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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2287/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 7.10.2020, iscritto al n. 4261/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in , Via Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2 di procura in atti, dall'avv. Francesca Riolo, con studio in Napoli, Via Eurialo n. 46, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in , Via Roma n. 124, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Pt_1
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Guido Maria Framondi (c.f. C.F._1
), con studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 42,
[...]
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 23.11.2020, l ha impugnato davanti a questa Corte Parte_3
la sentenza n. 2287/2020, pubblicata in data 7.10.2020, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2540/2016 dell'importo di 48.522,19 € oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal
SSN nell'anno 2014 e di cui alle fatture azionate.
Il Tribunale infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato che il
Centro sanitario aveva dato prova di avere eseguito le prestazioni di cui chiedeva il pagamento, non essendo stata specificamente contestata dall'opponente tale circostanza ed essendo stato prodotto sia Parte il contratto scritto regolante il rapporto sia le fatture;
che l' aveva eccepito il superamento del tetto di spesa trimestrale ma non aveva fornito prova né di ciò né di aver inviato comunicazioni preventive delle date previste di esaurimento dei tetti di spesa, rendendosi inadempiente agli impegni assunti in contratto;
che erano dovuti gli interessi moratori.
L' ome detto, impugnava la sentenza deducendo con un primo motivo che il Centro Pt_3
sanitario aveva depositato nel fascicolo del procedimento monitorio le note di credito e ciò costituiva riconoscimento della inesistenza del proprio credito;
come secondo motivo deduceva di aver comunicato con plurime note il conteggio analitico del superamento dei tetti di branca e di struttura e di aver provato che le prestazioni erogate avevano superato il tetto di spesa contrattualmente determinato;
come terzo motivo ribadiva l'acquiescenza del alla richiesta di emissione di note Pt_4 di credito e l'omessa valutazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto;
con un ultimo motivo censurava l'omessa nomina di un ctu per calcolare la correttezza delle decurtazioni.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale dell'8.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In primo luogo deve essere dichiarata la inammissibilità della produzione di nuovi documenti
Parte da parte dell' avvenuta con la costituzione nel giudizio di appello, essendo impedita detta produzione dal disposto dell'art. 345 c.p.c.. Gli unici documenti che devono essere valutati sono esclusivamente quelli prodotti ritualmente nel corso del giudizio di primo grado.
Nel merito, sono infondati il primo ed il terzo motivo di appello, relativi all'avere il Pt_4
Parte emesso le note di credito richieste dall' ed avere quindi con ciò prestato acquiescenza e riconosciuto di non dovere gli importi relativi a fatture per prestazioni svolte in eccesso rispetto al tetto di spesa assegnato. L'affermazione non trova riscontro negli atti processuali, non risultando che Parte il centro sanitario abbia mai emesso le note di credito richieste dall' se non “le note di credito richieste relativamente alle prestazioni non oggetto di contestazione” (così in ricorso per decreto ingiuntivo) e quindi non quelle inerenti il saldo delle fatture monitoriamente azionate e per le quali, pure, era stata richiesta l'emissione di note di credito.
E' parimenti infondato il secondo motivo di appello, inerente la legittimità della decurtazione operata per superamento del tetto di spesa. Questa Corte più volte si è espressa in relazione alla necessità che, in ipotesi di raggiungimento a consuntivo del tetto di spesa in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa o in assenza di comunicazioni,
l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle Pt_3
singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto, in assenza di prove di comunicazioni riguardanti le date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria
(del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita alcuna prova, come del resto del generico richiamo ad un presunto superamento della c.o.m.), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale Parte n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile, oltre che infondata, è poi la deduzione inerente la mancata valutazione da parte del Tribunale della clausola finale di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto. Inammissibile sia per la novità della questione, mai eccepita in primo grado, sia la sua carenza di specificità, non essendo in atto di appello sviluppata alcuna argomentazione inerente la rilevanza della detta clausola ai fini della decisione. Infondata in quanto, come già in precedenza affermato dalla Corte, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Inammissibile si presenta poi la richiesta di nomina di un ctu per accertare la correttezza dei
Parte calcoli svolti dall' in quanto ininfluente sulla decisione.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2287/2020, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: CP_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo