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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13345/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano al Corso Europa n. 13
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
pagina 1 di 11 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 13 maggio 2014;
In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 10.04.2024
[...]
ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura Pt_1 credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 25.09.2008 con
[...]
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo CP_1 finalizzato all'acquisto di un cellulare (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto, chiedendo di accertare conseguentemente il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
chiedendo poi, in via subordinata, di dichiarare la nullità integrale dei tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del cellulare finanziato con il diverso contratto di credito al consumo stipulato contestualmente pagina 2 di 11 alla consegna della carta, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ritenuto una norma imperativa.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha dedotto che il contratto di finanziamento revolving non rientra tra i contratti per i quali la mediazione è obbligatoria in quanto il credito al consumo, anche se regolato dal Testo Unico Bancario, è una materia che si distingue dai
“contratti bancari e finanziari”;
b. ha documentato di aver concluso il 25.09.2008 un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito mediante la carta revolving (cfr. doc. 1);
c. ha dedotto la nullità della clausola di determinazione degli interessi convenuti nel contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving per
“violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c.”, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione;
d. ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito deve essere considerato nullo nel suo complesso siccome concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010 non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del cellulare finanziato.
3. La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
pagina 3 di 11 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, stante l'obbligatorietà in materia di contratti bancari e finanziari;
eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per frazionamento delle domande giudiziali, avendo posto in tale giudizio solo domande di mero accertamento a cui, in caso di accoglimento, dovrebbe seguire una domanda di condanna, deducendo quindi che tale frazionamento configura un'ipotesi di abuso dello strumento processuale contrastante con i principi generali di buona fede e correttezza;
eccependo, altresì, una carenza di interesse ad agire di parte ricorrente rispetto alla pronuncia di una sentenza di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o condizioni contrattuali, in difetto di proposizione di contestuale domanda di ripetizione;
eccependo inoltre la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per effetto della dichiarazione di nullità del contratto pagate nel periodo precedente al 13 maggio 2014;
deducendo l'infondatezza della domanda di dichiarazione della nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi convenzionale, in quanto le condizioni economiche effettivamente convenute per le parti sono quelle indicate in misura minima e massima nel frontespizio del contratto nella sezione dedicata alla concessione della carta, che il cliente ha accettato apponendo la propria firma il contratto, nel cui ambito è stato poi specificato il tasso applicato al rapporto al momento dell'invio materiale della carta nell'ambito della forbice convenuta dalle parti (doc. 2 e 4);
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come da ultimo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 04.01.2023 e come del resto evidenziato nelle Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria pagina 4 di 11 solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
ha dedotto, infine, l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., stante la presenza di un evidente abuso di diritto, in quanto il ricorrente starebbe approfittando di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio, avendo sottoscritto la richiesta di concessione della carta, avendola attivata, utilizzata per diversi anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
4. All'udienza del 10 luglio 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del
TUB e quindi un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La causa è stata poi istruita documentalmente.
6. Con memoria depositata unitamente alle note di trattazione scritta con le quali è stata sostituita l'udienza del 19.11.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente con memoria autorizzata depositata il 19.12.2024 si è opposta al rinvio pregiudiziale proposto da parte ricorrente ritenendolo inammissibile e infondato.
pagina 5 di 11 7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
8. Preliminarmente deve darsi atto che parte ricorrente, a seguito dell'eccezione di parte resistente, ha dato prova di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo tra le parti di tal che la condizione di procedibilità della domanda prescritta dall'art. 5
d.lgs. 28/2010 deve essere ritenuta assolta (doc. 2 allegato alla nota di produzione del 6.11.2024 di parte ricorrente), fatto che comporta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte resistente.
9. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte ricorrente per illegittimo frazionamento derivante dall'aver proposto la sola domanda di nullità senza chiedere anche la ripetizione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto.
In particolare il fatto allegato da parte resistente a fondamento dell'eccezione proposta ossia il fatto che al presente giudizio di accertamento della nullità debba necessariamente seguire un ulteriore giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito è meramente eventuale, sia in ragione del fatto che il presente giudizio può concludersi con il rigetto delle domande di parte ricorrente, a cui non potrebbe fare seguito la proposizione di alcun giudizio ulteriore per la ripetizione dell'indebito fondata sul presupposto della nullità totale o parziale del contratto, sia in ragione del fatto che anche in caso di accoglimento delle domande di dichiarazione di nullità di parte ricorrente, la resistente potrebbe (e dovrebbe) spontaneamente conformarsi al giudicato, restituendo i pagamenti eseguiti dal ricorrente a titolo di interessi ultralegali che non risultino non validamente convenuti per iscritto tra le parti.
Sarà, quindi, il giudice che verrà eventualmente adito per decidere di un'eventuale futura domanda condanna alla ripetizione dell'indebito consequenziale alla domanda dichiarativa della nullità proposta nel presente giudizio a dover considerare se sarebbe stato necessario o opportuno che il ricorrente cumulasse le domande dichiarative di nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito nel presente giudizio, anche ai fini della decisione sulle spese di lite, ma la mera possibilità o opportunità di trattazione congiunta delle pagina 6 di 11 due domande non rende inammissibile per carenza di interesse la proposizione di autonoma azione di accertamento della nullità contrattuale.
Deve rilevarsi, infatti, come l'accertamento di nullità totale o parziale di un contratto possa essere compiuta con efficacia retroattiva sin dalla data di stipulazione del contratto solo in sede giudiziale e quindi l'azione in giudizio è indispensabile per l'accertamento del vizio lamentato da parte ricorrente e per privare di effetti il contratto e/o la clausola contrattuale sin dalla sua pattuizione ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., fatto che consente di escludere che la relativa domanda proposta da una delle parti contraenti sia inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione il ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritti è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
11. Circa la (generica) eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile ed in ogni caso rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
12. Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della ricorrente desumibile dall'utilizzo della carta revolving protratto per anni, senza contestare alla resistente l'invalidità del contratto.
Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del pagina 7 di 11 diritto riconosciuto dall'ordinamento ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, di un contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione prescritti dall'art. 1418 c.c.
13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che la domanda principale proposta da sia fondata e debba essere accolta per Parte_1
le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 25.09.2008 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del Controparte_1
bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con È CP_1
inoltre pacifico e documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito tramite Pt_1
il quale avrebbe usufruito di carta di credito, condizionato alla conferma scritta da parte di della concessione della linea di credito (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1
15. Parte ricorrente ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura di credito mediante consegna di carta c.d. revolving in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le
“condizioni economiche relative alla Carta di credito (linea di credito)” che prevedono testualmente: tasso di interesse annuo nominale (TAN): minimo 0% - max mai superiore al TAEG. TAEG min.0% - max 24,705 % e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché il frontespizio del documento di sintesi si limita ad indicare costi e condizioni applicabili in via generale a tutti i contratti della medesima tipologia, sottoscritti nel medesimo periodo di riferimento e che il Cliente ha accettato apponendo la propria firma.
Il TAN, sempre a parere della resistente, se pur in un range di valori, è specifico, dal 13% al 21% in base all'effettivo utilizzo accordato nel limite massimo di € 5.100,00. Ha, altresì, precisato che: “Al momento dell'invio della carta, ha comunicato al cliente le condizioni specifiche di utilizzo, in CP_1
pagina 8 di 11 conformità a quanto pattuito in Contratto e quindi il limite massimo utilizzabile specificando quindi la misura del TAN e del TAEG applicati nel limite dei range concordati.
A parere della resistente, quindi, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
pagina 9 di 11 Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 25.09.2008, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
16. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata, rendendo del pari manifestamente superfluo ai fini della decisione il rinvio pregiudiziale interpretativo proposto dalla difesa di parte ricorrente.
17. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
18. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_2
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Parte_1 CP_1
25.09.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale pagina 10 di 11 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 25.09.2008;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
Milano, 9 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13345/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano al Corso Europa n. 13
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
pagina 1 di 11 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 13 maggio 2014;
In via principale:
- rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 10.04.2024
[...]
ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura Pt_1 credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 25.09.2008 con
[...]
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo CP_1 finalizzato all'acquisto di un cellulare (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto, chiedendo di accertare conseguentemente il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
chiedendo poi, in via subordinata, di dichiarare la nullità integrale dei tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del cellulare finanziato con il diverso contratto di credito al consumo stipulato contestualmente pagina 2 di 11 alla consegna della carta, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ritenuto una norma imperativa.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha dedotto che il contratto di finanziamento revolving non rientra tra i contratti per i quali la mediazione è obbligatoria in quanto il credito al consumo, anche se regolato dal Testo Unico Bancario, è una materia che si distingue dai
“contratti bancari e finanziari”;
b. ha documentato di aver concluso il 25.09.2008 un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito mediante la carta revolving (cfr. doc. 1);
c. ha dedotto la nullità della clausola di determinazione degli interessi convenuti nel contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving per
“violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c.”, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione;
d. ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito deve essere considerato nullo nel suo complesso siccome concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010 non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del cellulare finanziato.
3. La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
pagina 3 di 11 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, stante l'obbligatorietà in materia di contratti bancari e finanziari;
eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per frazionamento delle domande giudiziali, avendo posto in tale giudizio solo domande di mero accertamento a cui, in caso di accoglimento, dovrebbe seguire una domanda di condanna, deducendo quindi che tale frazionamento configura un'ipotesi di abuso dello strumento processuale contrastante con i principi generali di buona fede e correttezza;
eccependo, altresì, una carenza di interesse ad agire di parte ricorrente rispetto alla pronuncia di una sentenza di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o condizioni contrattuali, in difetto di proposizione di contestuale domanda di ripetizione;
eccependo inoltre la prescrizione decennale di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per effetto della dichiarazione di nullità del contratto pagate nel periodo precedente al 13 maggio 2014;
deducendo l'infondatezza della domanda di dichiarazione della nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi convenzionale, in quanto le condizioni economiche effettivamente convenute per le parti sono quelle indicate in misura minima e massima nel frontespizio del contratto nella sezione dedicata alla concessione della carta, che il cliente ha accettato apponendo la propria firma il contratto, nel cui ambito è stato poi specificato il tasso applicato al rapporto al momento dell'invio materiale della carta nell'ambito della forbice convenuta dalle parti (doc. 2 e 4);
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come da ultimo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 04.01.2023 e come del resto evidenziato nelle Istruzioni di
Vigilanza di Banca d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria pagina 4 di 11 solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
ha dedotto, infine, l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., stante la presenza di un evidente abuso di diritto, in quanto il ricorrente starebbe approfittando di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio, avendo sottoscritto la richiesta di concessione della carta, avendola attivata, utilizzata per diversi anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
4. All'udienza del 10 luglio 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del
TUB e quindi un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La causa è stata poi istruita documentalmente.
6. Con memoria depositata unitamente alle note di trattazione scritta con le quali è stata sostituita l'udienza del 19.11.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
La resistente con memoria autorizzata depositata il 19.12.2024 si è opposta al rinvio pregiudiziale proposto da parte ricorrente ritenendolo inammissibile e infondato.
pagina 5 di 11 7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
8. Preliminarmente deve darsi atto che parte ricorrente, a seguito dell'eccezione di parte resistente, ha dato prova di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo tra le parti di tal che la condizione di procedibilità della domanda prescritta dall'art. 5
d.lgs. 28/2010 deve essere ritenuta assolta (doc. 2 allegato alla nota di produzione del 6.11.2024 di parte ricorrente), fatto che comporta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte resistente.
9. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte ricorrente per illegittimo frazionamento derivante dall'aver proposto la sola domanda di nullità senza chiedere anche la ripetizione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto.
In particolare il fatto allegato da parte resistente a fondamento dell'eccezione proposta ossia il fatto che al presente giudizio di accertamento della nullità debba necessariamente seguire un ulteriore giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito è meramente eventuale, sia in ragione del fatto che il presente giudizio può concludersi con il rigetto delle domande di parte ricorrente, a cui non potrebbe fare seguito la proposizione di alcun giudizio ulteriore per la ripetizione dell'indebito fondata sul presupposto della nullità totale o parziale del contratto, sia in ragione del fatto che anche in caso di accoglimento delle domande di dichiarazione di nullità di parte ricorrente, la resistente potrebbe (e dovrebbe) spontaneamente conformarsi al giudicato, restituendo i pagamenti eseguiti dal ricorrente a titolo di interessi ultralegali che non risultino non validamente convenuti per iscritto tra le parti.
Sarà, quindi, il giudice che verrà eventualmente adito per decidere di un'eventuale futura domanda condanna alla ripetizione dell'indebito consequenziale alla domanda dichiarativa della nullità proposta nel presente giudizio a dover considerare se sarebbe stato necessario o opportuno che il ricorrente cumulasse le domande dichiarative di nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito nel presente giudizio, anche ai fini della decisione sulle spese di lite, ma la mera possibilità o opportunità di trattazione congiunta delle pagina 6 di 11 due domande non rende inammissibile per carenza di interesse la proposizione di autonoma azione di accertamento della nullità contrattuale.
Deve rilevarsi, infatti, come l'accertamento di nullità totale o parziale di un contratto possa essere compiuta con efficacia retroattiva sin dalla data di stipulazione del contratto solo in sede giudiziale e quindi l'azione in giudizio è indispensabile per l'accertamento del vizio lamentato da parte ricorrente e per privare di effetti il contratto e/o la clausola contrattuale sin dalla sua pattuizione ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., fatto che consente di escludere che la relativa domanda proposta da una delle parti contraenti sia inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione il ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritti è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
11. Circa la (generica) eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile ed in ogni caso rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
12. Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della ricorrente desumibile dall'utilizzo della carta revolving protratto per anni, senza contestare alla resistente l'invalidità del contratto.
Ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del pagina 7 di 11 diritto riconosciuto dall'ordinamento ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, di un contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione prescritti dall'art. 1418 c.c.
13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che la domanda principale proposta da sia fondata e debba essere accolta per Parte_1
le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 25.09.2008 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del Controparte_1
bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con È CP_1
inoltre pacifico e documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito tramite Pt_1
il quale avrebbe usufruito di carta di credito, condizionato alla conferma scritta da parte di della concessione della linea di credito (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1
15. Parte ricorrente ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura di credito mediante consegna di carta c.d. revolving in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le
“condizioni economiche relative alla Carta di credito (linea di credito)” che prevedono testualmente: tasso di interesse annuo nominale (TAN): minimo 0% - max mai superiore al TAEG. TAEG min.0% - max 24,705 % e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché il frontespizio del documento di sintesi si limita ad indicare costi e condizioni applicabili in via generale a tutti i contratti della medesima tipologia, sottoscritti nel medesimo periodo di riferimento e che il Cliente ha accettato apponendo la propria firma.
Il TAN, sempre a parere della resistente, se pur in un range di valori, è specifico, dal 13% al 21% in base all'effettivo utilizzo accordato nel limite massimo di € 5.100,00. Ha, altresì, precisato che: “Al momento dell'invio della carta, ha comunicato al cliente le condizioni specifiche di utilizzo, in CP_1
pagina 8 di 11 conformità a quanto pattuito in Contratto e quindi il limite massimo utilizzabile specificando quindi la misura del TAN e del TAEG applicati nel limite dei range concordati.
A parere della resistente, quindi, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
pagina 9 di 11 Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 25.09.2008, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
16. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento della domanda che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata, rendendo del pari manifestamente superfluo ai fini della decisione il rinvio pregiudiziale interpretativo proposto dalla difesa di parte ricorrente.
17. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
18. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_2
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Parte_1 CP_1
25.09.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale pagina 10 di 11 corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 25.09.2008;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
Milano, 9 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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