TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4425/2014
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Parte_1 C.F._1
Parmaliana, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Caterina Tomasello e Carmela Puglisi
RESISTENTE
OGGETTO: dequalificazione e mobbing
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 luglio 2014, esponeva: Parte_1
- in data 14 aprile 1980 era stato nominato ufficiale sanitario nel Comune di Santo Stefano di
Camastra, tra i cui compiti non rientravano le vaccinazioni che ai sensi dell'art. 56 del
T.U.LL.SS erano di competenza dei medici condotti;
- nel 1983 era transitato nei ruoli della costituita di Mistretta, il cui Comitato di gestione Pt_2 gli aveva conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Igiene e Sanità pubblica cui erano stati accorpati l'Ufficio , l'Ufficio di Medicina del lavoro e l'Ufficio Controparte_2
Farmaceutico;
- nel 1995, soppressa l' era transitato nei ruoli dell' ed era stato nominato Pt_2 Pt_3 dirigente sanitario delegato delle funzioni di Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di
Mistretta, con provvedimento n. 7071/95 del Direttore dell' di Pt_3 CP_1 - nel 1996, sulla scorta della graduatoria di Distretto, approvata con delibera n. 2858/96, il
Direttore Generale dell' di gli aveva conferito le funzioni di responsabile Parte_4 CP_1 dell'Ufficio di Igiene pubblica del Distretto sanitario di Mistretta e in tale funzione aveva diretto tutti i servizi relativi all'ufficio igiene pubblica del distretto ed i medici dipendenti dell' gli ex medici condotti, i medici della medicina dei servizi concedendo agli stessi Pt_3 ferie e permessi ed impartendo gli ordini di servizio, anche ad infermieri, impiegati amministrativi ed ausiliari;
- aveva svolto tali mansioni fino al 2005, in quanto con ordinanza n. 204 del 25 gennaio 2005, avente ad oggetto “attribuzione incarico di responsabile di struttura semplice”, il Direttore generale pro tempore aveva designato, al suo posto, quale Responsabile dell'Ufficio di Igiene
Pubblica del Distretto di Mistretta, il dott. , mentre egli ricorrente era stato Persona_1 destinato, senza un formale ordine di servizio, a svolgere attività lavorativa presso l'
[...]
con competenze e mansioni limitate sia Controparte_3 territorialmente che qualitativamente e quantitativamente ed ivi aveva prestato attività lavorativa di dirigente medico 1° livello sino alla data di pensionamento (31 maggio 2013).
Lamentava che dal 2005 fino al collocamento a riposo avvenuto il 31 maggio 2013 aveva subito demansionamento, azioni dequalificanti e mobbizzanti e/o dirette a provocare straining.
In particolare, contestava di essere stato illegittimamente privato delle mansioni espletate in precedenza a decorrere dalla nomina del Dott. . Per_1
Eccepiva l'illegittimità della nomina del Dott. a cui era stato conferito incarico secondo Per_1 quanto previsto nell'atto aziendale e nella circolare assess. Reg. san. N. 1045/01 (in G.U.R.S. n.
16/01), in mancanza di alcuna selezione comparativa, contrariamente a come richiesto dalla circolare
875/96, la quale prevedeva che “in caso di più aspiranti, occorrerà procedere alla formazione di apposita graduatoria secondo la normativa vigente”.
Rilevava che gli era stata sottratta l'attività di istruzione delle autorizzazioni sanitarie in ambito alimentare.
Osservava che l'attività principale residua in capo ad egli ricorrente era il servizio di vaccinazione che non aveva mai espletato, essendosi limitato nell'ambito delle sue competenze a coordinarlo, impartendo in merito alle linee di indirizzo.
Esponeva di aver subito numerose e frequenti azioni vessatorie, come la mancata conferma della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'essere stato costretto a lavorare a Controparte_3 in locali non idonei con arredi vecchi e attrezzature insufficienti che non erano stati rinnovati nonostante le sue continue segnalazioni e neanche dopo un'ispezione dei luoghi effettuata da un dipendente dell' su sollecitazione dell'Ass. Reg. Sanità. Pt_3 Lamentava di aver subito rimproveri ingiustificati ed umiliazioni personali e professionali, come, in particolare, l'essere stato costretto a partecipare al corso teorico pratico di formazione sulla gestione del programma informatico dell'anagrafe vaccinale aziendale.
Precisava che si era rifiutato di firmare le schede di valutazione del 2008-2009-2010, in quanto illegittime ed ingiustificate, fintantochè nel 2012 era stato convocato per iscritto dal Dott. Per_1 per sottoscrivere la valutazione la cui copia, nonostante le reiterate richieste, non gli era stata mai consegnata.
Rilevava che ulteriori episodi erano relativi a richieste di giorni di riposo compensativo a seguito di prestazione lavorativa che aveva svolto in pronta disponibilità in un giorno festivo e che non gli erano state autorizzati.
Osservava che nel maggio del 2013 era stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età con comunicazione del 26 febbraio 2013 con cui era stato invitato ad usufruire delle ferie residue poi indicate d'ufficio arbitrariamente dal 13 marzo al 22 aprile 2013.
Rilevava che sebbene avesse svolto attività di medico competente per il Comune di CP_3 dal 2006 al 2011, per gli anni 2012 e 2013 l' non aveva provveduto alla stipula della
[...] Pt_3 convenzione, provocandogli un ingiustificato danno economico oltre che d'immagine professionale.
Evidenziava che la condotta tenuta nei suoi confronti da parte resistente integrava comportamento mobbizzante ai suoi danni, da cui era derivata una serie di pregiudizi.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che le azioni, i fatti e gli atti amministrativi posti in essere dall' oggi ed indicati in ricorso, costituivano dequalificazione Pt_3 CP_1
e demansionamento nonché attività di mobbing e straining;
chiedeva, poi, che venisse accertato e dichiarato che egli aveva conseguentemente subito danni patrimoniali e non patrimoniali e che, per l'effetto la resistente venisse condannata a risarcirgli la somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
2.- L costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al CP_1 risarcimento ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso.
Evidenziava, in particolare, che il ricorrente non aveva fornito la prova dei danni riconducibili alla condotta del datore di lavoro e rilevava che l'amministrazione aveva agito legittimamente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
4.- Veniva disposta ed espletata ctu medico legale.
5.- L'udienza del 15 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 6.- Per quanto riguarda il merito della controversia, parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che, nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, ha subito una dequalificazione ed un comportamento vessatorio integrante mobbing o straining.
Va, innanzitutto, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art.
2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo,
o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (Cass. Civ., sez. lav., 6 marzo 2006 n.4766).
Il ricorrente, in ricorso, ha, in particolare, evidenziato che nel 2005 ha subito un demansionamento a seguito della nomina con ordinanza n. 204 del Dott. come Responsabile di struttura Per_1 semplice denominata U.O.S. UA di Igiene Pubblica, presso il Distretto di Mistretta.
Dagli atti, in particolare, dalla certificazione del 24 gennaio 1998, rilasciata dall'AUSL n. 5 Messina,
Distretto Sanitario di Mistretta, emerge che “dal 25/05/1983 al 04/05/1993” il ricorrente “ha avuto affidata la responsabilità dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica con accorpato l'Ufficio di Medicina
Legale e Fiscale, l'Ufficio di Medicina del Lavoro e Ufficio Farmaceutico..dal 05/05/1993 all'01/10/95 ha prestato la propria attività presso il Servizio di
[...]
con incarico di Coordinatore del Distretto di Santo Controparte_4
Stefano di Camastra (ME)…dal 21/06/1996..ha avuto affidata la responsabilità dell'Ufficio di Igiene
e Sanità Pubblica del Distretto Sanitari odi Mistretta (ME)..”.
Con la delibera n. 7071 del 1995 dell' è stata conferita al ricorrente la delega “a svolgere Parte_4
Part a decorrere dal 2 Ottobre 1995 nei Comuni ricadenti nell'ambito della ex i compiti di Pt_5
Igiene e Sanità Pubblica previsti dalle Leggi nazionali e regionali” .
In seguito all'approvazione della graduatoria di Distretto per l'assegnazione dei dirigenti sanitari di
I livello fascia A ai singoli uffici periferici di Igiene e Sanità Pubblica avvenuta con delibera n.
2858/1996 sono state assegnate al ricorrente le funzioni di “responsabile dell'Ufficio d'Igiene
Pubblica” del Distretto di Mistretta.
Con ordinanza n. 204 del 25 gennaio 2005 dell' di è stato disposto di “conferire Parte_4 CP_1 al Dr. l'incarico di responsabile della struttura semplice denominata “U.O.S. Persona_1 distrettuale di Igiene pubblica”, presso il Distretto di Mistretta, dipendente dal Dipartimento strutturale di Prevenzione, con competenza complessiva sulle attività distrettuali dei tre Servizi dell'Area dipartimentale di Igiene e Sanità pubblica…per la durata di tre anni” e tale nomina non risulta contestata da parte ricorrente.
In seguito il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso l' Controparte_3 ed è emerso dall'istruttoria che l'attività prevalentemente svolta era limitata al servizio
[...] vaccinazioni in collaborazione con una infermiera professionale.
In ordine all'attività svolta dal ricorrente assume rilievo, in particolare, la dichiarazione della teste la quale ha dichiarato di prestare “servizio alle dipendenze dell' , distretto Testimone_1 CP_1 di Mistretta, sede di Santo Stefano di Camastra con la qualifica di Infermiera presso il
Poliambulatorio di Santo Stefano e, due volte la settimana, …. presso il servizio di vaccinazioni” e dunque è a conoscenza dell'attività prestata dal Parte_1
La teste ha riferito: “vedevo spesso il ricorrente seduto alla postazione che vedo in foto per caricare
i dati relativi alle vaccinazioni eseguite da me, le due volte a settimana che prestavo servizio in quell'ufficio…Il ricorrente era insieme a me durante le vaccinazioni in quanto era lui ad interagire con i genitori, impartendo istruzioni relative all'educazione sanitaria. Inoltre, dava istruzione a me sui vaccini da somministrare.” La teste ha, poi, confermato la circostanza L del ricorso (“vero o no che negli altri uffici di igiene le registrazioni informatiche delle vaccinazioni sono di competenza dell'infermiere”). La ricorrente ha, infine, dichiarato: “so che il ricorrente lavorava solo al servizio vaccinazione, facente capo al servizio di Igiene Pubblica i cui uffici sono collocati al piano terra dello stabile in cui al primo piano c'è il Poliambulatorio. Io passando dal piano terra, per recarmi al Poliambulatorio, lo incontravo. Preciso che il ricorrente si occupava sia del servizio vaccinazione sia di altri ma non so quali, sempre facenti capo al servizio di Igiene Pubblica”.
Dall'istruttoria svolta, a giudizio di questo decidente, risulta, dunque, provato che il ricorrente ha subito un demansionamento, tenuto conto dell'attività in precedenza svolta e risultante dalla certificazione in atti.
7.- Accertata, a giudizio di questo decidente, la sussistenza di un demansionamento nei confronti del ricorrente, va rilevato che il lamenta che nei suoi confronti siano state poste in essere Parte_1 condotte riconducibili al mobbing.
Al riguardo, assume rilievo l'individuazione dei caratteri del mobbing.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo” (Cass. civ., Sez. L, 7 agosto 2013, n. 18836). In particolare, “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. civ., Sez. L, 6 agosto 2014, n. 17698).
Va al riguardo rilevato che il demansionamento non può identificarsi di per sè con il mobbing in assenza degli elementi soggettivi ed oggettivi enucleati dalla giurisprudenza indicati in precedenza.
In particolare, la Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “è necessario dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, per poter considerare la dequalificazione un comportamento mobbizzante” (Cassazione civile, sez. lav.,
23/07/2012, n. 12770 ).
Nel caso di specie, l'intento persecutorio non appare provato.
Il ricorrente individua una serie di episodi che rappresenterebbero condotte persecutorie nei suoi confronti da parte del datore di lavoro, tuttavia, non risulta - a giudizio di questo decidente - che tali comportamenti costituiscano “sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico”, necessari per l'integrazione del mobbing.
7.1. Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato di essere stato costretto “ad operare a CP_3 in locali non idonei con arredi vecchi ed attrezzature insufficienti”.
[...]
Al riguardo l'azienda resistente ha rappresentato di avere nominato una Commissione di verifica e che il Direttore ed il responsabile UOS dott. hanno verificato lo stato dei luoghi rilevando Per_1 che i locali, il mobilio e le attrezzature sono risultate agibili ed ha allegato documentazione fotografica.
Vi è in atti verbale di sopralluogo del 9 agosto 2012 relativo all'ambulatorio di Santo Stefano di
Camastra in cui indicato che i luoghi “risultano idonei all'attività cui sono destinati” e nota n. 4199 del 2012 dell' in cui viene rappresentato che “Per quanto attiene lo stato dei locali CP_1 dell'ambiente di lavoro, dal sopralluogo effettuato dal Direttore del Dipartimento e dal responsabile
U.O.S. UA ..si evince che dal punto di vista strutturale i locali sono in buone condizioni”.
In ogni caso non risulta dimostrato l'intento vessatorio nei confronti del ricorrente.
7.2.- Parte ricorrente rileva, poi, di avere “ricevuto continui rimproveri ingiustificati ed umiliazioni” In particolare, rappresenta che con nota del 24 febbraio 2009, il dott. Direttore del Persona_2
Dipartimento di Prevenzione, lo ha convocato presso la sede del Dipartimento a CP_1 ricordandogli che ogni comunicazione di attività, come quella relativa ai dati della campagna vaccinale, dovesse essere corredata della firma del dirigente dell'unità operativa e del direttore dell'UOC di riferimento.
Inoltre, rileva che con nota 5417/dp/dir avente ad oggetto “Formazione gestione programma informatico Anagrafica Vaccinale per i Comuni ex Mistretta”, firmata dal Direttore del Pt_2
Dipartimento e Direttore UOC SPEM Dr. ed indirizzata al “Dirigente Medico dr. Persona_2
, all'infermiera Professionale e p.c. Dirigente UOS Mistretta dr. Parte_1 Parte_6
” era stato convocato per il 14 e 15 novembre “presso la sede del dipartimento Persona_1 di prevenzione” a “per il Corso teorico pratico di formazione sulla gestione del programma CP_1 informatico dell'Anagrafe Vaccinale Aziendale”; rappresenta che con nota prot. 319 inviata il 13 novembre 2012 al direttore del dipartimento di prevenzione nonché direttore del servizio di profilassi ed epidemiologia delle malattie infettive e non (s.p.e.m.) che era “difficile partecipare al sopracitato corso” e che in risposta con nota prot. 5830 il direttore del dipartimento di prevenzione e dello
(s.p.e.m.) dot.. ha scritto “Si fa presente inoltre che il dirigente sovraordinato al quale la S.V. Per_2 deve rivolgersi in prima istanza per ogni problematica organizzativa è il responsabile dell' Pt_7 di Mistretta, dr. ”. Persona_3
Inoltre, riferisce che il 14 novembre, prima dell'inizio del corso, era stata consegnata e fatta firmare per accettazione ad egli ricorrente ed all'infermiera la nota prot. 5545 datata 9 Parte_6 novembre 2012, indirizzata “All'operatore Anagrafe Vaccinale informatizzata (Prog. ON VAC) UOS
I.P. MISTRETTA” e firmata dal direttore del Dipartimento e rappresenta che tale nota rappresenta un ulteriore atto di vessazione e dequalificazione.
Al riguardo, a giudizio di questo decidente, dagli atti suindicati non emergono “rimproveri ingiustificati ed umiliazioni personali e professionali”, non potendosi ritenere tali fatti integrati dall'indicazione nelle note del “dirigente sovraordinato” né dalla richiesta di sottoscrizione della nota n. 5545 suindicata.
7.3.- Il ricorrente afferma poi la sussistenza di una condotta vessatoria di controparte in relazione alle schede di valutazione.
In particolare, il ricorrente rileva che solo in data 27 febbraio 2009 ha firmato la scheda dell'anno
2007 che in precedenza non aveva voluto firmare in quanto riteneva che la valutazione non rispettasse pienamente la normativa contrattuale vigente e che si era rifiutato di firmare le schede di valutazione relative agli anni 2008, 2009 e 2010 perché ritenute illegittime ed ingiustificate ed osservava che copia della sceda relativa al 2011 non gli era stata ancora consegnata;
contestava che il dott. aveva rifiutato la consegna della scheda indicando come motivazione: “dopo la firma del Per_1 dir. dipartimento verrà rilasciata la copia se dovuta”.
Al riguardo, l' ha osservato che i modelli utilizzati sono predisposti dall'Azienda per tutti i Pt_8 dirigenti di I livello;
né dalle argomentazioni di parte ricorrente appare configurabile una condotta persecutoria nei confronti dello stesso.
7.4.- Il ricorrente ha lamentato, altresì, la mancata fruizione di riposi compensativi successivi ai turni di pronta disponibilità coincidenti con un giorno festivo.
In particolare, il ricorrente ritiene vessatoria la condotta tenuta da parte resistente in relazione alle richieste del 18 settembre 2012, del 28 gennaio 2013 e del 22 febbraio 2013.
Dagli atti risulta una richiesta del ricorrente di riposo compensativo del 18 settembre 2012 per il 21 settembre 2012, rigettata in quanto “non autorizzato e non concedibile”, una del 28 gennaio 2013 per il 5 febbraio 2013, in cui viene richiesto dall'Azienda “documentare richiesta”, una del 22 febbraio
2013, che risulta protocollata in data 25 febbraio 2013, in cui viene richiesto di documentare la richiesta.
Tale condotta a giudizio di questo decidente non è idonea ad integrare vessazione potendo comunque l'Amministrazione richiedere integrazione documentale e non essendo dimostrato un intento vessatorio.
7.5.- Il ricorrente ha contestato, poi, che, è stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età il 31 maggio 2013, che con nota del 26 febbraio 2013 con cui gli era stato comunicato il collocamento a riposo era stato invitato ad usufruire delle ferie residue e in data 11 marzo 2013 era stato posto in ferie d'ufficio senza consentirgli di scegliere quando fruire delle ferie non godute. Cont Dagli atti di causa risulta che con nota del 26 febbraio 2013, l' ha comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza 1 giugno 2013 rappresentando che lo stesso avrebbe dovuto usufruire delle ferie maturate residue entro il 31 maggio 2013, invitandolo a presentare “apposita richiesta concordata con il dirigente dell' di Mistretta” indicando che Pt_7 in mancanza di richiesta “in tempi brevi” sarebbe stato proposto che “lo stesso sia messo in ferie d'ufficio a decorrere dal prossimo mese”.
Con nota dell'11 marzo 2013 prot. n. 1562, rilevato che il ricorrente “ha chiesto solo un giorno di ferie per giorno 13/03/2013 e non ha presentato alcun piano di ferie” ha comunicato il collocamento
“in ferie d'ufficio dal 13/03/2013 al 22/04/2013.
Al riguardo, parte ricorrente rileva che in data 29 ottobre 2012 aveva indicato quando sarebbe stato in ferie nel 2013.
Tuttavia, nella suindicata nota è indicato che il ricorrente avrebbe goduto delle ferie residue 2012 il
2 novembre 2012 e dal 24 dicembre 2012 al 4 gennaio 2013 che “i rimanenti giorni saranno fruiti, anche frazionatamente, entro il primo semestre del 2013 in periodi programmati dallo scrivente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda”.
Tale nota è, però, antecedente alla comunicazione di collocamento a riposo, non risultano indicati i giorni precisi in cui il ricorrente avrebbe goduto di tutte le ferie residue e in seguito alla richiesta di indicazione “in tempi brevi” di una richiesta di godimento ferie il ricorrente non ha presentato la suindicata richiesta.
Con comunicazione del 12 marzo 2013 il ricorrente ha contestato il collocamento in ferie d'ufficio ed ha comunicato di rifiutare di usufruire delle ferie d'ufficio indicate ed ha chiesto di godere delle stesse in un periodo differente, rappresentando un danno economico in quanto egli aveva dato il proprio assenso per il servizio di pronta disponibilità per i giorni 20,23,24,26 e 27 marzo 2013 e l'impossibilità di partecipare al matrimonio del figlio che avrebbe avuto luogo il 18 marzo .
Con nota del 20 marzo 2013, a firma del ricorrente e indirizzata al dott. , il ha Per_1 Parte_1 comunicato come da “accordi presi” “i giorni che è..costretto a utilizzare, per esigenze “familiari” indifferibili (organizzazione matrimonio proprio figlio)” indicando che “per il periodo di ferie rimanenti si lascia decidere la S.V. con la richiesta che:
1. Sia possibilmente continuativo;
2. e si informi “preventivamente” lo scrivente in modo da dargli la possibilità di organizzarselo”.
Nel caso di specie non appare configurabile una condotta vessatoria dell'azienda considerato che il collocamento del ricorrente in un periodo di ferie d'ufficio era conseguito alla mancata presentazione della richiesta di ferie da parte del ricorrente “in tempi brevi”.
7.6.- Infine, il ricorrente ha rilevato di avere svolto attività di medico competente per il Comune di
Santo Stefano di Camastra dal 2006 al 2011 e che, inspiegabilmente, la resistente non ha stipulato alcuna convenzione con il suddetto Comune, che ne aveva fatto richiesta, per gli anni 2012 e 2013, provocando ad egli ricorrente un danno economico e di immagine. Cont Tuttavia, a giudizio di questo decidente, l' può valutare se stipulare o no convenzioni con altri enti pubblici senza che la scelta possa ritenersi pregiudizievole per i dipendenti e, nel caso di specie, per il ricorrente.
8.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va rigettata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza del mobbing perpetrato nei suoi confronti, non essendo sorretta da idonea prova.
Va, invece, accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del demansionamento con violazione degli artt. 2103 c.c, che disciplina le mansioni del lavoratore e 2087 c.c., norma prevenzionale avente carattere generale e sussidiario e di chiusura dell'ordinamento.
Parte resistente può, infatti, ritenersi responsabile della violazione dell'art. 2087 c.c. secondo cui
"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Come osservato dalla Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., che si richiama “La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 2087 cod. civ., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo, invece, che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente
e congruamente motivato (Cass. n. 6018/2000, n. 1579/2000). Quanto all'onere della prova, al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi;
quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 16881/2006, n. 7328/2004, n. 12467/2003)” (Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lav., n. 253/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente ha rilevato in ricorso di avere subito una condotta mobbizzante da parte della resistente;
tuttavia, sebbene, a giudizio di questo decidente, non risulta provato l'intento persecutorio, sussiste il diritto del al risarcimento del danno causatogli all'integrità psico Parte_1 fisica dalla condotta di controparte che ha perpetrato nei suoi confronti un demansionamento (cfr.
Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 253/2020).
9.- Accertato il demansionamento, occorre verificare i danni risarcibili in capo al ricorrente.
In ordine al danno biologico subito dal ricorrente, è stata disposta ctu medico legale ed il consulente nominato ha riscontrato positivamente la sua sussistenza e la sua ricollegabilità causale con l'ambiente di lavoro giungendo alla conclusione che il ricorrente è affetto da una “Disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso e ansia misti di lieve entità”, ritenendo la sussistenza di un danno biologico nella misura del 6%.
Tali considerazioni sorrette da congrue e persuasive argomentazioni appaiono pienamente condivisibili in ordine all'accertamento medico, pur non ritenendo configurabile il mobbing, nel caso di specie, per le ragioni indicate in precedenza.
Relativamente alla quantificazione del danno, questo decidente ritiene di applicare le Tabelle del
Tribunale di Milano, i cui valori di riferimento, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono muniti di una sorta di “vocazione nazionale”. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione delle regole equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possono essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C, in applicazione dell'articolo
3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cc –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. n.12408/2001).
Nel calcolo si tiene conto dell'età del ricorrente ed il riferimento ad avviso di questo decidente è 57 anni, età che il ricorrente aveva al momento in cui gli sono state assegnate le mansioni considerate dequalificanti.
Può quindi affermarsi che al ricorrente spettino € 8276,08, cui si perviene secondo il seguente criterio
[€ 1915,76 (valore del punto danno biologico) x 6 (punti di invalidità) x 0,720 (57 anni)
(demoltiplicatore in funzione dell'età)].
Tale somma è espressa in valuta attuale e quindi non va rivalutata in quanto la rivalutazione risulta già operata nella determinazione dei valori-punto posti a base di calcolo.
Alla somma così calcolata, va sottratta la somma che il ricorrente ha ottenuto in seguito al riconoscimento della malattia professionale con sentenza del Tribunale di Patti n. 2023 del 25 novembre 2022 con danno biologico pari al 6%.
L'azione va infatti qualificata quale richiesta dell'eventuale danno ulteriore (c.d. "danno differenziale") rispetto al danno liquidato dall' e tale danno va determinato sottraendo CP_5 dall'importo del danno complessivo quello relativo alle prestazioni liquidate o liquidabili dall' CP_5
(Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035; Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 253/2020)
La somma ricevuta dal ricorrente dall' è pari a € 3069,89, come risulta dalla documentazione CP_5 prodotta da parte ricorrente.
Tale somma va sottratta all'ammontare di € 8276,08 per cui il ricorrente ha diritto ad ottenere da parte resistente la somma di € 5206,19, a titolo di danno differenziale.
10.- Va rilevato che l' ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. CP_1
L'eccezione appare infondata e va disattesa considerato che il demansionamento è un illecito permanente e, dunque, la prescrizione decorre dal momento in cui cessa la condotta (v. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16 aprile 2018, n. 9318). 11.- Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni anche patrimoniali non vi è prova dei pregiudizi patiti e dei fatti costitutivi del diritto vantato.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
12.- In conclusione, va pertanto parzialmente accolto il ricorso e conseguentemente l' CP_1 va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 5206,19, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, contestualmente riconoscendo al un danno biologico del 6%. Parte_1
13.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota va posta a carico di parte resistente e viene liquidata in dispositivo ex D.M. 10 marzo
2014. Le spese di CTU separatamente liquidate vengono poste a definitivo carico di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che il ricorrente, a seguito del demansionamento, ha riportato un danno biologico in misura del 6% e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente che si liquida in € 5206,19, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento di un terzo delle spese legali che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 1796,00, oltre € 86,33, a titolo di cu, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
c) vengono altresì poste a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu separatamente liquidate;
d) rigetta per il resto.
Messina, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4425/2014
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Parte_1 C.F._1
Parmaliana, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Caterina Tomasello e Carmela Puglisi
RESISTENTE
OGGETTO: dequalificazione e mobbing
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 luglio 2014, esponeva: Parte_1
- in data 14 aprile 1980 era stato nominato ufficiale sanitario nel Comune di Santo Stefano di
Camastra, tra i cui compiti non rientravano le vaccinazioni che ai sensi dell'art. 56 del
T.U.LL.SS erano di competenza dei medici condotti;
- nel 1983 era transitato nei ruoli della costituita di Mistretta, il cui Comitato di gestione Pt_2 gli aveva conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Igiene e Sanità pubblica cui erano stati accorpati l'Ufficio , l'Ufficio di Medicina del lavoro e l'Ufficio Controparte_2
Farmaceutico;
- nel 1995, soppressa l' era transitato nei ruoli dell' ed era stato nominato Pt_2 Pt_3 dirigente sanitario delegato delle funzioni di Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di
Mistretta, con provvedimento n. 7071/95 del Direttore dell' di Pt_3 CP_1 - nel 1996, sulla scorta della graduatoria di Distretto, approvata con delibera n. 2858/96, il
Direttore Generale dell' di gli aveva conferito le funzioni di responsabile Parte_4 CP_1 dell'Ufficio di Igiene pubblica del Distretto sanitario di Mistretta e in tale funzione aveva diretto tutti i servizi relativi all'ufficio igiene pubblica del distretto ed i medici dipendenti dell' gli ex medici condotti, i medici della medicina dei servizi concedendo agli stessi Pt_3 ferie e permessi ed impartendo gli ordini di servizio, anche ad infermieri, impiegati amministrativi ed ausiliari;
- aveva svolto tali mansioni fino al 2005, in quanto con ordinanza n. 204 del 25 gennaio 2005, avente ad oggetto “attribuzione incarico di responsabile di struttura semplice”, il Direttore generale pro tempore aveva designato, al suo posto, quale Responsabile dell'Ufficio di Igiene
Pubblica del Distretto di Mistretta, il dott. , mentre egli ricorrente era stato Persona_1 destinato, senza un formale ordine di servizio, a svolgere attività lavorativa presso l'
[...]
con competenze e mansioni limitate sia Controparte_3 territorialmente che qualitativamente e quantitativamente ed ivi aveva prestato attività lavorativa di dirigente medico 1° livello sino alla data di pensionamento (31 maggio 2013).
Lamentava che dal 2005 fino al collocamento a riposo avvenuto il 31 maggio 2013 aveva subito demansionamento, azioni dequalificanti e mobbizzanti e/o dirette a provocare straining.
In particolare, contestava di essere stato illegittimamente privato delle mansioni espletate in precedenza a decorrere dalla nomina del Dott. . Per_1
Eccepiva l'illegittimità della nomina del Dott. a cui era stato conferito incarico secondo Per_1 quanto previsto nell'atto aziendale e nella circolare assess. Reg. san. N. 1045/01 (in G.U.R.S. n.
16/01), in mancanza di alcuna selezione comparativa, contrariamente a come richiesto dalla circolare
875/96, la quale prevedeva che “in caso di più aspiranti, occorrerà procedere alla formazione di apposita graduatoria secondo la normativa vigente”.
Rilevava che gli era stata sottratta l'attività di istruzione delle autorizzazioni sanitarie in ambito alimentare.
Osservava che l'attività principale residua in capo ad egli ricorrente era il servizio di vaccinazione che non aveva mai espletato, essendosi limitato nell'ambito delle sue competenze a coordinarlo, impartendo in merito alle linee di indirizzo.
Esponeva di aver subito numerose e frequenti azioni vessatorie, come la mancata conferma della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'essere stato costretto a lavorare a Controparte_3 in locali non idonei con arredi vecchi e attrezzature insufficienti che non erano stati rinnovati nonostante le sue continue segnalazioni e neanche dopo un'ispezione dei luoghi effettuata da un dipendente dell' su sollecitazione dell'Ass. Reg. Sanità. Pt_3 Lamentava di aver subito rimproveri ingiustificati ed umiliazioni personali e professionali, come, in particolare, l'essere stato costretto a partecipare al corso teorico pratico di formazione sulla gestione del programma informatico dell'anagrafe vaccinale aziendale.
Precisava che si era rifiutato di firmare le schede di valutazione del 2008-2009-2010, in quanto illegittime ed ingiustificate, fintantochè nel 2012 era stato convocato per iscritto dal Dott. Per_1 per sottoscrivere la valutazione la cui copia, nonostante le reiterate richieste, non gli era stata mai consegnata.
Rilevava che ulteriori episodi erano relativi a richieste di giorni di riposo compensativo a seguito di prestazione lavorativa che aveva svolto in pronta disponibilità in un giorno festivo e che non gli erano state autorizzati.
Osservava che nel maggio del 2013 era stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età con comunicazione del 26 febbraio 2013 con cui era stato invitato ad usufruire delle ferie residue poi indicate d'ufficio arbitrariamente dal 13 marzo al 22 aprile 2013.
Rilevava che sebbene avesse svolto attività di medico competente per il Comune di CP_3 dal 2006 al 2011, per gli anni 2012 e 2013 l' non aveva provveduto alla stipula della
[...] Pt_3 convenzione, provocandogli un ingiustificato danno economico oltre che d'immagine professionale.
Evidenziava che la condotta tenuta nei suoi confronti da parte resistente integrava comportamento mobbizzante ai suoi danni, da cui era derivata una serie di pregiudizi.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che le azioni, i fatti e gli atti amministrativi posti in essere dall' oggi ed indicati in ricorso, costituivano dequalificazione Pt_3 CP_1
e demansionamento nonché attività di mobbing e straining;
chiedeva, poi, che venisse accertato e dichiarato che egli aveva conseguentemente subito danni patrimoniali e non patrimoniali e che, per l'effetto la resistente venisse condannata a risarcirgli la somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
2.- L costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al CP_1 risarcimento ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso.
Evidenziava, in particolare, che il ricorrente non aveva fornito la prova dei danni riconducibili alla condotta del datore di lavoro e rilevava che l'amministrazione aveva agito legittimamente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
4.- Veniva disposta ed espletata ctu medico legale.
5.- L'udienza del 15 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 6.- Per quanto riguarda il merito della controversia, parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che, nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, ha subito una dequalificazione ed un comportamento vessatorio integrante mobbing o straining.
Va, innanzitutto, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art.
2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo,
o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (Cass. Civ., sez. lav., 6 marzo 2006 n.4766).
Il ricorrente, in ricorso, ha, in particolare, evidenziato che nel 2005 ha subito un demansionamento a seguito della nomina con ordinanza n. 204 del Dott. come Responsabile di struttura Per_1 semplice denominata U.O.S. UA di Igiene Pubblica, presso il Distretto di Mistretta.
Dagli atti, in particolare, dalla certificazione del 24 gennaio 1998, rilasciata dall'AUSL n. 5 Messina,
Distretto Sanitario di Mistretta, emerge che “dal 25/05/1983 al 04/05/1993” il ricorrente “ha avuto affidata la responsabilità dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica con accorpato l'Ufficio di Medicina
Legale e Fiscale, l'Ufficio di Medicina del Lavoro e Ufficio Farmaceutico..dal 05/05/1993 all'01/10/95 ha prestato la propria attività presso il Servizio di
[...]
con incarico di Coordinatore del Distretto di Santo Controparte_4
Stefano di Camastra (ME)…dal 21/06/1996..ha avuto affidata la responsabilità dell'Ufficio di Igiene
e Sanità Pubblica del Distretto Sanitari odi Mistretta (ME)..”.
Con la delibera n. 7071 del 1995 dell' è stata conferita al ricorrente la delega “a svolgere Parte_4
Part a decorrere dal 2 Ottobre 1995 nei Comuni ricadenti nell'ambito della ex i compiti di Pt_5
Igiene e Sanità Pubblica previsti dalle Leggi nazionali e regionali” .
In seguito all'approvazione della graduatoria di Distretto per l'assegnazione dei dirigenti sanitari di
I livello fascia A ai singoli uffici periferici di Igiene e Sanità Pubblica avvenuta con delibera n.
2858/1996 sono state assegnate al ricorrente le funzioni di “responsabile dell'Ufficio d'Igiene
Pubblica” del Distretto di Mistretta.
Con ordinanza n. 204 del 25 gennaio 2005 dell' di è stato disposto di “conferire Parte_4 CP_1 al Dr. l'incarico di responsabile della struttura semplice denominata “U.O.S. Persona_1 distrettuale di Igiene pubblica”, presso il Distretto di Mistretta, dipendente dal Dipartimento strutturale di Prevenzione, con competenza complessiva sulle attività distrettuali dei tre Servizi dell'Area dipartimentale di Igiene e Sanità pubblica…per la durata di tre anni” e tale nomina non risulta contestata da parte ricorrente.
In seguito il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso l' Controparte_3 ed è emerso dall'istruttoria che l'attività prevalentemente svolta era limitata al servizio
[...] vaccinazioni in collaborazione con una infermiera professionale.
In ordine all'attività svolta dal ricorrente assume rilievo, in particolare, la dichiarazione della teste la quale ha dichiarato di prestare “servizio alle dipendenze dell' , distretto Testimone_1 CP_1 di Mistretta, sede di Santo Stefano di Camastra con la qualifica di Infermiera presso il
Poliambulatorio di Santo Stefano e, due volte la settimana, …. presso il servizio di vaccinazioni” e dunque è a conoscenza dell'attività prestata dal Parte_1
La teste ha riferito: “vedevo spesso il ricorrente seduto alla postazione che vedo in foto per caricare
i dati relativi alle vaccinazioni eseguite da me, le due volte a settimana che prestavo servizio in quell'ufficio…Il ricorrente era insieme a me durante le vaccinazioni in quanto era lui ad interagire con i genitori, impartendo istruzioni relative all'educazione sanitaria. Inoltre, dava istruzione a me sui vaccini da somministrare.” La teste ha, poi, confermato la circostanza L del ricorso (“vero o no che negli altri uffici di igiene le registrazioni informatiche delle vaccinazioni sono di competenza dell'infermiere”). La ricorrente ha, infine, dichiarato: “so che il ricorrente lavorava solo al servizio vaccinazione, facente capo al servizio di Igiene Pubblica i cui uffici sono collocati al piano terra dello stabile in cui al primo piano c'è il Poliambulatorio. Io passando dal piano terra, per recarmi al Poliambulatorio, lo incontravo. Preciso che il ricorrente si occupava sia del servizio vaccinazione sia di altri ma non so quali, sempre facenti capo al servizio di Igiene Pubblica”.
Dall'istruttoria svolta, a giudizio di questo decidente, risulta, dunque, provato che il ricorrente ha subito un demansionamento, tenuto conto dell'attività in precedenza svolta e risultante dalla certificazione in atti.
7.- Accertata, a giudizio di questo decidente, la sussistenza di un demansionamento nei confronti del ricorrente, va rilevato che il lamenta che nei suoi confronti siano state poste in essere Parte_1 condotte riconducibili al mobbing.
Al riguardo, assume rilievo l'individuazione dei caratteri del mobbing.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo” (Cass. civ., Sez. L, 7 agosto 2013, n. 18836). In particolare, “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. civ., Sez. L, 6 agosto 2014, n. 17698).
Va al riguardo rilevato che il demansionamento non può identificarsi di per sè con il mobbing in assenza degli elementi soggettivi ed oggettivi enucleati dalla giurisprudenza indicati in precedenza.
In particolare, la Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “è necessario dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, per poter considerare la dequalificazione un comportamento mobbizzante” (Cassazione civile, sez. lav.,
23/07/2012, n. 12770 ).
Nel caso di specie, l'intento persecutorio non appare provato.
Il ricorrente individua una serie di episodi che rappresenterebbero condotte persecutorie nei suoi confronti da parte del datore di lavoro, tuttavia, non risulta - a giudizio di questo decidente - che tali comportamenti costituiscano “sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico”, necessari per l'integrazione del mobbing.
7.1. Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato di essere stato costretto “ad operare a CP_3 in locali non idonei con arredi vecchi ed attrezzature insufficienti”.
[...]
Al riguardo l'azienda resistente ha rappresentato di avere nominato una Commissione di verifica e che il Direttore ed il responsabile UOS dott. hanno verificato lo stato dei luoghi rilevando Per_1 che i locali, il mobilio e le attrezzature sono risultate agibili ed ha allegato documentazione fotografica.
Vi è in atti verbale di sopralluogo del 9 agosto 2012 relativo all'ambulatorio di Santo Stefano di
Camastra in cui indicato che i luoghi “risultano idonei all'attività cui sono destinati” e nota n. 4199 del 2012 dell' in cui viene rappresentato che “Per quanto attiene lo stato dei locali CP_1 dell'ambiente di lavoro, dal sopralluogo effettuato dal Direttore del Dipartimento e dal responsabile
U.O.S. UA ..si evince che dal punto di vista strutturale i locali sono in buone condizioni”.
In ogni caso non risulta dimostrato l'intento vessatorio nei confronti del ricorrente.
7.2.- Parte ricorrente rileva, poi, di avere “ricevuto continui rimproveri ingiustificati ed umiliazioni” In particolare, rappresenta che con nota del 24 febbraio 2009, il dott. Direttore del Persona_2
Dipartimento di Prevenzione, lo ha convocato presso la sede del Dipartimento a CP_1 ricordandogli che ogni comunicazione di attività, come quella relativa ai dati della campagna vaccinale, dovesse essere corredata della firma del dirigente dell'unità operativa e del direttore dell'UOC di riferimento.
Inoltre, rileva che con nota 5417/dp/dir avente ad oggetto “Formazione gestione programma informatico Anagrafica Vaccinale per i Comuni ex Mistretta”, firmata dal Direttore del Pt_2
Dipartimento e Direttore UOC SPEM Dr. ed indirizzata al “Dirigente Medico dr. Persona_2
, all'infermiera Professionale e p.c. Dirigente UOS Mistretta dr. Parte_1 Parte_6
” era stato convocato per il 14 e 15 novembre “presso la sede del dipartimento Persona_1 di prevenzione” a “per il Corso teorico pratico di formazione sulla gestione del programma CP_1 informatico dell'Anagrafe Vaccinale Aziendale”; rappresenta che con nota prot. 319 inviata il 13 novembre 2012 al direttore del dipartimento di prevenzione nonché direttore del servizio di profilassi ed epidemiologia delle malattie infettive e non (s.p.e.m.) che era “difficile partecipare al sopracitato corso” e che in risposta con nota prot. 5830 il direttore del dipartimento di prevenzione e dello
(s.p.e.m.) dot.. ha scritto “Si fa presente inoltre che il dirigente sovraordinato al quale la S.V. Per_2 deve rivolgersi in prima istanza per ogni problematica organizzativa è il responsabile dell' Pt_7 di Mistretta, dr. ”. Persona_3
Inoltre, riferisce che il 14 novembre, prima dell'inizio del corso, era stata consegnata e fatta firmare per accettazione ad egli ricorrente ed all'infermiera la nota prot. 5545 datata 9 Parte_6 novembre 2012, indirizzata “All'operatore Anagrafe Vaccinale informatizzata (Prog. ON VAC) UOS
I.P. MISTRETTA” e firmata dal direttore del Dipartimento e rappresenta che tale nota rappresenta un ulteriore atto di vessazione e dequalificazione.
Al riguardo, a giudizio di questo decidente, dagli atti suindicati non emergono “rimproveri ingiustificati ed umiliazioni personali e professionali”, non potendosi ritenere tali fatti integrati dall'indicazione nelle note del “dirigente sovraordinato” né dalla richiesta di sottoscrizione della nota n. 5545 suindicata.
7.3.- Il ricorrente afferma poi la sussistenza di una condotta vessatoria di controparte in relazione alle schede di valutazione.
In particolare, il ricorrente rileva che solo in data 27 febbraio 2009 ha firmato la scheda dell'anno
2007 che in precedenza non aveva voluto firmare in quanto riteneva che la valutazione non rispettasse pienamente la normativa contrattuale vigente e che si era rifiutato di firmare le schede di valutazione relative agli anni 2008, 2009 e 2010 perché ritenute illegittime ed ingiustificate ed osservava che copia della sceda relativa al 2011 non gli era stata ancora consegnata;
contestava che il dott. aveva rifiutato la consegna della scheda indicando come motivazione: “dopo la firma del Per_1 dir. dipartimento verrà rilasciata la copia se dovuta”.
Al riguardo, l' ha osservato che i modelli utilizzati sono predisposti dall'Azienda per tutti i Pt_8 dirigenti di I livello;
né dalle argomentazioni di parte ricorrente appare configurabile una condotta persecutoria nei confronti dello stesso.
7.4.- Il ricorrente ha lamentato, altresì, la mancata fruizione di riposi compensativi successivi ai turni di pronta disponibilità coincidenti con un giorno festivo.
In particolare, il ricorrente ritiene vessatoria la condotta tenuta da parte resistente in relazione alle richieste del 18 settembre 2012, del 28 gennaio 2013 e del 22 febbraio 2013.
Dagli atti risulta una richiesta del ricorrente di riposo compensativo del 18 settembre 2012 per il 21 settembre 2012, rigettata in quanto “non autorizzato e non concedibile”, una del 28 gennaio 2013 per il 5 febbraio 2013, in cui viene richiesto dall'Azienda “documentare richiesta”, una del 22 febbraio
2013, che risulta protocollata in data 25 febbraio 2013, in cui viene richiesto di documentare la richiesta.
Tale condotta a giudizio di questo decidente non è idonea ad integrare vessazione potendo comunque l'Amministrazione richiedere integrazione documentale e non essendo dimostrato un intento vessatorio.
7.5.- Il ricorrente ha contestato, poi, che, è stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età il 31 maggio 2013, che con nota del 26 febbraio 2013 con cui gli era stato comunicato il collocamento a riposo era stato invitato ad usufruire delle ferie residue e in data 11 marzo 2013 era stato posto in ferie d'ufficio senza consentirgli di scegliere quando fruire delle ferie non godute. Cont Dagli atti di causa risulta che con nota del 26 febbraio 2013, l' ha comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza 1 giugno 2013 rappresentando che lo stesso avrebbe dovuto usufruire delle ferie maturate residue entro il 31 maggio 2013, invitandolo a presentare “apposita richiesta concordata con il dirigente dell' di Mistretta” indicando che Pt_7 in mancanza di richiesta “in tempi brevi” sarebbe stato proposto che “lo stesso sia messo in ferie d'ufficio a decorrere dal prossimo mese”.
Con nota dell'11 marzo 2013 prot. n. 1562, rilevato che il ricorrente “ha chiesto solo un giorno di ferie per giorno 13/03/2013 e non ha presentato alcun piano di ferie” ha comunicato il collocamento
“in ferie d'ufficio dal 13/03/2013 al 22/04/2013.
Al riguardo, parte ricorrente rileva che in data 29 ottobre 2012 aveva indicato quando sarebbe stato in ferie nel 2013.
Tuttavia, nella suindicata nota è indicato che il ricorrente avrebbe goduto delle ferie residue 2012 il
2 novembre 2012 e dal 24 dicembre 2012 al 4 gennaio 2013 che “i rimanenti giorni saranno fruiti, anche frazionatamente, entro il primo semestre del 2013 in periodi programmati dallo scrivente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda”.
Tale nota è, però, antecedente alla comunicazione di collocamento a riposo, non risultano indicati i giorni precisi in cui il ricorrente avrebbe goduto di tutte le ferie residue e in seguito alla richiesta di indicazione “in tempi brevi” di una richiesta di godimento ferie il ricorrente non ha presentato la suindicata richiesta.
Con comunicazione del 12 marzo 2013 il ricorrente ha contestato il collocamento in ferie d'ufficio ed ha comunicato di rifiutare di usufruire delle ferie d'ufficio indicate ed ha chiesto di godere delle stesse in un periodo differente, rappresentando un danno economico in quanto egli aveva dato il proprio assenso per il servizio di pronta disponibilità per i giorni 20,23,24,26 e 27 marzo 2013 e l'impossibilità di partecipare al matrimonio del figlio che avrebbe avuto luogo il 18 marzo .
Con nota del 20 marzo 2013, a firma del ricorrente e indirizzata al dott. , il ha Per_1 Parte_1 comunicato come da “accordi presi” “i giorni che è..costretto a utilizzare, per esigenze “familiari” indifferibili (organizzazione matrimonio proprio figlio)” indicando che “per il periodo di ferie rimanenti si lascia decidere la S.V. con la richiesta che:
1. Sia possibilmente continuativo;
2. e si informi “preventivamente” lo scrivente in modo da dargli la possibilità di organizzarselo”.
Nel caso di specie non appare configurabile una condotta vessatoria dell'azienda considerato che il collocamento del ricorrente in un periodo di ferie d'ufficio era conseguito alla mancata presentazione della richiesta di ferie da parte del ricorrente “in tempi brevi”.
7.6.- Infine, il ricorrente ha rilevato di avere svolto attività di medico competente per il Comune di
Santo Stefano di Camastra dal 2006 al 2011 e che, inspiegabilmente, la resistente non ha stipulato alcuna convenzione con il suddetto Comune, che ne aveva fatto richiesta, per gli anni 2012 e 2013, provocando ad egli ricorrente un danno economico e di immagine. Cont Tuttavia, a giudizio di questo decidente, l' può valutare se stipulare o no convenzioni con altri enti pubblici senza che la scelta possa ritenersi pregiudizievole per i dipendenti e, nel caso di specie, per il ricorrente.
8.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va rigettata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza del mobbing perpetrato nei suoi confronti, non essendo sorretta da idonea prova.
Va, invece, accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del demansionamento con violazione degli artt. 2103 c.c, che disciplina le mansioni del lavoratore e 2087 c.c., norma prevenzionale avente carattere generale e sussidiario e di chiusura dell'ordinamento.
Parte resistente può, infatti, ritenersi responsabile della violazione dell'art. 2087 c.c. secondo cui
"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Come osservato dalla Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., che si richiama “La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 2087 cod. civ., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo, invece, che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente
e congruamente motivato (Cass. n. 6018/2000, n. 1579/2000). Quanto all'onere della prova, al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi;
quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 16881/2006, n. 7328/2004, n. 12467/2003)” (Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lav., n. 253/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente ha rilevato in ricorso di avere subito una condotta mobbizzante da parte della resistente;
tuttavia, sebbene, a giudizio di questo decidente, non risulta provato l'intento persecutorio, sussiste il diritto del al risarcimento del danno causatogli all'integrità psico Parte_1 fisica dalla condotta di controparte che ha perpetrato nei suoi confronti un demansionamento (cfr.
Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 253/2020).
9.- Accertato il demansionamento, occorre verificare i danni risarcibili in capo al ricorrente.
In ordine al danno biologico subito dal ricorrente, è stata disposta ctu medico legale ed il consulente nominato ha riscontrato positivamente la sua sussistenza e la sua ricollegabilità causale con l'ambiente di lavoro giungendo alla conclusione che il ricorrente è affetto da una “Disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso e ansia misti di lieve entità”, ritenendo la sussistenza di un danno biologico nella misura del 6%.
Tali considerazioni sorrette da congrue e persuasive argomentazioni appaiono pienamente condivisibili in ordine all'accertamento medico, pur non ritenendo configurabile il mobbing, nel caso di specie, per le ragioni indicate in precedenza.
Relativamente alla quantificazione del danno, questo decidente ritiene di applicare le Tabelle del
Tribunale di Milano, i cui valori di riferimento, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono muniti di una sorta di “vocazione nazionale”. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione delle regole equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possono essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C, in applicazione dell'articolo
3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cc –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. n.12408/2001).
Nel calcolo si tiene conto dell'età del ricorrente ed il riferimento ad avviso di questo decidente è 57 anni, età che il ricorrente aveva al momento in cui gli sono state assegnate le mansioni considerate dequalificanti.
Può quindi affermarsi che al ricorrente spettino € 8276,08, cui si perviene secondo il seguente criterio
[€ 1915,76 (valore del punto danno biologico) x 6 (punti di invalidità) x 0,720 (57 anni)
(demoltiplicatore in funzione dell'età)].
Tale somma è espressa in valuta attuale e quindi non va rivalutata in quanto la rivalutazione risulta già operata nella determinazione dei valori-punto posti a base di calcolo.
Alla somma così calcolata, va sottratta la somma che il ricorrente ha ottenuto in seguito al riconoscimento della malattia professionale con sentenza del Tribunale di Patti n. 2023 del 25 novembre 2022 con danno biologico pari al 6%.
L'azione va infatti qualificata quale richiesta dell'eventuale danno ulteriore (c.d. "danno differenziale") rispetto al danno liquidato dall' e tale danno va determinato sottraendo CP_5 dall'importo del danno complessivo quello relativo alle prestazioni liquidate o liquidabili dall' CP_5
(Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035; Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 253/2020)
La somma ricevuta dal ricorrente dall' è pari a € 3069,89, come risulta dalla documentazione CP_5 prodotta da parte ricorrente.
Tale somma va sottratta all'ammontare di € 8276,08 per cui il ricorrente ha diritto ad ottenere da parte resistente la somma di € 5206,19, a titolo di danno differenziale.
10.- Va rilevato che l' ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. CP_1
L'eccezione appare infondata e va disattesa considerato che il demansionamento è un illecito permanente e, dunque, la prescrizione decorre dal momento in cui cessa la condotta (v. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16 aprile 2018, n. 9318). 11.- Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni anche patrimoniali non vi è prova dei pregiudizi patiti e dei fatti costitutivi del diritto vantato.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
12.- In conclusione, va pertanto parzialmente accolto il ricorso e conseguentemente l' CP_1 va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 5206,19, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, contestualmente riconoscendo al un danno biologico del 6%. Parte_1
13.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota va posta a carico di parte resistente e viene liquidata in dispositivo ex D.M. 10 marzo
2014. Le spese di CTU separatamente liquidate vengono poste a definitivo carico di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che il ricorrente, a seguito del demansionamento, ha riportato un danno biologico in misura del 6% e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente che si liquida in € 5206,19, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
b) condanna parte resistente al pagamento di un terzo delle spese legali che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 1796,00, oltre € 86,33, a titolo di cu, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
c) vengono altresì poste a definitivo carico di parte resistente le spese di ctu separatamente liquidate;
d) rigetta per il resto.
Messina, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga