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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
RG Nr. 405/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Rigon Silvia Consigliere
Dr. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 maggio 2022
Da
), CF Parte_1
, con sede in Venezia Santa Croce 500, 30135, in persona del suo Segretario Generale P.IVA_1
Pa per la Provincia Sig. rappresentato e difeso per mandato in calce al Pt_1 Parte_2 presente atto ed allegato alla busta telematica dall'Avv. Chiara Daneluzzi del Foro di (C.F. Pt_1
, fax 0422.493617, pec: , con C.F._1 Email_1
domicilio eletto presso e nello studio in via Vittorio Veneto n. 3 a (31022) RE (TV); appellante
Contro
(CF ), , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e , Controparte_5 Controparte_6
di in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi ex lege Controparte_7 Pt_1
1 dall'UR distrettuale dello Stato di domiciliati in Palazzo Reale, S. Marco Pt_1 Pt_1
n. 63 (C.F. ADS94026160278) (fax: 0415224105; e-mail: e ai Email_2
soli fini delle comunicazioni telematiche: Email_3
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n.709/21 pubblicata il 23.11.2021 e non notificata
In punto: opposizione ad art. 28 legge n. 300/70
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale 1. In riforma della sentenza n. 709/2021 del Giudice del Lavoro di Venezia, depositata in data 23.11.21 e non notificata, accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta della Polizia Stradale di della Polizia Postale di della Polizia di Frontiera di Pt_1 Pt_1
e della Polizia Ferroviaria Dipartimento di consistente nel diniego di fornire a Pt_1 Pt_1
prima richiesta, via mail o tramite messa a disposizione in formato digitale su piattaforma o rete aziendale, al il DVR della PA resistente, sia della sede centrale che degli uffici Parte_1
distaccati, senza vincoli di orario e giorno di apertura, o di disponibilità di personale in assistenza;
2. Per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità e l'antisindacalità della condotta denunciata ed ordinarsene l'immediata cessazione, ordinandosi alla Polizia Stradale di della Polizia Postale di Pt_1
della Polizia di Frontiera di e della Polizia Ferroviaria di , Pt_1 Pt_1 Org_1 Pt_1
in persona dei loro Dirigenti pro tempore, di fornire al di anche via mail o in copia Pt_1 Pt_1
digitale o analogica (cartacea) o comunque a semplice richiesta, senza limitazioni o vincoli di orario, giornata o disponibilità di personale in assistenza e senza preavviso, il DVR dell'Ufficio resistente e di ciascuna delle sue sedi distaccate.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ad avvocato distrattario.
Per parte appellata :
Rigettarsi il ricorso, siccome inammissibile ed infondato. Compensi professionali rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Venezia rigettava l'opposizione ex art. 28 legge n.
300/70 proposta dall'organizzazione sindacale che aveva lamentato Org_2
2 l'antisindacalità della condotta posta in essere dal ed in particolare dalle Controparte_1
sezioni della polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera di nei propri confronti. Pt_1
L'organizzazione sindacale ricorrente aveva contestato la violazione del diritto di consultazione e accesso al documento di valutazione dei rischi ( d'ora in poi per brevità DVR), presso le varie sedi delle cd. specialità di polizia ( reparti e divisioni).
La ricorrente che- per previsione contrattuale- svolgeva il ruolo di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, lamentava la violazione dell'art. 18 comma 1 lett. o) e p) e 50 decreto legislativo n.
81/08, assumendo che le richieste di copia in via telematica o e-mail del documento di valutazione dei rischi non erano state soddisfatte dall'Amministrazione che aveva interpretato letteralmente la disposizione normativa prevedente la consultazione esclusivamente in azienda.
Il giudice riteneva corretta l'interpretazione letterale in quanto satisfattiva dell'esigenza del datore di lavoro di tutelare la riservatezza, integrità e immodificabilità del dvr;
inoltre riteneva non provata la compromissione del diritto in ragione della documentazione dimessa, della possibilità riconosciuta in udienza per la ricorrente di ottenere la consultazione con preavviso telefonico e possibilità di accesso durante tutto l'arco della giornata lavorativa;
riteneva non provata la lesione del diritto sindacale, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che instava per la riforma Parte_3
della decisione.
Il si costituiva ritualmente anche per conto delle sezioni di polizia rispetto Controparte_1
alle quali erano stati promossi una pluralità di ricorsi in fase sommaria, riuniti in un unico procedimento dal giudice di primo grado e insisteva per il rigetto dell'impugnazione.
3. La Corte di Appello di Venezia, dopo una serie di rinvii della controversia disposti per esigenze di riorganizzazione del ruolo, all'esito della discussione, all'udienza del 25 gennaio 2024 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo l'organizzazione sindacale lamentava l'omessa motivazione del giudice che si era limitato a richiamare la motivazione del giudice della fase sommaria senza motivare e rispondere alle doglianze di parte opponente in merito alla possibile illegittimità costituzionale della disposizione come interpretata in senso letterale in quanto contraria alle norme costituzionali di cui agli artt. 3 , 39, 32, Cost..
L'interpretazione letterale avallata dal tribunale, delle disposizioni normative invocate, secondo l'appellante, impedirebbe una conoscibilità immediata del Dvr da parte del rappresentante per la
3 sicurezza dei lavoratori, atteso che il Co.i.s.p. per accedere all'ufficio ove si trova il documento di valutazione dei rischi deve munirsi di un permesso orario e poi richiedere l'accesso agli uffici che comunque può avvenire esclusivamente durante gli orari d'ufficio, con impossibilità ad esempio di effettuare la consultazione ogni qual volta manchi il personale o l'ufficio sia chiuso per festività o altro. Osservava che in astratto poteva capitare che il permesso orario accordato non coincidesse con il giorno utile alla consultazione con conseguente consumazione del permesso e pregiudizio per l'organizzazione che per previsione contrattuale poteva contare su un monte orario annuale limitato
( cfr. 76 ore complessive).
Riteneva irragionevole l'interpretazione del giudice che aveva ritenuto impossibile l'invio del documento in copia digitale e con formato immodificabile, considerato che lo strumento della posta elettronica e dell'ambiente intranet era utilizzato correntemente dal per rendere CP_1
conoscibili le misure sulla sicurezza del lavoro ( a tal fine depositava comunicazioni in punto Covid del 2022).
Con secondo motivo lamentava un travisamento delle emergenze istruttorie oltre alla mancata ammissione della prova orale richiesta volta a dimostrare le difficoltà oggettive incontrate dalla o.s. Parte nell'esercizio di questo diritto che non poteva essere esercitato tempestivamente e facilmente.
Evidenziava che questo sistema “farraginoso” non permetteva ad esempio in caso di infortunio una verifica preventiva del Dvr al fine di verificare le inadempienze e quindi impediva in concreto l'esercizio della funzione da parte del rappresentante per la sicurezza.
5. Si costituiva l'Amministrazione pubblica che instava per il rigetto dell'impugnazione confermando quanto evidenziato dal primo giudice, ovvero la correttezza della interpretazione letterale della disposizione introdotta nel 2009 che non era interpretabile diversamente in quanto introdotta a tutela della riservatezza del documento che poteva essere consultato dal rappresentante per la sicurezza presso gli uffici e le varie sedi secondarie della polizia nelle sue diverse specialità.
Contestava l'esistenza di un dominio o intranet locale atteso che trattavasi di piattaforme di livello nazionale che coinvolgevano tutte le sedi della polizia di stato. I server non erano gestiti dal datore di lavoro della singola unità ma da uffici con funzioni strumentali , di supporto, e collocati materialmente al di fuori dei luoghi di lavoro. Il server è ministeriale e comunque anche le comunicazioni intranet erano consultabili ed accessibili soltanto da postazioni e computer collocati all'interno della rete dei singoli uffici della singola specialità.
Contestava la prova della antisindacalità non essendo provato che il diritto fosse compromesso o sacrificato anche alla luce di quanto riconosciuto in udienza dalla parte ricorrente odierna appellante
( preavviso telefonico di un giorno con possibilità di consultazione durante tutto l'arco lavorativo).
4 Osservava che anche dalla prospettazione avversaria emergeva la mera possibilità di una compromissione, ma non l'effettività del pregiudizio e quindi mancava la prova sia del pregiudizio che della sua attualità. Rilevava poi che né prima del giudizio, né dopo il decreto vi erano state richieste di consultazione ad ulteriore dimostrazione della insussistenza del pregiudizio.
6. Il proposto appello va rigettato in ragione delle seguenti assorbenti ragioni.
Parte appellante ha contestato la pronuncia per non aver riconosciuto l'antisindacalità delle condotte della polizia di Stato nelle diverse articolazioni ( frontiera, postale, ferroviaria, stradale) di Venezia, consistenti nel non aver accordato la trasmissione via e-mail della copia del DVR e avere consentito la consultazione soltanto presso gli uffici in forza della interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 18 lett. o) p) decreto legislativo 81/081 , con violazione del diritto del rappresentante il quale ex art. 50 comma 4 Tu cit., deve poter accedere al documento di cui si discute e deve poterlo consultare.
In particolare secondo l'organizzazione sindacale ricorrente che, per previsione contrattuale ( art. 23 dell'Accordo Nazionale Quadro (ANQ) 2009, già art. 24 dell'ANQ 2000, e ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. N. 81/2008) riveste il ruolo di RLS delle forze di polizia stradale, di frontiera, ferroviaria e postale, le modalità di organizzazione previste dal Ministero dell'Interno impedivano un concreto
Parte esercizio del diritto di consultazione da parte della organizzazione considerato che per poter accedere agli uffici ove era custodito il documento, la doveva fruire di permessi Parte_1
orari, che era necessario chiedere con un certo anticipo ( tre giorni).
Inoltre considerato che la consultazione poteva avvenire alla presenza del soggetto svolgente funzione di RSPP, il diritto poteva essere esercitato soltanto in ragione degli orari e della disponibilità lavorativa di quest'ultimo, con frequente frustrazione del diritto di consultazione.
5 Riteneva quindi che soltanto accordando la consultazione con trasmissione via e-mail del documento, si sarebbe evitato nel concreto la compromissione del diritto che soltanto formalmente era stato rispettato dalle sezioni di polizia evocate in giudizio.
7. Doglianze che ad avviso di questa Corte non hanno pregio.
In via preliminare in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla parte appellata va evidenziato come nel caso di specie sia mancata da parte della ricorrente la prova della condotta antisindacale la cui rimozione è stata richiesta al giudice di Venezia con uno strumento peculiare, nato per garantire l'effettività del diritto e non per porre termine a “ possibili o probabili” condotte lesive del diritto sindacale.
Nel caso di specie, anche da una mera lettura degli atti e della documentazione versata in atti, emerge che la contestazione della parte appellante inerisce ad una difficoltà organizzativa consistente nella consultazione dei DVR presso gli uffici dove sono custoditi. Modalità che non impediscono l'esercizio del diritto ma inciderebbero di fatto su altro istituto- quello dei permessi sindacali – poiché per previsione contrattuale ( cfr. art. 24 ANQ 2000) il Coisp dispone di 76 ore annue e quindi di fatto di 6 ore al mese ( 1 per ciascuno dei 6 uffici di specialità).
Settantasei ore che secondo l'appellante dovrebbero essere utilizzate per il rappresentante per fare i Parte sopralluoghi;
tuttavia considerato che per svolgere la funzione di l'organizzazione deve consultare i DVR che sono conservati nelle sedi centrali degli uffici e la cui complessità impone una consultazione di durata superiore ad un'ora, sostanzialmente il diritto sarebbe pregiudicato. Parte Infatti secondo la appellante, la o.s. come deve fruire di almeno 6 ore di permesso per potersi recare negli uffici e consultare il documento;
difficoltà acuita dalla previsione della necessità di richiedere il permesso con tre giorni di anticipo e dalla necessità di accedere in uffici ove, può capitare, che causa assenza dell'addetto per malattia o altro o chiusura dell'ufficio sostanzialmente viene “ … irrimediabilmente “consumato” il permesso, che perde senza aver potuto accedere al
DVR, salvo i pochissimi fortunati casi in cui riesce a far revocare il permesso (ogni richiesta e relativa autorizzazione, infatti, comporta una riorganizzazione dei turni e dei servizi, coinvolgendo altro personale: e non è detto che si possa rinunciare al permesso già autorizzato, perché ciò comporta normalmente un aggravio organizzativo).” ( cfr. pag. 9 appello).
8. Trattasi di allegazione astratta e generica, non supportata da prova e in ogni caso non rilevante atteso che l'appellante in primo grado di fronte alla proposta conciliativa del giudice di accordo per una consultazione previa richiesta telefonica il giorno precedente e concessione della consultazione
6 per tutta la durata dell'orario di lavoro dei funzionari2 , la aveva rifiutato l'accordo “ Parte_1
perché corrisponde alla realtà attuale dei fatti e integra la violazione censurata”.
8.1. D'altra parte non è provata neppure l'esigenza continuativa da parte del di consultare il Pt_1
DVR né che la mancata consultazione abbia impedito l'esercizio della funzione di tutela della sicurezza dei lavoratori.
Come si evince dai documenti di causa – vedi in particolare doc. 4 parte ricorrente in primo grado- il DVR poteva subire un aggiornamento annuale. Nella nota citata di data 18.11.19 il in CP_1
vista della riunione annuale con la , rendeva noto che settimane prima della riunione i tre Pt_1
DVR ( della sezione e due distaccamenti con riferimento al compartimento Polizia stradale Veneto) erano stati depositati presso la segreteria della Sezione per praticità, senza con ciò negare la consultazione del documento “ sempre presente” presso la sezione e i due distaccamenti.
A fronte di ciò ne consegue da un lato che non corrisponde al vero trattarsi di documento soggetto a continue modifiche e tale da dover essere consultato continuamente sì da provocare l'esaurimento dei permessi annuali.
D'altro che di fatto le modalità di esercizio del diritto non erano tali da impedire la consultazione come sostenuto dalla parte appellante.
9. In concreto la doglianza parrebbe inerire il numero limitato di permessi orari riconosciuti per l'esercizio del diritto di consultazione;
questione esulante dall'azione di antisindacalità per cui è causa, poiché il numero dei permessi è disciplinato dalla contrattazione collettiva ( ex art. 50 comma 3 legge 81/08) ed è in quella sede che il sindacato dovrebbe far valere la propria forza sindacale.
Nel caso di specie manca la condotta antisindacale;
né il legislatore consente di utilizzare questo importante strumento di tutela per perseguire un interesse astratto essendo concepito per consentire al giudice di adottare misure atte a rimuovere situazioni effettive di lesione del diritto azionato.
10. Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti a rigettare l'impugnazione.
Tuttavia considerate le doglianze dell'appellante corre l'obbligo di rigettare il primo motivo di appello poiché il primo giudice nella decisione impugnata non si è limitato a richiamare quanto deciso dal giudice della fase sommaria, ma ha esplicitato le ulteriori ragioni- oltre a quella giuridica del giudice della fase sommaria- per il rigetto della opposizione..
Il tribunale di Venezia in merito evidenziava quanto segue:”:.. il chiaro disposto dell'art. 18, c. 1,
D.Lgs. 81/08 espressamente prevede che il DVR vada consultato “esclusivamente in azienda” ; - la condotta censurata integra rispetto di tale disposizione, che preclude in radice, già in astratto, la possibilità di rendere il D.V.R. consultabile via e-mail (attraverso il dominio “poliziadistato.it”) ovvero nella rete intranet della Polizia di Stato;
- oltretutto secondo quanto precisato negli scritti difensivi dell'UR , non esistono né un dominio e-mail, né una rete intranet che CP_6
riguardino le articolazioni locali delle varie specialità della Polizia di Stato (Stradale, Postale ecc..), esistendo unicamente piattaforme di livello nazionale che coinvolgono tutte le sedi della polizia di Stato con server di natura ministeriale e non già specifico della singola sede;
- i DVR custoditi presso gli uffici della PA sono tempestivamente e facilmente accessibili, ed infatti, come obiettato dall' Amministrazione opposta, dall' OS ricorrente non è indicata alcuna concreta circostanza fattuale da cui risulti che alcuno abbia in specifiche ipotesi, nelle varie sedi, negato
l'accesso ; - le previste modalità operative non sono affatto tali da rendere l' accesso stesso impossibile;
nè è riprova il fatto che a fronte di paventata possibilità da parte dei dirigenti della
Polizia, in sede di tentativo di conciliazione all' udienza 12.7.2021, di organizzare la consultazione del D.V.R. attraverso preventivi contatti telefonici con preavviso di una giornata e durante tutto
l'arco della giornata lavorativa, l' OS opponente ha risposto negativamente in quanto
“l'indicazione [dei dirigenti] corrisponde alla realtà attuale dei fatti”. - il diritto di consultazione non è dunque compromesso, bensì il relativo esercizio è consentito compatibilmente con la prevista necessità che avvenga in azienda, dunque tenuto conto dei minimi inevitabili accorgimenti pratici legati a tale modalità”.
11. Analogamente il secondo motivo non merita accoglimento non sussistendo ragioni per ritenere incostituzionale la norma di cui all'art. 18 cit. che, a seguito della modifica introdotta nel 2009 con il decreto legislativo 13 comma 1 n. 106/09 , ha previsto testualmente che la consultazione del
Parte documento, anche se realizzato su supporto informatico , sia consentita al soltanto presso l'azienda.
Disposizione interpretata dal e dal primo giudice come possibilità di consultazione CP_1
soltanto presso le sedi dove è conservato il DVR, senza alcuna possibilità di trasmissione all'esterno e tanto meno tramite e-mail.
12. Parte appellante assume per contro che l'unica interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe essere la piena consultabilità del documento tramite il canale informatico, così che ad
Parte ogni richiesta della organizzazione il dovrebbe trasmettere il documento di CP_1
valutazione dei rischi, via e-mail o via intranet.
Secondo la lo strumento della posta elettronica può essere inquadrato come dipendenza e Pt_1
spazio aziendale e a tal fine ha invocato precedente di legittimità ( cfr. Cass. 2022 n. 35643).
8 13. Precedente irrilevante secondo questo Collegio poiché inerente la questione delle comunicazioni sindacali e degli spazi utilizzabili dalla organizzazione sindacale per svolgere attività di proselitismo;
questione diversa e non pertinente rispetto alle problematiche di causa.
13.1.Alla richiesta di trasmissione via internet- web server e mail server- parte appellata ha opposto argomentazioni non superate dall'appellante.
Nella polizia di Stato- nelle sue diverse articolazioni- non esiste un dominio e-mail né una rete intranet propria delle singole articolazioni locali di polizia stradale , postale ecc. Trattasi di piattaforme nazionali che coinvolgono tutte le sedi nazionali. Parimenti il server è nazionale, ministeriale e quindi la memorizzazione e successiva consultazione del DVR su questa rete costituirebbe una violazione della previsione normativa che consente la consultazione del documento esclusivamente presso gli uffici dei cui rischi si occupa.
Parte 14. Come è noto il DVR è un documento sensibile che non è liberamente consultabile dal per conto dei singoli lavoratori ma può essere consultato da quest'ultimo soltanto strumentalmente per l'esercizio della sua funzione ai sensi dell'art. 50 TU 81/08.
In tal senso va richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1336/21 che nel disciplinare le Parte modalità di accesso del DVR da parte di ha escluso che vi possano essere modalità di ostensione pubblica del documento in quanto documento contenente dati che devono essere protetti
( ad esempio nel caso della polizia il DVR elenca i luoghi in cui sono presenti anche gli armamenti e le munizioni).
Nella sentenza citata si legge quanto segue:”…Va premesso al riguardo che è dato ricavare dalle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 alcuni elementi di specialità di carattere oggettivo inerenti al Dvr. Proprio l'art. 18, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 81 del 2008, prevede infatti all'ultimo periodo che "Il documento è consultato esclusivamente in azienda". Allo stesso modo,
l'art. 50, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che il Rls è tenuto al rispetto "delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [in materia di protezione dei dati personali] e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi". Si evince da ciò il contenuto sensibile del Dvr, sia in relazione alla natura riservata di alcune delle informazioni in esso presenti, sia in termini di segreto industriale su taluni dei suoi elementi, che attengono in effetti alle decisioni e strategie dell'imprenditore, anche sotto il profilo della sicurezza: di qui gli obblighi di riservatezza imposti al Rls benché ammesso, per ragioni funzionali, all'accesso, e il restrittivo regime di consultazione, autorizzata "esclusivamente in azienda". Per tali ragioni, s'è in presenza d'un documento non già liberamente e indistintamente accessibile, ma che contiene elementi sensibili di riservatezza e di segreto industriale.”.
9 15. Nel bilanciamento degli interessi “ aziendali” e della sicurezza dei lavoratori il legislatore ha individuato un punto di equilibrio che consente di escludere che lo strumento della posta elettronica richiesto dalla parte appellante, garantisca per contro la riservatezza del documento imposta dal legislatore anche qualora il documento sia conservato su supporto digitale ( cfr. art. 50 comma 6 tu
81/08 impone il rispetto del segreto industriale e la tutela dei dati sensibili).
16. Né peraltro l'utilizzo della posta elettronica o della rete intranet contestata dalla come Pt_1
modalità usuale di comunicazione con i dipendenti da parte del datore di lavoro, dimostra la fondatezza dell'interpretazione attorea;
trattasi di un canale di informazioni riservato ai dipendenti ma che ha lo scopo di rendere note a tutti gli addetti le informazioni che il datore di lavoro considera di rilevanza generale;
informazioni anche attinenti la salute o in generale la sicurezza, che però non hanno lo stesso peso e finalità dei dati contenuti nel DVR.
L'interpretazione letterale seguita dalla parte appellata ed avallata dal giudice di prime cure trova conforto anche nell'esame sistematico delle disposizioni riguardanti il DVR;
oltre alla previsione della consultazione in azienda di cui all'art. 18 cit., anche la norma di cui all'art. 29 tu 81/08 sulle modalità di valutazione dei rischi prevede che il DVR “deve essere custodito nella unità produttiva cui si riferiscono i rischi”; a conferma dell'importanza e rilevanza del documento che deve essere conservato e confezionato con le modalità previste dal legislatore.
Non è consentito quindi che possa essere caricato su web server esterni e di carattere nazionale.
Pertanto l'interpretazione suggerita dall'appellante va disattesa.
17. Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte appellante per violazione delle norme di cui agli artt. 3,32,39 Cost. trattasi di doglianza generica e non supportata da motivazioni tali da renderla non manifestamente infondata.
Non è dato comprendere infatti come la previsione della consultabilità del DVR a richiesta presso gli uffici in cui è custodito violerebbe la libertà sindacale;
né il principio di uguaglianza considerato che il ministero dell'interno ha previsto modalità di consultazione presso i propri uffici eguali per tutte le organizzazioni sindacali e non soltanto per la parte odierna appellante.
Quanto poi all'art. 32 Cost. il richiamo non è stato supportato da argomentazioni che consentano di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione.
Pertanto l'impugnazione va rigettata con conferma della sentenza di primo grado.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni tra i minimi e medi, tenuto conto della media complessità del percorso motivazionale seguito dal
Collegio che ha condiviso gran parte delle argomentazioni già utilizzate dal primo giudice.
10 Deve darsi atto che al rigetto per infondatezza consegue l'accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'onere di versare ulteriore contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza, eccezione, domanda, rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in euro
5500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 gennaio 2024
LA PRESIDENTE
Annalisa Multari
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La disposizione prevede tra gli obblighi del datore di lavoro :”.. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda. p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda….”. 2 Come si legge nel verbale di udienza 12.07.21 il giudice aveva proposto di “ trovare un accordo con regolamentazione dell'accesso al DVR con preavviso anche telefonico di un giorno e possibilità di consultazione durante l'intero orario lavorativo”, proposta che l'amministrazione si era riservata di verificare 7