Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 10143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10143/2025REG.PROV.COLL.
N. 02361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2025, proposto da Marcello Giuseppe Feola, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rofrano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 284/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. NL RO e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell’avvocato Feola;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso per decreto di ingiunzione depositato il 29.11.2019 e iscritto al n. 1709/2019 di R.G., l’odierno appellante chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di “ ingiungere al Comune di Rofrano (Sa), in persona del legale rapp.te p.t., Via P. Scandizzo, n° 1 - 84070 Rofrano (Sa), di pagare – in favore del ricorrente avv. Marcello Giuseppe Feola – la somma di € 52.369,06, oltre c.p.a. (4%) e iva (22%), con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dal 15.1.2015 (data di trasmissione via pec della richiesta dei compensi professionali, doc. 14), nonché le spese e competenze della presente procedura ”.
2. Il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 447/2019 del 10-11/12/2019 ha ingiunto al Comune di Rofrano di pagare, in favore dell’avv. Marcello G. Feola, la somma di “€ 52369,06, oltre cpa (4%) ed iva (22%), ove dovute per legge, nonché interessi così come richiesti, entro il termine di 40 giorni a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge ”.
3. Avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2019 il Comune di Rofrano proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania che, con sentenza n. 134/2024, la dichiarava inammissibile.
4. La sentenza n. 134/2024 è passata in giudicato.
5. Con ricorso “ per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 447/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania ”, iscritto al n. 1163/2024, l’avv. Feola ha chiesto al T.A.R. Campania, Salerno, di : “1. ordinare al Comune di Rofrano (c.f. 00534600655), in persona del legale rappresentante p.t., il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 447/2019 reso dal Tribunale di Vallo della Lucania il 10- 11/12/2019 (procedimento n. 1709/2019 di R.G.), e così facendo disporre, entro il termine che verrà assegnato, il pagamento - in favore dell’avv. Marcello G. Feola - della somma di “€ 52369,06, oltre cpa (4%) ed iva (22%), ove dovute per legge, nonché interessi così come richiesti, entro il termine di 40 giorni a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge”; 2. nominarsi - nell'ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Rofrano oltre il termine assegnato - apposito Commissario ad acta che provveda all’uopo; 3. condannare, in ogni caso, il Comune di Rofrano (c.f. 00534600655), in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, per il presente giudizio”.
6. Con la sentenza n. 284/2025 il T.A.R. Campania, Salerno, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dall’avv. Feola, statuendo nel senso di ordinare “ al Comune di Rofrano di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 447 dell’11 dicembre 2019, pronunciato dal Tribunale di Vallo della Lucania ”.
7. Riferisce l’appellante che il TAR ha altresì provveduto nel senso che, in aggiunta alla “ indicata somma di € 52.369,06, oltre CPA (4%) ed IVA (22%), ove dovute per legge ”, sarebbero da aggiungere “ gli interessi come da domanda, maturati dopo il decorso del previsto termine di 40 giorni dalla comprovata notifica del titolo esecutivo ”.
8. Secondo l’appellante, limitatamente a tale ultima statuizione la sentenza dovrebbe essere riformata, per i seguenti motivi di diritto: “1 ) Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e segg. d. lgs. n. 104/2010; degli artt. 474 e 633 e segg. c.p.c. Contraddittorietà”, dovendo invece statuire nel senso che gli interessi sulla somma di € 52.369,06 sono dovuti a decorrere dal 15.1.2015 all’effettivo soddisfo (nella misura legale fino al 29.11.2019, data di proposizione della domanda giudiziale) e nella misura prevista “ dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ” (art. 5 d.lgs. n. 231/2002) dal 30.11.2019 all’effettivo soddisfo.
9. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è fondato.
11. Corrisponde al vero quanto sostenuto dall’appellante, vale a dire che la statuizione sulla quale si è formato il giudicato consiste, quanto agli interessi, nella condanna del Comune di Rofrano al pagamento a decorrere dal 15 gennaio 2015.
12. Ugualmente fondato è l’argomento in base al quale si deve applicare, nel caso di specie, l’art. 1284 comma 4 c.c. essendosi formato il giudicato anche sotto questo aspetto.
13. Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva (Cass., Sez. Un., sentenza 7 maggio 2024 n. 12449 e, in senso conforme, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3499). Nel caso di specie sussistono la domanda del creditore e la pronuncia del Giudice. Il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 447/2019 del 10-11/12/2019 ha ingiunto al Comune di Rofrano di pagare, in favore dell’avv. Feola, la somma di “€ 52369,06, oltre cpa (4%) ed iva (22%), ove dovute per legge, nonché interessi così come richiesti, entro il termine di 40 giorni a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge ”.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, n. 284/2025 limitatamente alla statuizione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, n. 284/2025 limitatamente alla statuizione impugnata, come da motivazione.
Condanna il Comune di Rofrano alle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori e spese di legge in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
NL RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RO | IE SA |
IL SEGRETARIO