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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. RN MA, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2113/2024 R.G.
TRA Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Alessia RA e CO AG ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via CO Cile, n. 281
―ricorrente -
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Controparte_1 alla piazza Aldo Moro,
n. 1
- resistente Avente ad oggetto: opposizione Decreto di ingiunzione n. 775136 /A/SA emesso in data 24 Maggio
2021 dal Controparte_2 Controparte_3
[...] e notificato il 31 Maggio 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20 Maggio 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Parte_1 ha proposto formale opposizione avverso gli accertamenti esecutivi n. 328/2024 e n.
329/2024 emessi in data 19 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 1 c. 792 e ss. della L. 160/2019 dal Comune di Controparte_1 con i quali le veniva irrogata la somma complessiva di € 2.218,00 per omissione di denuncia della ricorrente ai fini dell'accertamento del canone unico patrimoniale 2023
relativamente al servizio energia elettrica per n. 2 utenze ed al servizio gas per n. 6 utenze in Via
Prima Categoria nel periodo di occupazione dal 01.01.2023 al 31.12.2023.
Deduceva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il canone richiesto era dovuto dal soggetto titolare di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e non dalla ricorrente nella qualità di azienda preposta alla vendita al dettaglio e all'ingrosso del servizio di energia elettrica e gas.
Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti n. 328/2024 e
329/2024 del 19.02.2024 con ordine all'Autorità competente di cancellazione dagli eventuali ruoli esattoriali del credito vantato. In subordine, in caso di accertamento di una responsabilità solidale,
chiedeva concedersi il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del titolare della concessione di suolo pubblico ovvero del Distributore Locale, con condanna del [...]
Controparte 1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva il convenuto di Controparte_1 eccependo che il Settore Finanziario, con provvedimento prot. n. 4 0682 del 17 maggio 2024, aveva proceduto a notificare alla ricorrente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Instava conseguentemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio avendo proceduto all'annullamento.
Svolta la comparizione delle parti, la causa, rinviata per la decisione all'udienza del 10 dicembre
2025, a seguito di discussione orale era decisa dando pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza presente il procuratore di parte ricorrente.
Deve preliminarmente rilevarsi che, come riconosciuto da entrambe le parti, l'Ente convenuto, in data
17 magigo 2025, ha proceduto all'annullamento degli accertamenti esecutivi n. 328/2024 e n.
329/2024 emessi in data 19 febbraio 2024.
Detta circostanza, riconosciuta da entrambe le parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il che va riconosciuto con pronuncia dichiarativa essendo venuta meno la pretesa di diritto sostanziale fatta valere nel presente giudizio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, così come richiesto espressamente da parte ricorrente, questo Giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483;
Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734), cioè quale sarebbe stato l'esito del giudizio se fosse pervenuto alla sua conclusione.
La domanda è fondata. L'art. 1 c. 831 della L. 160/2019 sancisce che: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale,
con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria”.
Il decreto legge n. 146/2021, all'art. 5 comma 14 quinquies, precisa che, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dei settori in cui è prevista una separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale,
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.
Orbene, essendo la un'azienda che si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso delParte_1
servizio di energia elettrica e gas, ai sensi dell'interpretazione enunciata dal suddetto decreto legge,
la ricorrente non è tenuta in alcun modo a pagare una concessione di cui, peraltro, non è titolare. Ciò
è del resto confermato dal provvedimento emesso dall'Ente convento in data 17 maggio 2024 con il quale lo stesso motiva l'annullamento per "mancanza del presupposto impositivo".
Le ragioni di impugnazione formulate da parte attrice sono conseguentemente fondate ed, ove il giudizio fosse pervenuto a conclusione, ne avrebbero determinato l'accoglimento.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna del convenuto Controparte_1 al rimborso degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 1.100,01 ad € 5.200,00 - parametri misti (medi e minimi): Fase di Studio: € 425,00; Fase introduttiva: € 425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 426,00 - Totali € 1.276,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - prima sezione civile - in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv.
RN MA definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
2113/2024 R.G., udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore -
al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.401,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.276,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessia
RA e CO AG dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 10 Dicembre 2025
Il Gop
Avv. RN MA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. RN MA, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2113/2024 R.G.
TRA Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Alessia RA e CO AG ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via CO Cile, n. 281
―ricorrente -
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Controparte_1 alla piazza Aldo Moro,
n. 1
- resistente Avente ad oggetto: opposizione Decreto di ingiunzione n. 775136 /A/SA emesso in data 24 Maggio
2021 dal Controparte_2 Controparte_3
[...] e notificato il 31 Maggio 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20 Maggio 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Parte_1 ha proposto formale opposizione avverso gli accertamenti esecutivi n. 328/2024 e n.
329/2024 emessi in data 19 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 1 c. 792 e ss. della L. 160/2019 dal Comune di Controparte_1 con i quali le veniva irrogata la somma complessiva di € 2.218,00 per omissione di denuncia della ricorrente ai fini dell'accertamento del canone unico patrimoniale 2023
relativamente al servizio energia elettrica per n. 2 utenze ed al servizio gas per n. 6 utenze in Via
Prima Categoria nel periodo di occupazione dal 01.01.2023 al 31.12.2023.
Deduceva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il canone richiesto era dovuto dal soggetto titolare di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e non dalla ricorrente nella qualità di azienda preposta alla vendita al dettaglio e all'ingrosso del servizio di energia elettrica e gas.
Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti n. 328/2024 e
329/2024 del 19.02.2024 con ordine all'Autorità competente di cancellazione dagli eventuali ruoli esattoriali del credito vantato. In subordine, in caso di accertamento di una responsabilità solidale,
chiedeva concedersi il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del titolare della concessione di suolo pubblico ovvero del Distributore Locale, con condanna del [...]
Controparte 1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva il convenuto di Controparte_1 eccependo che il Settore Finanziario, con provvedimento prot. n. 4 0682 del 17 maggio 2024, aveva proceduto a notificare alla ricorrente l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Instava conseguentemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio avendo proceduto all'annullamento.
Svolta la comparizione delle parti, la causa, rinviata per la decisione all'udienza del 10 dicembre
2025, a seguito di discussione orale era decisa dando pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza presente il procuratore di parte ricorrente.
Deve preliminarmente rilevarsi che, come riconosciuto da entrambe le parti, l'Ente convenuto, in data
17 magigo 2025, ha proceduto all'annullamento degli accertamenti esecutivi n. 328/2024 e n.
329/2024 emessi in data 19 febbraio 2024.
Detta circostanza, riconosciuta da entrambe le parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il che va riconosciuto con pronuncia dichiarativa essendo venuta meno la pretesa di diritto sostanziale fatta valere nel presente giudizio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, così come richiesto espressamente da parte ricorrente, questo Giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483;
Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734), cioè quale sarebbe stato l'esito del giudizio se fosse pervenuto alla sua conclusione.
La domanda è fondata. L'art. 1 c. 831 della L. 160/2019 sancisce che: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale,
con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria”.
Il decreto legge n. 146/2021, all'art. 5 comma 14 quinquies, precisa che, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dei settori in cui è prevista una separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale,
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.
Orbene, essendo la un'azienda che si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso delParte_1
servizio di energia elettrica e gas, ai sensi dell'interpretazione enunciata dal suddetto decreto legge,
la ricorrente non è tenuta in alcun modo a pagare una concessione di cui, peraltro, non è titolare. Ciò
è del resto confermato dal provvedimento emesso dall'Ente convento in data 17 maggio 2024 con il quale lo stesso motiva l'annullamento per "mancanza del presupposto impositivo".
Le ragioni di impugnazione formulate da parte attrice sono conseguentemente fondate ed, ove il giudizio fosse pervenuto a conclusione, ne avrebbero determinato l'accoglimento.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna del convenuto Controparte_1 al rimborso degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 1.100,01 ad € 5.200,00 - parametri misti (medi e minimi): Fase di Studio: € 425,00; Fase introduttiva: € 425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 426,00 - Totali € 1.276,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - prima sezione civile - in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv.
RN MA definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
2113/2024 R.G., udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore -
al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.401,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.276,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore degli Avv.ti Alessia
RA e CO AG dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 10 Dicembre 2025
Il Gop
Avv. RN MA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.