TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1492/2025 R.G. vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.2.1977, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ilenia Monica Cantoro e dall'abogado Jessica Frigerio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Cesano Maderno, Via Maria Gaetana Agnesi n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1^ Comma cod. civ.; Parte_1
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendenti, dichiarando con il presente atto di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore, affinchè: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2^ comma c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase di separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa n decisione affinchè il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo Parte_2
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio estero contratto in data 18.8.2017 presso
l'ufficio dello stato civile del distretto di Bang Rak provincia di Bangkok (Thailandia) e trascritto in data 4.10.2017 dall'ufficiale di stato civile italiano del comune di Cologno
Monzese al numero 171, parte 2, serie C;
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI relative allo scioglimento del matrimonio
1. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando con il presente atto di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 4 giugno 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bang Rak il 18 agosto 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2017, n. 2, Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (4 giugno 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1492/2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Bang Rak il 18 agosto 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2017, n. 2, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1492/2025 R.G. vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.2.1977, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ilenia Monica Cantoro e dall'abogado Jessica Frigerio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Cesano Maderno, Via Maria Gaetana Agnesi n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor Controparte_1 ai sensi dell'art. 151, 1^ Comma cod. civ.; Parte_1
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendenti, dichiarando con il presente atto di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore, affinchè: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2^ comma c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase di separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa n decisione affinchè il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo Parte_2
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio estero contratto in data 18.8.2017 presso
l'ufficio dello stato civile del distretto di Bang Rak provincia di Bangkok (Thailandia) e trascritto in data 4.10.2017 dall'ufficiale di stato civile italiano del comune di Cologno
Monzese al numero 171, parte 2, serie C;
- ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI relative allo scioglimento del matrimonio
1. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
2. i coniugi dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando con il presente atto di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 4 giugno 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bang Rak il 18 agosto 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2017, n. 2, Parte II, Serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (4 giugno 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1492/2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Bang Rak il 18 agosto 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2017, n. 2, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi