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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2500/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2500/2020 R.G.
TRA
in persona del suo titolare, c.f. Parte_1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA), alla via Domenico Costagliola C.F._1
n. 14, presso lo studio dell'avv. Giorgio de Matteis, c.f. , che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Castellammare di Stabia, alla via Regina Margherita, n°158, presso lo studio dell'avv. Anna Di
Martino, c.f. , che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonino C.F._4
Esposito, c.f. , la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla CodiceFiscale_5
comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 107/2020 pubblicata il
15.01.2020.
Conclusioni per l'appellante: “dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per omissione della motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Torre Annunziata;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. della domanda
1 attorea, in quanto del tutto indeterminata, per mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4) dell'art. 163 c.p.c.; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 107/2020 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, Sezione I Civile, G.O.P. Dott.ssa Maria Giugliano, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5312/2015, depositata in cancelleria in data 15/01/2020, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di supporto probatorio. In via subordinata, deteriore ipotesi, ridurre la pretesa di ”. Controparte_1
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. espose che, in virtù di incarico sottoscritto Controparte_1
da titolare della ditta individuale aveva svolto, in qualità di dottore Parte_1 Parte_1 commercialista, l'attività di gestione contabile per quest'ultima per gli anni d'imposta 2012 e 2013 - attività consistita, in particolare, nella consulenza contabile, nell'elaborazione, redazione e comunicazione dei dati IVA 2013 e nell'elaborazione, redazione e comunicazione nel Modello Unico
2013 - e aveva chiesto il compenso professionale per la complessiva somma di euro 7.676,24, comprensiva di iva e cassa di previdenza, come evincibile dalle fatture nn. 12 e 14 del 27.11.2013.
La ricorrente precisò che il Consiglio dell' con “certificato di Controparte_2 liquidazione” del 5.06.2015 (prot. n. 178/15) - a seguito di richiesta di parere per la liquidazione della parcella professionale - aveva ritenuto congrua la suddetta somma, liquidando il compenso nel complessivo importo di euro 6.050,00 oltre iva e il 4% per la cassa previdenziale.
La lamentò di aver ricevuto dalla soltanto l'acconto di euro 1.300,00, CP_1 Parte_1
nonostante il sollecito di pagamento del residuo importo dovutole.
Chiese, quindi, la condanna della ditta al pagamento della somma di euro 6.476,00. Parte_1
Si costituì la in persona del titolare e contestò la fondatezza Parte_1 Parte_1 dell'avversa domanda.
La difesa della evidenziò, preliminarmente, che il primo foglio del documento, intestato Parte_1
<>, oltre a non contenere la specificazione dell'attività che avrebbe dovuto svolgere la , era privo “di qualsiasi sottoscrizione o siglatura”, e che CP_1 il secondo foglio era stato sottoscritto dal titolare della ditta “per altre finalità prospettategli dalla ricorrente, senza che, peraltro, lo stesso si avvedesse della data errata”, precisando che alla data del
1° gennaio 2012, indicata nel documento, la ditta intratteneva un rapporto professionale di Parte_1
consulenza contabile con altro professionista, protrattosi fino alla metà del settembre 2012.
2 La resistente lamentò la mancanza di prova dell'effettivo compimento delle attività indicate nel ricorso dalla controparte, sostenendo che l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali rappresentasse un adempimento che il contribuente poteva compiere autonomamente.
Rappresentò l'esistenza di un rapporto professionale con la “basato su di un accordo CP_1
verbale, con decorrenza dal mese di settembre 2012, in virtù del quale la professionista avrebbe provveduto, in regime di contabilità semplificata, alla registrazione dei corrispettivi, registrazione costi e ricavi, senza movimentazione”, contestando l'espletamento di ogni ulteriore prestazione.
Infine la argomentò che- pur volendo considerare valido ed efficace il documento di Parte_1
conferimento di incarico professionale prodotto da parte ricorrente - l'importo richiesto era oggettivamente “iniquo, ingiusto ed esagerato”, tenuto conto del volume d'affari della ditta, “nonché della natura, delle caratteristiche, della durata e del valore della pratica”, invocando l'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e la “reductio ad equitatem”, nel contemperamento degli opposti interessi.
Il giudice di primo grado, mutato il rito da sommario ad ordinario di cognizione, ed espletate le prove orali, con la sentenza in epigrafe indicata accolse parzialmente la domanda e condannò la Parte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 5.392,40 a titolo di compenso professionale, a favore di . Controparte_1
Per quel che ancora rileva in sede di gravame, la decisione del Tribunale si fonda sul presupposto che la ricorrente ha provato di aver svolto l'attività professionale della quale chiede il compenso, in quanto ha prodotto: l'atto di conferimento di incarico datato 1° gennaio 2012 nel quale è previsto un compenso di euro 3.600,00 annuali, oltre iva e cassa di previdenza;
la copia di avvenuto ricevimento dall'Agenzia dell'Entrate del modello unico di dichiarazione del 2013 per l'anno di imposta 2012; la copia di avvenuto ricevimento dall'Agenzia dell'Entrate della dichiarazione IRAP del 2013 per l'anno di imposta del 2012; la comunicazione annuale della dichiarazione IVA, datata 28.2.2013.
Il primo giudice ha poi sottolineato che, a sostegno della suddetta documentazione, si aggiunge il parere dell'ordine professionale di appartenenza della . CP_1
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui Parte_1
ha resistito, costituendosi, . Controparte_1
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata decisa da questa Corte, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4 c.p.c..
L'appellante sostiene che la motivazione della sentenza oggetto di appello sia meramente
“apparente”, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzo da parte del giudicante
3 di formule di stile riferibili a qualsiasi fattispecie, nonché l'obbligo di motivazione della sentenza, sia in fatto che in diritto. L'appellante deduce: “Nella sentenza impugnata manca una qualsiasi motivazione circa l'an e il quantum debeatur”.
§ 2.2. Il secondo motivo di impugnazione è rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 163,
3° comma, n.4 e 164 c.p.c.”.
La si duole della mancata “insanabile” allegazione delle circostanze di fatto a sostegno Parte_1 della domanda della ricorrente, priva dell'indicazione dell'attività svolta da quest'ultima, con conseguenti “evidenti profili di nullità” della sentenza gravata.
Rappresenta come “la succinta e generica descrizione della presunta attività professionale svolta in favore della convenuta, che peraltro non ha mai ricevuto dalla professionista alcuna Parte_1
parcella esplicativa, ha reso assolutamente impossibile comprendere come la ricorrente giunga alla pretesa azionata, essendo altresì impossibile conoscere le prestazioni effettivamente svolte nonché verificare la congruità del relativo importo”.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112,
115 e 116 c.p.c. nonche' 2697 codice civile – an debeatur”, la difesa dell'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha “del tutto inopinatamente ed immotivatamente, ritenuto dimostrata la domanda attorea”. Deduce di aver contestato in primo grado l'effettività e la consistenza delle prestazioni presuntivamente eseguite da controparte e richiama giurisprudenza di legittimità relativa all'onere gravante sul professionista di provare l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico.
Reitera quanto rappresentato dinanzi al Tribunale con riguardo alla circostanza che il documento intitolato <> sia costituito da due fogli spillati, di cui il primo, contenente il presunto compenso pattuito, è privo di qualsiasi sottoscrizione o siglatura, ed il secondo sarebbe stato sottoscritto da “per altre finalità prospettategli dalla Parte_1 ricorrente, senza che, peraltro, lo stesso si avvedesse della data errata”.
La difesa dell'appellante così argomenta: “Che la data indicata nel documento non corrisponda al vero è confermata dalla stessa ricorrente allorquando alla pagina 4, 2° capoverso, della I memoria ex art. 183 VI c.p.c. precisa che nel luglio 2012 ci fu il primo contatto mentre la gestione iniziò a partire dal mese di settembre 2012, ma la data fu artatamente retrodatata”. Secondo l'appellante
“All'onere probatorio gravante sull'attore non può supplire nemmeno la certificazione di liquidazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, costituendo la stessa semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione, peraltro, sulla base di documentazione contestata ed in assenza di contraddittorio con il cliente”.
4 L'appellante deduce che la documentazione prodotta dalla controparte è priva di rilevanza probatoria con riguardo all'attività svolta dalla , sul rilievo dell'impossibilità di verificare, “in assenza CP_1 della documentazione fiscale, anche l'autenticità degli addendi presupposti alle somme totali” ed anche in considerazione della formazione unilaterale dei documenti.
Aggiunge che la controparte “non ha nemmeno prodotto la documentazione contabile della convenuta (libri contabili, fatture, etc.), per sua stessa affermazione ancora in suo possesso in virtù del mancato ritiro da parte del titolare della Allo stesso modo non forniscono prova Parte_1 dell'attività professionale svolta dalla dott.ssa in favore dell'odierna appellante Per_1 nemmeno l'allegazione delle ricevute dell'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, che può rappresentare solo la prova dell'invio non anche la prova dell'esecuzione della prestazione presupposta”.
§ 2.4. Il quarto motivo di gravame veicola la doglianza relativa alla quantificazione dei compensi.
L'appellante deduce: “E' assolutamente impossibile comprendere le modalità con le quali il
Tribunale di Torre Annunziata sia giunto alla determinazione della somma liquidata in dispositivo, anche alla luce del fatto dell'assenza di una qualsiasi attività relativa all'anno d'imposta 2013, nemmeno le tanto contestate ricevute di trasmissione della dichiarazione dei redditi, tutte relative all'anno d'imposta 2012.”.
§ 2.5. Con l'ultimo motivo di appello la lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo Parte_1 giudice sulla richiesta di “reductio ad equitatem”, richiamando l'art. 1374 c.c., in forza del quale < contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità >>, oltre l'art. 1375 c.c., relativo alla buona fede nell'esecuzione del contratto.
§ 3. I motivi di gravame sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
§ 3.1. Priva di pregio è l'eccezione di nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., per la dedotta mancata esposizione dei motivi posti a fondamento della decisione.
E invero il primo giudice ha compiutamente esposto le ragioni che hanno condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Difatti, in punto di diritto, il Tribunale ha affermato: “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni”.
In punto di fatto il giudice di prime cure ha congruamente motivato che la prova dell'attività professionale svolta da si fonda sull'atto di conferimento di incarico, sulla copia Controparte_1 di avvenuto ricevimento dall'Agenzia dell'Entrate del modello unico di dichiarazione del 2013 per
5 l'anno di imposta 2012, sulla copia di avvenuto ricevimento dall'Agenzia dell'Entrate della dichiarazione IRAP del 2013 e sulla comunicazione annuale della dichiarazione IVA del 28.2.2013, nonché sul parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza della . CP_1
Pertanto, a prescindere dalle censure che possono essere sollevate avverso la suddetta motivazione, quest'ultima non può certamente essere ritenuta “apparente”.
§ 3.2. Infondato è il secondo motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 163, 3° comma,
n.4, c.p.c., per la mancata allegazione delle circostanze di fatto a sostegno della domanda attorea.
ha specificato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver svolto, in qualità di Controparte_1 dottore commercialista, l'attività di gestione contabile nell'interesse della per gli anni Parte_1
d'imposta 2012 e 2013, rappresentando di aver provveduto all'elaborazione, redazione e comunicazione dei dati IVA del 2013 e del Modello Unico 2013, richiamando e depositando le fatture nn. 12 e 14 del 27.11.2013, che contengono l'analitica indicazione delle prestazioni che deduceva di aver effettuato e dei relativi compensi, e, pertanto, ha consentito alla controparte di individuare la tipologia di prestazioni delle quali chiedeva il pagamento del compenso e di contestarne la congruità
(peraltro certificata dal Consiglio dell' . Controparte_2
§ 3.3. Infondato è anche il terzo motivo di gravame.
Non coglie nel segno la reiterata questione della mancata sottoscrizione da parte della del Parte_1
primo foglio del documento intitolato <>, contenente l'indicazione del compenso pattuito, documento recante la data del 1° gennaio 2012.
E invero, anche alla luce delle pronunce di legittimità, la scrittura privata composta da più fogli, di cui solo l'ultimo risulti sottoscritto, deve ritenersi pienamente valida - come se la firma sia stata apposta su ogni pagina - nell'ipotesi in cui tutti i fogli formino un unico documento, il quale assume un esaustivo significato solamente se letto nel suo insieme (cfr. Cass. (cfr. Cass. Sentenza n. 10773 del 10/05/2006).
Nel caso di specie i due fogli spillati, costituenti il documento in questione, recano il medesimo logo dello studio commercialista della dott.ssa . La sottoscrizione di Controparte_1 Parte_1
titolare della ditta apposta solo sul secondo e ultimo foglio, deve
[...] Parte_1 inequivocamente intendersi riferita all'intero contenuto della scrittura di conferimento dell'incarico, in quanto il secondo foglio forma corpo unico con il primo, contenendo la stesura degli accordi intercorsi tra le parti, con logica conseguenzialità tra le pattuizioni riportate nel primo foglio e quelle riportate nel secondo.
Generica è la deduzione dell'appellante in ordine alla circostanza che il secondo foglio sarebbe stato sottoscritto da “per altre finalità prospettategli dalla ricorrente”. Difatti il Parte_1 difensore dell'appellante non allega quali siano le 'finalità' per le quali titolare Parte_1
6 della avrebbe dovuto sottoscrivere un foglio privo di intestazione e dell'indicazione Parte_1 dell'oggetto della scrittura ivi riportata, carente di un compiuto significato se avulso dal contenuto del primo foglio.
Quanto alla contestazione della data apposta sul documento, infondata è la dedotta erroneità della stessa, sul rilievo che la sottoscrizione è stata apposta nel settembre del 2012 e non nel gennaio del
2012, come risulta dal documento. La difesa dell'appellante sostiene che è la stessa controparte a riconoscere nella prima memoria di cui all'art. 183, 6° comma , c.p.c. che la gestione contabile iniziò nel mese di settembre del 2012 e non già a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ciò posto la Corte osserva che - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - l'indicazione sul documento della data del 1° gennaio 2012 risulta verosimile, in quanto - come condivisibilmente evidenziato dalla - la gestione contabile “non può essere spezzettata a metà anno” CP_1 richiedendo un'attività di ricostruzione della contabilità decorrente dall'inizio dell'anno solare di riferimento.
Del resto l'appellante, a fronte della data apposta sul documento del 1° gennaio 2012, ha genericamente dedotto di non essersi “avveduto” dell'erroneità della stessa, al di sotto della quale apponeva la propria sottoscrizione.
Infondata è anche la doglianza relativa all'insufficienza probatoria della certificazione di liquidazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine dei Dottori d'appartenenza della CP_2 [...]
, in quanto la decisione del primo giudice si fonda, per quanto detto, innanzitutto sulla CP_1 documentazione relativa al conferimento dell'incarico e all'espletamento dello stesso.
Al riguardo l'appellante sostiene che la non ha prodotto alcuna documentazione contabile, CP_1
non ritenendo sufficienti le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni fiscali.
Il rilievo non è condivisibile in quanto l'invio delle dichiarazioni fiscali non può che essere stato effettuato sulla base dell'esame della documentazione contabile della ditta non essendo Parte_1
necessaria la produzione in giudizio della contabilità di quest'ultima, alla quale, a distanza di anni dall'espletamento dell'incarico, la documentazione contabile è stata verosimilmente restituita dalla commercialista.
§ 3.4. Non coglie nel segno il quarto motivo di gravame nella parte in cui l'appellante si duole dell'impossibilità di comprendere la quantificazione dei compensi.
E' inequivoco che il primo giudice - implicitamente ritenendo destituita di fondamento la questione della mancata sottoscrizione del primo foglio del documento contenente la pattuizione del compenso, pari ad euro 3.600,00 all'anno, oltre al 4% per la cassa di previdenza e l'IVA- si è attenuto all'accordo sul compenso intervenuto tra le parti, liquidando per l'esame della contabilità e le dichiarazioni fiscali
7 relative a due annualità (2012 e 2013), l'importo di euro 5.392,40 a titolo di compenso, previa detrazione di quanto ha dichiarato di aver già ricevuto a titolo di acconto. Controparte_1
Fondato è invece, il medesimo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante lamenta che non risulta documentata alcuna attività di consulenza fiscale relativa all'anno di imposta 2013. Difatti tutta la documentazione prodotta dalla riguarda la contabilità e le dichiarazioni fiscali CP_1 relative all'anno di imposta 2012 e non già all'anno di imposta 2013.
Ne consegue che il compenso liquidato dal primo giudice per due annualità va dimezzato, risultando documentata soltanto l'attività relativa alla contabilità e alle dichiarazioni fiscali riguardanti l'anno
2012, così pervenendo alla somma di euro 2.696,20 (euro 5.392,40: 2 = 2.696,20), oltre iva e cpa, se dovuta come per legge.
§ 3.5. Generico è l'ultimo motivo di gravame relativo alla richiesta di “reductio ad equitatem” del compenso pattuito e alla eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., così come generico
è il richiamo al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Per quanto esposto l'appello va parzialmente accolto e la va Parte_1
condannata al pagamento della somma di euro 2.696,20, oltre iva e c.p.a., se dovute, come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
§ 4. La riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
L'accoglimento parziale della domanda di , giustifica la compensazione per 1/2 Controparte_1
delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, con quantificazione dei compensi in base al DM n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), in misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la decisione del gravame
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da titolare della ditta Parte_1
individuale accoglie parzialmente la domanda proposta in primo grado da Parte_1 CP_1
e condanna l'appellante al pagamento a favore di quest'ultima della somma di euro 2.696,20
[...]
(in luogo del maggior importo di euro 5.392,40 quantificato dal primo giudice), oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, ed interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
8 2) condanna , titolare della ditta individuale al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1
di lite a favore di spese che, già compensate per la metà, si liquidano, con Controparte_1
attribuzione al difensore anticipatario, per il primo grado, in euro 650,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 750,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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