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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 22.07.2025 N. R.G.L. 5689/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano dottoressa NC CA, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5689/2025 del ruolo generale lavoro promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Jacopo Ceccarelli
- ricorrente -
contro C.F._ ( .iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- resistente contumace -
Oggetto: Impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente, come da atto introduttivo:
“ 1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs.
23/2015, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente per insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento e, per l'effetto, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere allo stesso ricorrente un'indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo mensile di € 5.833,33 lordi (€ 5.000,00 x 14 : 12), ovvero di quello diverso ritenuto di giustizia;
2) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) (e salvo gravame), accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente perché nel caso di specie non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo addotti dal datore di lavoro, e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente, al suddetto titolo, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva massima di 36 mensilità al tallone retributivo mensile di € 5.833,33 lordi (€ 5.000,00 x 14 : 12) e quindi pari ad Euro 209.999,88 (Euro 5.833,33 x 36), ovvero a quel diverso importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previste dalla legge.
3) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame), accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 23/2015, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, co. 2, l. 604/66 e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente, al suddetto titolo, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva massima di 12 mensilità al tallone retributivo mensile di € 5.833,33 lordi
(€ 5.000,00 x 14 : 12) e quindi pari ad Euro 69.999,96 (Euro 5.833,33 x 12), ovvero a quel diverso importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 2 mensilità previste dalla legge. 4) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) e/o 2) e/o 3) (e salvo gravame), accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 23/2015, l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente, al suddetto titolo, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva massima di 6 mensilità al tallone retributivo mensile di € 5.833,33 lordi (€ 5.000,00 x 14 :
12) e quindi pari ad Euro 34.999,98 (Euro 5.833,33 x 6), ovvero a quel diverso importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 1 mensilità previste dalla legge. - con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente: contumace.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio la società per sentir accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 13 gennaio 2025, con le conseguenze di legge. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla società resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 15 luglio 2024, con inquadramento al 1° livello del CCNL
Terziario e mansioni di “Programmatic Sales Lead”.
Ha dedotto che le sue mansioni consistevano principalmente nel la vendita di spazi pubblicitari sul sito web della società, attività che costituiva la principale fonte di introiti per la resistente.
Con lettera del 13 gennaio 2025, la società gli comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adducendo una riorganizzazione aziendale consistente nell'esternalizzazione delle attività di vendita dei contenuti multimediali, con conseguente soppressione della sua posizione lavorativa e una diminuzione dei costi aziendali.
Il ricorrente ha impugnato il recesso, contestando la veridicità dei motivi addotti.
In particolare, ha allegato che: a) non vi sarebbe stata alcuna reale esternalizzazione delle attività di vendita;
b) le sue mansioni sarebbero state ripartite tra altri due colleghi, i sig.ri e , rimasti in servizio;
c) la società non versava in Parte_2 Parte_3 alcuna situazione di crisi economica, presentando anzi un bilancio in attivo;
d) non vi sarebbe stata alcuna diminuzione dei costi di produzione, ma anzi un aumento;
e) la società avrebbe violato l'obbligo di “repechage”, non avendo esplorato alcuna possibilità di ricollocazione, neppure tramite una riduzione dell'orario di lavoro.
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015, per insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento;
in subordine ed in caso di mancato accoglimento della domanda principale, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento, con condanna della datrice, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria fino a 36 mensilità (o comunque in misura equa e non inferiore a 6). In ulteriore subordine, ha invocato l'applicazione dell'art. 4 d.lgs.
23/2015, per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 2, co. 2, l. 604/1966, con condanna al pagamento di un'indennità fino a 12 mensilità (e non inferiore a 2). Infine, in
3 via ulteriormente subordinata, ha chiesto la declaratoria di illegittimità ex art. 9 d.lgs.
23/2015, con condanna della medesima datrice a corrispondere un'indennità fino a 6 mensilità (e non inferiore a 1). In ogni caso, con interessi e rivalutazione, oltre spese di lite e provvedimento esecutivo.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la società non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia all'udienza del 22 luglio 2025.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, è stata decisa con lettura del dispositivo nella suddetta udienza del 22 luglio
2025, riservando il deposito delle motivazioni.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Occorre preliminarmente rilevare la contumacia della società convenuta, la quale, non costituendosi, ha omesso di prendere posizione sui fatti allegati dal ricorrente e, soprattutto, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare la sussistenza della ragione economica, tecnica, organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso, il nesso causale tra tale ragione e la soppressione del posto di lavoro, nonché l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse e compatibili con il suo livello di inquadramento (c.d. obbligo di repechage).
Invero, “ … Il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo la sussistenza e la veridicità delle ragioni organizzative addotte, ma anche l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (c.d. obbligo di repechage), anche di livello inferiore. …” ( cfr.
Tribunale Di Cosenza, Sentenza n.413 del 27 Febbraio 2025).
La mancata costituzione in giudizio della società datrice di lavoro comporta la sua totale inadempienza a tale onere probatorio. Le allegazioni del ricorrente, specifiche e circostanziate, devono pertanto ritenersi non contestate e, supportate dalla documentazione prodotta, sufficienti a fondare la decisione.
Ciò posto, si deve esaminare la domanda principale del ricorrente, volta ad ottenere la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, per insussistenza del fatto materiale contestato.
4 Il ricorrente invoca, a sostegno della sua tesi, la recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza n. 128/2024) che ha esteso tale tutela anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tale domanda non può essere accolta.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 2024, ha precisato il perimetro di applicazione della tutela reintegratoria, limitandola alle ipotesi in cui sia
"direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro".
La Corte ha altresì chiarito che da tale ambito resta "estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
In altre parole, la violazione dell'obbligo di repechage non integra l'ipotesi di insussistenza del fatto materiale e conduce, invece, alla tutela meramente indennitaria prevista dal comma 1 dello stesso art. 3 (Corte Cost., sentenza n. 128 del 17 luglio 2024).
Nel caso di specie, il "fatto materiale" addotto dalla società è una decisione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'esternalizzazione di un servizio. Le allegazioni del ricorrente, sebbene gravi e rimaste incontestate, attengono più alla pretestuosità e all'illegittimità di tale scelta e delle sue conseguenze (mancata effettiva esternalizzazione, redistribuzione delle mansioni, violazione dell'obbligo di repechage), piuttosto che a una "insussistenza del fatto materiale" in senso stretto, come potrebbe essere, ad esempio, la chiusura di un reparto mai avvenuta.
La condotta della società convenuta si configura, dunque, come un difetto di giustificazione del recesso, riconducibile alla fattispecie generale di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda spiegata in via subordinata dal ricorrente.
L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 stabilisce che “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo [...], il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità”.
Nel caso in esame, la società convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova circa:
1. l'effettività della ragione organizzativa, poiché non ha dimostrato di aver realmente esternalizzato il servizio di vendita degli spazi pubblicitari, né ha contestato
5 l'allegazione del ricorrente secondo cui le mansioni sono state semplicemente redistribuite al personale in servizio. La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la ripartizione delle mansioni tra altri dipendenti possa essere legittima, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di continuare ad adibire il lavoratore licenziato, anche solo parzialmente, alle sue mansioni (Corte d'Appello Palermo, sez. LA, sentenza n. 675/2017).
Tale prova è del tutto mancata;
2. il nesso di causalità, in quanto non ha provato il collegamento eziologico tra la presunta riorganizzazione e la specifica posizione lavorativa del sig. Parte_1
3. l'impossibilità di repechage, non avendo allegato né provato di aver verificato l'esistenza di altre posizioni lavorative in cui ricollocare il dipendente, neppure con mansioni inferiori o con una proposta di trasformazione del rapporto in part-time
(Tribunale Di Cosenza, Sentenza n.413 del 27 Febbraio 2025; Tribunale Ordinario Torino, sez. 5, sentenza n. 1676/2019).
Invero, la lettera di licenziamento si limita a una generica e stereotipata affermazione circa l'esito negativo della verifica di ricollocamento, affermazione del tutto insufficiente a soddisfare il rigoroso onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
La totale assenza di prova su tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo rende il licenziamento palesemente illegittimo e impone l'applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015.
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, il giudice deve determinarne l'importo tenendo conto non solo del l'anzianità di servizio, ma anche di altri criteri, quali il numero dei dipendenti, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti (Corte Cost., sentenza n. 194 del 14 novembre 2018; Tribunale Di Verona, Sentenza n.141 del 10
Marzo 2025; Tribunale Di Modena, Sentenza n.256 del 6 Marzo 2025)
Nel caso di specie, si considerano i seguenti elementi: la breve anzianità di servizio del ricorrente (assunto il 15.07.2024 e licenziato il 13.01.2025); le dimensioni della società convenuta, che al momento dei fatti occupava oltre 15 dipendenti;
il comportamento della parte datoriale, che non solo ha intimato un licenziamento fondato su motivazioni rimaste del tutto sfornite di prova, ma si è anche sottratta al confronto giudiziale, rimanendo contumace.
6 Alla luce di una valutazione complessiva di tali elementi, si ritiene equo determinare l'indennità risarcitoria nella misura di 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 5.833,33 lordi mensili, come indicato in ricorso e non contestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 5689 2025 così dispone: accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015, la illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente per l'effetto, condanna la società convenuta, dichiara di estinto il rapporto di a lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condanna la datrice di lavoro corrispondere al ricorrente, l'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità al tallone retributivo mensile di €
5.833,33 lordi (€ 5.000,00 x 14 : 12). condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida in euro 5.000,00 oltre Iva e c.p.a. e Parte_1 rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
22/07/2025
Il Giudice
NC CA
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