Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 20/04/2026, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03804/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2026, proposto da
LE LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e Alla Conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva relativa al Bando Diritto allo Studio per l’Anno Accademico 2025/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui ha inserito la ricorrente in posizione 25415 con punti 0,045, in luogo del punteggio di 0,221 spettante, e quindi inserita quale idonea ma priva di contributo;
- delle modalità di calcolo del punteggio attribuito alla ricorrente, perché fondata su elementi oggettivamente errati;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto Allo Studio e Alla Conoscenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la graduatoria definitiva relativa al “Bando Diritto allo Studio per l’Anno Accademico 2025/2026”, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui ha inserito la ricorrente in posizione 25415 con punti 0,045, in luogo del punteggio di 0,221 asseritamente spettante e, quindi, inserita quale idonea ma priva di contributo.
In data 13 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto “ con provvedimento del 7 aprile 2026, l’ente resistente IS LAZIO ha concesso alla ricorrente un contributo di € 4062.78 per il diritto allo Studio ”.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’articolo 60 del c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Riserva ad un separato decreto ogni determinazione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | FL ZE |
IL SEGRETARIO