Articolo 9 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 8Articolo 10
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1 aprile 1973
Art. 9. Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La decorrenza della prestazione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purche' le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.
Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell' articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.
La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreche' alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973