Articolo 13 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362
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4 novembre 1999
Art. 13. (Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e
agli enti di promozione sociale) 1. Il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476 , come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438 , e' prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto.
2. All' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , le parole: "1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "2000, 2001 e 2002".
Nota all' art. 13:
- La legge 19 novembre 1987, n. 476 , reca: "Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche".
Entrata in vigore il 4 novembre 1999