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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1799/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UL SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13163/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Via Gionti N. 16 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 56397 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1966/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l' avviso di accertamento 56397/2025 IMU riferito all'anno 2018 emesso da GE. SET. Italia S.p.A. quale concessionaria del servizio di riscossione, per conto del comune di Terzigno.
Si è costituita in giudizio la GE.SET. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, in base a quanto comunicato dalla GE.SET. concessionaria l'avviso impugnato é stato annullato in autotutela.
La circostanza sopravvenuta produce la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, si osserva che, se è vero che l'autotutela è stata esercitata solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso, è altresì vero che la concessionaria ha provveduto speditamente alle verifiche e, al successivo annullamento dell'atto, dunque ricorrono giustificate ragioni per compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UL SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13163/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terzigno - Via Gionti N. 16 80040 Terzigno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 56397 2025 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1966/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l' avviso di accertamento 56397/2025 IMU riferito all'anno 2018 emesso da GE. SET. Italia S.p.A. quale concessionaria del servizio di riscossione, per conto del comune di Terzigno.
Si è costituita in giudizio la GE.SET. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, in base a quanto comunicato dalla GE.SET. concessionaria l'avviso impugnato é stato annullato in autotutela.
La circostanza sopravvenuta produce la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, si osserva che, se è vero che l'autotutela è stata esercitata solo dopo la proposizione dell'odierno ricorso, è altresì vero che la concessionaria ha provveduto speditamente alle verifiche e, al successivo annullamento dell'atto, dunque ricorrono giustificate ragioni per compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.