, piuttosto, alla scelta di di acquistare DPI di diversa e migliore qualità, CP onde tale esborso non è qualificabile come danno imputabile alla venditrice. L'eccezione di compensazione improria o atecnica svolta dalla Convenuta è dunque fondata limitatamente a € 13.881,60, dal che discende che la domanda attorea deve dunque essere accolta per la minore somma di € 77.509,17, pari alla differenza tra il saldo del prezzo di € 91.390,97, dovuto dall'acquirente, e il credito risarcitorio di € 13.881,80 dedotto e provato da in connesione causale diretta con l'inadempimento di CP
(€ 91.390,97 - € 13.881,80 = € 77.509,17). CP_1
A mente dell'art. 78 CV la venditrice ha diritto agli interessi sul saldo del prezzo accertato come dovutole. Quanto al tasso applicabile, osservato che nulla stabilisce in merito la Convenzione di Vienna, risulta applicabile la legge del foro. Nella specie, si tratta di credito di valuta tra due imprese per transazioni commerciali, onde su tale importo spettano all'TR i richiesti interessi al tasso applicabile di cui al d. lgs 231/2002 dallo data di scadenza dell'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo (4.05.2020) sino al saldo effettivo.
7. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale, atteso che la domanda attorea è stata accolta in parte, con accoglimento parziale dell'eccezione di compensazione di : la soccombenza è decisamente prevalente a carico di CP
, onde la Convenuta deve essere condannata a rifondere i ¾ delle spese di lite di CP
con compensazione del restante 25% in ragione di tale soccombenza CP_1 reciproca. Quanto alla liquidazione delle spese di relative alla presente causa, le stesse CP_1 si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e minimi per la fase istruttoria (in quanto non è stata svolta istruzione orale) previsti dal citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 52.00,01 ed pagina 12 di 13 € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre € 786,00 per rimborso forfetario spese generali, il tutto da ridursi del 25% per la vista compensazione parziale e, quindi, € 8.451,00 per compenso ed € 589,50 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della TR.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea per quanto di ragione e l'eccezione di compensazione impropria (atecnica) svolta dalla Convenuta e rigetta la domanda riconvenzionale, in quanto infondata;
per l'effetto, dichiara che è sorto il credito di Controparte_1
verso per $ 100.000,00, pari ex art. 1278 cc a €
[...] Controparte_2
91.390,97 a titolo di saldo del prezzo per merce compravenduta nel mese di aprile 2020; dichiara che la venditrice non Controparte_1 ha trasmesso certificazioni di conformità al reg. UE n. 425/2016 adeguate, onde è obbligata al risarcimento del danno conseguente patito dall'acquirente
[...]
Controparte_2 dichiara che ha dedotto e provato di avere patito in connessione Controparte_2 causale diretta con tale inadempimento inesatto della venditrice il danno di € 13.881,80, che ha diritto a compensare con il controcredito della venditrice;
per l'effetto, condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di saldo del prezzo, al netto della Controparte_1 compensazione con il proprio controcredito risarcitorio, la somma di € 77.509,17, oltre interessi ex d. lgs 231/2002 dal 4.05.2020 al saldo effettivo;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di refusione dei ¾ delle spese della causa, Controparte_1 la somma di € 8.451,00 per compenso ed € 589,50 per spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte TR;
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 24.06.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc -nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa del 15.04.2021- la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 19845/2021 R.G. il 29.04.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 23.04.2021, promossa da:
, società di diritto Controparte_1 cinese con sede in 2301, Int'L Trade Centre, Liming Road (tax payer's CP_1 registration number: , in persona del legale rappresentante pro PartitaIVA_1 tempore , di seguito, per brevità: “ , Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano MARCHE e Marco CAPELLO del foro di Torino e con gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente 19, presso e nello studio dei predetti Difensori, nonché all'indirizzo digitale di PEC degli stessi avvocati: e Email_1
giusta procura speciale ed elezione di Email_2 domicilio allegata all'atto di citazione;
-TR-
contro
: C.F. e P.I.: , con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_2 via Venezia Giulia 5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, di seguito, per brevità: “ELIOR”, CP_3 rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio BERNARDI del foro di Milano Lorenzo MUZII del foro di Torino, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Vittor Pisani 20, presso e nello studio dei predetti, nonché all'indirizzo digitale PEC dei medesimi avvocati: e Email_3
giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_4 domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- pagina 1 di 13 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 24.02.2025.
* * * OGGETTO: compravendita internazionale di cose mobili – pagamento del saldo del prezzo e risarcimento del danno per non conformità della cosa venduta.
* * * CONCLUSIONI per parte TR:
“NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di con Controparte_2 riferimento al saldo del prezzo dei prodotti acquistati, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_2 della dell'importo di $ 100.000,00 Controparte_1
(corrispondenti, al tasso di cambio vigente alla data di redazione dell'atto di citazione, ad € 83.827,92, ed alla data di redazione delle presenti note scritte, ad € 92.264,97), o di altra somma maggiore o minore accertata dal Tribunale, anche in via equitativa ed eventualmente modificando il criterio di calcolo del cambio valuta, oltre ad interessi dal giorno del dovuto al saldo.
- Accertare la tardività e/o l'indeterminatezza della domanda riconvenzionale formulata da nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. Controparte_2
1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità e/o la nullità.
- In ogni caso, respingere tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali formulate da Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA I. Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova -eventualmente epurati da espressioni valutative, generiche e/o negative- da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”, con il teste sotto indicato: 1) Nel mese di marzo 2020 la tramite l'intermediario Controparte_2 italiano Sig. si metteva in contatto con la per concordare Parte_2 CP_1
l'acquisto di n.
2.000.000 di mascherine protettive (DPI). 2) Successivamente alla formulazione dell'offerta da parte della la CP_1 [...]
-in accordo con la decideva di ridurre l'ordine a n. Controparte_2 CP_1
1.000.000 di mascherine protettive (DPI), nonché di occuparsi direttamente -con accollo del relativo costo- delle operazioni di trasporto. 3) Con e-mail del 18/04/2020 -di cui al doc. ns. 1, che si rammostra al teste-, la
[...] ordinava da n.
1.000.000 di dispositivi di protezione Controparte_2 CP_1 individuale (“disposable face mask”), appartenenti alla categoria FFP1, al prezzo di $ 0,29 ciascuno, oltre a $ 0,12 ciascuno per spese di trasporto, per un totale di $ 0,41 per ciascun pezzo. 4) Già prima della formulazione dell'ordine, la inviava alla CP_1 CP le certificazioni di produzione dei dispositivi, necessarie per Controparte_2
l'esportazione in Italia, nonché quella del produttore, come da docc. ns. 3, 4 e 5 che si rammostrano al teste.
pagina 2 di 13 5) I dispositivi di protezione individuale acquistati dalla Controparte_2 venivano spediti all'acquirente in data 30/04/2020 e pervenivano all'Aeroporto di Milano Malpensa in data 02/05/2020, come da docc. ns. 6 e 9 che si rammostrano al teste.
6) Al momento dello sdoganamento, le parti ( ed CP_1 Controparte_2 sottoscrivevano congiuntamente la dichiarazione di esportazione/importazione, come da doc. ns. 7 che si rammostra al teste.
7) La effettuava il pagamento degli acconti dovuti, ma CP Controparte_2 ometteva di effettuare il saldo del prezzo sulla fattura n. SJ0200422, nella misura pari a $ 100.000,00. Si indica a teste: , residente in [...] Parte_2
II. Ammettersi, qualora ritenuta necessaria, CTU finalizzata ad accertare e quantificare quanto segue:
- le mascherine ordinate ed acquistate da erano di tipologia “disposable face CP mask”, di categoria FFP1;
- i costi e le pratiche burocratiche di sdoganamento dei prodotti acquistati da acquirente italiano da produttore cinese sono a carico dell'acquirente italiano stesso, anche in forza delle Regole Incoterms 2020 -estraibili dalla pagina web ICC Italia- Camera di Commercio Internazionale.
- il cambio di valuta in Euro del prezzo di $ 100.000,00, a saldo ancora dovuto da a CP
CP_1
III. Si chiede il rigetto dei capitoli di prova formulati da in quanto inammissibili CP per le seguenti ragioni:
- capo 1: inammissibile in quanto generico, valutativo e, in ogni caso, da provarsi documentalmente;
- capo 2: inammissibile in quanto valutativo;
- capo 3: inammissibile in quanto generico e valutativo. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si insta per l'ammissione della prova in materia contraria. IN OGNI CASO: con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario.”
* * * CONCLUSIONI per parte Convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre: In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda e/o eccezione ex adverso proposta, anche in via riconvenzionale, avverso in quanto inammissibile Controparte_2
e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inesatto adempimento di
[...]
con riferimento ai propri obblighi di fornitura, per i fatti e Controparte_1 motivi tutti esposti nel presente giudizio,
- dichiarare che è creditrice, nei confronti di Controparte_2 [...]
dell'importo di € 89.781,80 (IVA inclusa), oltre Controparte_1
pagina 3 di 13 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, o alla misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa, anche in via equitativa e, per l'effetto,
- condannare al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di € 89.781,80 (IVA inclusa), oltre Controparte_2 interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza al soddisfo, o alla misura maggiore
o minore che emergerà in corso di causa, anche in via equitativa”.
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
-con atto di citazione notificato il 15.04.2021- ha chiesto la condanna della CP_1
Convenuta a pagare $ 100.000,00 a titolo di saldo del prezzo per vendita di un milione di mascherine, o la maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, deducendo, in sintesi, in fatto:
- l'TR svolge attività di esportazione di prodotti fabbricati in Asia;
- a marzo 2020 la Convenuta, tramite l'intermediario , ha Parte_2 contattato per acquistare un milione di mascherine protettive (anche “DPI”); CP_1
- con messaggio di posta elettronica del 18.04.2020, ha ordinato un milione CP di disposable face mask (del tipo FP1) al prezzo di $ 0,29/cad. oltre $ 0,12/cad. per il trasporto;
- ha inviato, prima della formulazione dell'ordine, le certificazioni CP_1 idonee all'esportazione dalla Cina e la certificazione relativa al produttore;
- la merce è partita il 29.04.2020 ed è giunta all'aeroporto di Milano Malpensa il 2.05.2020;
- le due parti hanno sottoscritto la dichiarazione di sdoganamento;
- ha omesso di saldare $ 100.000,00 dovuti per il prezzo della merce;
CP
- con messaggio di posta elettronica del 9.09.2020, si è obbligata a saldare la CP minore somma di $ 83.579,57, pretendendo di defalcare dal totale di $ 100.000,00 la somma di € 13.881,80 ($ 16.420,42) per costi di importazione;
pretesa infondata atteso che il contratto prevedeva la clausola “FOB”, onde tutte le spese successive alla consegna al vettore sono a carico dell'acquirente, incluse le spese di sdoganamento, importazione e validazione del prodotto.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 14.10.2021, rispetto a prima CP udienza differita al 3.11.2021, resistendo alla domanda attorea e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna a pagare € 1.553,88, all'esito di compensazione tra il credito avversario di $ 100.000,00 e il proprio preteso controcredito di complessivi € 85.381,80 (IVA inclusa), deducendo, in estrema sintesi, in fatto:
- svolge attività di ristorazione collettiva;
CP
- il 21.04.2020 ha ordinato a 2 milioni di mascherine chirurgiche (per i CP_1 propri dipendenti), versando a titolo di acconto il 30% del prezzo;
- il 5.05.2020 sono pervenute 500.000 mascherine che tuttavia sono rimaste bloccate all'aeroporto di Milano Malpensa, atteso che l'Autorità doganale ha rifiutato il certificato di conformità CE fornito insieme alle mascherine reputandolo non valido perché il pagina 4 di 13 laboratorio cinese di emissione, NPS LABORATORY COMPANY LIMITED, non era riconosciuto all'interno dell'UE;
- ha chiesto il supporto della venditrice che ha inviato l'11.05.2020 CP un'autocertificazione del produttore;
- il 13.05.2020 ha chiesto lo sdoganamento condizionato, ottenuto il CP
21.05.2020, con vincolo di non uso dei DPI sino alla loro regolarizzazione;
- il 13.07.2020 ha chiesto all'Istituto Superiore della Sanità la validazione CP del prodotto, con annessa documentazione a sostegno, validazione rilasciata il 7.08.2020, con successivo svincolo delle mascherine solo il 7.10.2020;
- nelle more, ha dovuto acquistare altre mascherine, pagandole € 0,52 in CP luogo di € 0,39, sostenendo l'esborso di € 71.500,00 (importo rettificato in € 76.500,00 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc);
- il 29.09.2020 ha contestato di dovere il saldo prezzo di $ 100.000,00, CP avendo diritto a compensarlo con € 13.881,80 (per esborsi sostenuti per l'ottenimento delle certificazioni di conformità) nonché di € 71.500,00 (recte: € 76.500,00), pari al costo sostenuto per l'acquisto di mascherine al fine di far fronte all'urgenza di dotare i dipendenti di DPI).
2. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 3.11.2021 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori, dalle stesse regolarmente fruiti. Con ordinanza riservata del 19.05.2022, sentite le parti all'udienza del 18.05.2022, il Giudice ha motivatamente rigettato le istanze di prova orale svolte dalle due parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta l'8.02.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, con ordinanza riservata del 5.03.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente lunedì 6.05.2024 e lunedì 27.05.2024, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine. Con ordinanza del 30.08.2025 il Giudice ha rilevato di ufficio la questione della legge applicabile alla vendita internazionale di cose mobili dedotta in giudizio, evidenziando la possibile applicazione della Convenzione di Vienna dell'11.04.1980, assegnando termine alle parti per prendere posizione sulla questione rilevata di ufficio, termine fruito dalle parti, rifissando successiva seconda udienza di precisazione delle conclusioni il 31.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata datata 30.11.2024, comunicata il 3.12.2024, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente lunedì 3.02.2025 e lunedì 24.02.2025, regolarmente fruiti dalle parti, e ha trattenuto la pagina 5 di 13 causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 25.02.2025.
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, tra i quali i seguenti:
- ordine del 21.04.2020 da a relativo a due milioni di CP CP_1 mascherine chirurgiche a prezzo di $ 0,29 oltre spese di trasporto (doc. 2 fasc. Conv.), corrispondenza telematica pregressa con quotazione e indicazione di clausola “FOB” (doc. 1 fasc. Att.) e messaggio del 30.04.2020 da a di riduzione CP CP_1 dell'ordine a un milione di mascherine (doc. 4 fasc. Conv.);
- fattura emessa il 30.04.2020 da a carico di per importi CP_1 CP coincidenti con quelli di cui al messaggio di posta del 30.04.2020 (doc. 2 fasc. Att.);
- certificati di conformità e di verifica del prodotto secondo il Reg. CE n. 2016/425 emessi il 23.03.2020 da NPS LABORATORY COMPANY LIMTED con stampigliatura della marcatura “CE” (docc. 3 e 4 fasc. Att.);
- dichiarazione dell'esportatore e dell'importatore del 27.04.2020 (doc. 7 fasc. Att.);
- lettera di trasporto aereo, attestante il carico il 30.04.2020 di un milione di mascherine, con i nomi delle parti quali mittente e destinatario e di sbarco il 2.05.2020 (docc. 6 e 9 fasc. Att.);
- clausole INCOTERMS (doc. 11 fasc. Att.);
- listino dei cambi dollaro/euro alla data del 4.05.2020 (doc. 12 fasc. Att.);
- messaggio di posta da a del 6.05.2020 con richiesta CP CP_1 documenti per lo sdoganamento (doc. 6 fasc. Conv.) e auto-certificazione del produttore dell'11.05.2020 (doc. 5 fasc. Att. e doc. 7 fasc. Conv.);
- istanza di all'Ufficio della Dogana di Milano Malpensa del 13.05.2020, CP Par verbale di constatazione del 21.05.2020, istanza di all' del 13.07.2020, CP Par validazione del 7.08.2020 dell' e richiesta di svincolo il 26.08.2020 (docc.
8-12 fasc. Conv.);
- fatture emesse a carico di a sostegno domanda risarcitoria per CP sdoganamento del prodotto e per acquisto di mascherine sostitutive (docc. 13 e 15-28 fasc. Conv.). Il Giudice reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea a decidere la lite, con conseguente superfluità delle istanze di prova orale articolate dalle parti, rigettate in fase istruttoria e reiterate dalla parte TR.
4. Thema decidendum
società con sede in Cina, ha svolto contro , con sede in Italia, una CP_1 CP domanda contrattuale di adempimento, diretta alla condanna di a pagare $ CP
100.000,00, o il controvalore in euro ai sensi dell'art. 1278 cc, pari a € 83.827,92, o la maggiore/minore somma, oltre interessi, a titolo di saldo del prezzo della merce venduta (un milione di mascherine del tipo FP1 al prezzo di $ 0,29 cadauna oltre spese di trasporto).
pagina 6 di 13 ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento di domanda CP riconvenzionale di condanna per € 1.553,88, oltre interessi, eccependo l'inesatto adempimento di per avere consegnato dei documenti relativi alla CP_1 certificazione di conformità delle mascherine non validi ai sensi della disciplina UE, con conseguenti esborsi sia per ottenere la validazione del prodotto, pari a € 13.881,80, sia per l'acquisto di 150.000,00 mascherine sostitutive, pari a € 71.500,00, svolgendo eccezione di compe3nsazioen impropria (cd “atecnica”), in quanto relativa a credito derivante dal medesimo contratto dedotto in giudizio dal preteso creditore, tra il credito del venditore di
€ 83.827,92 e il proprio controcredito di complessivi € 85.281,80, con condanna dell'TR a pagare la differenza di € 1.553,88 in proprio favore. Il Tribunale evidenzia che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, la Convenuta ha aumentato il petitum della propria domanda riconvenzionale di condanna, chiedendo in via principale la condanna dell'TR a pagare € 89.781,80 (senza compensazione) oltre interessi, e, in subordine, previa compensazione tra il credito avversario e il proprio, la condanna a pagare la differenza di € 5.953,88 oltre interessi o la diversa somma di giustizia. Il Tribunale evidenzia che le precisazioni svolte dalla Convenuta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc sono ammissibili, trattandosi di mera emendatio della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione già svolte.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la causa ha il credito per saldo del prezzo preteso da una venditrice cinese contro l'acquirente italiana, che ha eccepito compensazione con proprio controcredito per risarcimento del danno. Ci si deve dunque anzi tutto interrogare su quale sia la legge applicabile al processo e al contratto dedotto in giudizio. Quanto alla legge applicabile al processo, in base al criterio della lex fori previsto dall'art. 12 L. 31.05.1995 n. 218, recante le regole nazionali di diritto internazionale privato1, è applicabile la legge italiana. Quanto alla legge applicabile al contratto dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 2 L. 218/1995 citata deve applicarsi la Convenzione di Vienna dell'11.04.1980, di seguito, per brevità: “CV”, ratificata in Italia con la Legge 11.12.1985 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980” e dalla Cina con Legge 11.12.1986, con riserva/esclusione dell'art. 1 co. 1 lett. b e dell'art. 11 della stessa Convenzione. Posto dunque che sia l'Italia sia la Cina sono ambedue Stati Contraenti della Convenzione di Vienna, la stessa si deve applicare al contratto dedotto in giudizio, come del resto ammesso dalle due part nelle note scritte di trattazione autorizzate per prendere posizione sulla questione.
1 Art. 12 - (Legge regolatrice del processo) “
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.” pagina 7 di 13 L'art. 34 CV prevede: “Se il venditore è tenuto a consegnare i documenti relativi alle merci, deve adempiere a tale obbligo nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di porre riparo ad un'eventuale non-conformità dei documenti, purchè l'esercizio di tale diritto non procuri all'acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il risarcimento dei danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.” L'art. 35 CV a sua volta stabilisce: “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a ) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere….” e l'art. 36 CV: “
1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente…”. Quanto agli obblighi del venditore, l'art. 53 dispone: “L'acquirente si assume l'obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci.”. Infine, l'art. 74 sancisce: “I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”. Infine, con rifermento alla merce compravenduta, nella specie dispositivi di protezione individuale del tipo di mascherine usa e getta, si ricorda che tale prodotto era all'epoca regolato nell'UE dal Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.03.2016 sui dispositivi di protezione individuale. L'art. 10 del Regolamento in parola stabilisce: “Articolo 10 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi.
2. Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del
pagina 8 di 13 mercato.
4. Gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.
6. Laddove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai DPI non conformi e i richiami di DPI, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. … 8. Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta….”.
6. Decisione Il Tribunale ritiene che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisone e delle emergenze di causa, descritti nei paragrafi che precedono, la domanda attorea risulta fondata parzialmente e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. L'esistenza del contratto di venduta internazionale è pacifica inter partes, oltre che documentale, atteso che dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra le parti si ricava che ha acquistato dalla venditrice cinese un milione di mascherine al CP prezzo di $ 0,29 cadauna oltre prezzo del trasporto, pari a $ 0,081 (doc. 1 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.). E' pacifico tra le parti che il venditore ha consegnato la merce al vettore aereo e che la merce è giunta all'aeroporto di Milano Malpensa il 2.05.2020, come risulta anche dalla lettera di trasporto aereo (docc. 6 e 9 fasc. Att.). E', poi, emerso che l'acquirente ha pagato degli acconti alla venditrice e sia residuato un saldo $ 100.000,00: tanto risulta sia dai documenti versati dalle parti (docc. 1 e 10 fasc. Att.), sia è stato allegato dall'TR e non è stato specificamente contestato dalla Convenuta, che ha svolto difese incompatibili con la negazione del sorgere del credito dell'TR di $ 100.000,00 a titolo di saldo del prezzo, posto che la Convenuta ha eccepito la compensazione di tale saldo (dunque sorto ed esistente) con proprio asserito controcredito. Il punctum pruriens della controversia a ben vedere si incentra, difatti, sul soggetto su cui gravava, ex lege ovvero per accordo contrattuale, l'onere di sostenere le spese di importazione, secondo la venditrice gravanti sull'acquirente in forza della clausola FOB pattuita e secondo la Convenuta gravante sull'attrice, che si era impegnata a vendere un prodotto munito delle certificazioni CE ed idoneo ad essere importato nell'UE. Orbene, il Giudice evidenzia, in punto di fatto, che è incontestato specificamente che il contratto fosse regolato dalla clausola FOB, circostanza allegata dall'TR, e finanche pagina 9 di 13 ammessa dalla Convenuta nella sua seconda memoria istruttoria a pag. 4, nonché emergente altresì dal preventivo di , che è stata accettato dalla Convenuta. CP_1
Si osserva, altresì, sempre in fatto, che la certificazione del prodotto inviata dalla venditrice in fase precontrattuale all'acquirente conteneva espressa menzione che s trattava di prodotto certificato in conformità alle previsioni del regolamento n. 425/2016 e recava altresì il simbolo della marchiatura CE, come si ricava dalla scansione del documento trasmesso dalla venditrice all'acquirente prima della conclusione del contratto appresso riprodotta (doc. 3 fasc. Att.).
Non solo, ha altresì trasmesso anche una relazione dei test svolti per ottenere CP_1 la certificazione di adeguatezza al reg. UE n. 425/2026 e la marchiatura CE (doc. 4 fasc. Att.). Alla luce di tanto si ricava che la venditrice si è obbligata a consegnare merce conforme alle certificazioni da essa stessa trasmesse in fase precontrattuale, vale a dire merce (del tipo di DPI, mascherine FP1) munita di certificazione, valida nell'UE, attestante la conformità al reg. UE n. 425/2016, tale da consentire l'importazione dei detti DPI senza ulteriori attività da parte dell' acquirente e importatore . CP
Difatti, inviando tale documentazione prima della stipulazione del contratto, la venditrice ha, a ben vedere, ingenerato l'affidamento nella compratrice in ordine alla regolarità della documentazione attestante l'idoneità della merce all'importazione nell'UE.
pagina 10 di 13 Del resto, tanto trova conferma anche nello scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi tra le parti, nella specie l'acquirente e l'intermediario, incaricato della venditrice, che testualmente ha scritto: “Voi dovrete sdoganare insieme alla compagnia di riferimento con le certificazioni che noi provvederemo ad inviarvi” (doc. 1 fasc. Att. pagina 2, mail del 17.04.2020). In conclusione, può dirsi che si è assunta l'obbligazione di vendere merce CP_1 del tipo di DPI non solo conforme al reg. UE n. 425/2016 ai fini dell'importazione di tale prodotto, fabbricato in Cina, ma anche munita delle certificazioni idonee e complete per ottenere il pronto sdoganamento della stessa. E' altresì emerso che -di
contro
- i certificati sub doc. 3 e 4 fasc. Att., inviati durante le trattative precontrattuali dalla venditrice all'acquirente, erano ingannevoli, in quanto dichiaravano la conformità dei DPI al reg. 2016/425 e recavano il simbolo della marchiatura “CE” ma erano stati rilasciati da soggetto non riconosciuto nell'UE, onde erano privi di valore in fase di importazione della merce: l'acquirente ha quindi dovuto, ai fini dello sdoganamento, procedere a svolgere ex novo la procedura per la certificazione di conformità CE ex reg. n. 425/2016, al fine di ottenere lo sdoganamento, sostenendo i relativi costi mentre la merce è nelle more stata vincolata senza possibilità di uso. Tale processo è stato laborioso, e lo sdoganamento con svincolo si è perfezionato solo il 9.09.2020 (doc. 10 fasc. Att.), data a partire dalla quale ha potuto utilizzare CP all'uso cui era destinata la merce che aveva acquistato ad aprile 2020. Da quanto precede discende che la venditrice e TR ha diritto al pagamento del saldo del prezzo di $ 100.000,00, pari, alla data di scadenza dell'obbligazione ex art. 1278 cc a
€ 91.390,97 (cfr doc. 12 fasc. Att.). La Convenuta ed acquirente, a sua volta, ha allegato e dimostrato l'inesatto adempimento della venditrice, che ha consegnato documenti di accompagnamento della merce relativi alle certificazioni di conformità a disciplina UE inidonei, onde l'acquirente ha diritto al risarcimento degli esborsi patiti in connessione causale diretta con l'inadempimento della venditrice. Nella specie, ha dmostrato di avere sostenuto esborsi per complessivi € 13.881,80 CP per spese di validazione dei DPI, pratiche doganali conseguenti alla non validità della certificazione e supporto legale per l'assistenza legale e consulenziale per l'ottenimento della certificazione di conformità UE e per lo sdoganamento con svincolo dei DPI, come si ricava dalle numerose fatture e documenti dimessi, tutti coevi all'epoca dei fatti (maggio-settembre 2020) e pertinenti le attività legali e consulenziali di svincolo della merce (doc. 13 e docc. 15-22 fasc. Conv.), come del resto incontestato. Quanto alle spese per acquisto della merce sostitutiva, vale a dire di altre mascherine, nella specie 150.000, si evidenzia anzi tutto che l'acquirente avrebbe diritto non già alla refusione dell'intero prezzo pagato per l'acquisto della merce sostitutiva ma, al più, al maggiore prezzo pagato per l'acquisto della merce equivalente sostitutiva. Nel caso di spece, tuttavia, manca prova che la merce acquistata da in sostituzione CP dei DPI pervenuti privi di idonea certificazione valida per l'importazione nell'UE sia equivalente e dello stesso tipo e qualità di quella compravenduta con : anzi, CP_1 dagli ordini e dalle fatture della merce in tesi sostitutiva acquistata da si ricava CP
pagina 11 di 13 che l'acquistop ha riguardato “mascherine chirurgiche a tre strati di tipo 2” (cfr. docc. 23- 28 fasc. Conv.), onde appare trattarsi di mascherine del tipo “FP2” mentre la merce acquistata di cui al contratto di compravendita di causa concerne dispositivi individuali del tipo di mascherine monouso. In assenza di prova dell'equivalenza della merce acquistata da , in tesi in CP sostituzione con la merce venduta da , nulla spetta alla Convenuta per tale CP_1 voce di danno, atteso che manca prova che il maggior prezzo per mascherina pagato da al fornitore terzo sia imputabile causalmente all'inadempimento di CP CP_1 quanto, piuttosto, alla scelta di di acquistare DPI di diversa e migliore qualità, CP onde tale esborso non è qualificabile come danno imputabile alla venditrice. L'eccezione di compensazione improria o atecnica svolta dalla Convenuta è dunque fondata limitatamente a € 13.881,60, dal che discende che la domanda attorea deve dunque essere accolta per la minore somma di € 77.509,17, pari alla differenza tra il saldo del prezzo di € 91.390,97, dovuto dall'acquirente, e il credito risarcitorio di € 13.881,80 dedotto e provato da in connesione causale diretta con l'inadempimento di CP
(€ 91.390,97 - € 13.881,80 = € 77.509,17). CP_1
A mente dell'art. 78 CV la venditrice ha diritto agli interessi sul saldo del prezzo accertato come dovutole. Quanto al tasso applicabile, osservato che nulla stabilisce in merito la Convenzione di Vienna, risulta applicabile la legge del foro. Nella specie, si tratta di credito di valuta tra due imprese per transazioni commerciali, onde su tale importo spettano all'TR i richiesti interessi al tasso applicabile di cui al d. lgs 231/2002 dallo data di scadenza dell'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo (4.05.2020) sino al saldo effettivo.
7. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale, atteso che la domanda attorea è stata accolta in parte, con accoglimento parziale dell'eccezione di compensazione di : la soccombenza è decisamente prevalente a carico di CP
, onde la Convenuta deve essere condannata a rifondere i ¾ delle spese di lite di CP
con compensazione del restante 25% in ragione di tale soccombenza CP_1 reciproca. Quanto alla liquidazione delle spese di relative alla presente causa, le stesse CP_1 si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e minimi per la fase istruttoria (in quanto non è stata svolta istruzione orale) previsti dal citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 52.00,01 ed pagina 12 di 13 € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre € 786,00 per rimborso forfetario spese generali, il tutto da ridursi del 25% per la vista compensazione parziale e, quindi, € 8.451,00 per compenso ed € 589,50 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della TR.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea per quanto di ragione e l'eccezione di compensazione impropria (atecnica) svolta dalla Convenuta e rigetta la domanda riconvenzionale, in quanto infondata;
per l'effetto, dichiara che è sorto il credito di Controparte_1
verso per $ 100.000,00, pari ex art. 1278 cc a €
[...] Controparte_2
91.390,97 a titolo di saldo del prezzo per merce compravenduta nel mese di aprile 2020; dichiara che la venditrice non Controparte_1 ha trasmesso certificazioni di conformità al reg. UE n. 425/2016 adeguate, onde è obbligata al risarcimento del danno conseguente patito dall'acquirente
[...]
Controparte_2 dichiara che ha dedotto e provato di avere patito in connessione Controparte_2 causale diretta con tale inadempimento inesatto della venditrice il danno di € 13.881,80, che ha diritto a compensare con il controcredito della venditrice;
per l'effetto, condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di saldo del prezzo, al netto della Controparte_1 compensazione con il proprio controcredito risarcitorio, la somma di € 77.509,17, oltre interessi ex d. lgs 231/2002 dal 4.05.2020 al saldo effettivo;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di refusione dei ¾ delle spese della causa, Controparte_1 la somma di € 8.451,00 per compenso ed € 589,50 per spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte TR;
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 24.06.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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