Decreto cautelare 1 agosto 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 10/09/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2025, proposto da
Societa' MY di RO FA e C., Molo S.a.s. di IM OR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Buonassisi, Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Suap Comune di Cattolica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ausl RO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento dirigenziale n. 48/2025 del 16 luglio 2025, del Dirigente SUAP del Comune di Cattolica, notificato in pari data, avente ad oggetto “diffida a dare esecuzione, ai sensi dell’art. 5 del T.U.L.P.S., al Provvedimento Dirigenziale n. 41/2020 del 07.08.2020 di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva nella parte di fabbricato utilizzata come cucina e nella veranda al piano rialzato”;
- della presupposta nota della Polizia Municipale del 14 luglio 2025 prot. n. 24114;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. al fine della decisione della causa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- le società ricorrenti con il ricorso in esame hanno impugnato il provvedimento dirigenziale n. 48/2025 del 16 luglio 2025 del Dirigente SUAP del Comune di Cattolica, avente ad oggetto “diffida a dare esecuzione, ai sensi dell’art. 5 del T.U.L.P.S., al Provvedimento Dirigenziale n. 41/2020 del 07.08.2020 di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva nella parte di fabbricato utilizzata come cucina e nella veranda al piano rialzato” chiedendo la misura cautelare della sospensione dell’efficacia;
- a fondamento dell’impugnativa le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 5 del D.R. n. 773 del 1931, dal momento che l’atto dirigenziale n. 41/2020 non avrebbe natura e funzione di provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- con decreto presidenziale n. 233/2025 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica stante il ravvisato presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile;
- si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica depositando ampia memoria ed eccependo l’inammissibilità del gravame sia per difetto di giurisdizione che per mancata impugnazione del presupposto atto n. 41/2020 di divieto di prosecuzione dell’attività; nel merito ha evidenziato comunque l’infondatezza della pretesa azionata, essendo l’ente locale in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande autorità di P.S. ai sensi del T.u.l.p.s.;
- alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, udito il difensore del Comune di Cattolica, la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
- alla luce della documentazione depositata dalla difesa comunale risultano emanati in riferimento alle opere abusive riguardanti la struttura ricettiva in questione (Hotel Vienna) ordini di demolizione (n. 194/2006 del 7 giugno 2006 e n.96/2007 del 15 marzo 2007 vedi doc. n.2) allo stato definitivi ed istanze di sanatoria edilizia definite in senso negativo con provvedimenti nn. 12667/2008 e 16526/2008 del tutto inoppugnati;
- la suindicata struttura ricettiva è di proprietà della Societa' MY di RO FA e C. ed è attualmente gestita da Molo S.a.s. di IM OR subentrata a Riviera s.a.s. di AN Massimo;
- già nel 2016 la società MY era risultata destinataria di divieto di prosecuzione attività emanato ai sensi dell’art.21 L.R. n. 16/2014, divieto impugnato innanzi all’adito Tribunale Amministrativo ma con estinzione del giudizio per rinuncia (sent. n. 554/2017);
Rilevata la giurisdizione esclusiva del g.a in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dall'art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a. (vedi ex multis Cassazione civile Sez. Un., 13 luglio 2025, n.19213);
Considerato che:
- la diffida oggetto del presente giudizio è in chiara esecuzione del presupposto provvedimento n. 41/2020 con cui il Comune di Cattolica ha ordinato alla società Riviera s.a.s. di AN Massimo il divieto di prosecuzione dell’attività stante la presenza delle suindicate opere abusive;
- per giurisprudenza pacifica la mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 23 dicembre 2024, n.10356) essendo irrilevante la presenza della formula di stile, utilizzata nell'epigrafe del ricorso, che il gravame si estende a tutti gli atti connessi e presupposti, in quanto tale formula - per giurisprudenza pacifica - non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte ( ex plurimis Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2015 n. 805; id., 6 febbraio 2008 n. 310).
Ritenuto alla luce delle suesposte considerazioni che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese di lite debbono porsi integralmente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – RO OG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del Comune di Cattolica in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OG nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO