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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2296/2024 R.G. promossa da
con l'avv. MORO FEDERICA Parte_1
contro
, con L'avv. FORTIN SABRINA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente come da foglio di pc depositato il 26.06.2025: pagina 1 di 11
ricorrente resistente Nel merito
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Teolo (PD), Via S. Antonio n. 77/A, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme alla figlia la quale manterrà Parte_1 Per_1 con la madre la propria residenza anagrafica.
2) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di mantenimento della figlia , dell'importo mensile di almeno € 450,00= Per_1
(quattrocentocinquanta/00) o della diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Padova, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
3) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria dell'assegno unico. Pt_1
4) Con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni per parte resistente: nel merito porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno per il CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia di € 250,00, o nella diversa somma che sarà stabilita dal Per_1
Tribunale adito, somma da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, rimanendo a carico della madre il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, si fa espresso ed integrale rimando al Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie siglato dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto a ruolo in data
09.05.2024 la ricorrente, premesso che:
- in data 02.09.2000 contraeva matrimonio concordatario in ZA DE (PD) con il sig. con atto trascritto al n. 29, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000, del CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , in data 23.07.2004; Per_1
pagina 2 di 11 - la casa coniugale, sita in Teolo (PD) alla via S. Antonio 77/A, non è gravata da mutuo fondiario ed è di proprietà della sig.ra per la quota del 30% e del sig. er Pt_1 CP_1 la quota del 70%;
- con Decreto del 25.11.2020, il Tribunale di Padova omologava le condizioni congiunte di separazione tra i coniugi e a definizione della causa n. Parte_1 CP_1
2633/2020 R.G., e precisamente: l'affido della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare;
assegnazione della stessa alla sig.ra che Pt_1 vi avrebbe abitato con la figlia;
obbligo a carico del sig. i corrispondere alla Sig. CP_1 la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento dell'allora figlia Pt_1 minore, spese straordinarie come da Protocollo a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
- da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna riconciliazione tra di loro e tuttora persistono le cause che hanno portato alla loro separazione, escludendo così ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro;
- il sig. dopo un breve periodo iniziale, non ha più visto la figlia, né l'ha contattata CP_1 telefonicamente, se non di rado. non ha mai pernottato dal padre ed è la madre Per_1
a provvedere integralmente al mantenimento della figlia, anche per quanto concerne le spese straordinarie (corso di formazione e patente);
- La sig.ra è impiegata presso la casa di Cura di Abano Terme S.p.a. e Pt_1 percepisce un reddito imponibile lordo annuo di circa € 19.000,00; la retribuzione mensile è di circa € 1.300,00 ed usufruisce unicamente della tredicesima mensilità. Le condizioni lavorative della stessa sono rimaste invariate rispetto a quelle esistenti al momento della procedura di separazione. È proprietaria per la quota del 30% della casa familiare che non è gravata da mutuo fondiario. È proprietaria di un'automobile;
- frequenta il primo anno del corso di formazione di tecnico veterinario. Il Per_1 diploma che le verrà rilasciato è accreditato da Acovene e riconosciuto dall'Anmvi
(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). La professione di tecnico veterinario è stata anche inserita nel CCNL degli studi professionali. Il resistente, pur essendo stato informato della scelta della figlia, dichiarava di non voler partecipare alle spese per tale percorso di studi che, pertanto, vengono sostenute integralmente dalla ricorrente. I costi annui ammontano ad € 2.700,00 per le tasse, oltre ad € 350,00 versati per l'iscrizione;
- il sig. i rifiutava, altresì, di concorrere alle spese per la patente di guida di , CP_1 Per_1 che vengono anch'esse pagate in via esclusiva dalla ricorrente;
pagina 3 di 11 - per quanto riguarda il reddito del sig. lo stesso continua a svolgere l'attività di CP_1 operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Poco dopo la separazione e, precisamente, nel mese di aprile 2021, acquistava un immobile ove attualmente vive.
Inoltre, è proprietario, oltre della quota della casa coniugale (70%), di alcuni terreni e, di recente, ha acquistato una nuova autovettura.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ZA DE (PD), in data 02.09.2000, trascritto presso tale Comune al n. 29, parte II, Serie
A, Ufficio 1, Anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Teolo (PD), Via S. Antonio n. 77/A, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme alla figlia la quale manterrà Parte_1 Per_1 con la madre la propria residenza anagrafica.
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di mantenimento della figlia , dell'importo mensile di almeno € 450,00= Per_1
(quattrocentocinquanta/00) o della diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Padova, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
4) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria dell'assegno unico. Pt_1
5) Con rifusione delle spese di lite.”
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data
16.10.2024.
In data 16.09.2024, si costituiva il resistente, sig. il quale premettendo che: CP_1
- aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente;
- relativamente al rapporto padre-figlia, dichiarava che non è vero che non vede più
, ma la vede sicuramente meno in considerazione del fatto che la ragazza, Per_1 oramai ventenne, ha altri impegni e interessi che la portano comprensibilmente e naturalmente ad allontanarsi dai genitori. Il sig. ha chiesto molte volte alla figlia CP_1 di trascorrere del tempo con lui, ma inizialmente si rifiutava con il pretesto che Per_1 non le piaceva la casa dove il resistente viveva con la di lui madre e, successivamente, anche dopo che parte resistente acquistava casa a Montemerlo, a pochi chilometri pagina 4 di 11 dall'abitazione della figlia, al fine di rimanerle vicino e permetterle di spostarsi tra le due abitazioni anche autonomamente in bicicletta, la figlia si rifiutava comunque di andare a casa del padre. Nella nuova abitazione del sig. 'è anche una camera da CP_1 letto tutta per , ma anche questo non è servito a convincere la ragazza a passare Per_1 più tempo con il padre e la sig.ra in questo non ha sicuramente aiutato, dal Pt_1 momento che , ancora minorenne, sosteneva che la madre le diceva che poteva Per_1 fare ciò che voleva, anche non vedere mai il papà;
- non corrisponde al vero neppure il fatto che il sig. on contatta telefonicamente la CP_1 figlia. È vero semmai il contrario;
è a non telefonare mai al padre, se non Per_1 quando ha bisogno di soldi, e a non rispondere alle chiamate dello stesso e, di fronte ad un simile atteggiamento, al resistente non rimane che farsene una ragione non potendo di certo obbligare . Ciò non significa che il sig. non desideri Per_1 CP_1 trascorrere più tempo con la figlia o non voglia ricoprire il proprio ruolo paterno.
Parte resistente si è reso diverse volte disponibile nei confronti di;
per gli Per_1 allenamenti di pattinaggio, ad esempio, si è offerto più volte di accompagnarla ma preferisce andarci con la madre, dal momento che anche quest'ultima è iscritta Per_1 al corso. Solo quando la sig.ra è stata costretta a stare ferma per 60 giorni a Pt_1 causa di un infortunio alla spalla occorsogli proprio durante una lezione di pattinaggio, la figlia accettava i passaggi dal padre;
questo a dimostrazione che l'odierno resistente è tutt'altro che un padre assente, non disponibile e disinteressato della figlia;
- il sig. è un padre che vorrebbe essere più partecipe nella vita della figlia, CP_1 sostenendola non solo economicamente, ma condividendo con lei e la madre le scelte che la riguardano, senza limitarsi alla funzione di “padre bancomat”; tuttavia, il più delle volte, viene escluso dalle scelte riguardanti la figlia, trovandosi di fronte al fatto compiuto. Così avviene anche con riferimento alle spese straordinarie;
madre e figlia non lo rendono partecipe di alcuna scelta, decidono e poi presentano il conto. Le spese straordinarie non vengono preventivamente concordate e non ci si riferisce alle spese che non necessitano di tale accordo, come ad esempio le spese mediche che il sig. CP_1 ha sempre pagato senza nulla obiettare, ma a quelle che, invece, dovrebbero prima essere concordate, come ad esempio la spesa per la patente di guida. Il rifiuto con riguardo a questa spesa, infatti, è stato giustificato da parte resistente dall'impossibilità di sostenere una spesa così onerosa. Del resto, la richiesta di rimborso delle spese straordinarie, come sottolineato anche dal relativo Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Padova, “è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato” e l'odierno resistente non ha una pagina 5 di 11 capacità contributiva tale da sostenere ogni spesa extra mantenimento richiesta dalla ricorrente. Discorso a parte merita la spesa per il corso di formazione seguito da
. Posto che il sig. on avrebbe avuto comunque la possibilità di sostenere i Per_1 CP_1 relativi costi annui, anche tale scelta non è stata condivisa. Anzi, il padre aveva proposto e consigliato di far frequentare a analoga scuola (probabilmente anche Per_1 migliore) che si trova a Padova, anziché a Roma. Ciò avrebbe comportato, non solo un risparmio di spesa ma anche la possibilità per di frequentare i corsi in presenza, Per_1 anziché da remoto. La sig.ra tuttavia, rifiutava tale proposta, preferendo Pt_1
l'Istituto romano;
- per quanto concerne le capacità economiche delle parti, la sig.ra a un reddito Pt_1 mensile da lavoro dipendente di circa € 1.300,00; è titolare della quota di 1/3 della piena proprietà della casa coniugale, donatale dalla madre del sig. è proprietaria CP_1 della quota di 2/12 di un immobile sito a ZA DE, con annesso garage, pervenutole in successione in morte del padre e non è dato sapere se ha Persona_2 ereditato anche quote in denaro, titoli o altri beni mobili, posto che nel ricorso non si accenna alla successione paterna;
è titolare di un c/c postale e di un libretto postale, ciascuno con un saldo di circa € 4.000,00; possiede buoni dematerializzati per €
25.000,00; è titolare di una polizza denominata “Postafuturo Certo New” sulla quale ha versato un premio aggiuntivo di € 15.000,00 (non si conosce però l'entità della polizza); risulta, inoltre, che la sig.ra sia anche titolare, sempre in posta, di Pt_1 una polizza previdenziale. L'odierna ricorrente percepisce poi il contributo al mantenimento della figlia da parte del sig. di iniziali € 350,00, oggi attualizzato CP_1 ad € 407,13, (sempre regolarmente corrisposto dal padre) e l'intero l'assegno unico;
non paga alcun mutuo sulla casa coniugale che le è stata assegnata e non risultano impegni di spesa, ad eccezione di quelli ordinari;
- il sig. percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.900,00; è CP_1 proprietario dei 2/3 della casa coniugale in cui vive la sig.ra con la di lui figlia Pt_1
ed unico proprietario della casa in Cervarese Santa Croce con annesso giardino Per_3
(in proprietà per la quota di 5/30); possiede un terreno agricolo a cui si accede attraverso una stradina in comproprietà (di cui possiede 1/3). Il terreno agricolo è incolto e non produce alcuna rendita ma, di contro, vengono pagate le tasse, mentre la casa in cui vive è gravata da mutuo;
è titolare di un c/c bancario la cui giacenza media mensile è di circa € 4.000,00; sulla casa in cui vive grava un mutuo fisso ventennale, stipulato il 22.04.2021 di iniziali € 58.000,00, per il quale paga mensilmente una rata di
€ 279,88 a cui va aggiunta, ogni mese, la quota d'assicurazione di circa € 40,00; possiede una moto, una vecchia BMW di 16 anni dal valore di € 4.000,00/4.500,00, e pagina 6 di 11 una Fiat 500 Abarth comprata usata nel 2023. L'acquisto dell'auto si è reso necessario in quanto si era fuso il motore della vecchia vettura che aveva ormai vent'anni e per tale acquisto è stato acceso un finanziamento di 6 anni, per il quale il sig. versa una CP_1 rata mensile di € 184,00. Il sig. pertanto, pur percependo uno stipendio più alto CP_1 rispetto a quello della sig.ra è gravato da molte più spese, senza considerare Pt_1 il mantenimento mensile versato a favore di . Solo per la rata del mutuo e per la Per_1 rata del prestito, l'odierno resistente ogni mese ha un'uscita di oltre € 500,00, ai quali vanno aggiunti altri € 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di cui la signora non è gravata, in particolare, con Pt_1 riferimento alla spesa per la casa, essendole stata assegnata una porzione di bifamiliare su cui non paga né affitto, né mutuo. Tra l'altro, l'ex casa coniugale (di proprietà anche del Sig. per 2/3), è trascurata dalla sig.ra e si trova in CP_1 Pt_1 uno stato di incuria e disordine, sia internamente che esternamente;
l'abitazione, infatti, necessiterebbe di manutenzione (cancello rotto, muretto della recinzione da sistemare, erba del giardino da tagliare, canna fumaria caldaia) per interventi che il sig. si è reso più volte disponibile ad effettuare personalmente e a proprie spese CP_1 ma che la ricorrente ha sempre rifiutato;
tantomeno vi ha provveduto autonomamente, nonostante abbia la disponibilità economica per poterlo fare;
- la ricorrente riesce a risparmiare e a mettere da parte circa € 1.000,00 al mese, il sig. invece, quello che prende spende tra mutuo, rata prestito, spese di casa, CP_1 mantenimento proprio e della figlia. Dall'analisi degli estratti conto degli ultimi 3 anni prodotti dalla ricorrente, si può vedere come la stessa ogni mese esegua a sé stessa un c.d. “girofondo” di € 1.000,00, dal c/c al libretto postale (alcuni mesi salta, salvo poi versare € 2.000,00 il mese successivo), per poi investirne una parte nelle polizze e nei buoni postali. A conti fatti, l'odierna ricorrente possiede una disponibilità monetaria documentata di oltre € 50.000,00, mentre quella del resistente si riduce ad un saldo attivo di € 4.000,00 e la comparazione tra le due capacità reddituali dei genitori, al netto dei rispettivi impegni di spesa, porta a ritenere la richiesta di € 450,00, avanzata dalla madre per il contributo al mantenimento della figlia , esosa e troppo Per_1 onerosa per il padre. Quando, in sede di separazione, è stato concordato un assegno di
€ 350,00, il sig. iveva con la di lui madre e non aveva la rata del mutuo, inoltre la CP_1 figlia era minorenne e studentessa, mentre oggi, divenuta adulta, pur non Per_1 essendo ancora economicamente indipendente, ha la possibilità di svolgere qualche lavoro saltuario che, sebbene con guadagni modesti, le permetterebbe di far fronte alle piccole e personali esigenze quotidiane, gravando meno sui genitori. Cosa che, ad pagina 7 di 11 onor del vero, già fa, dando una mano ad allenare i bambini a pattinaggio nella Per_1 stessa società in cui si allena lei e per cui dovrebbe percepire un compenso.
Pertanto, parte resistente chiedeva:
“Nel merito:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ZA DE (PD) il 2 settembre 2000, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile di tale
Comune, nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, al n. 29, Parte II, Serie A, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune.
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno per il CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia di € 250,00, o nella diversa somma che sarà stabilita dal Per_1
Tribunale adito, somma da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, rimanendo a carico della madre il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, si fa espresso ed integrale rimando al Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie siglato dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017.”
All'udienza del 16.10.2024, comparivano e che venivano sentiti Parte_1 CP_1 dal Giudice. I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande e chiedevano Sentenza parziale sullo status. Il
Giudice si riservava.
Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione dei coniugi, con Ordinanza del 23.10.2024 confermava allo stato le condizioni di separazione. Quanto alle istanze istruttorie, ammetteva la prova per testi su alcuni capitoli di parte resistente, nonché ordinava al sig. di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, in CP_1 alternativa, attestazione dell'Agenzia delle entrate di mancata presentazione e, ad entrambe le parti, di produrre documentazione mancante e/o aggiornata prevista dell'art. 473 bis. 12 cpc, concedendo termine per la produzione documentale sino al 31.01.2024; rinviava all'udienza del 20.02.2025 per sentire un testimone per parte resistente e un testimone a prova contraria per parte ricorrente sui capitoli ammessi.
All'udienza del 20.02.2025, veniva sentita la teste sig.ra , madre del resistente;
il Persona_4 procuratore di parte ricorrente eccepiva l'incapacità/inattendibilità e conseguente inammissibilità del teste. Il procuratore di parte resistente si opponeva. Il Giudice ammetteva il teste, riservando la valutazione sull'attendibilità, terminata l'escussione del teste presente, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
pagina 8 di 11 Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva n. 428/2025 del 12.03.2025, pubblicata il
13.03.2025, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo, con separata ordinanza, la causa nel ruolo per la prosecuzione del giudizio, fissando udienza di remissione al Collegio per la decisione innanzi al Giudice relatore e assegnando termini ex art. 473bis.28 cpc.
Parte ricorrente depositava, entro i termini massimi di legge previsti dall'art. 473 bis 28 c.p.c., foglio di pc in data 26.06.2025 e memorie conclusionali in data 25.07.2025.
Depositate le note autorizzate per l'udienza, in data 25.09.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Sentenza parziale n. 428/2025 pubblicata il 13.03.2025, devono essere esaminate le restanti domande.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla madre ricorrente, convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Sul punto, peraltro, non risulta opposizione da parte del resistente.
Sul contributo al mantenimento per la figlia
E' circostanza non contestata che la figlia , nata il [...], non è economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto sta seguendo un corso per ottenere il diploma di tecnico veterinario.
Ella vive con la ricorrente nella casa coniugale, in comproprietà tra le parti (30% la ricorrente,
70% il resistente).
La sig.ra chiede l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da € 350 ( Pt_1 attualizzato ad € 407 circa), concordato in sede di separazione nel 2020, ad € 450, in quanto le esigenze della figlia sono aumentate con l'età, il padre si rifiuta di contribuire agli studi per il corso di formazione e non incontra mai la figlia.
Il sig. chiede una riduzione ad € 250, per il peggioramento delle proprie condizioni CP_1 economiche.
Dalla lettura degli estratti conto risulta che egli percepisce una media di € 2000 mensili circa.
Dalle dichiarazioni dei redditi dal 2022 al 2024 risulta un leggero aumento del reddito complessivo (da € 30.461 ad € 32.999). Tuttavia, egli ha dimostrato di avere contratto un mutuo per l'acquisto della abitazione ove vive di € 282,28 mensili oltre a risultare dagli estratti conto la rata del prestito, assunto per l'acquisto della macchina di € 184 mensili. pagina 9 di 11 La sig.ra risulta dagli estratti conto percepire uno stipendio medio di circa € 1400 Pt_1 mensili nonché l'assegno unico di € 90, 50. Vive nella casa coniugale a lei assegnata, di cui è proprietaria al 30%.
Non è stato dimostrato dalla ricorrente che il sig. bbia delle entrate non dichiarate, non CP_1 essendo peraltro chiaro da quale attività le stesse deriverebbero. Non è contestato infatti che egli abbia chiuso il centro di addestramento cani, che gestiva (peraltro con mero rimborso spese, così come dichiarato in udienza di separazione) durante il matrimonio. Quanto al versamento di contanti (pari a complessivi € 2.610,00 per l'anno 2022 ed € 3.000,00 per l'anno
2023, come specificato dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 473bis.17 cpc), il sig. ha dichiarato trattarsi di prestiti della madre, confermati dalla stessa, sentita come Pt_1 teste. Non si ritiene che vi siano ragioni fondate per ritenerla inattendibile, non potendo certamente la mera parentela consentire tale affermazione (in merito Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) in assenza di altri elementi, tenuto conto della esiguità ed occasionalità dei versamenti nei due anni indicati.
Alla luce delle predette circostanze, ovvero da una parte dell'aumento dei costi per il sig. dall'altra del persistente divario economico tra le parti, il Collegio ritiene di confermare CP_1 il contributo già previsto in separazione, così come attualizzato secondo l'indice Istat.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con la figlia Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma attualizzata Per_3
pagina 10 di 11 di € 407, da aggiornare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
Spese compensate
Così deciso in Padova il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2296/2024 R.G. promossa da
con l'avv. MORO FEDERICA Parte_1
contro
, con L'avv. FORTIN SABRINA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente come da foglio di pc depositato il 26.06.2025: pagina 1 di 11
ricorrente resistente Nel merito
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Teolo (PD), Via S. Antonio n. 77/A, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme alla figlia la quale manterrà Parte_1 Per_1 con la madre la propria residenza anagrafica.
2) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di mantenimento della figlia , dell'importo mensile di almeno € 450,00= Per_1
(quattrocentocinquanta/00) o della diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Padova, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
3) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria dell'assegno unico. Pt_1
4) Con rifusione delle spese di lite.
Conclusioni per parte resistente: nel merito porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno per il CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia di € 250,00, o nella diversa somma che sarà stabilita dal Per_1
Tribunale adito, somma da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, rimanendo a carico della madre il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, si fa espresso ed integrale rimando al Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie siglato dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto a ruolo in data
09.05.2024 la ricorrente, premesso che:
- in data 02.09.2000 contraeva matrimonio concordatario in ZA DE (PD) con il sig. con atto trascritto al n. 29, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000, del CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , in data 23.07.2004; Per_1
pagina 2 di 11 - la casa coniugale, sita in Teolo (PD) alla via S. Antonio 77/A, non è gravata da mutuo fondiario ed è di proprietà della sig.ra per la quota del 30% e del sig. er Pt_1 CP_1 la quota del 70%;
- con Decreto del 25.11.2020, il Tribunale di Padova omologava le condizioni congiunte di separazione tra i coniugi e a definizione della causa n. Parte_1 CP_1
2633/2020 R.G., e precisamente: l'affido della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare;
assegnazione della stessa alla sig.ra che Pt_1 vi avrebbe abitato con la figlia;
obbligo a carico del sig. i corrispondere alla Sig. CP_1 la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento dell'allora figlia Pt_1 minore, spese straordinarie come da Protocollo a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
- da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna riconciliazione tra di loro e tuttora persistono le cause che hanno portato alla loro separazione, escludendo così ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro;
- il sig. dopo un breve periodo iniziale, non ha più visto la figlia, né l'ha contattata CP_1 telefonicamente, se non di rado. non ha mai pernottato dal padre ed è la madre Per_1
a provvedere integralmente al mantenimento della figlia, anche per quanto concerne le spese straordinarie (corso di formazione e patente);
- La sig.ra è impiegata presso la casa di Cura di Abano Terme S.p.a. e Pt_1 percepisce un reddito imponibile lordo annuo di circa € 19.000,00; la retribuzione mensile è di circa € 1.300,00 ed usufruisce unicamente della tredicesima mensilità. Le condizioni lavorative della stessa sono rimaste invariate rispetto a quelle esistenti al momento della procedura di separazione. È proprietaria per la quota del 30% della casa familiare che non è gravata da mutuo fondiario. È proprietaria di un'automobile;
- frequenta il primo anno del corso di formazione di tecnico veterinario. Il Per_1 diploma che le verrà rilasciato è accreditato da Acovene e riconosciuto dall'Anmvi
(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). La professione di tecnico veterinario è stata anche inserita nel CCNL degli studi professionali. Il resistente, pur essendo stato informato della scelta della figlia, dichiarava di non voler partecipare alle spese per tale percorso di studi che, pertanto, vengono sostenute integralmente dalla ricorrente. I costi annui ammontano ad € 2.700,00 per le tasse, oltre ad € 350,00 versati per l'iscrizione;
- il sig. i rifiutava, altresì, di concorrere alle spese per la patente di guida di , CP_1 Per_1 che vengono anch'esse pagate in via esclusiva dalla ricorrente;
pagina 3 di 11 - per quanto riguarda il reddito del sig. lo stesso continua a svolgere l'attività di CP_1 operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Poco dopo la separazione e, precisamente, nel mese di aprile 2021, acquistava un immobile ove attualmente vive.
Inoltre, è proprietario, oltre della quota della casa coniugale (70%), di alcuni terreni e, di recente, ha acquistato una nuova autovettura.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ZA DE (PD), in data 02.09.2000, trascritto presso tale Comune al n. 29, parte II, Serie
A, Ufficio 1, Anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Teolo (PD), Via S. Antonio n. 77/A, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme alla figlia la quale manterrà Parte_1 Per_1 con la madre la propria residenza anagrafica.
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di mantenimento della figlia , dell'importo mensile di almeno € 450,00= Per_1
(quattrocentocinquanta/00) o della diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Padova, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
4) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria dell'assegno unico. Pt_1
5) Con rifusione delle spese di lite.”
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data
16.10.2024.
In data 16.09.2024, si costituiva il resistente, sig. il quale premettendo che: CP_1
- aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente;
- relativamente al rapporto padre-figlia, dichiarava che non è vero che non vede più
, ma la vede sicuramente meno in considerazione del fatto che la ragazza, Per_1 oramai ventenne, ha altri impegni e interessi che la portano comprensibilmente e naturalmente ad allontanarsi dai genitori. Il sig. ha chiesto molte volte alla figlia CP_1 di trascorrere del tempo con lui, ma inizialmente si rifiutava con il pretesto che Per_1 non le piaceva la casa dove il resistente viveva con la di lui madre e, successivamente, anche dopo che parte resistente acquistava casa a Montemerlo, a pochi chilometri pagina 4 di 11 dall'abitazione della figlia, al fine di rimanerle vicino e permetterle di spostarsi tra le due abitazioni anche autonomamente in bicicletta, la figlia si rifiutava comunque di andare a casa del padre. Nella nuova abitazione del sig. 'è anche una camera da CP_1 letto tutta per , ma anche questo non è servito a convincere la ragazza a passare Per_1 più tempo con il padre e la sig.ra in questo non ha sicuramente aiutato, dal Pt_1 momento che , ancora minorenne, sosteneva che la madre le diceva che poteva Per_1 fare ciò che voleva, anche non vedere mai il papà;
- non corrisponde al vero neppure il fatto che il sig. on contatta telefonicamente la CP_1 figlia. È vero semmai il contrario;
è a non telefonare mai al padre, se non Per_1 quando ha bisogno di soldi, e a non rispondere alle chiamate dello stesso e, di fronte ad un simile atteggiamento, al resistente non rimane che farsene una ragione non potendo di certo obbligare . Ciò non significa che il sig. non desideri Per_1 CP_1 trascorrere più tempo con la figlia o non voglia ricoprire il proprio ruolo paterno.
Parte resistente si è reso diverse volte disponibile nei confronti di;
per gli Per_1 allenamenti di pattinaggio, ad esempio, si è offerto più volte di accompagnarla ma preferisce andarci con la madre, dal momento che anche quest'ultima è iscritta Per_1 al corso. Solo quando la sig.ra è stata costretta a stare ferma per 60 giorni a Pt_1 causa di un infortunio alla spalla occorsogli proprio durante una lezione di pattinaggio, la figlia accettava i passaggi dal padre;
questo a dimostrazione che l'odierno resistente è tutt'altro che un padre assente, non disponibile e disinteressato della figlia;
- il sig. è un padre che vorrebbe essere più partecipe nella vita della figlia, CP_1 sostenendola non solo economicamente, ma condividendo con lei e la madre le scelte che la riguardano, senza limitarsi alla funzione di “padre bancomat”; tuttavia, il più delle volte, viene escluso dalle scelte riguardanti la figlia, trovandosi di fronte al fatto compiuto. Così avviene anche con riferimento alle spese straordinarie;
madre e figlia non lo rendono partecipe di alcuna scelta, decidono e poi presentano il conto. Le spese straordinarie non vengono preventivamente concordate e non ci si riferisce alle spese che non necessitano di tale accordo, come ad esempio le spese mediche che il sig. CP_1 ha sempre pagato senza nulla obiettare, ma a quelle che, invece, dovrebbero prima essere concordate, come ad esempio la spesa per la patente di guida. Il rifiuto con riguardo a questa spesa, infatti, è stato giustificato da parte resistente dall'impossibilità di sostenere una spesa così onerosa. Del resto, la richiesta di rimborso delle spese straordinarie, come sottolineato anche dal relativo Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Padova, “è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato” e l'odierno resistente non ha una pagina 5 di 11 capacità contributiva tale da sostenere ogni spesa extra mantenimento richiesta dalla ricorrente. Discorso a parte merita la spesa per il corso di formazione seguito da
. Posto che il sig. on avrebbe avuto comunque la possibilità di sostenere i Per_1 CP_1 relativi costi annui, anche tale scelta non è stata condivisa. Anzi, il padre aveva proposto e consigliato di far frequentare a analoga scuola (probabilmente anche Per_1 migliore) che si trova a Padova, anziché a Roma. Ciò avrebbe comportato, non solo un risparmio di spesa ma anche la possibilità per di frequentare i corsi in presenza, Per_1 anziché da remoto. La sig.ra tuttavia, rifiutava tale proposta, preferendo Pt_1
l'Istituto romano;
- per quanto concerne le capacità economiche delle parti, la sig.ra a un reddito Pt_1 mensile da lavoro dipendente di circa € 1.300,00; è titolare della quota di 1/3 della piena proprietà della casa coniugale, donatale dalla madre del sig. è proprietaria CP_1 della quota di 2/12 di un immobile sito a ZA DE, con annesso garage, pervenutole in successione in morte del padre e non è dato sapere se ha Persona_2 ereditato anche quote in denaro, titoli o altri beni mobili, posto che nel ricorso non si accenna alla successione paterna;
è titolare di un c/c postale e di un libretto postale, ciascuno con un saldo di circa € 4.000,00; possiede buoni dematerializzati per €
25.000,00; è titolare di una polizza denominata “Postafuturo Certo New” sulla quale ha versato un premio aggiuntivo di € 15.000,00 (non si conosce però l'entità della polizza); risulta, inoltre, che la sig.ra sia anche titolare, sempre in posta, di Pt_1 una polizza previdenziale. L'odierna ricorrente percepisce poi il contributo al mantenimento della figlia da parte del sig. di iniziali € 350,00, oggi attualizzato CP_1 ad € 407,13, (sempre regolarmente corrisposto dal padre) e l'intero l'assegno unico;
non paga alcun mutuo sulla casa coniugale che le è stata assegnata e non risultano impegni di spesa, ad eccezione di quelli ordinari;
- il sig. percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.900,00; è CP_1 proprietario dei 2/3 della casa coniugale in cui vive la sig.ra con la di lui figlia Pt_1
ed unico proprietario della casa in Cervarese Santa Croce con annesso giardino Per_3
(in proprietà per la quota di 5/30); possiede un terreno agricolo a cui si accede attraverso una stradina in comproprietà (di cui possiede 1/3). Il terreno agricolo è incolto e non produce alcuna rendita ma, di contro, vengono pagate le tasse, mentre la casa in cui vive è gravata da mutuo;
è titolare di un c/c bancario la cui giacenza media mensile è di circa € 4.000,00; sulla casa in cui vive grava un mutuo fisso ventennale, stipulato il 22.04.2021 di iniziali € 58.000,00, per il quale paga mensilmente una rata di
€ 279,88 a cui va aggiunta, ogni mese, la quota d'assicurazione di circa € 40,00; possiede una moto, una vecchia BMW di 16 anni dal valore di € 4.000,00/4.500,00, e pagina 6 di 11 una Fiat 500 Abarth comprata usata nel 2023. L'acquisto dell'auto si è reso necessario in quanto si era fuso il motore della vecchia vettura che aveva ormai vent'anni e per tale acquisto è stato acceso un finanziamento di 6 anni, per il quale il sig. versa una CP_1 rata mensile di € 184,00. Il sig. pertanto, pur percependo uno stipendio più alto CP_1 rispetto a quello della sig.ra è gravato da molte più spese, senza considerare Pt_1 il mantenimento mensile versato a favore di . Solo per la rata del mutuo e per la Per_1 rata del prestito, l'odierno resistente ogni mese ha un'uscita di oltre € 500,00, ai quali vanno aggiunti altri € 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di cui la signora non è gravata, in particolare, con Pt_1 riferimento alla spesa per la casa, essendole stata assegnata una porzione di bifamiliare su cui non paga né affitto, né mutuo. Tra l'altro, l'ex casa coniugale (di proprietà anche del Sig. per 2/3), è trascurata dalla sig.ra e si trova in CP_1 Pt_1 uno stato di incuria e disordine, sia internamente che esternamente;
l'abitazione, infatti, necessiterebbe di manutenzione (cancello rotto, muretto della recinzione da sistemare, erba del giardino da tagliare, canna fumaria caldaia) per interventi che il sig. si è reso più volte disponibile ad effettuare personalmente e a proprie spese CP_1 ma che la ricorrente ha sempre rifiutato;
tantomeno vi ha provveduto autonomamente, nonostante abbia la disponibilità economica per poterlo fare;
- la ricorrente riesce a risparmiare e a mettere da parte circa € 1.000,00 al mese, il sig. invece, quello che prende spende tra mutuo, rata prestito, spese di casa, CP_1 mantenimento proprio e della figlia. Dall'analisi degli estratti conto degli ultimi 3 anni prodotti dalla ricorrente, si può vedere come la stessa ogni mese esegua a sé stessa un c.d. “girofondo” di € 1.000,00, dal c/c al libretto postale (alcuni mesi salta, salvo poi versare € 2.000,00 il mese successivo), per poi investirne una parte nelle polizze e nei buoni postali. A conti fatti, l'odierna ricorrente possiede una disponibilità monetaria documentata di oltre € 50.000,00, mentre quella del resistente si riduce ad un saldo attivo di € 4.000,00 e la comparazione tra le due capacità reddituali dei genitori, al netto dei rispettivi impegni di spesa, porta a ritenere la richiesta di € 450,00, avanzata dalla madre per il contributo al mantenimento della figlia , esosa e troppo Per_1 onerosa per il padre. Quando, in sede di separazione, è stato concordato un assegno di
€ 350,00, il sig. iveva con la di lui madre e non aveva la rata del mutuo, inoltre la CP_1 figlia era minorenne e studentessa, mentre oggi, divenuta adulta, pur non Per_1 essendo ancora economicamente indipendente, ha la possibilità di svolgere qualche lavoro saltuario che, sebbene con guadagni modesti, le permetterebbe di far fronte alle piccole e personali esigenze quotidiane, gravando meno sui genitori. Cosa che, ad pagina 7 di 11 onor del vero, già fa, dando una mano ad allenare i bambini a pattinaggio nella Per_1 stessa società in cui si allena lei e per cui dovrebbe percepire un compenso.
Pertanto, parte resistente chiedeva:
“Nel merito:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ZA DE (PD) il 2 settembre 2000, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile di tale
Comune, nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, al n. 29, Parte II, Serie A, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune.
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno per il CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia di € 250,00, o nella diversa somma che sarà stabilita dal Per_1
Tribunale adito, somma da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, rimanendo a carico della madre il restante 50%. Ai fini dell'individuazione di tali spese, si fa espresso ed integrale rimando al Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie siglato dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017.”
All'udienza del 16.10.2024, comparivano e che venivano sentiti Parte_1 CP_1 dal Giudice. I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande e chiedevano Sentenza parziale sullo status. Il
Giudice si riservava.
Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione dei coniugi, con Ordinanza del 23.10.2024 confermava allo stato le condizioni di separazione. Quanto alle istanze istruttorie, ammetteva la prova per testi su alcuni capitoli di parte resistente, nonché ordinava al sig. di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, in CP_1 alternativa, attestazione dell'Agenzia delle entrate di mancata presentazione e, ad entrambe le parti, di produrre documentazione mancante e/o aggiornata prevista dell'art. 473 bis. 12 cpc, concedendo termine per la produzione documentale sino al 31.01.2024; rinviava all'udienza del 20.02.2025 per sentire un testimone per parte resistente e un testimone a prova contraria per parte ricorrente sui capitoli ammessi.
All'udienza del 20.02.2025, veniva sentita la teste sig.ra , madre del resistente;
il Persona_4 procuratore di parte ricorrente eccepiva l'incapacità/inattendibilità e conseguente inammissibilità del teste. Il procuratore di parte resistente si opponeva. Il Giudice ammetteva il teste, riservando la valutazione sull'attendibilità, terminata l'escussione del teste presente, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
pagina 8 di 11 Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva n. 428/2025 del 12.03.2025, pubblicata il
13.03.2025, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo, con separata ordinanza, la causa nel ruolo per la prosecuzione del giudizio, fissando udienza di remissione al Collegio per la decisione innanzi al Giudice relatore e assegnando termini ex art. 473bis.28 cpc.
Parte ricorrente depositava, entro i termini massimi di legge previsti dall'art. 473 bis 28 c.p.c., foglio di pc in data 26.06.2025 e memorie conclusionali in data 25.07.2025.
Depositate le note autorizzate per l'udienza, in data 25.09.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Sentenza parziale n. 428/2025 pubblicata il 13.03.2025, devono essere esaminate le restanti domande.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla madre ricorrente, convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Sul punto, peraltro, non risulta opposizione da parte del resistente.
Sul contributo al mantenimento per la figlia
E' circostanza non contestata che la figlia , nata il [...], non è economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto sta seguendo un corso per ottenere il diploma di tecnico veterinario.
Ella vive con la ricorrente nella casa coniugale, in comproprietà tra le parti (30% la ricorrente,
70% il resistente).
La sig.ra chiede l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da € 350 ( Pt_1 attualizzato ad € 407 circa), concordato in sede di separazione nel 2020, ad € 450, in quanto le esigenze della figlia sono aumentate con l'età, il padre si rifiuta di contribuire agli studi per il corso di formazione e non incontra mai la figlia.
Il sig. chiede una riduzione ad € 250, per il peggioramento delle proprie condizioni CP_1 economiche.
Dalla lettura degli estratti conto risulta che egli percepisce una media di € 2000 mensili circa.
Dalle dichiarazioni dei redditi dal 2022 al 2024 risulta un leggero aumento del reddito complessivo (da € 30.461 ad € 32.999). Tuttavia, egli ha dimostrato di avere contratto un mutuo per l'acquisto della abitazione ove vive di € 282,28 mensili oltre a risultare dagli estratti conto la rata del prestito, assunto per l'acquisto della macchina di € 184 mensili. pagina 9 di 11 La sig.ra risulta dagli estratti conto percepire uno stipendio medio di circa € 1400 Pt_1 mensili nonché l'assegno unico di € 90, 50. Vive nella casa coniugale a lei assegnata, di cui è proprietaria al 30%.
Non è stato dimostrato dalla ricorrente che il sig. bbia delle entrate non dichiarate, non CP_1 essendo peraltro chiaro da quale attività le stesse deriverebbero. Non è contestato infatti che egli abbia chiuso il centro di addestramento cani, che gestiva (peraltro con mero rimborso spese, così come dichiarato in udienza di separazione) durante il matrimonio. Quanto al versamento di contanti (pari a complessivi € 2.610,00 per l'anno 2022 ed € 3.000,00 per l'anno
2023, come specificato dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 473bis.17 cpc), il sig. ha dichiarato trattarsi di prestiti della madre, confermati dalla stessa, sentita come Pt_1 teste. Non si ritiene che vi siano ragioni fondate per ritenerla inattendibile, non potendo certamente la mera parentela consentire tale affermazione (in merito Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) in assenza di altri elementi, tenuto conto della esiguità ed occasionalità dei versamenti nei due anni indicati.
Alla luce delle predette circostanze, ovvero da una parte dell'aumento dei costi per il sig. dall'altra del persistente divario economico tra le parti, il Collegio ritiene di confermare CP_1 il contributo già previsto in separazione, così come attualizzato secondo l'indice Istat.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con la figlia Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma attualizzata Per_3
pagina 10 di 11 di € 407, da aggiornare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
Spese compensate
Così deciso in Padova il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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