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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8326/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Mazzotta presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Santa IA La SS al corso Umberto I n. 78
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 la ricorrente in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento del 26.10.2022, l' comunicava di aver proceduto alla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, in precedenza riconosciuto su domanda del 15.01.2021, fondando il provvedimento sulla seguente motivazione: “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159.2013)”; che, con successiva nota del 08.11.2022, l'ente previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2021 ad aprile 2022 per un importo complessivo di euro 2.873,00.
Affermata la illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziata la CP_1 sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa IA Capua Vetere chiedendo dichiararsi la illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché del successivo provvedimento di restituzione dell'indebito. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale»
(art.1).
Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla “natura bifronte”, che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro.
Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v.
Corte cost. sent. n. 19 del 2022).
In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”.
Con particolare riferimento al requisito economico, il richiedente ha, dunque, l'obbligo di presentare una dichiarazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
A tal riguardo, il concetto di nucleo familiare è rinvenibile nell'art. 3 del DPCM n. 159/2023, che prevede “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo ((473-bis.51)) del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo ((473-bis.22)) del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma
4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore”. Tanto premesso, e venendo al caso in esame, l' , con nota del 08.11.2022, chiedeva la CP_1 restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza sulla domanda presentata dalla ricorrente in data 15.01.2021 in conseguenza di una segnalazione da parte del Comune di Santa
IA La SS che rendeva nota all'ente previdenziale la mancata corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare quale dichiarato nella DSU e quella del nucleo familiare risultante dai registri dell'anagrafe.
In particolare, nella DSU risultava quale componente del nucleo familiare esclusivamente la signora mentre dalle risultanze anagrafiche emergeva un nucleo familiare composto da Parte_1 cinque membri ( , , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
.
[...]
La prestazione veniva quindi revocata per mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica.
Rileva il Tribunale come in ordine a tale discrepanza non vi sia alcuna contestazione: è del tutto pacifico che le risultanze anagrafiche non siano corrispondenti alla dichiarazione fatta nel modello
ISEE; tale evenienza, oltre ad emergere chiaramente dalle risultanze documentali in atti, non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente. CP_ La condotta dell' non è, ad avviso del giudicante, in alcun modo censurabile: l'istituto ha proceduto ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, secondo cui “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene, presso il Comune di Santa IA La SS, il nucleo familiare della ricorrente risultava composto nella sua integralità da cinque membri, sussistendo effettivamente incongruenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. La ricorrente non nega tale inconfutabile circostanza di fatto.
Parte attrice, nell'atto introduttivo, non deduce né tantomeno prova che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro componente facesse parte del proprio nucleo familiare.
La ricorrente, dunque, non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva conformità della famiglia dichiarata in Dsu a quella anagrafica (oggetto di contestazione) nonostante gravava senz'altro sulla stessa l'onere di provare il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione, avendo promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la legittimità della richiesta di ripetizione di somme erogate dall'Istituto previdenziale (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
D'altra parte, come già evidenziato, la incongruenza emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dall'ente convenuto, dovendosi conseguentemente ritenere legittima la richiesta di CP_ restituzione avanzata dall'
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese.
Santa IA Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8326/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Mazzotta presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Santa IA La SS al corso Umberto I n. 78
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 la ricorrente in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento del 26.10.2022, l' comunicava di aver proceduto alla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, in precedenza riconosciuto su domanda del 15.01.2021, fondando il provvedimento sulla seguente motivazione: “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159.2013)”; che, con successiva nota del 08.11.2022, l'ente previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2021 ad aprile 2022 per un importo complessivo di euro 2.873,00.
Affermata la illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziata la CP_1 sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa IA Capua Vetere chiedendo dichiararsi la illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché del successivo provvedimento di restituzione dell'indebito. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale»
(art.1).
Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla “natura bifronte”, che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro.
Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v.
Corte cost. sent. n. 19 del 2022).
In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”.
Con particolare riferimento al requisito economico, il richiedente ha, dunque, l'obbligo di presentare una dichiarazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
A tal riguardo, il concetto di nucleo familiare è rinvenibile nell'art. 3 del DPCM n. 159/2023, che prevede “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo ((473-bis.51)) del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo ((473-bis.22)) del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma
4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore”. Tanto premesso, e venendo al caso in esame, l' , con nota del 08.11.2022, chiedeva la CP_1 restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza sulla domanda presentata dalla ricorrente in data 15.01.2021 in conseguenza di una segnalazione da parte del Comune di Santa
IA La SS che rendeva nota all'ente previdenziale la mancata corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare quale dichiarato nella DSU e quella del nucleo familiare risultante dai registri dell'anagrafe.
In particolare, nella DSU risultava quale componente del nucleo familiare esclusivamente la signora mentre dalle risultanze anagrafiche emergeva un nucleo familiare composto da Parte_1 cinque membri ( , , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
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[...]
La prestazione veniva quindi revocata per mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica.
Rileva il Tribunale come in ordine a tale discrepanza non vi sia alcuna contestazione: è del tutto pacifico che le risultanze anagrafiche non siano corrispondenti alla dichiarazione fatta nel modello
ISEE; tale evenienza, oltre ad emergere chiaramente dalle risultanze documentali in atti, non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente. CP_ La condotta dell' non è, ad avviso del giudicante, in alcun modo censurabile: l'istituto ha proceduto ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, secondo cui “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene, presso il Comune di Santa IA La SS, il nucleo familiare della ricorrente risultava composto nella sua integralità da cinque membri, sussistendo effettivamente incongruenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. La ricorrente non nega tale inconfutabile circostanza di fatto.
Parte attrice, nell'atto introduttivo, non deduce né tantomeno prova che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro componente facesse parte del proprio nucleo familiare.
La ricorrente, dunque, non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva conformità della famiglia dichiarata in Dsu a quella anagrafica (oggetto di contestazione) nonostante gravava senz'altro sulla stessa l'onere di provare il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione, avendo promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la legittimità della richiesta di ripetizione di somme erogate dall'Istituto previdenziale (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
D'altra parte, come già evidenziato, la incongruenza emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dall'ente convenuto, dovendosi conseguentemente ritenere legittima la richiesta di CP_ restituzione avanzata dall'
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese.
Santa IA Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni