Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 26147/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 26147/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RADICH ELENA
ATTORE contro
C.F. e P.IVA: ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
Nel merito in via principale: accertarsi l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di appalto di cui in premessa tra l'attore Parte_1
e la convenuta avente ad oggetto la realizzazione del
[...] Controparte_1 progetto esecutivo della piscina commissionata e la realizzazione della stessa presso l'immobile di proprietà dell'attore per le ragioni tutte Parte_1 esposte in narrativa del presente atto;
per l'effetto condannarsi la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'attore Parte_1 di quanto versato, pari in quota capitale ad € 47.450,40. Il tutto oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
pagina 1 di 8
[...] rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: spese di lite rifuse.
In via istruttoria: prova per interpello e per testi come da II memoria ex art. 171-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05/12/2024 l'ing. Parte_1 ha chiamato in giudizio la società , corrente in Jesolo (VE) (d'ora in Controparte_1 Cont poi esponendo di aver incaricato la convenuta della realizzazione di una piscina presso il fabbricato in corso di ristrutturazione al sestiere Cannaregio in Venezia, per l'importo complessivo di € 66.088,03 oltre IVA, secondo il contratto di appalto dd. 02/11/2022 (cfr. doc. 1 attore). Il Sig. diede, poi, incarico alla Parte_1
Cont medesima anche della progettazione esecutiva della citata piscina, per un importo di € 9.100,00 oltre IVA (cfr. doc. 2 attore).
La conclusione dei predetti contratti trova suffragio nelle fatture prodotte Cont dall'attore, emesse da l 02/11/2022 per € 36.348,40 con causale “Acconto 50% alla firma come da nostro preventivo Rev04 del 27/10/2022” (cfr. doc. 3 attore), saldata il 17/11/2022 (cfr. doc. 15-16 attore); ed il 26/04/2023 per € 11.102,00 con causale “Prestazione per la progettazione esecutiva dell'impianto piscina” (cfr. doc. 4 attore), saldata il 10/05/2023 (cfr. doc. 17-18 attore).
Tuttavia, a fronte del versamento, quale acconto, di € 47.450,40 l'ing. Parte_1
Cont ha imputato alla una serie di ritardi ed inadempimenti, che avrebbero pregiudicato la realizzazione della piscina e, per effetto, la complessiva ristrutturazione dell'immobile. pagina 2 di 8 L'attore ha, dunque, notificato diffida ad adempiere alla convenuta, rimasta priva di riscontro. Di conseguenza, il Sig. ha adito il Tribunale per Parte_1 chiedere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, la pronunzia costitutiva, attesa la gravità dell'inadempimento, della risoluzione, stante il mancato completamento dei lavori, con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto già versato, quantificato in € 47.450,40 oltre rivalutazione ed interessi.
La è rimasta contumace. Controparte_1
***
La domanda avanzata dall'attore è fondata e va accolta.
Il rapporto intercorso tra le parti va qualificato come contratto di appalto, in cui, ai sensi dell'art 1665 c.c. l'appaltatore assume su di sé il rischio di impresa, con l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera, mentre resta a carico del committente l'obbligo di versare il prezzo pattuito.
Le parti individuarono l'oggetto del contratto di appalto con il computo metrico estimativo dd. 02/11/2022 (cfr. doc.1), ove sono enumerate le lavorazioni da effettuare ed i materiali da fornire;
poi, con la successiva comunicazione del Cont 15.11.2022 (cfr. doc.2), ssunse anche l'onere della predisposizione del progetto esecutivo della piscina.
Si consideri che il legale rappresentante della convenuta non è comparso all'udienza dd. 08/05/2025, fissata per interrogatorio formale, nonostante la notifica via PEC dell'ordinanza di ammissione dell'incombente istruttorio, avvenuta il
22/04/2025. Si danno, dunque, per ammessi i fatti di cui ai cap 1 (“Vero che l'ing. ha stipulato in data 2.11.2022 con un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto per la realizzazione di una piscina rettangolare con doppia profondità a skimmer presso il proprio immobile in Venezia – Cannaregio 2268, come da Computo estimativo e Preventivo di spesa del 27.10.2022, sottoscritto dall'attore per accettazione in data 2.11.2022”), 2 (“Vero che la società CP_2
[... doveva realizzare le prestazioni descritte nel doc.1 che si rammostra al teste”), 3
(“Vero che il corrispettivo pattuito per la realizzazione della piscina tra l'attore e la società convenuta è stato di € 66.088,03 ( iva esclusa)”), 4 (“Vero che l'ing.
[...] ad ottobre 2022 ha commissionato ad anche la Parte_1 Controparte_1 pagina 3 di 8 realizzazione della progettazione esecutiva della piscina di cui al capitolo sub 1
(comprensiva di disegno, schema funzionale, computo metrico, calcoli idrici ed elettrici, relazioni varie, schemi unifilari, capitolato speciale), per il corrispettivo di €
9.100,00, oltre ad iva”), 5 (“Vero che il contratto di appalto tra l'ing. Parte_1
e la società prevedeva che venisse fatta prima la
[...] Controparte_1 progettazione esecutiva e poi la piscina”) dedotti dall'attore in memoria ex art. 171- ter n. 2 c.p.c..
Può dirsi, in definitiva, raggiunta la piena prova del titolo azionato. Cont Nello specifico, in base al computo metrico estimativo dd. 02/11/2022, ra obbligata a fornire/posare le seguenti opere:
1/1 Filtri D600 MC/H alto
2/2 Pompe con prefiltro
3/3 Collegamento e impianti vani tecnici
4/4 Centralina automatica per il trattamento dell'acqua della piscina
5/5 Sistema di declorazione: fornitura e posa dell'impianto di declorazione
6/6 Immissione, fondo vacuum, skimmer
7/7 Kit pulizia
8/8 Pompa sommersa locale tecnico
9/9 Carico automatico
10/10 Quadro filtrazione
11/11 Illuminazione piscina
12/12 Impianto idromassaggio aria / acqua su parete piscina
13/13 Nuoto controcorrente turbo jet badu
14/14 Predisposizione pompa di calore
15/15 Blue Connect
16/16 Materiale filtrante
17/17 Copertura automatica tapparella
18/18 Pompa di calore Cont Invece, in base alla comunicazione del 15/11/2022, i obbligò ad eseguire la progettazione esecutiva della piscina, concernente disegno, schema funzionale, computo metrico, calcoli idrici ed elettrici, relazioni, schemi unifilari e capitolato speciale gara d'appalto. pagina 4 di 8 L'attore ha documentato di aver corrisposto la somma di € 11.102,00 quale intero importo relativo alla progettazione esecutiva della piscina (cfr. doc. 17-18) e la somma di € 36.348,40 (cfr. doc. 15-16) pari al 50 percento delle lavorazioni portate dal computo metrico estimativo.
La prova delle medesime circostanze deve ritenersi raggiunta anche in esito alla mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (cfr. cap. 10 “Vero che l' ing. Parte_1 ha provveduto al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_1
36.348,40, a saldo della fattura n. 9 del 2/11/2022 di , come da Controparte_1 contabile bonifico del 16/11/2022 dal proprio conto corrente n. 000000006040 presso Banco BPM - Banca Popolare di Lodi e come da estratto conto al
30/11/2022” e 11 “Vero che l'ing. ha provveduto al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 11.102,00, a saldo della Controparte_1 fattura n. 5 del 26/4/2023 di , come da contabile di bonifico del Controparte_1
10/5/2023 dal proprio conto corrente n. 000000006040 presso Banco BPM - Banca
Popolare di Lodi”, di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte attrice). Cont Quanto agli obblighi assunti da deve considerarsi provata la scadenza del Cont termine che l'attore assegnò alla a mezzo della diffida ad adempiere del
17/07/2023 (cfr. doc. 13) rimasta priva di riscontro. Tale circostanza vale a cristallizzare lo scioglimento del rapporto negoziale.
Nel caso in esame deve comunque valutarsi la gravità dell'inadempimento poiché “l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c.” (Cass. 40325/2021).
Sul punto, si rileva che le comunicazioni dimesse al fascicolo attoreo, intervenute tra il Direttore dei Lavori, arch. e la ditta Persona_1 [...]
, suffragano la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta, CP_1 consistente nella mancata predisposizione del progetto della piscina e nella mancata esecuzione dell'opera. Infatti, con nota del 18/01/2023 (cfr. doc. 5 attore) lo studio della DL scriveva “abbiamo assolutamente bisogno dei disegni di dettagli della sezione dei muretti dello skimmer, dimensioni quantità posizione, degli spessori per i passaggi e collegamenti del sistema svuotamento della vasca e delle quote e posizioni delle bocchette idromassaggio”. Come si evince dalle successive pagina 5 di 8 Cont comunicazioni (cfr. doc. 6-7), le criticità nell'operato di non trovarono alcuna soluzione.
Si consideri, altresì, che possono darsi per ammesse le seguenti circostanze, di cui ai cap. 17 (“Vero che l' 11 maggio 2023 presso la sede del fabbricato in Venezia,
Cannaregio 2268, alla presenza dell' ing. del geom. Parte_1
del geom. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...
dell' arch. dell' arch. e della signora Persona_2 Persona_3
il signor si scusava per Controparte_6 Parte_2
l'inadempimento della società rispetto a quanto commissionato e per CP_2 non aver eseguito quanto richiesto dal legale dell'attore con Pec del 22.03.2023 e dichiarava di non esserne capace”), 18 (“Vero che la mattina del 26.05.2023 si teneva un incontro con il signor , legale rappresentante di Parte_2 Controparte_1 presso lo studio in Venezia dell' arch. alla presenza Persona_2 dell'avv. Elena Radich, legale dell'attore, in cui il signor per Parte_2 [...] riconosceva di essere gravemente inadempiente agli obblighi CP_1 contrattuali e di non voler più realizzare né la progettazione esecutiva né la piscina stessa”), 18 (“Vero che nell'incontro del 26.05.2023 e di cui al capitolo che precede il signor per dichiarava che avrebbe restituito le Parte_2 Controparte_1 somme versate dall'attore come corrispettivo di quanto commissionato e che avrebbe comunicato all'avv. Elena Radich entro pochi giorni quali fossero le modalità di restituzione alle stesse”) della seconda memoria istruttoria depositata dall'attore, le quali confermano che trattasi di inadempimento grave.
La contumacia della rileva, oltre che rispetto al mancato Controparte_1 assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, anche ai sensi dell'art. 116
c.p.c., poiché denota il disinteresse rispetto alla controversia ed alle ragioni dell'attore, e costituisce ulteriore indizio a suffragio dell'inadempimento.
Va, quindi, accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di appalto intercorso tra le parti.
La risoluzione del contratto comporta, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione ricevuta, rimasta senza causa. La convenuta va, quindi, condannata a restituire pagina 6 di 8 all'attore la somma di euro 47.450,40 oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Non viene, invece, disposta alcuna rivalutazione monetaria, attesa la natura del debito (di valuta) che ne esclude l'applicazione (cfr. Cass. Civ. n. 14289/2018 “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 250.000, determinato sulla base del valore del contratto di cui si è accertata la risoluzione, tenuto conto che la risoluzione della controversia non ha richiesto accertamenti di fatto o di diritto complessi;
della contumacia della convenuta, che ha agevolato la definizione della lite;
della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi, in € 7.052,00 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
- ACCERTA l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto stipulato tra parte attrice e Parte_1 parte convenuta per inadempimento della convenuta Controparte_1
- CONDANNA parte convenuta a pagare la somma di Controparte_1 euro 47.450,40 a parte attrice , oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo
- CONDANNA parte convenuta a rifondere le spese di Controparte_1 costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice Parte_1
pagina 7 di 8 liquidate in € 7.052,00 per compensi;
€ 545,00 per Parte_1 esborsi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
Venezia, cosi deciso il 08/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 8 di 8