Decreto cautelare 3 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2019
Sentenza 3 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 05/02/2019, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/02/2019
N. 00818/2019 REG.PROV.CAU.
N. 15490/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15490 del 2018, proposto da
LO OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Siviglia, Antonio Pagliaro, Salvatore Donato Girimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OL RA, RE RA, LB AS, MA LU LL, MA ER AF, AT TE, AD ER, TI RI, UC LU, MA LE, US AM, US OL, LL ER, DA IA, AN OR, MA TI CI, MA SA, UC TO, RA ON MA, AT AS, CH IT LE, MA AR, AT NO, BE RU, AR RU, AN IT MO, AD NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
con adozione – anche inaudita altera parte – delle misure cautelari piu' idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale,
1) del Bando di Concorso emanato con D.D.G. M.I.U.R. n. 1546 del 07.11.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 89 del 09.11.2018, con il quale è stato indetto il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, nella parte in cui:
A. all'art. 3, rubricato “REQUISITI DI AMMISSIONE”, comma 1, lettera b), prescrive che alla procedura concorsuale: “Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: …… b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso
gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto,
nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; ……”;
B. all'art. 4, rubricato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINE, CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE”, comma 2, prescrive che: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in
considerazione.”, IN QUANTO TALE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, RICHIEDENDO OBBLIGATORIAMENTE PER GLI INTERESSATI DI AUTOCERTIFICARE DI AVERE SVOLTO, NEL CORSO DEGLI ULTIMI OTTO ANNI SCOLASTICI, PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, ALMENO DUE ANNUALITÀ, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI SERVIZIO SPECIFICO, RISPETTIVAMENTE
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA O PRIMARIA, SIA SU POSTO COMUNE CHE DI SOSTEGNO, COMPORTA, NON SOLTANTO IL BLOCCO INFORMATICO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI APRIORISTICAMENTE RITENUTI PRIVI DEI REQUISITI, MA ANCHE LA REIEZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI MEDESIMI IN VERSIONE CARTACEA;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, antecedente, susseguente, connesso o obliquo modo collegato al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ed in particolare: a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 26.10.2018, che disciplina le modalita' di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1- septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore requisito di due annualita' di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonche', peri relativi posti, del titolo di spe cializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, ed in particolare: a) dell'art. 6 - rubricato “REQUISITI DI AMMISSIONE” - comma 1, lettera b) del prefato DM laddove prescrive che: “Ai sensi dell'art. 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
…… b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno……”; b) dell'art. 7 – rubricato “ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
AI CONCORSI” – comma 2 del prefato DM laddove prescrive che: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i provvedimenti di cui in epigrafe riproducono fedelmente quanto disposto dal d.l. 87/2018 così come convertito dalla L. n. 96/2018 , di cui non si ravvisano manifesti profili di illegittimità costituzionale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l’istanza cautelare.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
AFele Tuccillo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO